Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11826 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 226/2002 CROM 25708 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 26. 3. 2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 1826/03 b SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Stefano Ciciretti Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Ettore Mercurio Consigliere 4. Dottor Michele De Luca Consigliere 5. Dottor Natale Capitanio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO IS, elettivamente domici- liata in Roma in piazza San Pietro in Vincoli presso Bra- monti, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Di Pirro giusta delega a margine del ricorso;
contro la Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domici- liata in Roma in via Oslavia 7 presso lo studio dell'avvoca- 1 1790 to Stefania Saraceni, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del cotroricorso, dall'avvocato Eligio Pinna;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 22 novembre 2000, depositata il 19 dicembre 2000, numero 117, r.g. 24/ 2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 marzo 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Anna Chiozza per delega dell'avvocato Eli- gio Pinna;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso al tribunale di Cagliari del 25 giugno 1996, MO IS convenne in giudizio la Associazione Italiana Assi- stenza Spastici di Cagliari della quale era stata dipendente fino al 9 febbraio 1995, data nella quale le era stato comu- nicata la cessazione del rapporto di lavoro per effetto di licenziamento collettivo dovuto a mancato rinnovo delle con- venzioni e all'esubero del personale. Espose che il recesso era illegittimo perchè non erano stati rispettati i criteri previsti dal relativo accordo sindacale per la individuazio- ne dei lavoratori da porre in mobilità in quanto erano stati conservati in attività dipendenti aventi anzianità e carico familiare inferiore rispetto a lei e ancora per non essere stata fornita alle organizzazioni sindacali la "lista di mo- bilità". Tanto premesso, chiese che la azienda venisse con- 2 dannata a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle i danni subiti. Nei confronti della pronuncia di primo grado di reiezione della domanda venne dalla MO prodotta impugna- zione, che è stata rigettata dalla Corte d'appello di Ca- gliari con la sentenza indicata in epigrafe con la quale preliminarmente si è rilevato che la appellante non aveva riproposto con l'atto di appello la questione relativa al mancato rispetto, da parte della azienda, della procedura di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge numero 223 del 1991, conseguendone la rinuncia alla stessa sulla quale si era espressamente pronunciato il tribunale. Nel merito poi si è osservato che era da disattendersi la fondatezza della tesi sulla quale si era impostata la denuncia di inosservan- za del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, e cioè la necessità di una unica graduatoria su base regionale del personale dipendente e non, come invece era avvenuto, di singole graduatorie relative, ciascuna, al personale addetto ai centri interessati ai provvedimenti di recesso. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla MO con ricorso, al quale resiste con controricorso la Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari. Motivi della decisione: Con l'unico e articolato motivo, la ricorrente denuncia vizi della motivazione e violazione degli articoli 346, 436, 112, 115 e 116 del codice di procedura civile, 1, 4 e 5 della legge numero 223 del 1991, 1362 e seguenti del codice civile in relazione all'accordo stipulato tra la azienda e le orga- 3 nizzazioni sindacali e all'articolo 2 dello Statuto della associazione. In particolare deduce: 1) Avendo essa ricorrente proposto impugnazione avverso la pronuncia di primo grado della quale, lamentando la ingiu- stizia, aveva chiesto la totale riforma, nessuna necessità doveva ravvisarsi di una specifica riproduzione della que- stione attinente al mancato rispetto della procedura previ- sta dall'articolo 4 della legge numero 223 del 1991, che, peraltro, non era stato affatto risolta dal tribunale, che aveva anzi omesso di pronunciarsi sulla stessa. 2) E' in primo luogo da rilevare che essa ricorrente opera- va nel centro di Iglesias e non in quello di Domusnovas, co- me invece erroneamente affermato dal tribunale. Se è vero che non era stata contestata la contrazione della attività legittimante la riduzione del personale addetto alle varie strutture, pur tuttavia si era denunciato che illegittima- mente erano stati trattenuti in servizio dipendenti meno an- ziani in quella di Domusnovas e in altre situate nella stes- sa provincia di Cagliari, aventi la stessa qualifica a lei appartenente di ausiliario socio-sanitario specializzato, con riferimento alla quale, in considerazione del non rile- vante numero dei suoi appartenenti e della vicinanza tra le sedi di lavoro, ben si sarebbe potuto e dovuto predisporre una graduatoria unica. 