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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1658 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Dalfino per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Perrino per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 3716/2019 del Tribunale di Palermo e in riforma integrale dell'appellata sentenza accogliere le conclusioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta e reiterate in comparsa conclusionale, come di seguito riprodotte
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, ritenere e dichiarare
il difetto di legittimazione attiva della stante la nullità del contratto di cessione CP_1
stipulato in data 9/07/2012 tra la e la e la Controparte_2 CP_3
nullità del successivo contratto di cessione stipulato in data 19/09/2014 tra la stessa CP_3
e l'odierna per evidente violazione in entrambi i contratti delle norme
[...] CP_1
imperative previste dagli art. 1260, 1263, 1325, 1346 c.c. nonché degli art. 24 Costituzione e
81 c.p.c.;
ancora in via preliminare, senza regresso, ritenere e dichiarare ex art. 2946 codice civile la
prescrizione del diritto della società attrice alla ripetizione di tutti i versamenti e di tutti i
pagamenti effettuati nel periodo antecedente la data del 9/06/2005, sia in relazione al
rapporto di conto corrente sia in relazione ai rapporti concernenti le anticipazioni, con
consequenziale reiezione in parte qua delle relative domande;
ancora in via preliminare, senza regresso, ritenere e dichiarare la prescrizione breve
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati
nel periodo antecedente la data del 9/06/2010;
2 nel merito, senza regresso e salvo il gravame, rigettare integralmente con qualsiasi
statuizione le domande tutte proposte da parte attrice”;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare inammissibile e,
comunque, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo n. 3716 del 13-30.7.2019, in quanto inammissibile e, comunque,
infondato in fatto e in diritto;
confermare integralmente la sentenza impugnata ex adverso;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3716 del 30.7.2019, il Tribunale di Palermo, giudicando sulla domanda di restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti in relazione ai rapporti di conto corrente n.
0071/68070248 (acceso il 9.6.1996 ed estinto il 24.6.2011), di conto anticipi n. 716807/04/50
(acceso il 31.12.1998 ed azzerato il 30.9.1999), n. 716807/01/47 (acceso il 31.1.1996 ed azzerato il 12.8.1996), n. 716807/03/49 (acceso il 21.12.1997 ed azzerato il 31.12.2002), n.
716807/05/51 (acceso il 18.12.2002 ed azzerato il 14.10.2003), n. 6152118569-63 (acceso il
30.9.2004 ed azzerato il 26.10.2007), n. 6152757690-67 (acceso il 22.12.2006 ed azzerato il
30.6.2007), n. 6152023616-95 (acceso il 27.11.2003 ed azzerato il 14.2.2011) proposta nei confronti di da subcessionaria, per contratto del 19.9.2014, Parte_1 CP_1
3 delle pretese creditorie -già cedute a il 9.7.2012- discendenti dai menzionati CP_3
rapporti bancari originariamente intrattenuti da ha così provveduto: Controparte_2
- ritenutone adeguatamente determinato l'oggetto, ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dei crediti;
- considerato che i rapporti n. 716807/04/50, n. 716807/01/47, n. 716807/03/49, n.
716807/05/51 erano stati estinti in data anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, ha circoscritto l'indagine al conto corrente n. 0071/68070248 e ai tre conti anticipi n. 6152118569-63, n. 6152757690-67 e n. 6152023616-95;
- rilevato che, in violazione dell'art. 117 comma 3 t.u.b., i regolamenti contrattuali dei rapporti non erano stati stipulati in forma scritta, ha ritenuto doversi: applicare gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b.; espungere integralmente la capitalizzazione e ogni addebito per commissioni e spese, compresa la commissione di massimo scoperto;
riferire, infine, ciascuna operazione di segno positivo o negativo al giorno di effettuazione. Previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ha dunque rideterminato i saldi del conto corrente ordinario n.
0071/68070248 in € 783.351,91 a credito della correntista, del conto anticipi n. 6152118569-
63 in -€ 10.301,32 a debito della correntista, del conto anticipi n. 6152757690-67 in -€
2.598,00 a debito della correntista, del conto anticipi n. 6152023616-95 in -€ 148.508,47 a debito della correntista;
4 - richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, quantificando le competenze non più ripetibili in € 110.208,12;
- ha quantificato l'importo complessivamente ripetibile in € 621.943,68, ottenuto detraendo dal saldo positivo del conto corrente i saldi negativi dei conti anticipi, condannando
[...]
al pagamento dello stesso, oltre interessi dalla chiusura del conto sino al saldo Parte_1
effettivo;
- infine, ha posto le spese di lite e quelle per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio a carico della banca convenuta.
ha proposto appello avverso la pronuncia, lamentando: Parte_1
I) il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
conseguente alla nullità del contratto di cessione discendente:
- dall'illiceità e impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., derivando dalla convenzione intercorso tra l'originaria correntista e le società cessionarie il trasferimento,
precluso dagli artt. 1260 e 1263 c.c. e dall'art. 81 c.p.c., di un mero diritto di azione. Osserva
che la cessione del credito non comporta il trasferimento della titolarità delle azioni inerenti all'essenza del contratto -quali nullità, risoluzione e annullamento, strumenti rimediali strettamente legati alla titolarità del negozio destinati a permanere in capo al cedente-, ma unicamente il trasferimento delle azioni funzionali alla realizzazione del credito. Non può,
quindi il cessionario del credito, prosegue l'appellante, agire in giudizio esercitando un'azione
5 contrattuale altrui, ostandovi il divieto di sostituzione processuale, né può questi rientrare nel novero dei legittimati ex art. 1421 c.c. difettando di un interesse ad agire qualificato ex art. 100 c.p.c. , giacché non titolato a ottenere alcuna modificazione giuridica del rapporto contrattuale. Neppure l'azione di nullità potrebbe considerarsi trasferita insieme al credito,
poiché nella nozione di "accessori" che a termini dell'art. 1263 c.c. trasmigrano in capo al cessionario per effetto della cessione rientrano le sole azioni volte alla conservazione ed esazione del credito, non "tutte le altre azioni tese all'accertamento di eventuali cause di
nullità e/o inefficacia del negozio sottostante" (pag. 10 dell'atto di citazione in appello),
annidandosi la peculiarità del credito restitutorio nel fatto che esso "non nasce dal contratto,
bensì soltanto e successivamente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali avente
ad oggetto le pattuizioni assertivamente illecite" (pag. 11 dell'appello);
- dal difetto di causa in concreto. Deduce che il pagamento del prezzo di € 1.000,00 -da parte di e di € 1.500,00 -da parte di a fronte del trasferimento di un Controparte_2 CP_3
credito asseritamente pari a € 620.958,77 (questo, infatti, era l'importo rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio) darebbe luogo a una vendita simbolica o apparente e pertanto nulla per assenza di corrispettività;
- dall'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto poiché, pur menzionando i rapporti bancari nel tempo intrattenuti da con le scritture non _2 Parte_1
indicano il titolo dei crediti ceduti, ossia le annotazioni che si assumono illegittimamente operate dalla banca. Lamenta, inoltre, l'inefficacia della prima cessione, in quanto mai
6 notificata a Intesa San Paolo s.p.a. e mai accettata dalla debitrice ceduta, e, a cascata, della seconda, stipulata tra e in quanto effettuata da soggetto CP_3 CP_1 CP_3
non ancora titolare del diritto di credito. Rileva ancora l'inopponibilità ai terzi delle scritture,
prive di data certa;
II) l'omessa esplicazione delle ragioni della mancata adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione integrativa, con la quale, su nuovo incarico del
Tribunale, aveva rideterminato il saldo del conto corrente epurandolo dalle poste indebite a partire dal 1.4.2005 e il saldo dei conti anticipi dal 9.6.2005, soli calcoli -deduce- coerenti con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione perché limitati al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Argomenta, a fondamento dell'eccezione di estinzione per mancato esercizio del diritto, che non ha provato di aver beneficiato dell'apertura CP_1
di linee di credito, sicché ogni versamento effettuato anteriormente al decennio dalla domanda deve considerarsi solutorio e dunque prescritto, non potendo "accedersi a fantasiose
ricostruzioni ermeneutiche secondo cui, in assenza della produzione da parte del correntista
delle lettere di affidamento, potrà comunque farsi riferimento ad affidamenti di fatto
desumibili dall'andamento del conto" (pag. 19 dell'atto di appello). Osserva che il Tribunale
avrebbe, dunque, dovuto procedere sottraendo dalle somme computate a credito, pari a €
411.938,69, l'ammontare delle rimesse solutorie, accertato dal consulente tecnico d'ufficio in
€ 27.493.578,40, prevenendo alla conclusione dell'estinzione per prescrizione di ogni pretesa restitutoria. In via gradata, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in
7 cui non ha provveduto a sottrarre dal saldo del conto corrente -come rideterminato nel primo elaborato del c.t.u.- le competenze indebite non ripetibili -pari complessivamente a €
110.208,12-, con conseguente accoglimento della domanda attorea per il minor importo di €
511.736,00.
