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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/12/2024, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
19/12/2024, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3399/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
19/12/2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to ZANNI MAURO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Sarnico (BG), via Roma, n. 20/D, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. , e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BOTTI LAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA S. BENEDETTO 6 24122
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni come da verbale di udienza del 19/12/2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/6/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] CP_1
e, per essa, quale procuratrice,
[...] Controparte_2
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 890/2024
[...] del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione delle nullità e della decadenza eccepite, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio e, per essa, quale Controparte_1 procuratrice, che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 19/12/2024, nella quale veniva assunta la riserva di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'opponente, e rigetto delle restanti domande della società, stanti le nullità e la decadenza ex art. 1957 c.c. sottoindicate.
2.1. è la cessione, in favore di parte opposta, CP_3 dell'azionato credito, così come non è discutibile l'origine dello stesso dalla garanzia bancaria di cui al doc. 9 del fascicolo monitorio.
2 2.2. Orbene, a fronte di quanto suesposto, è fondata l'eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata da parte opponente, essendo il credito divenuto esigibile al più tardi alla data del 30/6/2014
(doc. 10 del fascicolo monitorio) e mancando l'esercizio di un'azione giudiziale entro il termine previsto da tale disposizione (come richiesto, ex multis, da Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 – 01).
2.1. Ostative a tale decadenza non sono le clausole né di pagamento “a semplice richiesta scritta”, né di deroga espressa o implicita (secondo quanto sancito, inter alia, da Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019, Rv. 656276 – 01) all'art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizioni nulle ex art. 33, comma 2, lett. t), del D.lgs. n. 206 del 2005 (così, rispettivamente,
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del 18/02/2022, Rv. 663930 –
02 e Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023, Rv.
669096 – 01).
2.1.1. Né, del resto, potrebbe fondatamente dubitarsi della qualità di consumatore in capo all'opponente. Anzitutto, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, spetta al professionista l'onere di smentire probatoriamente siffatta qualifica di soggetto debole in capo alla controparte, vista la natura positiva del fatto dell'“attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (così, ex multis, Corte d'appello di
Firenze, sent. n. 1091 del 2022 e Trib. Firenze, sent. n. 2807 del
2023) e, nella fattispecie in esame, non vi è alcuna prova in tal senso da parte dell'opposta. Inoltre, anche a voler opinare diversamente dal periodo che precede e ritenendo sussistere un inverso onere probatorio (come assunto dalla pag. 14 della
Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
Suprema di Cassazione, n. 16 del 9 febbraio 2009, laddove si osserva come “Per quanto attiene il riparto dell'onere della prova, nelle controversie in materia di clausole vessatorie ex artt. 33 e ss. d.lgs. 206/05 il consumatore ha l'onere di provare la propria qualità soggettiva”), non v'è dubbio che la qualità di
3 consumatore sia stata dimostrata per carenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.. Da un lato, infatti, l'opponente deduce che egli “non collaborava, così come non ha mai collaborato, in alcun modo nella ditta individuale” della debitrice principale (pag. 5 della citazione); dall'altro, parte opposta - entro il termine decadenziale per la maturazione delle preclusioni assertive, coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., prima, e con l'art. 171ter, n. 1), c.p.c., oggi (ex multis, Trib. Milano 23-5-
2013, e così anche Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez.
IV, 09/04/2019, n. 818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024) – richiama l'inosservanza dell'asseritamente altrui onere di allegazione e prova, nonché la carenza di incompatibilità tra percezione della pensione ed esercizio di una “attività professionale”, così e rispettivamente non osservando l'art. 115 c.p.c. per come interpretato dal principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01) e non rispettando l'onere di specificità della contestazione, atteso come non una qualunque “attività professionale” sia atta a smentire la qualità di consumatore del fideiussore, bensì solamente quella propria ed in relazione alla quale sia stato concluso il contratto in discussione (aspetto neanche ipoteticamente indagato dall'opposta), oppure quella evincibile da un – rimasto privo di allegazione - collegamento societario e/o di gestione del garante con l'attività della debitrice principale (in tema ed ex multis, Corte di Giustizia, ord. del 19 novembre 2015, in C-74/15), tanto più alla luce dell'insufficienza di una mera relazione di coniugio e/o sentimentale tra i due (così Cass., Sez.
4 6 - 3, Ordinanza n. 34515 del 2021 e di Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 742 del 16/01/2020, Rv. 656803 – 01).
