CA
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 545/2019 R.G.A.C.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Camillo Celebrano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Polla
(SA), al Corso Emanuele, n. 47
appellante
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Conantonio D'Elia, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teggiano (SA), al Largo SS. Pietà, n.1
in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Pirillo per procura firmata P.IVA_2
1 digitalmente su file separato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Amantea (CS), alla Via Dogana, n. 258/B
appellati
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento – appello avverso la sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, pubblicata in data 15.04.2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2011, si Controparte_1
opponeva alla cartella di pagamento n. 10010020110025531401000, anno di riferimento del debito dal 1991 al 2009 nonché del ruolo n. 2011/003312, emessa da per una somma pari ad euro 7.611,77 relativa a canone acqua e Controparte_3
relativi interessi, convenendo in giudizio il nonché Parte_1 Controparte_3
e chiedendo al Tribunale di Lagonegro di dichiararne la nullità e/o l'annullabilità
[...]
nonché la prescrizione delle somme ivi richieste con condanna al pagamento delle spese processuali. Deduceva a tale scopo plurimi motivi di illegittimità della cartella opposta e, in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_4
passiva e rimarcando la validità della notifica della cartella esattoriale, oltre alla genericità delle censure del . CP_1
Si costituiva anche il eccependo la genericità e l'infondatezza Parte_1
dell'eccezione relativa alla nullità della notificazione della cartella impugnata e l'infondatezza delle altre doglianze proposte dall'attore. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del al pagamento di tutti i CP_1
canoni di fornitura relativi al rapporto di somministrazione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza oggetto del presente gravame con cui il Tribunale di Lagonegro, rigettata l'eccezione di difetto di
2 legittimazione passiva proposta dall' accoglieva l'opposizione con Controparte_4
specifico riferimento all'eccezione di violazione dell'art. 21 del D. lgs. n. 46 del 1999, dichiarando inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo ed assorbiti gli altri motivi di opposizione, e nel contempo dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal in considerazione del fatto che nel Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione la cognizione del giudice è limitata all'esistenza o meno del diritto fatto valere in executivis.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione il Parte_1
chiedendone la riforma. In particolare, ha contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta chiedendone l'accoglimento attesi i riscontri documentali della pretesa creditoria azionata e relativa ai consumi idrici dal
1990 al 1996 nonché al canone delle acque reflue negli anni 2003 e 2008 e contestando l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Si è costituito reiterando l'eccezione di inammissibilità della Controparte_1
domanda riconvenzionale proposta dall'ente comunale e, nel merito, riproponendo le doglianze rimaste assorbite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, ha riproposto l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria oggetto della domanda di condanna avanzata dall'ente locale.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio si è costituita anche l' chiedendo riconoscersi la carenza di interesse a Controparte_2
contraddire e la manleva da ogni responsabilità.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 4 marzo 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come detto, l'appello dell'ente comunale involge la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta e non anche la pronuncia del giudice di prime cure di annullamento della cartella esattoriale per cui
è causa.
3 Ne discende il passaggio in giudicato di tale statuizione con correlativo assorbimento delle doglianze riproposte dalla parte appellata ed involgenti pretesi vizi della cartella di pagamento e della sua notifica.
Ciò precisato, stante il potenziale carattere assorbente, va anzitutto vagliato il primo motivo di gravame introdotto dall'ente appellante, ovvero la contestata declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale introdotta nell'ambito di un giudizio di opposizione quale quello intrapreso dal avverso la cartella CP_1
di pagamento.
Come detto, la sentenza impugnata ha argomentato l'inammissibilità di tale domanda sulla scorta della considerazione per cui il perimetro di tale giudizio non potrebbe essere ampliato essendo circoscritto all'accertamento dell'esistenza o meno del diritto fatto valere in executivis.
Le argomentazioni del primo giudice non persuadono.
Come sancito anche in sede di legittimità, “nell'ambito dell'opposizione ex art.
615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021).
Infatti, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non esclude che quel giudizio resti un ordinario giudizio di cognizione, tale per cui il convenuto opposto può, come in ogni giudizio di cognizione, proporre anche domande riconvenzionali.
Nel merito della domanda riconvenzionale proposta dal , si Parte_1 Pt_1
osserva quanto segue.