III) l'erronea rideterminazione del saldo del conto anticipi n. 61522023616-95, non circoscritta al periodo in relazione al quale constava una serie continua di estratti conto,
compreso tra l'1.8.2008 e il 10.1.2011, ma estesa all'intera durata del rapporto;
l'inclusione in sede di ricalcolo dei saldi dei conti oggetto del giudizio degli interessi creditori rideterminati al saggio legale pur in difetto di domanda di parte;
il mancato rilievo accordato all'eccepita prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori maturati sui saldi risultanti a credito;
IV) l'accoglimento della domanda di nullità nonostante l'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante su la quale non aveva prodotto in giudizio i documenti CP_1
contrattuali relativi ai diversi rapporti bancari;
V) l'erronea condanna della banca al pagamento degli interessi di legge con decorrenza dalla chiusura del conto anziché dalla domanda giudiziale in palese difformità rispetto al disposto dell'art. 2033 c.c. che lega la debenza degli interessi alla data del pagamento solo ove sia provata dal creditore, contro la presunzione di legge, la mala fede dell'accipiens.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del gravame. CP_1
8 Con ordinanza del 29.9.2021 -pronunciata successivamente alla notifica dell'atto di appello-
il Tribunale ha disposto la correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado nella parte in cui non ha sottratto dal saldo del conto corrente l'importo dei pagamenti non ripetibili in quanto eseguiti nel periodo precedente il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (€ 110.208,12), disponendo dunque che nel dispositivo dopo le parole “per l'effetto condanna la banca convenuta alla restituzione in
favore di parte attrice della somma di” in luogo dell'importo di “€ 621.945,68” fosse riportato l'importo di “€ 511.735,56”. Resta così superato il secondo dei motivi di impugnazione, nella sua richiesta subordinata.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è infondata. Il contratto di cessione CP_1
dei crediti stipulato il 3.11.2014 non soffre, infatti, di alcuno dei vizi di nullità prospettati da con il primo motivo di gravame. Parte_1
Deve in primo luogo escludersi che ricorra in concreto questione di nullità per illiceità o impossibilità giuridica dell'oggetto della cessione.
Per comprendere l'errore di fondo del ragionamento svolto dall'appellante, che finisce per avvilupparsi su una petizione di principio, occorre muovere dalla regola della libera cedibilità
dei crediti. Essa rinviene il proprio fondamento nell'art. 1260 c.c., che fatti salvi i crediti di carattere strettamente personale e gli ulteriori limiti -qui ininfluenti- posti da leggi speciali,
pone come principio generale quello della libera cedibilità dei crediti (in termini, ove se ne
9 avvertisse il bisogno, pur trattandosi di regola codificata, Cass. 20.1.2015 n. 825, Cass.
10.12.2018 n. 31896). Proprio tale regola ha nel tempo condotto la Corte di Cassazione a confermare la libera cedibilità dei crediti, futuri ed eventuali, aventi causa risarcitoria, siano essi discendenti da contratto, così come da illecito AQ (Cass. 2812/1986. Cass. n.
11095/2009, Cass. n. 51/2012 e Cass. 22601/2013, quest'ultima in tema di ammissibilità della cessione del credito risarcitorio per un pregiudizio non patrimoniale)
Non vi è dunque ragione di escludere tra i crediti cedibili quelli aventi natura restitutoria,
nulla nel dettato codicistico autorizzando la conclusione che in ambito contrattuale possa formare oggetto di cessione il solo credito all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal vincolo. In questi termini si è espressa Cass. n. 1006/1966 -la quale argomenta che le prestazioni che si rivelino prive di causa, in ragione della nullità del contratto, danno luogo al diritto di ripetere quanto indebitamente pagato o trasferito e che tale diritto ben può essere oggetto di cessione, a norma dell'art. 1260 c.c., sì che il cessionario, divenutone titolare,
l'esercita in nome proprio e non come sostituto processuale del cedente (ciò che esclude ogni interferenza con il divieto di sostituzione processuale posto dall'art. 81 c.p.c. il quale dispone che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in
nome proprio un diritto altrui”)- e, più di recente, Cass. 25.5.2016 n. 10754.
Una volta ammessa la cedibilità del credito, non può che trarsene il corollario, necessitato ex art. 1263 c.c., della trasmigrazione in capo al cessionario delle azioni volte alla realizzazione al credito, non potendo ritenersi che questi sia titolare di una posizione di diritto sostanziale
10 insuscettibile di tutela giurisdizionale. E' dunque dato al cessionario agire ex art. 2033 c.c.
contro il percettore del pagamento indebito onde ottenere la restituzione degli importi versati
sine titulo dal creditore cedente, eventualmente chiedendo accertarsi l'assenza di causa
adquirendi in dipendenza della nullità delle previsioni negoziali in forza delle quali il pagamento è stato eseguito o dell'assenza di valide previsioni negoziali che lo imponevano.
In altri termini, se il credito ceduto discende dalla nullità parziale del contratto e l'accertamento dell'invalidità rileva al solo fine di giustificare la pretesa restitutoria, in quanto esclusivamente funzionale alla tutela del credito, allora il diritto di agire in giudizio non può
che circolare unitamente al credito, risultando altrimenti il cessionario privato della possibilità
di far valere il proprio diritto.
Non giova all'appellante il richiamo al noto e condivisile orientamento giurisprudenziale che distingue la portata e gli effetti della cessione del contratto rispetto alla cessione del credito.
Ancora di recente (Cass. 29.3.2024 n. 8579), la Suprema Corte, ponendosi nel solco già
tracciato da Cass. civ. 28.4.1967, n. 776 e Cass. civ. 6/7/2018, n. 17727, ha affermato che
"mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il
consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli
obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è
limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce,
inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta
all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti
11 derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito
ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette
all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla
essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché
esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche
dopo la cessione del credito". Non sembra davvero potersi dubitare che "nella cessione del
contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di
"parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è
totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che,
invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la
prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire
una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece,
disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da
contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente
la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche
parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale
posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto"
(Cass. civ. 6/7/2018 n.17727, in motivazione, la quale s alal stregua di tali premesse teoriche ha concluso che la cessionaria di un credito risarcitorio poteva agire "per l'adempimento del
detto credito (eventualmente previo accertamento incidentale dell'inadempimento del F. al
12 contratto di appalto 17-1-2000", ma difettava di legittimazione ad agire rispetto all'azione di risoluzione del contratto).
Non può, tuttavia, neanche sfuggire la sostanziale differenza tra le vicende così decise dalla
Suprema Corte e la presente, nella quale non è dato neppure teorizzare una cessione del contratto, posto che, per assunto incontestato tra le parti, tutti i rapporti bancari erano stati estinti tra il 2007 e il 2011, prima della stipula delle cessioni (9.7.2012 e 19.9.2014), essendosi peraltro chiusi con il pagamento da parte di di tutte le competenze nel tempo Controparte_2
addebitate dalla banca. La cessione del contratto postula, invero, l'esistenza di una posizione contrattuale ancora cedibile ed implica, dunque, che il rapporto sia ancora in essere. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., infatti, “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti
da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite,
purché l'altra parte vi consenta”.
Non vi era dunque, nel concreto, alcun contratto nel quale sarebbe stato possibile per
[...]
sostituire a sé altro soggetto. Non vi era, in altri termini, un contratto da cedere _2
che potesse titolare il terzo cessionario a esperire l'azione di nullità parziale.
Il che però non porta ad affermare che l'accertamento di nullità fosse precluso. Dal rapporto ormai definito derivava infatti ancora una posizione di credito, di natura restitutoria, facente capo alla società già correntista, credito che ha formato oggetto di -possibile e lecita- cessione a terzi. Negare, in tale ipotesi, al cessionario la legittimazione ad agire per far valere anche solo incidenter tantum la nullità parziale del contratto impedirebbe di fatto l'esercizio
13 dell'azione restitutoria, poiché il contratto non è più cedibile, ma il titolare del rapporto si è
già spogliato del credito restitutorio.
Si torna dunque al tema della portata applicativa dell'art. 1263 c.c. che, proprio in quanto consentita la cessione, non può che essere letto in senso diametralmente opposto a quello propugnato dall'appellante, ovvero annoverando tra gli accessori ceduti insieme al credito anche l'accertamento incidentale di nullità in quanto strettamente funzionale alla realizzazione del credito ceduto.
Sostenere il contrario equivale a un inammissibile inversione del rapporto logico e funzionale tra diritto e azione, tra posizione giuridica sostanziale e strumento volto ad assicurarne il soddisfacimento.
Conclusivamente, con la cessione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da in esecuzione di rapporti bancari ormai esauriti, ha Controparte_2 CP_1
acquistato anche la legittimazione a esercitare la connessa azione in giudizio, non più riferibile alla cedente spogliatasi di tale credito.
In quest'ottica diviene evidente l'interesse ad agire concreto e attuale del cessionario -ben distante dal fine generale di attuazione della legge- che lo qualifica ex art. 100 c.p.c. ad agire,
essendo egli interessato (e titolato) alla riscossione del credito cedutogli. Il cessionario rientra, dunque, a buon titolo tra i soggetti legittimati all'esperimento dell'azione di nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c., norma la cui funzione è quella di impedire che il contratto nullo, sul quale l'ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti. Per tale
14 ragione la norma consegna a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a far valere la nullità
in via di azione (oltre che al giudice il potere di rilevarla d'ufficio).
I contratti di cessione risultano immuni, altresì, dalle censure in punto di nullità per difetto di causa in concreto.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418 e 1470 c.c.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale e perciò
meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco,
può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale. (Cass. civ., 28/8/1993, n.
9144).
Nel caso in esame, tuttavia, le parti hanno inteso realizzare una cessione con causa aleatoria.
Quando stipulano un contratto aleatorio i contraenti assumono il rischio di vedere accresciuta per effetto del caso la prestazione a proprio carico ovvero ridotta o addirittura azzerata la prestazione avversa. La possibilità di uno squilibrio tra prestazioni -dovuto al caso- connota,
dunque, il contratto aleatorio. La cessione del credito futuro oggetto di causa ha visto lo
15 scambio di una prestazione in denaro -il prezzo di acquisto di € 1.500,00- con una controprestazione -il trasferimento di un credito -quello restitutorio- ancora da accertare, sia nell'an, sia nel quantum, e pertanto inesistente al momento della conclusione del contratto (“il
pronostico per le eventuali azioni legali verso Intesa San Paolo non può essere
preventivamente stimato;
il credito viene ceduto ed accettato, con tutti gli accessori ed i frutti
maturati e maturandi e la cessione ha, per accordo tra le parti, natura aleatoria ed
indipendente dall'esito della riscossione del credito”, docc. nn. 1 e 2 fascicolo di parte di
[...]
. Irrilevante è, dunque, l'eventuale futuro accertamento di un credito restitutorio di CP_1
ammontare anche notevolmente più elevato rispetto al prezzo corrisposto, realizzando tale ipotesi il rischio assunto dalla cedente con il trasferimento di un diritto futuro senza l'assunzione dell'obbligo di attivarsi perché questo venga a esistenza. La natura aleatoria del contratto non consente di ritenere simbolico il prezzo corrisposto e nulla, per l'effetto, la cessione per difetto di causa in concreto, potendosi questa rinvenire nel rischio assunto dal cessionario -che ha acquistato un diritto ancora inesistente e dipendente dal buon esito di un giudizio ai tempi della cui definizione resta altresì assoggettato- dietro il pagamento di un prezzo che, proprio in considerazione delle caratteristiche del credito ceduto non può essere considerato non serio.
Deve, infine, escludersi anche la denunziata nullità per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto di cessione.
16 Premesso che in entrambi i contratti di cessione sono stati inseriti i riferimenti identificativi dei rapporti bancari intrattenuti da con dalle scritture _2 Parte_1
in atti emerge altresì chiaramente che la ragione creditoria ceduta trova il proprio titolo nell'addebito da parte dell'istituto di credito di costi illegittimi. La natura di tali addebiti è poi specificata nella consulenza tecnica eseguita prima della chiusura dei rapporti su incarico della correntista, prodotta da in giudizio (doc. n. 5 fascicolo di parte di . CP_1 CP_1
Devono, pertanto, ritenersi infondate le censure relative alla mancata individuazione del titolo dei crediti ceduti.
Infondata infine, è, anche la tesi secondo cui in difetto della preventiva notificazione al debitore ceduto della cessione da parte di quest'ultima non avrebbe potuto a sua CP_3
volta cedere il diritto di credito a in quanto non ancora titolare del medesimo. CP_1
L'art. 1260 c.c. non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento della cessione del credito, sostanziandosi quest'ultima in un contratto bilaterale che, secondo le regole generali, si perfeziona con lo scambio dei consensi di creditore cessionario e cedente.
La comunicazione della cessione al debitore ceduto non gioca alcun ruolo rispetto alla valida conclusione della cessione, ma opera sul diverso piano dell'efficacia del pagamento,
escludendo l'art. 1264 c.c. efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore del cedente successivamente alla notifica della cessione: "il contratto di cessione di credito ha natura
consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra
cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico
17 legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la
notificazione prevista dall' articolo 1264 del Cc . Questa, a sua volta, è necessaria al solo
fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede
dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche
del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in
tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante."(Cass. civ.,
11/4/2024, n. 9810).
La cessione del credito è, peraltro, un contratto a effetti reali, sicché con la sua conclusione il diritto di credito si trasferisce immediatamente al cessionario, che, diventando titolare, può
liberamente disporne, anche procedendo a un nuovo trasferimento. È quanto accaduto nel caso in esame, in cui acquistati con contratto del 9.7.2012 i diritti derivanti dai CP_3
rapporti bancari intrattenuti da con li ha ritrasferiti a _2 Parte_1
con successiva convenzione del 19.9.2014, entrambe valide, dunque, CP_1
indipendentemente dalla comunicazione al ceduto. Tale comunicazione è stata comunque curata da (e deve in ogni caso essere considerata notificata in conseguenza della CP_1
notifica dell'atto di citazione).
Esclusa l'invalidità del contratto di cessione e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è possibile accedere al merito. CP_1
Motivi di ordine logico impongono di trattare previamente il quarto motivo di impugnazione.
18 È ben vero che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto così che ove sia il correntista -nel caso in esame, il cessionario- ad assumere l'iniziativa giudiziale per richiedere la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ. 14/12/2022, n. 36585;
Cass. civ. 3/8/2022, n. 24095; Cass. civ. 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ. 28/11/2018, n. 30822;
Cass. civ. 23/10/2017, n. 24948).
Questa la regola, non può non evidenziarsi come a essa si sia attenuta facendo CP_1
ricorso in via stragiudiziale agli strumenti previsti dalla legislazione bancaria per sostenere la domanda in giudizio. Con lettera raccomandata del 7.5.2015, contestualmente alla notificazione di avvenuta cessione ai sensi dell'art. 1264 co. 1 c.c., ha, infatti, avanzato istanza ex art. 119, comma 4 t.u.b. per la consegna dei contratti originari -e delle eventuali convenzioni successive- del conto corrente ordinario n. 0071/68070248 e dei conti anticipi
(doc. n. 3, fascicolo di parte di . Ottenuto riscontro negativo dalla banca (doc. n. CP_1
14, fascicolo di parte di , la subcessionaria ha riversato in atti la documentazione in CP_1
19 suo possesso, come ì consegnatale da alla stipula della cessione del 19.9.2014. CP_3
Trattasi, in dettaglio:
- degli estratti del conto corrente dal 9.6.1996 al II trimestre 2011;
- gli estratti dei conti anticipi oggetto di causa dall'apertura all'estinzione; con particolare riferimento ai rapporti oggetto di indagine, gli estratti del conto n. 6152118569-63 dal
30.9.2004 al 26.10.2007; del conto n. 6152757690-67 dal 22.12.2006 al 30.6.2007 e del conto n. 6152023616-95 dal 27.11.2003 al 14.2.2011.
La richiesta di consegna dei documenti contrattuali relativi a tali rapporti è stata infruttuosamente reiterata, in corso di causa, dal già socio e poi liquidatore di _2
, con lettera raccomandata del 9.6.2016 (doc. n. 15 fascicolo di parte di Controparte_4 [...]
. CP_1
L'esibizione dei documenti, pure richiesta dalla società attrice, è stata disposta dal Tribunale
ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con ordinanza del 3.11.2016, alla quale l'istituto di credito ha omesso di ottemperare.
Se, dunque, non residuano spazi per ritenere la società attrice inottemperante al proprio onere probatorio, deve tuttavia prendersi atto che i contratti istitutivi dei diversi rapporti negoziali non sono stati acquisiti in atti, con effetti, sul piano dell'inosservanza delle prescrizioni formali imposte a pena di nullità dall'art. 117 T.U.B., destinati a riflettersi in danno della banca oggi appellante la quale, è bene evidenziare, nulla ha rilevato riguardo alle conseguenze
-necessitate ex lege (art. 117 comma I, III, IV e VII)- dell'assenza della compiuta
20 regolamentazione scritta dei tassi di interesse e "di ogni altro prezzo e condizione praticati"
come nel concreto ravvisate dal Tribunale.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Il mancato accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella relazione integrativa si giustifica in ragione dell'erroneità del metodo di calcolo del saldo indicato all'ausiliario con ordinanza di richiamo. Sulla scorta dei rilievi operati da all'udienza del Parte_1
5 luglio 2018 riguardo alla discontinuità della produzione documentale relativa al periodo antecedente, è stato invero richiesto al c.t.u. di determinare il saldo del rapporto di conto corrente di corrispondenza prendendo in considerazione i soli estratti conto successivi al
1.4.2005
ha prodotto in giudizio la serie pressoché continua degli estratti del conto corrente CP_1
ordinario dal 9.6.1997 al 24.6.2011, ad eccezione di alcuni mesi del 1997 e del II trimestre del 2004.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “per quanto il rapporto di
conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze
discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici.
(…) Nella prospettiva consegnata dall'all'art. 2697 c.c. sarebbe improprio collegare
sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto
la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata … Non vi è infatti ragione, in senso
logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un
21 adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi
che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore
l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento
del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare
tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. 2/5/2019,
n.11543, in motivazione).