3) Erronea è l'interpretazione dell'accordo sindacale adot- tata dalla Corte d'appello, dovendo invece esso leggersi nel senso della necessità di una graduatoria unica di tutti i 4 dipendenti interessati alla mobilità, analogamente alla pro- cedura sui trasferimenti avente come presupposto la fungibi- lità dei centri, il che del resto trova conferma nel verbale di mancato accordo del 3 febbraio 1995. Le censure sono infondate. Quanto alla prima, deve in primo luogo rilevarsi che la stessa ricorrente non contesta di non avere espressamente riproposto, con l'atto di appello, la presunta inosservanza, da parte della azienda, del disposto del comma 9 dell'arti- colo 4 della legge numero 223 del 1991, limitandosi a soste- nere che, avendo richiesto la integrale riforma della pro- nuncia di primo grado, doveva intendersi ricompresa, nella istanza di revisione, ogni questione prospettata a sostegno della domanda formulata con l'atto introduttivo del giudi- zio, ivi compresa quella del mancato invio da parte del da- tore di lavoro alle organizzazioni sindacali dell'elenco dei dipendenti che erano stati licenziati, tanto più che, con- trariamente all'assunto del giudice di appello, sulla stessa non si era pronunciato il tribunale che aveva fermato il suo esame della procedura seguita dalla azienda al momento della collocazione in mobilità dei lavoratori a questa interessati e non alla fase immediatamente successiva. Orbene, occorre osservare che risulta dalla sentenza della Corte d'appello di Cagliari che la MO ebbe a richiedere, con l'atto introduttivo del giudizio, che venisse dichiarata la nullità del licenziamento intimatole perchè illegittimo per una pluralità di ragioni: insussistenza dell'asserito เ ด5 presupposto che lo aveva, secondo la azienda, legittimato;
mancato rispetto dei criteri dettati in tema di individua- zione dei lavoratori che si sarebbero dovuti porre in mobi- lità; inosservanza dell'obbligo imposto al datore di lavoro dal comma 9 dell'articolo 4 della legge numero 223 del 1991 di comunicare alle associazioni di categoria dell'elenco dei dipendenti collocati in mobilità. Si trattava evidentemente di ragioni concorrenti ma autonome, giustificando ciascuna di esse la illegittimità o la inefficacia dell'atto di re- cesso, prevedendosi questa sanzione anche per la mera inos- servanza dell'obbligo di comunicazione e la legittimazione a farla valere in capo al singolo lavoratore nel termine di decadenza fissato dal successivo articolo 5 (Sez. un., 11 maggio 2000, n. 302). Sempre stando alla motivazione dello stesso provvedimento, il tribunale osservò che, difformemen- te all'assunto, era rimasto invece accertato che si era ve- rificata una contrazione della attività tale da avere effet- tivamente determinato un esubero del personale con conse- guente necessità di una sua riduzione legittimando la sua riduzione e che il licenziamento intimato alla attrice era avvenuto nel pieno rispetto dei criteri di scelta di coloro che dovevano essere colpiti dal provvedimento. In effetti non emerge dal testo della pronuncia che il giudice di primo grado avesse espressamente, o anche implicitamente, preso in esame l'ultima delle tre ragioni sopra indicate, conseguen- done, con riferimento alla stessa, il vizio di omessa pro- nuncia sulla specifica e autonoma causa petendi. Ma proprio 6 perciò si sarebbe imposto che esso venisse espressamente de- nunciato. E invero, il principio preclusivo sancito dal di- sposto dell'articolo 346 del codice di procedura civile, applicabile anche nel rito del lavoro, si riferisce anche alle ragioni o motivi addotti nella domanda di dichiarazione della illegittimità, del licenziamento, derivandone che ove il lavoratore abbia fondato la sua domanda su plurimi com- portamenti dell'imprenditore, improntati ciascuno a viola- zione di legge e importanti tutti autonomamente la illegit- timità del licenziamento, e il giudice di primo grado abbia respinto la domanda, istruendo la causa e motivando la de- cisione solo su alcune di esse, il lavoratore rimasto soc- combente ha l'onere di dolersi specificamente in appello del mancato esame della questione pretermessa, essendogli pre- altrimenti la doglianza nel successivo giudizio di clusa - legittimità (Cass., 9 luglio 2002, n. 9979). Con riguardo poi agli altri profili della censura, pregiudi- ziale appare l'esame dell'ultimo concernente il mancato ri- spetto dei criteri stabiliti nell'accordo intervenuto tra azienda e organizzazioni sindacali, a proposito del quale M deve peraltro rilevarsi che la ricorrente tende inammissi- bilmente a ottenere da questa Corte una interpretazione dell'accordo in questione diversa da quella operata dal giu- dice di merito senza indicare in alcun modo eventuali viola- zioni dei canoni ermeneutici ipoteticamente addebitabile al- lo stesso, limitandosi invece a rinviare, in maniera total- mente generica, a un "verbale di mancato accordo", del quale 7 trascrive esclusivamente un periodo che dovrebbe, a suo av- viso, smentire il contenuto di quello precedente con cui le parti concordarono i criteri da rispettare nella procedura di mobilità, la cui osservanza, invece, è stata recisamente affermata con la sentenza impugnata. Nè del resto una qual- siasi censura per questa parte viene svolta con il motivo di ricorso, il tutto esaurendosi in una personale, e interessa- ta, prospettazione, in chiave meramente probabilistica, del- le intese intervenute tra le parti in tema di individuazione dei lavoratori da porsi in mobilità, non escludendosi cioè che si fosse convenuto che essa dovesse avvenire con riguar- do alle singole strutture interessate ma proponendosi la possibilità, in quanto fattibile, di una formazione unica su base regionale o almeno provinciale, il che peraltro si è escluso dal giudice del merito con argomentazioni corrette giuridicamente oltre che logicamente. Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del- la sua proponente alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente MO IS a rimborsare alla resistente Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari le spese del giudizio che liquida in euro 15,0 Poltre euro duemila per onorari difen- sivi. Così deciso in Roma il 26 marzo 2003. Il consigliere estensore Il presidente 24042216 0 8 0 elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria столёралIL CANCELLIEREde oggi, 5060 3 0 3 1 A I 5 S . D S . T , A R O N T L A , ' L 3 A L O 7 L S - H E E 8 Y P D - S D 1 I I 1 S A N T N G E E S O S O G I A P G A D M E I E L O , T A O T A D I R L R T E L I S T I E D N G D E E O S R E