4 La domanda di accertamento della pretesa creditoria e relativa condanna spiegata dall'ente locale ha ad oggetto il corrispettivo maturato in relazione ai consumi idrici per gli anni dal 1990 al 1996 nonché il canone relativo alle acque reflue per gli anni dal 2003 al 2009, somme specificate nel dettaglio, con indicazione degli importi pretesi per ciascun anno, nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
Come detto, la sentenza impugnata ha annullato la cartella opposta e, pertanto, ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale per le ragioni innanzi svolte occorre transitare al merito della pretesa creditoria suddetta.
La domanda riconvenzionale è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova premettere come il abbia inteso paralizzare detta domanda CP_1
contestando il contenuto del registro delle letture nonché i solleciti di pagamento depositati dall'amministrazione comunale perché privi di riferimenti a fatture o comunque ai consumi relativi agli stessi e, preliminarmente, eccependo la prescrizione del credito oggetto della domanda di condanna proposta dall'ente locale.
Nel dettaglio, la domanda riconvenzionale ha ad oggetto le somme specificatamente indicate dal nella propria comparsa di costituzione e Pt_1
risposta depositata nell'ambito del giudizio di primo grado (cfr. p. 6) per un ammontare complessivo pari ad euro 4.737,95.
L'eccezione di prescrizione va prioritariamente esaminata.
Ai fini della disamina dell'eccezione di prescrizione va precisato in limine che fino alla data del 3 ottobre 2000, avendo il canone in oggetto natura tributaria, il potere di accertamento del Comune era soggetto al termine triennale di cui all'art. 290, R.D. n. 1175 del 1931, avente natura di termine di decadenza. Pertanto, come stabilito in sede di legittimità “l'accertamento in materia di canoni di depurazione deve quindi avvenire - in difetto di una speciale disciplina - secondo gli articoli 273 e seguenti del r.d. n. 1175/1931. Ne consegue che il potere di accertamento deve essere esercitato
5 nel termine triennale di cui all'art. 290 del t.u. la cui perentorietà è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 24.2.1972, n. 537; 29.7.1974, n.
2283; 13.12.1975, n. 4104; 22.2.1976, n. 461), con la conseguenza che entro il predetto termine deve essere notificato al contribuente l'avviso di iscrizione a ruolo” (Corte di cassazione, sez. Tributaria, 2/3/2005 n. 4398).
In seguito al 2000, invece, opera il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Anzitutto, in mancanza di atti interruttivi tempestivi prodotti dall'ente locale, devono ritenersi prescritte le somme richieste relativamente agli anni 2003 e 2005 rispetto alle quali la proposizione della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle stesse risulta articolata ben oltre 5 anni (nel 2011).
Ancora, l'ente locale deve ritenersi decaduto dalla possibilità di pretendere le somme relative agli anni 1990 e 1991 oggetto della nota del 05.09.1995 essendo a tale data maturata la decadenza di cui all'art. 290 cit.
Quanto alle some oggetto della medesima richiesta di pagamento e relative agli anni 1992 e 1993 benché non fondata l'eccezione secondo cui non vi sarebbe prova della notifica in quanto nel retro di detta nota è dato evincere la relata di notifica a mani proprie del in data 6.9.1995 e, pertanto, non sarebbe CP_1
maturata a quella data la decadenza di cui all'art. 290, l'ulteriore termine prescrizionale decorrente dall'atto interruttivo suddetto (1995) risulta ormai maturo all'epoca della proposizione della domanda riconvenzionale (2011) in mancanza di pregressi atti interruttivi. La stessa dinamica estintiva si ravvisa quanto alla somma di euro 53,31 richiesta con riguardo all'anno 2004, essendo trascorsi oltre 5 anni tra la notifica della fattura (2005) e la proposizione della domanda riconvenzionale (2011).
Ancora, con riguardo alle somme relative agli anni 1994, 1995 e 1996 vi è riscontro della notifica in favore del , a mani proprie, in data 24 marzo 2001 CP_1
e, pertanto, devono ritenersi non più dovute, perché pretese oltre i tre anni di cui al citato art. 290 (cfr. doc. 6 della produzione documentale di primo grado del . Pt_1
6 Quanto alla pretesa relativa all'anno 2007 non è fondata la difesa del secondo cui sarebbe ostativa la mancata istanza di verificazione a fronte CP_1
del disconoscimento.
Dalla relata di notifica il messo comunale ha riferito di aver consegnato a mani proprie del tale documento in data 8 ottobre 2007 (cfr. doc. 10 della CP_1
produzione documentale del . Pertanto, ove avesse inteso contrastare tale Pt_1
risultanza il avrebbe dovuto proporre querela di falso. CP_1
Nessuna specifica censura è stata invece articolata con riguardo alle somme pretese a titolo di interessi relativamente agli anni 2006 e 2008. Per tali somme deve perciò ritenersi tempestiva la domanda di pagamento intervenuta nel 2011 con la proposizione della domanda riconvenzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di condanna proposta dal appellante può essere accolta nella minor somma pari ad euro Pt_1
848,98 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
In merito, peraltro, non può darsi seguito alle censure generiche svolte dal in ordine all'effettività della prestazione in relazione alla quale i predetti CP_1
importi sarebbero maturati o dirette a censurare la genericità delle richieste di pagamento.
In particolare, quanto alle pretese relative agli anni 2006 e 2008 esse, come detto, sono state richieste anche con la proposizione della domanda riconvenzionale nel corso del giudizio di primo grado laddove l'ente ha dettagliato le causali dei pagamenti pretesi.
Né sono decisive in senso opposto le censure in ordine alla mancanza di prova quanto al funzionamento dell'impianto di depurazione. Lo stesso appellato nella propria memoria difensiva ha dedotto di aver pagato parte della pretesa creditoria
(cfr. p. 11 della comparsa di costituzione in grado di appello) deducendo altresì che
“(…) la cifra rimanente sarebbe al massimo pari ad euro 1.479,56, come risulta dalla fattura n. 2523 del 14.07.2010, sempre che si dia prova del funzionamento degli impianti di depurazione, e non certo di euro 4.737,95 per cui si propone appello”.
7 La circostanza del versamento di parte della somma dovuta appare poco conciliabile con la contestazione relativa alla mancanza di funzionamento degli impianti di depurazione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'ente locale, la somma dovuta dal ammonta a complessivi CP_1
euro 848,98 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, il ha altresì censurato il regime delle spese Pt_1
di lite operato dal primo giudice che l'aveva condannato al pagamento delle stesse, in misura pari ad euro 2.417,50 oltre accessori, in favore del . CP_1
Sul punto, assume carattere assorbente delle doglianze proposte dal Pt_1
sotto tale profilo, la necessità di operare un nuovo regolamento delle spese di lite, di primo e secondo grado, all'esito dell'accoglimento parziale del gravame.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa la parziale riforma della sentenza di primo grado che risulta passata in giudicato quanto all'annullamento della cartella di pagamento perché non impugnata, e considerato anche il minore importo riconosciuto in favore dell'ente locale rispetto alla somma originariamente pretesa, sono interamente compensate tra le parti per il primo ed il secondo grado di giudizio.
Infine, quanto alla posizione della , occorre mettere in risalto Controparte_2
che l'appellante non ha impugnato nessun capo della decisione del Tribunale coinvolgente la stessa.
Tale circostanza deve essere considerata ai fini della regolamentazione delle spese processuali. Infatti, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'appello proposto da una parte totalmente o parzialmente soccombente ad altra parte non investita, in via diretta o riflessa, dai capi della pronuncia fatti oggetto di impugnazione non ha valore di
"vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso,
8 pertanto, i destinatari della notificazione non divengono per ciò solo parti nella fase di impugnazione e, quindi, ove gli stessi – come nella specie - non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per la pronuncia a loro favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (cfr. Cass.civ.sez.I,
21 marzo 2016 n.5508; Cass.civ.sez.III, 16 febbraio 2012 n.2208). In altre parole,
l , non risultando destinataria di nessuna specifica domanda Controparte_2
rivolta nei propri confronti e scaturente, in via diretta o indiretta, dalla impugnazione proposta dall'appellante e non avendo a sua volta spiegato appello incidentale avverso la decisione o alcuni capi della decisione assunta dal Tribunale di Lagonegro, non aveva ragione di costituirsi nel giudizio di impugnazione, dovendosi all'evidenza assegnare alla notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti il valore di mera "litis denuntiatio".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata accerta il credito del per la somma di € 848,98 per le Parte_1 causali di cui in parte motiva condannando al pagamento di detta Controparte_1 somma in favore del oltre interessi al tasso di legge dalla domanda Parte_1 al soddisfo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio di gravame;
4. nulla per le spese quanto ai rapporti tra il appellante e l Pt_1 CP_2
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
9
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 545/2019 R.G.A.C.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Camillo Celebrano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Polla
(SA), al Corso Emanuele, n. 47
appellante
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Conantonio D'Elia, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teggiano (SA), al Largo SS. Pietà, n.1
in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Pirillo per procura firmata P.IVA_2
1 digitalmente su file separato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Amantea (CS), alla Via Dogana, n. 258/B
appellati
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento – appello avverso la sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, pubblicata in data 15.04.2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2011, si Controparte_1
opponeva alla cartella di pagamento n. 10010020110025531401000, anno di riferimento del debito dal 1991 al 2009 nonché del ruolo n. 2011/003312, emessa da per una somma pari ad euro 7.611,77 relativa a canone acqua e Controparte_3
relativi interessi, convenendo in giudizio il nonché Parte_1 Controparte_3
e chiedendo al Tribunale di Lagonegro di dichiararne la nullità e/o l'annullabilità
[...]