Deve dunque concludersi che limitate soluzioni di continuità nella produzione degli estratti conto, ove non impediscano di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo o di ripetizione. Tali soluzioni di continuità, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista, qui della sua cessionaria, di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili. Nel concreto, la ricognizione della documentazione contabile prodotta dal correntista effettuata dal consulente tecnico, ha rilevato ricorrere discontinuità
minime nella serie degli estratti conto, circoscritte a pochi mesi e connotate da vicinanza numerica dei saldi finale e inziale conosciuti tali, dunque, da non ostacolare le operazioni di ricalcolo del saldo o da inficiarne sostanzialmente l'attendibilità. Ne consegue che, senza tema di pervenire a risultati aberranti o, in ogni caso, distanti dall'effettivo andamento del rapporto,
e dunque inattendibili, correttamente il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile
22 è stato esteso dal Tribunale all'intera durata del rapporto, come documentata, aderendo ai calcoli effettuati nella prima relazione depositata
Quanto all'eccezione di prescrizione, pare opportuno sottolineare che il Tribunale (come si evince dal piano recepimento dei conteggi eseguiti dall'ausiliare che, a pag. 10 della relazione depositata il 5.9.2017 aveva chiarito di aver considerato il conto, nell'identificazione e computo della rimesse solutorie come "non affidato, in quanto non ha rinvenuto agli atti
nessun contratto di affidamento") ha trattato il conto corrente come se questo non godesse di affidamento e, in mancanza di appello incidentale di su tale accertamento si è CP_1
formato il giudicato.
Il consulente tecnico d'ufficio, preso in considerazione il saldo banca -non depurato dalle poste illegittimamente addebitate- e applicando i criteri impartiti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418/2010 in ordine al meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario, ha individuato le rimesse solutorie e le relative competenze bancarie irripetibili con riferimento al lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto in atti e il 9.6.2005 (periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione)
quantificandole rispettivamente in € 27.493.578,40 e in € 110.208,12.
Contrariamente a quanto dedotto dalla banca appellante, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata non può concretizzarsi nella detrazione della somma di € 27.493.578,40 dal saldo rideterminato a credito della correntista, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione. Ciò che infatti non può essere più oggetto di ripetizione perché
23 prescritto, non è l'intero pagamento eseguito per eliminare o ridurre lo scoperto perché tale pagamento, in quanto funzionale a saldare il debito derivante dall'utilizzo daprte del correntista di somme non proprie, è in parte dovuto. L'operare della prescrizione impedisce,
piuttosto, al correntista di ripetere le sole competenze illegittimamente addebitate (a titolo di commissioni, spese e interessi) in ragione della scopertura e da questi corrisposte.
Correttamente, dunque, il Tribunale (nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emendati con ordinanza di correzione del 29.9.2021) ha ritenuto di sottrarre dal saldo del conto corrente l'importo di € 110.208,12, corrispondente alle competenze non ripetibili in quanto pagate in un periodo anteriore di oltre un decennio rispetto alla domanda, anziché la somma di € 27.493.578,40.
Con riferimento ai conti anticipi, appare in primo luogo opportuno rammentare che tali conti rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. In tali conti dedicati vengono infatti registrati l'addebito del CP_5
controvalore dell'anticipo erogato nonché il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto. Il rapporto tra i due viene invece rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario che risente dell'addebito delle competenze maturate sul conto anticipi. Quando alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati, il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché i due crediti -del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso– si compensano;
quando, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione
24 dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito,
attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario.
La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formare il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore delle anticipazioni eseguite dalla banca non soddisfatte dal successivo pagamento proveniente dal debitore ceduto,
mentre, in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di anticipo su fatture, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo.
Poiché dunque tali conti costituiscono una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti, le rimesse in essi annotate, sempre corrispondenti all'importo dell'anticipazione, non possono avere natura di pagamento e dunque solutoria.
Ciò implica che l'eccezione di prescrizione può assumere rilievo con esclusivo riferimento alle competenze maturate sulle anticipazioni concesse dalla banca ovvero a fronte del mancato incasso del credito, tutte addebitate sul conto corrente ordinario collegato, già, nel caso in esame, rideterminato mantenendo le competenze prescritte.
Metodologicamente erroneo è, invece, il criterio adottato nella relazione integrativa per la rideterminazione dei saldi dei conti anticipi. Ne è riprova evidente il fatto che, se il ricalcolo viene effettuato a partire dal 9.6.2005 -dunque a decorrere dal decennio antecedente la domanda-, si ottiene -peraltro a svantaggio della banca- un saldo negativo inferiore rispetto a quello ricavato prendendo in considerazione tutti gli estratti conto, iniziando dal primo versato
25 in atti. Invero, con riferimento al conto anticipi n. 6152118569-63 con il metodo di calcolo di cui alla prima relazione si ottiene un saldo di -€ 10.301,32 a debito per la correntista, mentre mediante ricalcolo a far data dal 9.6.2005 si ricava un saldo di -€ 7.383,07 a debito;
con riferimento al conto anticipi n. 6152023616-95 con il metodo di calcolo di cui alla prima relazione si ottiene un saldo di -€ 148.497,76 a debito per la correntista, mentre con la rideterminazione dal 9.6.2005 si perviene al saldo di -€ 134.608,16 a debito. La differenza non si apprezza con riferimento al conto anticipi n. 6152023616-95, in quanto aperto nel 2006.
In definitiva, risulta corretto l'accertamento del Tribunale (come emendato con ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 29.9.2021) del saldo del conto corrente ordinario n. 0071/68070248 in €
673.143,79 (ottenuto detraendo le competenze irripetibili di € 110.208,12); del conto anticipi n. 6152118569-63 in -€ 10.301,32 a debito della correntista;
del conto anticipi n. 6152757690-
67 in -€ 2.5.98,44 a debito della correntista e del conto anticipi n. 6152023616-95 in -€
148.497,76 a debito della correntista.
Neppure il terzo motivo di gravame è fondato.
Quanto alla lamentata mancata produzione con riferimento al conto anticipi n. 6152023616-
95 degli estratti conto relativi al II trimestre del 2014 e al mese di luglio 2008, vale ribadire che l'esiguità del numero di estratti conto mancanti rispetto al periodo documentato è
irrilevante, ben potendosi procedere alla determinazione del saldo contabile mediante operazioni di raccordo.
26 Correttamente, inoltre, sono stati riconosciuti gli interessi maturati sulle giacenze liquide, in ragione del principio di naturale fecondità del denaro espresso dall'art. 1282 c.c., secondo cui
“i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal titolo” e recessivo solo a fronte di una pattuizione di segno contrario, nella specie non ricorrente. Non appare peraltro superfluo rilevare che, assente qualsivoglia pattuizione relativa alla loro misura, gli interessi creditori non potevano che essere ricalcolati al saggio legale.
Né appare meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla banca ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. con riferimento al diritto al pagamento degli interessi creditori maturati. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dunque, nel caso degli interessi creditori derivanti dai rapporti bancari dalla chiusura del conto. Nel caso in esame, il rapporto di conto corrente è
stato estinto il 24.6.2011 e l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 9 giugno
2015, quando ancora il termine quinquennale non era decorso.
Meritevole di accoglimento è, invece, il quinto e ultimo motivo di appello.
Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, “nella ipotesi di azione di
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno
decorrono dalla domanda giudiziale (domanda in senso tecnico-giuridico) e non già dalla
data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento
psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi
27 la mala fede dell'accipiens (Cass. 17 marzo 1998, n. 2857).” (Cass., civ., sez. III, 10/03/2005,
n. 5330; Cass. civ., sez. I, 03/12/2018, n. 31187). “(…) in tema di indebito oggettivo di cui
all'art. 2033 c.c. trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede
dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza
da parte di questi della insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. 6 febbraio 1998,
n. 1293). Contemporaneamente deve ribadirsi, ulteriormente, che in materia di indebito
oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. e della rilevanza
dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c., rileva una nozione di buona
fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in
conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo
applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147 comma 2, in riferimento alla buona fede nel
possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza
delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame (Cass. 5 maggio 2004,
n. 8587).” (Cass. civ., sez. III, 10/03/2005, n. 5330).
la quale neppure ha specificato nella sua domanda di pagamento la decorrenza CP_1
degli interessi -limitandosi a chiederne il riconoscimento “sino all'effettivo soddisfo”-, non ha dimostrato, né, a monte, allegato la mala fede della banca all'atto della riscossione delle somme oggetto della domanda di ripetizione, sicché la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi dalla data della chiusura del conto anziché dalla data della domanda giudiziale.
28 Conclusivamente, confermata la pronuncia di condanna di al Parte_1
pagamento di € 511.735,56 in favore di deve essere riformata esclusivamente la CP_1
decorrenza degli interessi legali da identificare con la proposizione della domanda giudiziale,
introdotta con atto di citazione notificato il 9.6.2015, e non con la chiusura del conto corrente.
