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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Udienza del giorno 25.3.2025
Alle ore 9,00 sono comparsi il procuratore dello Stato per parte attrice e CP_1 il dr. ai fini della pratica forense. Persona_1
Il procuratore dello Stato Menghin discute la causa, riportandosi ai propri atti e reitera le conclusioni rassegnate in citazione.
Nessuno per i convenuti.
Il giudice si ritira incamera di consiglio.
All'esito la causa viene decisa come da sentenza che segue e che viene depositata telematicamente in cancelleria;
si dà atto che viene letto il dispositivo e che parte attrice rinuncia alla lettura della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2164/2024 promossa da:
D A
, in persona del direttore pro Parte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
PARTE ATTRICE
C O N T R O
Parte_2
pagina 1 di 6 Parte_3
[...]
tutti residenti in [...]
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO:
azione ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Contrariis reiectis, rendere pronuncia costitutiva di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione a favore del sig. n. 10699 del 03/10/2019 registrato in data Parte_3
25/10/2019 trasmesso al competente Ufficio tavolare di Trento e trascritto in data
04/10/2019 (Libro Giornale GN 8424/2019) e dell'atto di donazione a favore del sig.
(con contestuale riserva di usufrutto a favore della sig.ra Parte_3 Pt_3
n. 9924 del 30/03/2022 registrato in data 20/04/2022 trasmesso al competente
[...]
Ufficio tavolare di Trento e trascritto in data 06/04/2022 (Libro Giornale GN3023/2022).
Spese ed onorari di causa integralmente refusi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_1 in persona del diretto protempore, conveniva in giudizio , Parte_2 Parte_3
e , per chiedere di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 e
[...] Parte_3
c.c., il contratto di donazione n° 10699 dd. 3.10.2019, intavolato il giorno successivo (sub
G.N. 8424/2019) e registrato il 25 dello stesso mese, e il contratto di donazione n. 9924 dd. 30.3.2022, intavolato sei giorni dopo (sub G.N. 3023/2022) e registrato il 20 dello stesso mese, con cui aveva donato al figlio , Parte_2 Parte_3 rispettivamente, la quota di ½ di nuda proprietà (gravata dal diritto di usufrutto in favore di , poi deceduto il 14.1.2021) della p.m. 7 p.ed. 1650/1 P.T. 5850 Parte_4
C.C. Trento e poi la restante metà, riservando in favore suo e della moglie il Parte_3 diritto di usufrutto.
A sostegno della domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ l' , quale Agente della Riscossione per la Provincia di Pt_1 CP_2
Trento, era creditrice di della complessiva somma di € Parte_2
816.312,78 “in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati” alla data del 12 giugno 2024;
➢ in relazione a tali crediti non sussistevano contenziosi in capo agli enti impositori;
pagina 2 di 6 ➢ tra il 2008 e il 2023 aveva presentato 31 istanze di Parte_2 rateizzazione, cinque delle quali erano state rigettate per difetto dei presupposti;
➢ i piani rateali predisposti per le altre 26 erano stati oggetto di revoca per inadempimento;
➢ nel 2023 il predetto aveva chiesto di aderire alla “definizione agevolata” ex lege n° 197/2022, poi non onorata;
➢ vi erano cartelle e avvisi per complessivi € 561.711,77 notificati a Parte_2
anteriormente alla prima donazione e successivi analoghi atti per
[...] complessivi € 254.601,01;
➢ la consapevolezza dell'esistenza del debito (imposte dichiarate e non pagate) in capo al donante risaliva al momento dell'inadempimento degli obblighi tributari;
➢ con la donazione della p.m. 7 p.ed. 1650/1 C.C. Persona_2 aveva, di fatto, azzerato il suo patrimonio, essendo rimasto proprietario di quote minime di tre diversi fondi con rendita catastale di complessivi € 77,63;
➢ trattandosi di atti a titolo gratuito non era necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore;
➢ tale consapevolezza era evidente nel donante, essendo egli al corrente del suo debito verso l'Agenzia delle Entrate.
, e , seppure ritualmente Parte_2 Parte_3 Parte_3 citati, non si costituivano in giudizio, di talché ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Risulta per tabulas che, come esposto in citazione, con i due distinti contratti oggetto di causa (v. doc. n° 6 e n° 9 di parte attrice) ha donato al figlio Parte_5
dapprima la quota di ½ di nuda proprietà della p.m. 7 p.ed. 1650/1 Parte_3
C.C. Trento, all'epoca gravata dall'usufrutto in favore di Persona_3 successivamente deceduto, e poi la restante quota di ½ di proprietà dello stesso bene, riservando, nella circostanza, a sé e alla moglie il diritto di usufrutto.
