Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 14/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ARGENTIERO GABRIELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Panzeri n. 10;
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. GNOCCHI FABRIZIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Sant'Ennodio n. 1/A.
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 06.01.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori Per_1
nato a [...], in data [...], e nata a Pavia, in [...]
[...] Persona_2
12.09.2023; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti
CONDIZIONI
“1. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
continueranno ad abitare con la madre -con iscrizione sullo stato di famiglia della stessa, in Vidigulfo (PV), Via Padova n. 39;
pag. 1 di 4
2. la casa familiare sita in Vidigulfo (PV), Via Padova n. 39, è assegnata, con tutti gli arredi, alla Sig.ra la quale continuerà ivi ad abitare con i due figli Parte_2
e Per_1 Per_2
3. il signor ha già lasciato la casa familiare in data 13/10/2024 ed è attualmente Pt_1
domiciliato in via IV novembre n. 71, Vidigulfo;
4. il Sig. si impegna a corrispondere il 50% del mutuo in essere per Parte_1
l'abitazione di cui ai precedenti punti, pari a circa 473,75 euro mensili, rimanendo il restante 50% a carico della signora Le spese condominiali rimarranno a carico Pt_2
della Sig.ra ad eccezione delle spese straordinarie che saranno Parte_2
suddivise al 50%. La Sig.ra si farà carico della rata del mutuo al Parte_2
100% e delle spese condominiali straordinarie non appena la stessa avrà reperito lavoro a tempo indeterminato e full-time e, comunque, entro e non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione delle seguenti condizioni. Con l'assunzione del mutuo a totale carico della
Sig.ra il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
avanti ad un Notaio scelto di comune accordo, la propria quota Parte_2 pari al 50% della proprietà dell'immobile casa familiare, sita in Vidigulfo (PV), Via
Padova n. 39;
5. la Sig.ra si impegna ad accettare il trasferimento della quota di Parte_2
proprietà della casa familiare da parte del Sig. Parte_1
6. Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra sul c/c Parte_1 Parte_2
presso la Banca BPM, la somma di euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei due figli entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT;
7. le parti concordano, ora per allora, che l'assegno di euro 400,00 mensili di cui al punto precedente, oltre aggiornamento ISTAT, rimarrà invariato anche a seguito dell'avverarsi di quanto previsto al punto 4, ossia all'assunzione dell'intero mutuo da parte della signora Ciò in quanto il signor è in grado di affrontare un Pt_2 Pt_1
maggior sforzo economico iniziale, a condizione che lo stesso sia limitato nel tempo;
8. le spese extra, necessarie per i figli, saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo 2723/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia che le parti dichiarano di conoscere;
pag. 2 di 4 9. la parte di retta mensile per il nido di al netto del bonus nido percepito, verrà Per_2
suddivisa al 50% tra la Sig.ra ed il Sig. ed è Parte_2 Parte_1
attualmente pari ad euro 257,28 (oltre 272,73 coperti dal bonus comunale) e dunque euro
128,68 ciascuno;
10. l'Assegno Unico familiare, attualmente pari ad euro 398,80 viene assegnato in via esclusiva alla Sig.ra Parte_2
11. il padre potrà frequentare entrambi i figli 1 o 2 volte la settimana (previo accordo con la madre) dalle ore 16 (quando li prenderà all'uscita di scuola o dalla casa materna in Vidigulfo) alle ore 19 (quando li riporterà alla casa materna). Potrà, altresì, tenere i bambini -una volta ogni 15 giorni- il sabato o la domenica per mezza giornata (o per la giornata intera previo accordo con la madre), il tutto salvo diverso e migliore accordo.
Vacanze di Natale, Pasqua e estive come da accordi sopra menzionati.
12. i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute, la situazione scolastica e psicologica dei figli ed ogni eventuale problematica che li possa riguardare, nonché a prendere congiuntamente le decisioni che li riguardano. Si impegnano altresì, considerata la tenera età dei bambini, a introdurre con gradualità ed attenzione nelle loro vite eventuali nuovi compagni, tenendo sempre ben chiari e distinti i rispettivi ruoli di genitori rispetto alle nuove relazioni ed evitando, per i primi tempi, la presenza ed il contatto stretto fra i nuovi compagni e i bambini;
13. le parti si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo e a figli, alla cui concessione siano necessari consensi o autorizzazioni dell'altro coniuge;
14. le parti si impegnano a dare efficacia alle menzionate condizioni a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
15. spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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