Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3126 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...], nei Paesi Bassi, il Parte_1
24 novembre 1970, c.f. elettivamente domiciliata in Vi- C.F._1 terbo, alla Via Tommaso Carletti n. 39, presso lo studio dell'Avv. Silvia Brugiotti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. CPN- Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Friuli n. 5, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Simona Mancino che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 12 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
proposto congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 29 settembre 1990 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 29); che dalla loro unione sono nati i figli il 5 marzo 1991, il 1° Persona_1 Persona_2
giugno 1992, , il 15 dicembre 1994, , il 6 febbraio Persona_3 Persona_4
1997, , il 31 luglio 2000, e , il 3 maggio 2006, Persona_5 Persona_6
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi.
A seguito di ordinanza interlocutoria del 12 marzo 2025, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di mantenimento del figlio minore
[...]
hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- Per_7
porti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, comunicandosi reciprocamente dove intendano fissare il proprio domicilio. I ricorrenti si impe- gnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2. L'abitazione coniugale, in locazione con contratto intestato al Sig Parte_3
, rimarrà al predetto con il mobilio e/o altro materiale in essa contenuto, salvo
[...]
i beni strettamente personali della signor Parte_1
3. I coniugi provvederanno in maniera autonoma al proprio sostentamento.
4. I coniugi provvederanno, altresì, ad estinguere il conto cointestato presso la banca
Intesa San Paolo e a rimuovere dal conto predetto le domiciliazioni bancarie pre- senti.
5. Il figli continuerà ad abitare con il padre nell'abitazione di Vi- Persona_6
terbo, Piazzale dei Buccheri n. 19, e la signor si impegna al ver- Parte_1
samento a titolo di contributo di mantenimento della somma di € 100,00, fermo pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
restando il suo impegno ad aiutare economicamente il figlio laddove volesse prose- guire gli studi universitari. Sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del cin- quanta per cento (50%) ciascuno, tutte le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché le spese scolastiche (tasse d'iscrizione e libri scolastici) e sportive, necessarie nell'interesse del figlio, purché preventivamente concordate tra i genitori e in ogni caso con l'obbligo di presentazione del docu- mento fiscale comprovante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata.
6. I coniugi dichiarano di aver provveduto già a regolare ogni altra questione riguar- dante gli aspetti personali e patrimoniali tra gli stessi.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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