È parimenti documentalmente provato che già all'epoca della stipulazione del primo contratto a carico di erano iscritti a ruolo debiti tributari (per Parte_5 omessi versamenti di Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e relativi interessi e sanzioni a partire dall'annualità 2007 sino al 2021) per un complessivo importo superiore a €
500.000,00 e che ulteriori analoghe iscrizioni a ruolo per varie decine di migliaia di euro risultano effettuate successivamente (v. doc. n° 2 di parte attrice).
Premesso poi (i) che in tema di azione revocatoria è recepita una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato ad agire ex art. 2901 c.c. (v. Cass., n° 5619/16; Cass., n° 2676/16; Cass., n°
1220/86), come si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione, di talché non occorre neppure che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare (v. Cass. n° 238/82 e Cass., n° 1338/81); (ii) che comunque, per quanto pagina 3 di 6 consta, i crediti menzionati in citazione neppure risultano oggetto di contenzioso (v. doc.
n° 4 e n° 5 di parte attrice); (iii) che, al fine di stabilire l'anteriorità del credito o della ragione di credito rispetto all'atto impugnato, occorre fare riferimento non al momento in cui il credito sia accertato in giudizio, ma a quello in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si collega (v. Cass., n° 2060/73; Cass. n° 2801/84; Cass., n°
5824/85); (iv) che sotto questo profilo nel caso di specie, trattandosi di debiti tributari, vengono in rilievo le scadenze dei vari adempimenti fiscali relativi a tutte le annualità tra il 2007 e il 2021 (v. doc. n° di parte attrice), vi è ragione di ritenere che la domanda formulata in citazione si riferisce per lo più a crediti sorti prima della stipulazione dei due contratti di donazione oggetto di causa.
Trattandosi di atti dispositivi a titolo gratuito successivi al sorgere dei crediti, parte attrice era tenuta a provare:
1. il pregiudizio alle ragioni creditorie (cosiddetto eventus damni), che nella prassi giurisprudenziale viene inteso, non già soltanto come un danno effettivo ed attuale, bensì anche come un mero pericolo che l'azione esecutiva da intentare contro il debitore inadempiente possa non conseguire gli effetti sperati, di talché
“non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito”
(così, fra le altre, Cass., n° 16986/07; nello stesso senso Cass., n° 15265/06 e, più di recente, Cass., n° 9192/2021, secondo cui “la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995,
n. 11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta”);
2. la cd. scientia damni, ovvero la mera conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto impugnato, sia in concreto arrecato alle altrui ragioni creditorie, e, quindi, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, senza che assuma rilevanza l'intenzione dello stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, non essendo, quindi, necessaria la collusione con il terzo (invece richiesta soltanto qualora venga in rilievo un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito - v., in tal senso, fra le altre, Cass., n° 16825/2013 e Cass., n°
28423/2021), né occorrendo la conoscenza, da parte di quest'ultimo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione e neppure del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, avendo egli comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, di talché ben può vedere il suo interesse posposto a quello del creditore (v. Cass., n° 12045/2010).
pagina 4 di 6 Ad avviso del giudicante le acquisite risultanze processuali provano in termini sufficientemente chiari e univoci la sussistenza di tali presupposti applicativi.
Per quanto attiene a quello sub a), devesi considerare innanzi tutto che il contratto di donazione, costituendo atto compiuto per spirito di liberalità, dunque a titolo gratuito, ed avendo, quindi, comportato la fuoriuscita del bene donato dalla sfera giuridica del donante senza un corrispettivo adeguato, ne ha senz'altro modificato in senso peggiorativo le condizioni patrimoniali, ciò tanto più quando, come nella fattispecie in esame, non vi erano altri beni in grado di garantire il soddisfacimento delle altrui ragioni creditorie.
Non risulta, infatti, che all'epoca degli atti dispositivi in oggetto Parte_2
fosse titolare di altri beni, mobili o immobili, ulteriori e diversi da quello donato, di
[...] valore tale da consentire l'integrale soddisfazione dei crediti fatti valere da parte attrice.
L'evidenziata carenza probatoria ridonda a carico di parte convenuta, tenuta a dimostrare che il patrimonio del donante aveva conservato struttura tale da garantire senza particolari difficoltà il soddisfacimento delle altrui ragioni creditorie, in quanto
“l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche” (così, in motivazione, Cass., n° 15265/06; nello stesso senso v. Cass., n°
5972/05, secondo cui, essendo sufficiente ai fini della revocatoria ordinaria il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni).