2.2. Le suesposte nullità consumeristiche non sono poi persuasivamente intaccate dagli orientamenti della giurisprudenza di merito citati da parte opposta, i quali, ponendo l'accento sull'asserita attitudine delle clausole in deroga all'art. 1957
c.c. a determinare una maggiore tolleranza del creditore e/o un minor costo del credito erogato in favore della debitrice principale, escludono la vessatorietà di siffatte pattuizioni.
Invero, in primo luogo, l'analisi dello squilibrio normativo ex artt. 33 e ss. del D.lgs. n. 206 del 2005 risente dell'insieme delle clausole effettivamente stipulate e della situazione vigente all'epoca della conclusione del negozio (così art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 206 del 2005 e Corte di Giustizia, sent. 20/9/2017 in C-186-16), di talché sono irrilevanti condotte future, eventuali, non pattuite e di solo possibile tolleranza del creditore. Inoltre, in secondo luogo, resta a tacer d'altro indimostrato che ogni valutazione in merito all'art. 1957 c.c. abbia avuto un impatto sulla regolamentazione negoziale della garanzia e/o del mutuo garantito, tanto più alla luce di come la delineazione dell'oggetto contrattuale sia la conseguenza di una pluralità di fattori diversi dalla clausola de qua
(patrimonializzazione del mutuatario e del garante, redditi di tali soggetti, ecc.).
2.3. Tanto meno, poi, nella fattispecie in esame, emerge una sufficiente osservanza dell'onere di allegazione e prova di trattative ostative al giudizio di vessatorietà e sussumibili all'art. 34, comma 4, del D.lgs. n. 206 del 2005, tanto più che le medesime devono essere caratterizzate “dai requisiti della serietà
(ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne
5 il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)”
(così, ex multis, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del
14/01/2021, Rv. 660177 - 02).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande, in € 286,00 per spese vive ed €
5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria
€ 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
) In ragione delle nullità indicate in parte motiva ed in accoglimento dell'eccezione ex art. 1957 c.c., revoca il decreto ingiuntivo n. 890/2024 del Tribunale civile di
Bergamo, nei confronti di e rigetta le domande Parte_1 di e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1
; CP_2 Controparte_2
) Condanna e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in € 286,00 Parte_1
6 per spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 19/12/2024
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
19/12/2024, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3399/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
19/12/2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to ZANNI MAURO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Sarnico (BG), via Roma, n. 20/D, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. , e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BOTTI LAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA S. BENEDETTO 6 24122
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni come da verbale di udienza del 19/12/2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3/6/2024, Pt_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] CP_1
e, per essa, quale procuratrice,
[...] Controparte_2
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 890/2024
[...] del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione delle nullità e della decadenza eccepite, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio e, per essa, quale Controparte_1 procuratrice, che, contestando Controparte_2 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 19/12/2024, nella quale veniva assunta la riserva di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'opponente, e rigetto delle restanti domande della società, stanti le nullità e la decadenza ex art. 1957 c.c. sottoindicate.
2.1. è la cessione, in favore di parte opposta, CP_3 dell'azionato credito, così come non è discutibile l'origine dello stesso dalla garanzia bancaria di cui al doc. 9 del fascicolo monitorio.
2 2.2. Orbene, a fronte di quanto suesposto, è fondata l'eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata da parte opponente, essendo il credito divenuto esigibile al più tardi alla data del 30/6/2014
(doc. 10 del fascicolo monitorio) e mancando l'esercizio di un'azione giudiziale entro il termine previsto da tale disposizione (come richiesto, ex multis, da Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 – 01).
2.1. Ostative a tale decadenza non sono le clausole né di pagamento “a semplice richiesta scritta”, né di deroga espressa o implicita (secondo quanto sancito, inter alia, da Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019, Rv. 656276 – 01) all'art. 1957 c.c., trattandosi di pattuizioni nulle ex art. 33, comma 2, lett. t), del D.lgs. n. 206 del 2005 (così, rispettivamente,
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del 18/02/2022, Rv. 663930 –
02 e Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023, Rv.
669096 – 01).
