Articolo 63 quater del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 63 terArticolo 63 quinquies
Versione
29 dicembre 2022
Art. 63-quater. (( (Verifica della ricevibilita' ed ammissibilita'). )) (( 1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilita' ed ammissibilita' dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullita', la data in cui e' stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
2. L'istanza e' irricevibile se:
a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;
b) non e' redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non e' depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.
3. L'istanza e' inammissibile se:
a) e' diretta contro una registrazione inesistente o non piu' in corso di validita' alla data di presentazione dell'istanza;
b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullita' diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;
d) e' fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non e' anteriore;
e) l'istante non e' legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
f) e' fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, e' registrato da meno di cinque anni;
g) e' stata depositata da un mandatario e non e' stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;
h) e' omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.
4. L'istanza e' altresi' inammissibile se e' rivolta contro una pluralita' di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullita' e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito. ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022
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