Con riguardo, invece, al presupposto sub b), ossia alla generica consapevolezza, in capo al donante, del pregiudizio che l'atto, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni creditorie, il che può essere provato con ogni mezzo, quindi anche per presunzioni (v. Cass., n° 3676/2011), mette conto rilevare che, essendo ovviamente a conoscenza della complessiva consistenza del suo patrimonio e dei debiti contratti verso il fisco, a non poteva sfuggire che i due contratti Parte_2 oggetto di causa, comportando, in sostanza, la dismissione del suo patrimonio immobiliare, senza il conseguimento di un corrispettivo di pari valore, avrebbe pregiudicato i creditori, per essere questi posti nell'impossibilità di soddisfare sulle sue residue proprietà immobiliari (minime quote di alcuni terreni con insignificante rendita catastale), anche solo in parte, le proprie pretese.
Le considerazioni svolte inducono, dunque, a dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice entrambi i contratti di donazione per cui è causa.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite, liquidate (per le tre fasi espletate, di studio, introduttiva e decisionale) ai sensi del DM n° 147/22, come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare pagina 5 di 6 complessità della causa, oltretutto celebrata nella contumacia dei convenuti, e al fatto che in sede di discussione non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), devono gravare sulle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla , in persona del direttore pro tempore, Parte_1 nei confronti di , e , disattesa ogni Parte_2 Parte_3 Parte_3 diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficaci, nei confronti di parte attrice, il contratto di donazione dd.
3.10.2019 (Rep. 6801 notaio in Riva del Garda), registrato in Persona_4 data 25.5.2019 e trascritto al Libro Fondiario in data 4.10.2019 sub G.N. 8424/1 e il contratto di donazione dd. 30.3.2022 (rep. 3505 notaio in Persona_5
Trento) registrato il 20.4.2022 e trascritto al Libro Fondiario in data 6.4.2022 sub
G.N. 3023/1;
- condanna le parti convenute a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 6.040,00 per compenso di difesa, €
1.252,40 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 25.3.2025
Il giudice dr. Giuseppe Barbato
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Udienza del giorno 25.3.2025
Alle ore 9,00 sono comparsi il procuratore dello Stato per parte attrice e CP_1 il dr. ai fini della pratica forense. Persona_1
Il procuratore dello Stato Menghin discute la causa, riportandosi ai propri atti e reitera le conclusioni rassegnate in citazione.
Nessuno per i convenuti.
Il giudice si ritira incamera di consiglio.
All'esito la causa viene decisa come da sentenza che segue e che viene depositata telematicamente in cancelleria;
si dà atto che viene letto il dispositivo e che parte attrice rinuncia alla lettura della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2164/2024 promossa da:
D A
, in persona del direttore pro Parte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
PARTE ATTRICE
C O N T R O
Parte_2
pagina 1 di 6 Parte_3
[...]
tutti residenti in [...]
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO:
azione ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Contrariis reiectis, rendere pronuncia costitutiva di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione a favore del sig. n. 10699 del 03/10/2019 registrato in data Parte_3
25/10/2019 trasmesso al competente Ufficio tavolare di Trento e trascritto in data
04/10/2019 (Libro Giornale GN 8424/2019) e dell'atto di donazione a favore del sig.
(con contestuale riserva di usufrutto a favore della sig.ra Parte_3 Pt_3
n. 9924 del 30/03/2022 registrato in data 20/04/2022 trasmesso al competente
[...]
Ufficio tavolare di Trento e trascritto in data 06/04/2022 (Libro Giornale GN3023/2022).
Spese ed onorari di causa integralmente refusi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_1 in persona del diretto protempore, conveniva in giudizio , Parte_2 Parte_3
e , per chiedere di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 e
[...] Parte_3
c.c., il contratto di donazione n° 10699 dd. 3.10.2019, intavolato il giorno successivo (sub
G.N. 8424/2019) e registrato il 25 dello stesso mese, e il contratto di donazione n. 9924 dd. 30.3.2022, intavolato sei giorni dopo (sub G.N. 3023/2022) e registrato il 20 dello stesso mese, con cui aveva donato al figlio , Parte_2 Parte_3 rispettivamente, la quota di ½ di nuda proprietà (gravata dal diritto di usufrutto in favore di , poi deceduto il 14.1.2021) della p.m. 7 p.ed. 1650/1 P.T. 5850 Parte_4
C.C. Trento e poi la restante metà, riservando in favore suo e della moglie il Parte_3 diritto di usufrutto.