Avuto riguardo all'esito della controversia, che ha registrato un limitatissimo accoglimento dell'appello, le spese di lite, liquidate, in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000, in € 17.500,00,
di cui € 5.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva ed € 9.000,00 per la fase decisionale, per il presente grado di giudizio, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di Parte_1
principalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3716 del 30.7.2019, come corretta con ordinanza del 29.9.20221, appellata da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 13.8.2019, indica nel 9 giugno 2015 la data di decorrenza degli CP_1
interessi che, nella misura di legge e sino al dì dell'effettiva corresponsione, Parte_1
è stata condannata a corrispondere a sulla sorte di € 511.735,56 che;
[...] CP_1
29 condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate in € 17.500,00 come specificato in motivazione, maggiorati di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1658 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Dalfino per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Perrino per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 3716/2019 del Tribunale di Palermo e in riforma integrale dell'appellata sentenza accogliere le conclusioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta e reiterate in comparsa conclusionale, come di seguito riprodotte
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, ritenere e dichiarare
il difetto di legittimazione attiva della stante la nullità del contratto di cessione CP_1
stipulato in data 9/07/2012 tra la e la e la Controparte_2 CP_3
nullità del successivo contratto di cessione stipulato in data 19/09/2014 tra la stessa CP_3
e l'odierna per evidente violazione in entrambi i contratti delle norme
[...] CP_1
imperative previste dagli art. 1260, 1263, 1325, 1346 c.c. nonché degli art. 24 Costituzione e
81 c.p.c.;
ancora in via preliminare, senza regresso, ritenere e dichiarare ex art. 2946 codice civile la
prescrizione del diritto della società attrice alla ripetizione di tutti i versamenti e di tutti i
pagamenti effettuati nel periodo antecedente la data del 9/06/2005, sia in relazione al
rapporto di conto corrente sia in relazione ai rapporti concernenti le anticipazioni, con
consequenziale reiezione in parte qua delle relative domande;
ancora in via preliminare, senza regresso, ritenere e dichiarare la prescrizione breve
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati
nel periodo antecedente la data del 9/06/2010;
2 nel merito, senza regresso e salvo il gravame, rigettare integralmente con qualsiasi
statuizione le domande tutte proposte da parte attrice”;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare inammissibile e,
comunque, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo n. 3716 del 13-30.7.2019, in quanto inammissibile e, comunque,
infondato in fatto e in diritto;
confermare integralmente la sentenza impugnata ex adverso;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3716 del 30.7.2019, il Tribunale di Palermo, giudicando sulla domanda di restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti in relazione ai rapporti di conto corrente n.
0071/68070248 (acceso il 9.6.1996 ed estinto il 24.6.2011), di conto anticipi n. 716807/04/50
(acceso il 31.12.1998 ed azzerato il 30.9.1999), n. 716807/01/47 (acceso il 31.1.1996 ed azzerato il 12.8.1996), n. 716807/03/49 (acceso il 21.12.1997 ed azzerato il 31.12.2002), n.
716807/05/51 (acceso il 18.12.2002 ed azzerato il 14.10.2003), n. 6152118569-63 (acceso il
30.9.2004 ed azzerato il 26.10.2007), n. 6152757690-67 (acceso il 22.12.2006 ed azzerato il
30.6.2007), n. 6152023616-95 (acceso il 27.11.2003 ed azzerato il 14.2.2011) proposta nei confronti di da subcessionaria, per contratto del 19.9.2014, Parte_1 CP_1
3 delle pretese creditorie -già cedute a il 9.7.2012- discendenti dai menzionati CP_3
rapporti bancari originariamente intrattenuti da ha così provveduto: Controparte_2
- ritenutone adeguatamente determinato l'oggetto, ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dei crediti;
- considerato che i rapporti n. 716807/04/50, n. 716807/01/47, n. 716807/03/49, n.
716807/05/51 erano stati estinti in data anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, ha circoscritto l'indagine al conto corrente n. 0071/68070248 e ai tre conti anticipi n. 6152118569-63, n. 6152757690-67 e n. 6152023616-95;
- rilevato che, in violazione dell'art. 117 comma 3 t.u.b., i regolamenti contrattuali dei rapporti non erano stati stipulati in forma scritta, ha ritenuto doversi: applicare gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b.; espungere integralmente la capitalizzazione e ogni addebito per commissioni e spese, compresa la commissione di massimo scoperto;
riferire, infine, ciascuna operazione di segno positivo o negativo al giorno di effettuazione. Previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ha dunque rideterminato i saldi del conto corrente ordinario n.
0071/68070248 in € 783.351,91 a credito della correntista, del conto anticipi n. 6152118569-
63 in -€ 10.301,32 a debito della correntista, del conto anticipi n. 6152757690-67 in -€
2.598,00 a debito della correntista, del conto anticipi n. 6152023616-95 in -€ 148.508,47 a debito della correntista;
4 - richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, quantificando le competenze non più ripetibili in € 110.208,12;
- ha quantificato l'importo complessivamente ripetibile in € 621.943,68, ottenuto detraendo dal saldo positivo del conto corrente i saldi negativi dei conti anticipi, condannando
[...]
al pagamento dello stesso, oltre interessi dalla chiusura del conto sino al saldo Parte_1
effettivo;
- infine, ha posto le spese di lite e quelle per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio a carico della banca convenuta.
ha proposto appello avverso la pronuncia, lamentando: Parte_1
I) il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
conseguente alla nullità del contratto di cessione discendente:
- dall'illiceità e impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., derivando dalla convenzione intercorso tra l'originaria correntista e le società cessionarie il trasferimento,
precluso dagli artt. 1260 e 1263 c.c. e dall'art. 81 c.p.c., di un mero diritto di azione. Osserva
che la cessione del credito non comporta il trasferimento della titolarità delle azioni inerenti all'essenza del contratto -quali nullità, risoluzione e annullamento, strumenti rimediali strettamente legati alla titolarità del negozio destinati a permanere in capo al cedente-, ma unicamente il trasferimento delle azioni funzionali alla realizzazione del credito. Non può,
quindi il cessionario del credito, prosegue l'appellante, agire in giudizio esercitando un'azione
5 contrattuale altrui, ostandovi il divieto di sostituzione processuale, né può questi rientrare nel novero dei legittimati ex art. 1421 c.c. difettando di un interesse ad agire qualificato ex art. 100 c.p.c. , giacché non titolato a ottenere alcuna modificazione giuridica del rapporto contrattuale. Neppure l'azione di nullità potrebbe considerarsi trasferita insieme al credito,
poiché nella nozione di "accessori" che a termini dell'art. 1263 c.c. trasmigrano in capo al cessionario per effetto della cessione rientrano le sole azioni volte alla conservazione ed esazione del credito, non "tutte le altre azioni tese all'accertamento di eventuali cause di
nullità e/o inefficacia del negozio sottostante" (pag. 10 dell'atto di citazione in appello),
annidandosi la peculiarità del credito restitutorio nel fatto che esso "non nasce dal contratto,
bensì soltanto e successivamente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali avente
ad oggetto le pattuizioni assertivamente illecite" (pag. 11 dell'appello);
- dal difetto di causa in concreto. Deduce che il pagamento del prezzo di € 1.000,00 -da parte di e di € 1.500,00 -da parte di a fronte del trasferimento di un Controparte_2 CP_3
credito asseritamente pari a € 620.958,77 (questo, infatti, era l'importo rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio) darebbe luogo a una vendita simbolica o apparente e pertanto nulla per assenza di corrispettività;
- dall'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto poiché, pur menzionando i rapporti bancari nel tempo intrattenuti da con le scritture non _2 Parte_1
indicano il titolo dei crediti ceduti, ossia le annotazioni che si assumono illegittimamente operate dalla banca. Lamenta, inoltre, l'inefficacia della prima cessione, in quanto mai
6 notificata a Intesa San Paolo s.p.a. e mai accettata dalla debitrice ceduta, e, a cascata, della seconda, stipulata tra e in quanto effettuata da soggetto CP_3 CP_1 CP_3
non ancora titolare del diritto di credito. Rileva ancora l'inopponibilità ai terzi delle scritture,
prive di data certa;
II) l'omessa esplicazione delle ragioni della mancata adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione integrativa, con la quale, su nuovo incarico del
Tribunale, aveva rideterminato il saldo del conto corrente epurandolo dalle poste indebite a partire dal 1.4.2005 e il saldo dei conti anticipi dal 9.6.2005, soli calcoli -deduce- coerenti con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione perché limitati al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Argomenta, a fondamento dell'eccezione di estinzione per mancato esercizio del diritto, che non ha provato di aver beneficiato dell'apertura CP_1
di linee di credito, sicché ogni versamento effettuato anteriormente al decennio dalla domanda deve considerarsi solutorio e dunque prescritto, non potendo "accedersi a fantasiose
ricostruzioni ermeneutiche secondo cui, in assenza della produzione da parte del correntista
delle lettere di affidamento, potrà comunque farsi riferimento ad affidamenti di fatto
desumibili dall'andamento del conto" (pag. 19 dell'atto di appello). Osserva che il Tribunale
avrebbe, dunque, dovuto procedere sottraendo dalle somme computate a credito, pari a €
411.938,69, l'ammontare delle rimesse solutorie, accertato dal consulente tecnico d'ufficio in
€ 27.493.578,40, prevenendo alla conclusione dell'estinzione per prescrizione di ogni pretesa restitutoria. In via gradata, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in
7 cui non ha provveduto a sottrarre dal saldo del conto corrente -come rideterminato nel primo elaborato del c.t.u.- le competenze indebite non ripetibili -pari complessivamente a €
110.208,12-, con conseguente accoglimento della domanda attorea per il minor importo di €
511.736,00.
