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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
a seguito della camera di consiglio in data 28.03.2025, sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1975, con il patrocinio dell'avv. MARINO MAURIZIO PUNTURIERI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato Cantù (CO) il 20.11.1971; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO- visto il ricorso per la separazione personale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 13.03.2024;
letta la rinuncia agli atti depositata in data 19.03.2025 dal procuratore della ricorrente, munito del relativo potere in forza della procura alle liti;
rilevato che non risulta necessaria l'accettazione della rinuncia dalla controparte, dal momento che il resistente non si è costituito;
considerato che le spese di lite restano a carico del rinunciante ex art. 306 cpc;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.;
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 306 c.p.c.
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla in punto spese.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.03.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
a seguito della camera di consiglio in data 28.03.2025, sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1975, con il patrocinio dell'avv. MARINO MAURIZIO PUNTURIERI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato Cantù (CO) il 20.11.1971; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO- visto il ricorso per la separazione personale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 13.03.2024;
letta la rinuncia agli atti depositata in data 19.03.2025 dal procuratore della ricorrente, munito del relativo potere in forza della procura alle liti;
rilevato che non risulta necessaria l'accettazione della rinuncia dalla controparte, dal momento che il resistente non si è costituito;
considerato che le spese di lite restano a carico del rinunciante ex art. 306 cpc;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.;
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 306 c.p.c.
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla in punto spese.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.03.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao