Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/07/2025, n. 263
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Sentenza 26 luglio 2025

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La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, ha pronunciato in merito all'appello proposto dal Comune di [omissis] avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, che aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. [omissis] avverso una cartella di pagamento per canone acqua e interessi, dichiarando inammissibili alcuni motivi di opposizione e assorbiti gli altri, e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Comune. Il Comune appellante contestava la declaratoria di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, chiedendone l'accoglimento per i canoni idrici dal 1990 al 1996 e per il canone acque reflue negli anni 2003 e 2008, e contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. [omissis]. Quest'ultimo, nel costituirsi, reiterava l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale e riproponeva le proprie doglianze assorbite in primo grado, in particolare l'eccezione di prescrizione. Si costituiva altresì la [omissis] a seguito di integrazione del contraddittorio, chiedendo il riconoscimento della carenza di interesse a contraddire e la manleva da ogni responsabilità.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado in punto di ammissibilità della domanda riconvenzionale. Ha ritenuto che, nell'ambito di un giudizio di opposizione, il creditore opposto possa proporre domande riconvenzionali, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione. Esaminando nel merito la domanda riconvenzionale del Comune, ha accolto la stessa solo parzialmente, accertando un credito di € 848,98 oltre interessi, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. [omissis] per la maggior parte delle somme richieste. In particolare, ha ritenuto prescritte le somme relative agli anni 2003 e 2005, decadute quelle relative agli anni 1990 e 1991, e prescritte quelle relative agli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per decorso dei termini prescrizionali o di decadenza. Ha invece ritenuto fondata la pretesa per gli anni 2006 e 2008, nonché per gli interessi relativi a tali anni, in mancanza di specifiche censure o atti interruttivi tempestivi. Le spese di lite, sia di primo che di secondo grado, sono state interamente compensate tra le parti, data la parziale riforma della sentenza e il minore importo riconosciuto al Comune. Nulla è stato disposto per le spese quanto ai rapporti tra il Comune e la [omissis], non essendo quest'ultima stata investita dall'appello del Comune e non avendo proposto appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/07/2025, n. 263
    Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
    Numero : 263
    Data del deposito : 26 luglio 2025

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