2.1.1. Né, del resto, potrebbe fondatamente dubitarsi della qualità di consumatore in capo all'opponente. Anzitutto, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, spetta al professionista l'onere di smentire probatoriamente siffatta qualifica di soggetto debole in capo alla controparte, vista la natura positiva del fatto dell'“attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (così, ex multis, Corte d'appello di
Firenze, sent. n. 1091 del 2022 e Trib. Firenze, sent. n. 2807 del
2023) e, nella fattispecie in esame, non vi è alcuna prova in tal senso da parte dell'opposta. Inoltre, anche a voler opinare diversamente dal periodo che precede e ritenendo sussistere un inverso onere probatorio (come assunto dalla pag. 14 della
Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
Suprema di Cassazione, n. 16 del 9 febbraio 2009, laddove si osserva come “Per quanto attiene il riparto dell'onere della prova, nelle controversie in materia di clausole vessatorie ex artt. 33 e ss. d.lgs. 206/05 il consumatore ha l'onere di provare la propria qualità soggettiva”), non v'è dubbio che la qualità di
3 consumatore sia stata dimostrata per carenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.. Da un lato, infatti, l'opponente deduce che egli “non collaborava, così come non ha mai collaborato, in alcun modo nella ditta individuale” della debitrice principale (pag. 5 della citazione); dall'altro, parte opposta - entro il termine decadenziale per la maturazione delle preclusioni assertive, coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., prima, e con l'art. 171ter, n. 1), c.p.c., oggi (ex multis, Trib. Milano 23-5-
2013, e così anche Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez.
IV, 09/04/2019, n. 818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024) – richiama l'inosservanza dell'asseritamente altrui onere di allegazione e prova, nonché la carenza di incompatibilità tra percezione della pensione ed esercizio di una “attività professionale”, così e rispettivamente non osservando l'art. 115 c.p.c. per come interpretato dal principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01) e non rispettando l'onere di specificità della contestazione, atteso come non una qualunque “attività professionale” sia atta a smentire la qualità di consumatore del fideiussore, bensì solamente quella propria ed in relazione alla quale sia stato concluso il contratto in discussione (aspetto neanche ipoteticamente indagato dall'opposta), oppure quella evincibile da un – rimasto privo di allegazione - collegamento societario e/o di gestione del garante con l'attività della debitrice principale (in tema ed ex multis, Corte di Giustizia, ord. del 19 novembre 2015, in C-74/15), tanto più alla luce dell'insufficienza di una mera relazione di coniugio e/o sentimentale tra i due (così Cass., Sez.
4 6 - 3, Ordinanza n. 34515 del 2021 e di Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 742 del 16/01/2020, Rv. 656803 – 01).
2.2. Le suesposte nullità consumeristiche non sono poi persuasivamente intaccate dagli orientamenti della giurisprudenza di merito citati da parte opposta, i quali, ponendo l'accento sull'asserita attitudine delle clausole in deroga all'art. 1957
c.c. a determinare una maggiore tolleranza del creditore e/o un minor costo del credito erogato in favore della debitrice principale, escludono la vessatorietà di siffatte pattuizioni.
Invero, in primo luogo, l'analisi dello squilibrio normativo ex artt. 33 e ss. del D.lgs. n. 206 del 2005 risente dell'insieme delle clausole effettivamente stipulate e della situazione vigente all'epoca della conclusione del negozio (così art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 206 del 2005 e Corte di Giustizia, sent. 20/9/2017 in C-186-16), di talché sono irrilevanti condotte future, eventuali, non pattuite e di solo possibile tolleranza del creditore. Inoltre, in secondo luogo, resta a tacer d'altro indimostrato che ogni valutazione in merito all'art. 1957 c.c. abbia avuto un impatto sulla regolamentazione negoziale della garanzia e/o del mutuo garantito, tanto più alla luce di come la delineazione dell'oggetto contrattuale sia la conseguenza di una pluralità di fattori diversi dalla clausola de qua
(patrimonializzazione del mutuatario e del garante, redditi di tali soggetti, ecc.).
2.3. Tanto meno, poi, nella fattispecie in esame, emerge una sufficiente osservanza dell'onere di allegazione e prova di trattative ostative al giudizio di vessatorietà e sussumibili all'art. 34, comma 4, del D.lgs. n. 206 del 2005, tanto più che le medesime devono essere caratterizzate “dai requisiti della serietà
(ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne
5 il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)”
(così, ex multis, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del
14/01/2021, Rv. 660177 - 02).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande, in € 286,00 per spese vive ed €
5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria
€ 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
) In ragione delle nullità indicate in parte motiva ed in accoglimento dell'eccezione ex art. 1957 c.c., revoca il decreto ingiuntivo n. 890/2024 del Tribunale civile di
Bergamo, nei confronti di e rigetta le domande Parte_1 di e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1
; CP_2 Controparte_2
) Condanna e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in € 286,00 Parte_1
6 per spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 19/12/2024
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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