A sostegno della domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ l' , quale Agente della Riscossione per la Provincia di Pt_1 CP_2
Trento, era creditrice di della complessiva somma di € Parte_2
816.312,78 “in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori maturati” alla data del 12 giugno 2024;
➢ in relazione a tali crediti non sussistevano contenziosi in capo agli enti impositori;
pagina 2 di 6 ➢ tra il 2008 e il 2023 aveva presentato 31 istanze di Parte_2 rateizzazione, cinque delle quali erano state rigettate per difetto dei presupposti;
➢ i piani rateali predisposti per le altre 26 erano stati oggetto di revoca per inadempimento;
➢ nel 2023 il predetto aveva chiesto di aderire alla “definizione agevolata” ex lege n° 197/2022, poi non onorata;
➢ vi erano cartelle e avvisi per complessivi € 561.711,77 notificati a Parte_2
anteriormente alla prima donazione e successivi analoghi atti per
[...] complessivi € 254.601,01;
➢ la consapevolezza dell'esistenza del debito (imposte dichiarate e non pagate) in capo al donante risaliva al momento dell'inadempimento degli obblighi tributari;
➢ con la donazione della p.m. 7 p.ed. 1650/1 C.C. Persona_2 aveva, di fatto, azzerato il suo patrimonio, essendo rimasto proprietario di quote minime di tre diversi fondi con rendita catastale di complessivi € 77,63;
➢ trattandosi di atti a titolo gratuito non era necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore;
➢ tale consapevolezza era evidente nel donante, essendo egli al corrente del suo debito verso l'Agenzia delle Entrate.
, e , seppure ritualmente Parte_2 Parte_3 Parte_3 citati, non si costituivano in giudizio, di talché ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Risulta per tabulas che, come esposto in citazione, con i due distinti contratti oggetto di causa (v. doc. n° 6 e n° 9 di parte attrice) ha donato al figlio Parte_5
dapprima la quota di ½ di nuda proprietà della p.m. 7 p.ed. 1650/1 Parte_3
C.C. Trento, all'epoca gravata dall'usufrutto in favore di Persona_3 successivamente deceduto, e poi la restante quota di ½ di proprietà dello stesso bene, riservando, nella circostanza, a sé e alla moglie il diritto di usufrutto.
È parimenti documentalmente provato che già all'epoca della stipulazione del primo contratto a carico di erano iscritti a ruolo debiti tributari (per Parte_5 omessi versamenti di Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e relativi interessi e sanzioni a partire dall'annualità 2007 sino al 2021) per un complessivo importo superiore a €
500.000,00 e che ulteriori analoghe iscrizioni a ruolo per varie decine di migliaia di euro risultano effettuate successivamente (v. doc. n° 2 di parte attrice).
Premesso poi (i) che in tema di azione revocatoria è recepita una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato ad agire ex art. 2901 c.c. (v. Cass., n° 5619/16; Cass., n° 2676/16; Cass., n°
1220/86), come si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione, di talché non occorre neppure che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare (v. Cass. n° 238/82 e Cass., n° 1338/81); (ii) che comunque, per quanto pagina 3 di 6 consta, i crediti menzionati in citazione neppure risultano oggetto di contenzioso (v. doc.
n° 4 e n° 5 di parte attrice); (iii) che, al fine di stabilire l'anteriorità del credito o della ragione di credito rispetto all'atto impugnato, occorre fare riferimento non al momento in cui il credito sia accertato in giudizio, ma a quello in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si collega (v. Cass., n° 2060/73; Cass. n° 2801/84; Cass., n°
5824/85); (iv) che sotto questo profilo nel caso di specie, trattandosi di debiti tributari, vengono in rilievo le scadenze dei vari adempimenti fiscali relativi a tutte le annualità tra il 2007 e il 2021 (v. doc. n° di parte attrice), vi è ragione di ritenere che la domanda formulata in citazione si riferisce per lo più a crediti sorti prima della stipulazione dei due contratti di donazione oggetto di causa.