nonché la prescrizione delle somme ivi richieste con condanna al pagamento delle spese processuali. Deduceva a tale scopo plurimi motivi di illegittimità della cartella opposta e, in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_4
passiva e rimarcando la validità della notifica della cartella esattoriale, oltre alla genericità delle censure del . CP_1
Si costituiva anche il eccependo la genericità e l'infondatezza Parte_1
dell'eccezione relativa alla nullità della notificazione della cartella impugnata e l'infondatezza delle altre doglianze proposte dall'attore. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del al pagamento di tutti i CP_1
canoni di fornitura relativi al rapporto di somministrazione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza oggetto del presente gravame con cui il Tribunale di Lagonegro, rigettata l'eccezione di difetto di
2 legittimazione passiva proposta dall' accoglieva l'opposizione con Controparte_4
specifico riferimento all'eccezione di violazione dell'art. 21 del D. lgs. n. 46 del 1999, dichiarando inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo ed assorbiti gli altri motivi di opposizione, e nel contempo dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal in considerazione del fatto che nel Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione la cognizione del giudice è limitata all'esistenza o meno del diritto fatto valere in executivis.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione il Parte_1
chiedendone la riforma. In particolare, ha contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta chiedendone l'accoglimento attesi i riscontri documentali della pretesa creditoria azionata e relativa ai consumi idrici dal
1990 al 1996 nonché al canone delle acque reflue negli anni 2003 e 2008 e contestando l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Si è costituito reiterando l'eccezione di inammissibilità della Controparte_1
domanda riconvenzionale proposta dall'ente comunale e, nel merito, riproponendo le doglianze rimaste assorbite nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, ha riproposto l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria oggetto della domanda di condanna avanzata dall'ente locale.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio si è costituita anche l' chiedendo riconoscersi la carenza di interesse a Controparte_2
contraddire e la manleva da ogni responsabilità.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 4 marzo 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come detto, l'appello dell'ente comunale involge la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta e non anche la pronuncia del giudice di prime cure di annullamento della cartella esattoriale per cui
è causa.
3 Ne discende il passaggio in giudicato di tale statuizione con correlativo assorbimento delle doglianze riproposte dalla parte appellata ed involgenti pretesi vizi della cartella di pagamento e della sua notifica.
Ciò precisato, stante il potenziale carattere assorbente, va anzitutto vagliato il primo motivo di gravame introdotto dall'ente appellante, ovvero la contestata declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale introdotta nell'ambito di un giudizio di opposizione quale quello intrapreso dal avverso la cartella CP_1
di pagamento.
Come detto, la sentenza impugnata ha argomentato l'inammissibilità di tale domanda sulla scorta della considerazione per cui il perimetro di tale giudizio non potrebbe essere ampliato essendo circoscritto all'accertamento dell'esistenza o meno del diritto fatto valere in executivis.
Le argomentazioni del primo giudice non persuadono.
Come sancito anche in sede di legittimità, “nell'ambito dell'opposizione ex art.
615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021).
Infatti, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non esclude che quel giudizio resti un ordinario giudizio di cognizione, tale per cui il convenuto opposto può, come in ogni giudizio di cognizione, proporre anche domande riconvenzionali.
Nel merito della domanda riconvenzionale proposta dal , si Parte_1 Pt_1
osserva quanto segue.