III) l'erronea rideterminazione del saldo del conto anticipi n. 61522023616-95, non circoscritta al periodo in relazione al quale constava una serie continua di estratti conto,
compreso tra l'1.8.2008 e il 10.1.2011, ma estesa all'intera durata del rapporto;
l'inclusione in sede di ricalcolo dei saldi dei conti oggetto del giudizio degli interessi creditori rideterminati al saggio legale pur in difetto di domanda di parte;
il mancato rilievo accordato all'eccepita prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori maturati sui saldi risultanti a credito;
IV) l'accoglimento della domanda di nullità nonostante l'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante su la quale non aveva prodotto in giudizio i documenti CP_1
contrattuali relativi ai diversi rapporti bancari;
V) l'erronea condanna della banca al pagamento degli interessi di legge con decorrenza dalla chiusura del conto anziché dalla domanda giudiziale in palese difformità rispetto al disposto dell'art. 2033 c.c. che lega la debenza degli interessi alla data del pagamento solo ove sia provata dal creditore, contro la presunzione di legge, la mala fede dell'accipiens.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del gravame. CP_1
8 Con ordinanza del 29.9.2021 -pronunciata successivamente alla notifica dell'atto di appello-
il Tribunale ha disposto la correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado nella parte in cui non ha sottratto dal saldo del conto corrente l'importo dei pagamenti non ripetibili in quanto eseguiti nel periodo precedente il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (€ 110.208,12), disponendo dunque che nel dispositivo dopo le parole “per l'effetto condanna la banca convenuta alla restituzione in
favore di parte attrice della somma di” in luogo dell'importo di “€ 621.945,68” fosse riportato l'importo di “€ 511.735,56”. Resta così superato il secondo dei motivi di impugnazione, nella sua richiesta subordinata.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è infondata. Il contratto di cessione CP_1
dei crediti stipulato il 3.11.2014 non soffre, infatti, di alcuno dei vizi di nullità prospettati da con il primo motivo di gravame. Parte_1
Deve in primo luogo escludersi che ricorra in concreto questione di nullità per illiceità o impossibilità giuridica dell'oggetto della cessione.
Per comprendere l'errore di fondo del ragionamento svolto dall'appellante, che finisce per avvilupparsi su una petizione di principio, occorre muovere dalla regola della libera cedibilità
dei crediti. Essa rinviene il proprio fondamento nell'art. 1260 c.c., che fatti salvi i crediti di carattere strettamente personale e gli ulteriori limiti -qui ininfluenti- posti da leggi speciali,
pone come principio generale quello della libera cedibilità dei crediti (in termini, ove se ne
9 avvertisse il bisogno, pur trattandosi di regola codificata, Cass. 20.1.2015 n. 825, Cass.
10.12.2018 n. 31896). Proprio tale regola ha nel tempo condotto la Corte di Cassazione a confermare la libera cedibilità dei crediti, futuri ed eventuali, aventi causa risarcitoria, siano essi discendenti da contratto, così come da illecito AQ (Cass. 2812/1986. Cass. n.
11095/2009, Cass. n. 51/2012 e Cass. 22601/2013, quest'ultima in tema di ammissibilità della cessione del credito risarcitorio per un pregiudizio non patrimoniale)
Non vi è dunque ragione di escludere tra i crediti cedibili quelli aventi natura restitutoria,
nulla nel dettato codicistico autorizzando la conclusione che in ambito contrattuale possa formare oggetto di cessione il solo credito all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal vincolo. In questi termini si è espressa Cass. n. 1006/1966 -la quale argomenta che le prestazioni che si rivelino prive di causa, in ragione della nullità del contratto, danno luogo al diritto di ripetere quanto indebitamente pagato o trasferito e che tale diritto ben può essere oggetto di cessione, a norma dell'art. 1260 c.c., sì che il cessionario, divenutone titolare,
l'esercita in nome proprio e non come sostituto processuale del cedente (ciò che esclude ogni interferenza con il divieto di sostituzione processuale posto dall'art. 81 c.p.c. il quale dispone che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in
nome proprio un diritto altrui”)- e, più di recente, Cass. 25.5.2016 n. 10754.
Una volta ammessa la cedibilità del credito, non può che trarsene il corollario, necessitato ex art. 1263 c.c., della trasmigrazione in capo al cessionario delle azioni volte alla realizzazione al credito, non potendo ritenersi che questi sia titolare di una posizione di diritto sostanziale
10 insuscettibile di tutela giurisdizionale. E' dunque dato al cessionario agire ex art. 2033 c.c.
contro il percettore del pagamento indebito onde ottenere la restituzione degli importi versati
sine titulo dal creditore cedente, eventualmente chiedendo accertarsi l'assenza di causa
adquirendi in dipendenza della nullità delle previsioni negoziali in forza delle quali il pagamento è stato eseguito o dell'assenza di valide previsioni negoziali che lo imponevano.
In altri termini, se il credito ceduto discende dalla nullità parziale del contratto e l'accertamento dell'invalidità rileva al solo fine di giustificare la pretesa restitutoria, in quanto esclusivamente funzionale alla tutela del credito, allora il diritto di agire in giudizio non può
che circolare unitamente al credito, risultando altrimenti il cessionario privato della possibilità
di far valere il proprio diritto.
Non giova all'appellante il richiamo al noto e condivisile orientamento giurisprudenziale che distingue la portata e gli effetti della cessione del contratto rispetto alla cessione del credito.
Ancora di recente (Cass. 29.3.2024 n. 8579), la Suprema Corte, ponendosi nel solco già
tracciato da Cass. civ. 28.4.1967, n. 776 e Cass. civ. 6/7/2018, n. 17727, ha affermato che
"mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il
consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli
obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è
limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce,
inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta
all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti
11 derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito
ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette
all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla
essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché
esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche
dopo la cessione del credito". Non sembra davvero potersi dubitare che "nella cessione del
contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di
"parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è
totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che,
invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la
prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire
una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece,
disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da
contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente
la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche
parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale
posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto"
(Cass. civ. 6/7/2018 n.17727, in motivazione, la quale s alal stregua di tali premesse teoriche ha concluso che la cessionaria di un credito risarcitorio poteva agire "per l'adempimento del
detto credito (eventualmente previo accertamento incidentale dell'inadempimento del F. al
12 contratto di appalto 17-1-2000", ma difettava di legittimazione ad agire rispetto all'azione di risoluzione del contratto).
Non può, tuttavia, neanche sfuggire la sostanziale differenza tra le vicende così decise dalla
Suprema Corte e la presente, nella quale non è dato neppure teorizzare una cessione del contratto, posto che, per assunto incontestato tra le parti, tutti i rapporti bancari erano stati estinti tra il 2007 e il 2011, prima della stipula delle cessioni (9.7.2012 e 19.9.2014), essendosi peraltro chiusi con il pagamento da parte di di tutte le competenze nel tempo Controparte_2
addebitate dalla banca. La cessione del contratto postula, invero, l'esistenza di una posizione contrattuale ancora cedibile ed implica, dunque, che il rapporto sia ancora in essere. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., infatti, “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti
da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite,
purché l'altra parte vi consenta”.
Non vi era dunque, nel concreto, alcun contratto nel quale sarebbe stato possibile per
[...]
sostituire a sé altro soggetto. Non vi era, in altri termini, un contratto da cedere _2
che potesse titolare il terzo cessionario a esperire l'azione di nullità parziale.
Il che però non porta ad affermare che l'accertamento di nullità fosse precluso. Dal rapporto ormai definito derivava infatti ancora una posizione di credito, di natura restitutoria, facente capo alla società già correntista, credito che ha formato oggetto di -possibile e lecita- cessione a terzi. Negare, in tale ipotesi, al cessionario la legittimazione ad agire per far valere anche solo incidenter tantum la nullità parziale del contratto impedirebbe di fatto l'esercizio
13 dell'azione restitutoria, poiché il contratto non è più cedibile, ma il titolare del rapporto si è
già spogliato del credito restitutorio.
Si torna dunque al tema della portata applicativa dell'art. 1263 c.c. che, proprio in quanto consentita la cessione, non può che essere letto in senso diametralmente opposto a quello propugnato dall'appellante, ovvero annoverando tra gli accessori ceduti insieme al credito anche l'accertamento incidentale di nullità in quanto strettamente funzionale alla realizzazione del credito ceduto.
Sostenere il contrario equivale a un inammissibile inversione del rapporto logico e funzionale tra diritto e azione, tra posizione giuridica sostanziale e strumento volto ad assicurarne il soddisfacimento.
Conclusivamente, con la cessione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da in esecuzione di rapporti bancari ormai esauriti, ha Controparte_2 CP_1
acquistato anche la legittimazione a esercitare la connessa azione in giudizio, non più riferibile alla cedente spogliatasi di tale credito.
In quest'ottica diviene evidente l'interesse ad agire concreto e attuale del cessionario -ben distante dal fine generale di attuazione della legge- che lo qualifica ex art. 100 c.p.c. ad agire,
essendo egli interessato (e titolato) alla riscossione del credito cedutogli. Il cessionario rientra, dunque, a buon titolo tra i soggetti legittimati all'esperimento dell'azione di nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c., norma la cui funzione è quella di impedire che il contratto nullo, sul quale l'ordinamento esprime un giudizio di disvalore, possa spiegare i suoi effetti. Per tale
14 ragione la norma consegna a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a far valere la nullità
in via di azione (oltre che al giudice il potere di rilevarla d'ufficio).
I contratti di cessione risultano immuni, altresì, dalle censure in punto di nullità per difetto di causa in concreto.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418 e 1470 c.c.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale e perciò
meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco,
può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale. (Cass. civ., 28/8/1993, n.