Trattandosi di atti dispositivi a titolo gratuito successivi al sorgere dei crediti, parte attrice era tenuta a provare:
1. il pregiudizio alle ragioni creditorie (cosiddetto eventus damni), che nella prassi giurisprudenziale viene inteso, non già soltanto come un danno effettivo ed attuale, bensì anche come un mero pericolo che l'azione esecutiva da intentare contro il debitore inadempiente possa non conseguire gli effetti sperati, di talché
“non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito”
(così, fra le altre, Cass., n° 16986/07; nello stesso senso Cass., n° 15265/06 e, più di recente, Cass., n° 9192/2021, secondo cui “la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995,
n. 11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta”);
2. la cd. scientia damni, ovvero la mera conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto impugnato, sia in concreto arrecato alle altrui ragioni creditorie, e, quindi, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, senza che assuma rilevanza l'intenzione dello stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, non essendo, quindi, necessaria la collusione con il terzo (invece richiesta soltanto qualora venga in rilievo un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito - v., in tal senso, fra le altre, Cass., n° 16825/2013 e Cass., n°
28423/2021), né occorrendo la conoscenza, da parte di quest'ultimo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione e neppure del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, avendo egli comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, di talché ben può vedere il suo interesse posposto a quello del creditore (v. Cass., n° 12045/2010).
pagina 4 di 6 Ad avviso del giudicante le acquisite risultanze processuali provano in termini sufficientemente chiari e univoci la sussistenza di tali presupposti applicativi.
Per quanto attiene a quello sub a), devesi considerare innanzi tutto che il contratto di donazione, costituendo atto compiuto per spirito di liberalità, dunque a titolo gratuito, ed avendo, quindi, comportato la fuoriuscita del bene donato dalla sfera giuridica del donante senza un corrispettivo adeguato, ne ha senz'altro modificato in senso peggiorativo le condizioni patrimoniali, ciò tanto più quando, come nella fattispecie in esame, non vi erano altri beni in grado di garantire il soddisfacimento delle altrui ragioni creditorie.
Non risulta, infatti, che all'epoca degli atti dispositivi in oggetto Parte_2
fosse titolare di altri beni, mobili o immobili, ulteriori e diversi da quello donato, di
[...] valore tale da consentire l'integrale soddisfazione dei crediti fatti valere da parte attrice.
L'evidenziata carenza probatoria ridonda a carico di parte convenuta, tenuta a dimostrare che il patrimonio del donante aveva conservato struttura tale da garantire senza particolari difficoltà il soddisfacimento delle altrui ragioni creditorie, in quanto
“l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche” (così, in motivazione, Cass., n° 15265/06; nello stesso senso v. Cass., n°
5972/05, secondo cui, essendo sufficiente ai fini della revocatoria ordinaria il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni).
Con riguardo, invece, al presupposto sub b), ossia alla generica consapevolezza, in capo al donante, del pregiudizio che l'atto, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni creditorie, il che può essere provato con ogni mezzo, quindi anche per presunzioni (v. Cass., n° 3676/2011), mette conto rilevare che, essendo ovviamente a conoscenza della complessiva consistenza del suo patrimonio e dei debiti contratti verso il fisco, a non poteva sfuggire che i due contratti Parte_2 oggetto di causa, comportando, in sostanza, la dismissione del suo patrimonio immobiliare, senza il conseguimento di un corrispettivo di pari valore, avrebbe pregiudicato i creditori, per essere questi posti nell'impossibilità di soddisfare sulle sue residue proprietà immobiliari (minime quote di alcuni terreni con insignificante rendita catastale), anche solo in parte, le proprie pretese.
Le considerazioni svolte inducono, dunque, a dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice entrambi i contratti di donazione per cui è causa.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite, liquidate (per le tre fasi espletate, di studio, introduttiva e decisionale) ai sensi del DM n° 147/22, come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare pagina 5 di 6 complessità della causa, oltretutto celebrata nella contumacia dei convenuti, e al fatto che in sede di discussione non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), devono gravare sulle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla , in persona del direttore pro tempore, Parte_1 nei confronti di , e , disattesa ogni Parte_2 Parte_3 Parte_3 diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficaci, nei confronti di parte attrice, il contratto di donazione dd.
3.10.2019 (Rep. 6801 notaio in Riva del Garda), registrato in Persona_4 data 25.5.2019 e trascritto al Libro Fondiario in data 4.10.2019 sub G.N. 8424/1 e il contratto di donazione dd. 30.3.2022 (rep. 3505 notaio in Persona_5
Trento) registrato il 20.4.2022 e trascritto al Libro Fondiario in data 6.4.2022 sub
G.N. 3023/1;
- condanna le parti convenute a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 6.040,00 per compenso di difesa, €
1.252,40 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 25.3.2025
Il giudice dr. Giuseppe Barbato
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