4 La domanda di accertamento della pretesa creditoria e relativa condanna spiegata dall'ente locale ha ad oggetto il corrispettivo maturato in relazione ai consumi idrici per gli anni dal 1990 al 1996 nonché il canone relativo alle acque reflue per gli anni dal 2003 al 2009, somme specificate nel dettaglio, con indicazione degli importi pretesi per ciascun anno, nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
Come detto, la sentenza impugnata ha annullato la cartella opposta e, pertanto, ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale per le ragioni innanzi svolte occorre transitare al merito della pretesa creditoria suddetta.
La domanda riconvenzionale è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova premettere come il abbia inteso paralizzare detta domanda CP_1
contestando il contenuto del registro delle letture nonché i solleciti di pagamento depositati dall'amministrazione comunale perché privi di riferimenti a fatture o comunque ai consumi relativi agli stessi e, preliminarmente, eccependo la prescrizione del credito oggetto della domanda di condanna proposta dall'ente locale.
Nel dettaglio, la domanda riconvenzionale ha ad oggetto le somme specificatamente indicate dal nella propria comparsa di costituzione e Pt_1
risposta depositata nell'ambito del giudizio di primo grado (cfr. p. 6) per un ammontare complessivo pari ad euro 4.737,95.
L'eccezione di prescrizione va prioritariamente esaminata.
Ai fini della disamina dell'eccezione di prescrizione va precisato in limine che fino alla data del 3 ottobre 2000, avendo il canone in oggetto natura tributaria, il potere di accertamento del Comune era soggetto al termine triennale di cui all'art. 290, R.D. n. 1175 del 1931, avente natura di termine di decadenza. Pertanto, come stabilito in sede di legittimità “l'accertamento in materia di canoni di depurazione deve quindi avvenire - in difetto di una speciale disciplina - secondo gli articoli 273 e seguenti del r.d. n. 1175/1931. Ne consegue che il potere di accertamento deve essere esercitato
5 nel termine triennale di cui all'art. 290 del t.u. la cui perentorietà è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 24.2.1972, n. 537; 29.7.1974, n.
2283; 13.12.1975, n. 4104; 22.2.1976, n. 461), con la conseguenza che entro il predetto termine deve essere notificato al contribuente l'avviso di iscrizione a ruolo” (Corte di cassazione, sez. Tributaria, 2/3/2005 n. 4398).
In seguito al 2000, invece, opera il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Anzitutto, in mancanza di atti interruttivi tempestivi prodotti dall'ente locale, devono ritenersi prescritte le somme richieste relativamente agli anni 2003 e 2005 rispetto alle quali la proposizione della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle stesse risulta articolata ben oltre 5 anni (nel 2011).
Ancora, l'ente locale deve ritenersi decaduto dalla possibilità di pretendere le somme relative agli anni 1990 e 1991 oggetto della nota del 05.09.1995 essendo a tale data maturata la decadenza di cui all'art. 290 cit.
Quanto alle some oggetto della medesima richiesta di pagamento e relative agli anni 1992 e 1993 benché non fondata l'eccezione secondo cui non vi sarebbe prova della notifica in quanto nel retro di detta nota è dato evincere la relata di notifica a mani proprie del in data 6.9.1995 e, pertanto, non sarebbe CP_1
maturata a quella data la decadenza di cui all'art. 290, l'ulteriore termine prescrizionale decorrente dall'atto interruttivo suddetto (1995) risulta ormai maturo all'epoca della proposizione della domanda riconvenzionale (2011) in mancanza di pregressi atti interruttivi. La stessa dinamica estintiva si ravvisa quanto alla somma di euro 53,31 richiesta con riguardo all'anno 2004, essendo trascorsi oltre 5 anni tra la notifica della fattura (2005) e la proposizione della domanda riconvenzionale (2011).
Ancora, con riguardo alle somme relative agli anni 1994, 1995 e 1996 vi è riscontro della notifica in favore del , a mani proprie, in data 24 marzo 2001 CP_1
e, pertanto, devono ritenersi non più dovute, perché pretese oltre i tre anni di cui al citato art. 290 (cfr. doc. 6 della produzione documentale di primo grado del . Pt_1
6 Quanto alla pretesa relativa all'anno 2007 non è fondata la difesa del secondo cui sarebbe ostativa la mancata istanza di verificazione a fronte CP_1
del disconoscimento.
Dalla relata di notifica il messo comunale ha riferito di aver consegnato a mani proprie del tale documento in data 8 ottobre 2007 (cfr. doc. 10 della CP_1
produzione documentale del . Pertanto, ove avesse inteso contrastare tale Pt_1
risultanza il avrebbe dovuto proporre querela di falso. CP_1
Nessuna specifica censura è stata invece articolata con riguardo alle somme pretese a titolo di interessi relativamente agli anni 2006 e 2008. Per tali somme deve perciò ritenersi tempestiva la domanda di pagamento intervenuta nel 2011 con la proposizione della domanda riconvenzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di condanna proposta dal appellante può essere accolta nella minor somma pari ad euro Pt_1
848,98 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
In merito, peraltro, non può darsi seguito alle censure generiche svolte dal in ordine all'effettività della prestazione in relazione alla quale i predetti CP_1
importi sarebbero maturati o dirette a censurare la genericità delle richieste di pagamento.
In particolare, quanto alle pretese relative agli anni 2006 e 2008 esse, come detto, sono state richieste anche con la proposizione della domanda riconvenzionale nel corso del giudizio di primo grado laddove l'ente ha dettagliato le causali dei pagamenti pretesi.
Né sono decisive in senso opposto le censure in ordine alla mancanza di prova quanto al funzionamento dell'impianto di depurazione. Lo stesso appellato nella propria memoria difensiva ha dedotto di aver pagato parte della pretesa creditoria
(cfr. p. 11 della comparsa di costituzione in grado di appello) deducendo altresì che
“(…) la cifra rimanente sarebbe al massimo pari ad euro 1.479,56, come risulta dalla fattura n. 2523 del 14.07.2010, sempre che si dia prova del funzionamento degli impianti di depurazione, e non certo di euro 4.737,95 per cui si propone appello”.
7 La circostanza del versamento di parte della somma dovuta appare poco conciliabile con la contestazione relativa alla mancanza di funzionamento degli impianti di depurazione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'ente locale, la somma dovuta dal ammonta a complessivi CP_1
euro 848,98 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, il ha altresì censurato il regime delle spese Pt_1
di lite operato dal primo giudice che l'aveva condannato al pagamento delle stesse, in misura pari ad euro 2.417,50 oltre accessori, in favore del . CP_1
Sul punto, assume carattere assorbente delle doglianze proposte dal Pt_1
sotto tale profilo, la necessità di operare un nuovo regolamento delle spese di lite, di primo e secondo grado, all'esito dell'accoglimento parziale del gravame.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa la parziale riforma della sentenza di primo grado che risulta passata in giudicato quanto all'annullamento della cartella di pagamento perché non impugnata, e considerato anche il minore importo riconosciuto in favore dell'ente locale rispetto alla somma originariamente pretesa, sono interamente compensate tra le parti per il primo ed il secondo grado di giudizio.
Infine, quanto alla posizione della , occorre mettere in risalto Controparte_2
che l'appellante non ha impugnato nessun capo della decisione del Tribunale coinvolgente la stessa.
Tale circostanza deve essere considerata ai fini della regolamentazione delle spese processuali. Infatti, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'appello proposto da una parte totalmente o parzialmente soccombente ad altra parte non investita, in via diretta o riflessa, dai capi della pronuncia fatti oggetto di impugnazione non ha valore di
"vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso,
8 pertanto, i destinatari della notificazione non divengono per ciò solo parti nella fase di impugnazione e, quindi, ove gli stessi – come nella specie - non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per la pronuncia a loro favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (cfr. Cass.civ.sez.I,
21 marzo 2016 n.5508; Cass.civ.sez.III, 16 febbraio 2012 n.2208). In altre parole,
l , non risultando destinataria di nessuna specifica domanda Controparte_2
rivolta nei propri confronti e scaturente, in via diretta o indiretta, dalla impugnazione proposta dall'appellante e non avendo a sua volta spiegato appello incidentale avverso la decisione o alcuni capi della decisione assunta dal Tribunale di Lagonegro, non aveva ragione di costituirsi nel giudizio di impugnazione, dovendosi all'evidenza assegnare alla notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti il valore di mera "litis denuntiatio".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata accerta il credito del per la somma di € 848,98 per le Parte_1 causali di cui in parte motiva condannando al pagamento di detta Controparte_1 somma in favore del oltre interessi al tasso di legge dalla domanda Parte_1 al soddisfo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio di gravame;
4. nulla per le spese quanto ai rapporti tra il appellante e l Pt_1 CP_2
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
9