9144).
Nel caso in esame, tuttavia, le parti hanno inteso realizzare una cessione con causa aleatoria.
Quando stipulano un contratto aleatorio i contraenti assumono il rischio di vedere accresciuta per effetto del caso la prestazione a proprio carico ovvero ridotta o addirittura azzerata la prestazione avversa. La possibilità di uno squilibrio tra prestazioni -dovuto al caso- connota,
dunque, il contratto aleatorio. La cessione del credito futuro oggetto di causa ha visto lo
15 scambio di una prestazione in denaro -il prezzo di acquisto di € 1.500,00- con una controprestazione -il trasferimento di un credito -quello restitutorio- ancora da accertare, sia nell'an, sia nel quantum, e pertanto inesistente al momento della conclusione del contratto (“il
pronostico per le eventuali azioni legali verso Intesa San Paolo non può essere
preventivamente stimato;
il credito viene ceduto ed accettato, con tutti gli accessori ed i frutti
maturati e maturandi e la cessione ha, per accordo tra le parti, natura aleatoria ed
indipendente dall'esito della riscossione del credito”, docc. nn. 1 e 2 fascicolo di parte di
[...]
. Irrilevante è, dunque, l'eventuale futuro accertamento di un credito restitutorio di CP_1
ammontare anche notevolmente più elevato rispetto al prezzo corrisposto, realizzando tale ipotesi il rischio assunto dalla cedente con il trasferimento di un diritto futuro senza l'assunzione dell'obbligo di attivarsi perché questo venga a esistenza. La natura aleatoria del contratto non consente di ritenere simbolico il prezzo corrisposto e nulla, per l'effetto, la cessione per difetto di causa in concreto, potendosi questa rinvenire nel rischio assunto dal cessionario -che ha acquistato un diritto ancora inesistente e dipendente dal buon esito di un giudizio ai tempi della cui definizione resta altresì assoggettato- dietro il pagamento di un prezzo che, proprio in considerazione delle caratteristiche del credito ceduto non può essere considerato non serio.
Deve, infine, escludersi anche la denunziata nullità per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto di cessione.
16 Premesso che in entrambi i contratti di cessione sono stati inseriti i riferimenti identificativi dei rapporti bancari intrattenuti da con dalle scritture _2 Parte_1
in atti emerge altresì chiaramente che la ragione creditoria ceduta trova il proprio titolo nell'addebito da parte dell'istituto di credito di costi illegittimi. La natura di tali addebiti è poi specificata nella consulenza tecnica eseguita prima della chiusura dei rapporti su incarico della correntista, prodotta da in giudizio (doc. n. 5 fascicolo di parte di . CP_1 CP_1
Devono, pertanto, ritenersi infondate le censure relative alla mancata individuazione del titolo dei crediti ceduti.
Infondata infine, è, anche la tesi secondo cui in difetto della preventiva notificazione al debitore ceduto della cessione da parte di quest'ultima non avrebbe potuto a sua CP_3
volta cedere il diritto di credito a in quanto non ancora titolare del medesimo. CP_1
L'art. 1260 c.c. non richiede il consenso del debitore ceduto per il perfezionamento della cessione del credito, sostanziandosi quest'ultima in un contratto bilaterale che, secondo le regole generali, si perfeziona con lo scambio dei consensi di creditore cessionario e cedente.
La comunicazione della cessione al debitore ceduto non gioca alcun ruolo rispetto alla valida conclusione della cessione, ma opera sul diverso piano dell'efficacia del pagamento,
escludendo l'art. 1264 c.c. efficacia liberatoria del pagamento eseguito in favore del cedente successivamente alla notifica della cessione: "il contratto di cessione di credito ha natura
consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra
cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico
17 legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la
notificazione prevista dall' articolo 1264 del Cc . Questa, a sua volta, è necessaria al solo
fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede
dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche
del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in
tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante."(Cass. civ.,
11/4/2024, n. 9810).
La cessione del credito è, peraltro, un contratto a effetti reali, sicché con la sua conclusione il diritto di credito si trasferisce immediatamente al cessionario, che, diventando titolare, può
liberamente disporne, anche procedendo a un nuovo trasferimento. È quanto accaduto nel caso in esame, in cui acquistati con contratto del 9.7.2012 i diritti derivanti dai CP_3
rapporti bancari intrattenuti da con li ha ritrasferiti a _2 Parte_1
con successiva convenzione del 19.9.2014, entrambe valide, dunque, CP_1
indipendentemente dalla comunicazione al ceduto. Tale comunicazione è stata comunque curata da (e deve in ogni caso essere considerata notificata in conseguenza della CP_1
notifica dell'atto di citazione).
Esclusa l'invalidità del contratto di cessione e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è possibile accedere al merito. CP_1
Motivi di ordine logico impongono di trattare previamente il quarto motivo di impugnazione.
18 È ben vero che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto così che ove sia il correntista -nel caso in esame, il cessionario- ad assumere l'iniziativa giudiziale per richiedere la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ. 14/12/2022, n. 36585;
Cass. civ. 3/8/2022, n. 24095; Cass. civ. 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ. 28/11/2018, n. 30822;
Cass. civ. 23/10/2017, n. 24948).
Questa la regola, non può non evidenziarsi come a essa si sia attenuta facendo CP_1
ricorso in via stragiudiziale agli strumenti previsti dalla legislazione bancaria per sostenere la domanda in giudizio. Con lettera raccomandata del 7.5.2015, contestualmente alla notificazione di avvenuta cessione ai sensi dell'art. 1264 co. 1 c.c., ha, infatti, avanzato istanza ex art. 119, comma 4 t.u.b. per la consegna dei contratti originari -e delle eventuali convenzioni successive- del conto corrente ordinario n. 0071/68070248 e dei conti anticipi
(doc. n. 3, fascicolo di parte di . Ottenuto riscontro negativo dalla banca (doc. n. CP_1
14, fascicolo di parte di , la subcessionaria ha riversato in atti la documentazione in CP_1
19 suo possesso, come ì consegnatale da alla stipula della cessione del 19.9.2014. CP_3
Trattasi, in dettaglio:
- degli estratti del conto corrente dal 9.6.1996 al II trimestre 2011;
- gli estratti dei conti anticipi oggetto di causa dall'apertura all'estinzione; con particolare riferimento ai rapporti oggetto di indagine, gli estratti del conto n. 6152118569-63 dal
30.9.2004 al 26.10.2007; del conto n. 6152757690-67 dal 22.12.2006 al 30.6.2007 e del conto n. 6152023616-95 dal 27.11.2003 al 14.2.2011.
La richiesta di consegna dei documenti contrattuali relativi a tali rapporti è stata infruttuosamente reiterata, in corso di causa, dal già socio e poi liquidatore di _2
, con lettera raccomandata del 9.6.2016 (doc. n. 15 fascicolo di parte di Controparte_4 [...]
. CP_1
L'esibizione dei documenti, pure richiesta dalla società attrice, è stata disposta dal Tribunale
ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con ordinanza del 3.11.2016, alla quale l'istituto di credito ha omesso di ottemperare.
Se, dunque, non residuano spazi per ritenere la società attrice inottemperante al proprio onere probatorio, deve tuttavia prendersi atto che i contratti istitutivi dei diversi rapporti negoziali non sono stati acquisiti in atti, con effetti, sul piano dell'inosservanza delle prescrizioni formali imposte a pena di nullità dall'art. 117 T.U.B., destinati a riflettersi in danno della banca oggi appellante la quale, è bene evidenziare, nulla ha rilevato riguardo alle conseguenze
-necessitate ex lege (art. 117 comma I, III, IV e VII)- dell'assenza della compiuta
20 regolamentazione scritta dei tassi di interesse e "di ogni altro prezzo e condizione praticati"
come nel concreto ravvisate dal Tribunale.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Il mancato accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella relazione integrativa si giustifica in ragione dell'erroneità del metodo di calcolo del saldo indicato all'ausiliario con ordinanza di richiamo. Sulla scorta dei rilievi operati da all'udienza del Parte_1
5 luglio 2018 riguardo alla discontinuità della produzione documentale relativa al periodo antecedente, è stato invero richiesto al c.t.u. di determinare il saldo del rapporto di conto corrente di corrispondenza prendendo in considerazione i soli estratti conto successivi al
1.4.2005
ha prodotto in giudizio la serie pressoché continua degli estratti del conto corrente CP_1
ordinario dal 9.6.1997 al 24.6.2011, ad eccezione di alcuni mesi del 1997 e del II trimestre del 2004.
Per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “per quanto il rapporto di
conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze
discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici.
(…) Nella prospettiva consegnata dall'all'art. 2697 c.c. sarebbe improprio collegare
sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto
la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata … Non vi è infatti ragione, in senso
logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un
21 adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi
che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore
l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento
del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare
tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. 2/5/2019,
n.11543, in motivazione).
Deve dunque concludersi che limitate soluzioni di continuità nella produzione degli estratti conto, ove non impediscano di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo o di ripetizione. Tali soluzioni di continuità, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista, qui della sua cessionaria, di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili. Nel concreto, la ricognizione della documentazione contabile prodotta dal correntista effettuata dal consulente tecnico, ha rilevato ricorrere discontinuità
minime nella serie degli estratti conto, circoscritte a pochi mesi e connotate da vicinanza numerica dei saldi finale e inziale conosciuti tali, dunque, da non ostacolare le operazioni di ricalcolo del saldo o da inficiarne sostanzialmente l'attendibilità. Ne consegue che, senza tema di pervenire a risultati aberranti o, in ogni caso, distanti dall'effettivo andamento del rapporto,
e dunque inattendibili, correttamente il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile
22 è stato esteso dal Tribunale all'intera durata del rapporto, come documentata, aderendo ai calcoli effettuati nella prima relazione depositata
Quanto all'eccezione di prescrizione, pare opportuno sottolineare che il Tribunale (come si evince dal piano recepimento dei conteggi eseguiti dall'ausiliare che, a pag. 10 della relazione depositata il 5.9.2017 aveva chiarito di aver considerato il conto, nell'identificazione e computo della rimesse solutorie come "non affidato, in quanto non ha rinvenuto agli atti
nessun contratto di affidamento") ha trattato il conto corrente come se questo non godesse di affidamento e, in mancanza di appello incidentale di su tale accertamento si è CP_1
formato il giudicato.
Il consulente tecnico d'ufficio, preso in considerazione il saldo banca -non depurato dalle poste illegittimamente addebitate- e applicando i criteri impartiti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418/2010 in ordine al meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario, ha individuato le rimesse solutorie e le relative competenze bancarie irripetibili con riferimento al lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto in atti e il 9.6.2005 (periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione)
quantificandole rispettivamente in € 27.493.578,40 e in € 110.208,12.
Contrariamente a quanto dedotto dalla banca appellante, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata non può concretizzarsi nella detrazione della somma di € 27.493.578,40 dal saldo rideterminato a credito della correntista, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione. Ciò che infatti non può essere più oggetto di ripetizione perché
23 prescritto, non è l'intero pagamento eseguito per eliminare o ridurre lo scoperto perché tale pagamento, in quanto funzionale a saldare il debito derivante dall'utilizzo daprte del correntista di somme non proprie, è in parte dovuto. L'operare della prescrizione impedisce,
piuttosto, al correntista di ripetere le sole competenze illegittimamente addebitate (a titolo di commissioni, spese e interessi) in ragione della scopertura e da questi corrisposte.
Correttamente, dunque, il Tribunale (nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emendati con ordinanza di correzione del 29.9.2021) ha ritenuto di sottrarre dal saldo del conto corrente l'importo di € 110.208,12, corrispondente alle competenze non ripetibili in quanto pagate in un periodo anteriore di oltre un decennio rispetto alla domanda, anziché la somma di € 27.493.578,40.
Con riferimento ai conti anticipi, appare in primo luogo opportuno rammentare che tali conti rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. In tali conti dedicati vengono infatti registrati l'addebito del CP_5
controvalore dell'anticipo erogato nonché il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto. Il rapporto tra i due viene invece rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario che risente dell'addebito delle competenze maturate sul conto anticipi. Quando alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati, il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché i due crediti -del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso– si compensano;
quando, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione
24 dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito,
attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario.
La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formare il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore delle anticipazioni eseguite dalla banca non soddisfatte dal successivo pagamento proveniente dal debitore ceduto,
mentre, in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di anticipo su fatture, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo.
Poiché dunque tali conti costituiscono una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti, le rimesse in essi annotate, sempre corrispondenti all'importo dell'anticipazione, non possono avere natura di pagamento e dunque solutoria.
Ciò implica che l'eccezione di prescrizione può assumere rilievo con esclusivo riferimento alle competenze maturate sulle anticipazioni concesse dalla banca ovvero a fronte del mancato incasso del credito, tutte addebitate sul conto corrente ordinario collegato, già, nel caso in esame, rideterminato mantenendo le competenze prescritte.
Metodologicamente erroneo è, invece, il criterio adottato nella relazione integrativa per la rideterminazione dei saldi dei conti anticipi. Ne è riprova evidente il fatto che, se il ricalcolo viene effettuato a partire dal 9.6.2005 -dunque a decorrere dal decennio antecedente la domanda-, si ottiene -peraltro a svantaggio della banca- un saldo negativo inferiore rispetto a quello ricavato prendendo in considerazione tutti gli estratti conto, iniziando dal primo versato
25 in atti. Invero, con riferimento al conto anticipi n. 6152118569-63 con il metodo di calcolo di cui alla prima relazione si ottiene un saldo di -€ 10.301,32 a debito per la correntista, mentre mediante ricalcolo a far data dal 9.6.2005 si ricava un saldo di -€ 7.383,07 a debito;
con riferimento al conto anticipi n. 6152023616-95 con il metodo di calcolo di cui alla prima relazione si ottiene un saldo di -€ 148.497,76 a debito per la correntista, mentre con la rideterminazione dal 9.6.2005 si perviene al saldo di -€ 134.608,16 a debito. La differenza non si apprezza con riferimento al conto anticipi n. 6152023616-95, in quanto aperto nel 2006.
In definitiva, risulta corretto l'accertamento del Tribunale (come emendato con ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 29.9.2021) del saldo del conto corrente ordinario n. 0071/68070248 in €
673.143,79 (ottenuto detraendo le competenze irripetibili di € 110.208,12); del conto anticipi n. 6152118569-63 in -€ 10.301,32 a debito della correntista;
del conto anticipi n. 6152757690-
67 in -€ 2.5.98,44 a debito della correntista e del conto anticipi n. 6152023616-95 in -€
148.497,76 a debito della correntista.
Neppure il terzo motivo di gravame è fondato.
Quanto alla lamentata mancata produzione con riferimento al conto anticipi n. 6152023616-
95 degli estratti conto relativi al II trimestre del 2014 e al mese di luglio 2008, vale ribadire che l'esiguità del numero di estratti conto mancanti rispetto al periodo documentato è
irrilevante, ben potendosi procedere alla determinazione del saldo contabile mediante operazioni di raccordo.
26 Correttamente, inoltre, sono stati riconosciuti gli interessi maturati sulle giacenze liquide, in ragione del principio di naturale fecondità del denaro espresso dall'art. 1282 c.c., secondo cui
“i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal titolo” e recessivo solo a fronte di una pattuizione di segno contrario, nella specie non ricorrente. Non appare peraltro superfluo rilevare che, assente qualsivoglia pattuizione relativa alla loro misura, gli interessi creditori non potevano che essere ricalcolati al saggio legale.
Né appare meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla banca ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. con riferimento al diritto al pagamento degli interessi creditori maturati. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dunque, nel caso degli interessi creditori derivanti dai rapporti bancari dalla chiusura del conto. Nel caso in esame, il rapporto di conto corrente è
stato estinto il 24.6.2011 e l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 9 giugno
2015, quando ancora il termine quinquennale non era decorso.
Meritevole di accoglimento è, invece, il quinto e ultimo motivo di appello.
Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, “nella ipotesi di azione di
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno
decorrono dalla domanda giudiziale (domanda in senso tecnico-giuridico) e non già dalla
data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento
psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi
27 la mala fede dell'accipiens (Cass. 17 marzo 1998, n. 2857).” (Cass., civ., sez. III, 10/03/2005,
n. 5330; Cass. civ., sez. I, 03/12/2018, n. 31187). “(…) in tema di indebito oggettivo di cui
all'art. 2033 c.c. trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede
dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza
da parte di questi della insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. 6 febbraio 1998,
n. 1293). Contemporaneamente deve ribadirsi, ulteriormente, che in materia di indebito
oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c. e della rilevanza
dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c., rileva una nozione di buona
fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in
conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo
applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147 comma 2, in riferimento alla buona fede nel
possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza
delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame (Cass. 5 maggio 2004,
n. 8587).” (Cass. civ., sez. III, 10/03/2005, n. 5330).
la quale neppure ha specificato nella sua domanda di pagamento la decorrenza CP_1
degli interessi -limitandosi a chiederne il riconoscimento “sino all'effettivo soddisfo”-, non ha dimostrato, né, a monte, allegato la mala fede della banca all'atto della riscossione delle somme oggetto della domanda di ripetizione, sicché la pronuncia di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi dalla data della chiusura del conto anziché dalla data della domanda giudiziale.
28 Conclusivamente, confermata la pronuncia di condanna di al Parte_1
pagamento di € 511.735,56 in favore di deve essere riformata esclusivamente la CP_1
decorrenza degli interessi legali da identificare con la proposizione della domanda giudiziale,
introdotta con atto di citazione notificato il 9.6.2015, e non con la chiusura del conto corrente.
Avuto riguardo all'esito della controversia, che ha registrato un limitatissimo accoglimento dell'appello, le spese di lite, liquidate, in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000, in € 17.500,00,
di cui € 5.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva ed € 9.000,00 per la fase decisionale, per il presente grado di giudizio, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di Parte_1
principalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3716 del 30.7.2019, come corretta con ordinanza del 29.9.20221, appellata da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 13.8.2019, indica nel 9 giugno 2015 la data di decorrenza degli CP_1
interessi che, nella misura di legge e sino al dì dell'effettiva corresponsione, Parte_1
è stata condannata a corrispondere a sulla sorte di € 511.735,56 che;
[...] CP_1
29 condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate in € 17.500,00 come specificato in motivazione, maggiorati di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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