Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3428/2023 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 27.11.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.03.1972, residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma al Viale Gorizia n. 13 presso lo studio degli Avv.ti Augusto Sinagra,
C.F. e Franco Sabatini, C.F. che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.;
ATTORE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
E
P.IVA in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Amministratore Delegato e Direttore Generale, e del Dott. ,
[...] Controparte_3
R.G. n° 3428/2023
- 1 -
Dirigente, nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in LO (CE) alla Via
Russi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Pietro Russo, C.F. , che la C.F._4
rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 18.12.2014 a rogito del Notaio
Rep. n.186905, Racc. n. 30367; Persona_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
NONCHE'
, C.F. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
10.11.1965;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 15982/2023, pubblicata il 07.06.2023, a definizione della causa R.G. n.
10229/2019, la Suprema Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto da
[...]
, contro la in qualità di Impresa designata per il Parte_1 Controparte_1
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, e nei confronti dell'intimato CP_4
, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4647/2018, pubblicata il
[...]
17.10.2018, accoglieva il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo;
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
aveva proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione Parte_1 della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4647/2018 che, rigettando il gravame da lui esperito avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 296/2013, aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da lui proposta nei confronti di in qualità di Impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_1
relazione al sinistro stradale a lui occorso il 12.05.1991.
Il ricorrente aveva riferito di avere riportato lesioni in occasione di tale sinistro, mentre viaggiava, in qualità di terzo trasportato, sul motoveicolo targato NA 49068, condotto da
[...]
, privo di copertura assicurativa, avendone il proprietario, CP_4 Parte_2
subito il furto nella primavera del 1991.
[...]
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Aveva convenuto in giudizio e in qualità di Controparte_4 Controparte_1
Impresa designata per la gestione e liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti.
Costituitasi la il Tribunale ne aveva dichiarato il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, ritenendo l'inapplicabilità dell'art. 1 L. n. 990/1969 e condannando al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 302.629,00, oltre Controparte_4
interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, avendo ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo.
aveva proposto gravame, lamentando il contrasto della sentenza di Parte_1 primo grado con la direttiva 84/5/CEE del 30.12.1983, e la Corte d'Appello di Napoli, nel confermare la sentenza impugnata, aveva osservato che non era possibile attribuire all'art. 1
L. n. 990/1969 un significato conforme alla seconda direttiva, come intesa dall'appellante, non potendo il Giudice pervenire ad un'interpretazione contra legem del diritto interno, nell'interpretare le norme nazionali conformemente a quelle eurounite;
aveva rilevato che le disposizioni della direttiva avevano un contenuto incondizionato e preciso, ma che il potere di disapplicazione della norma interna doveva escludersi quando la direttiva veniva invocata in una controversia tra privati, come quella in esame. Aveva precisato che pertanto non poteva invocarsene l'immediata applicazione nei confronti di nella Controparte_1
qualità di Impresa designata per il F.G.V.S., trattandosi di una società per azioni di diritto privato, soggetta ai poteri di controllo statale e non dotata di poteri eccedenti quelli risultanti dalle comuni norme di diritto privato.
La Suprema Corte reputava preliminare la disamina del secondo motivo, con cui era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.1 L. n. 990/1969, in relazione all'art. 12 disp. prel. al c.c. ed all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario, lamentando il ricorrente che la Corte d'Appello erroneamente non aveva aderito ad un'interpretazione della norma interna più aderente alla direttiva, volta ad equiparare i soggetti trasportati “a forza” a quelli che erano volontariamente saliti a bordo del veicolo, ma che erano inconsapevoli della provenienza furtiva del veicolo, tenuto conto che la norma persegue lo scopo di coprire tutti i rischi connessi alla circolazione stradale e che un'interpretazione conforme al diritto comunitario non comporta un'interpretazione contra legem del diritto interno.
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La Corte di legittimità riteneva dunque il motivo fondato, dovendo la normativa applicabile ratione temporis - art. 1, 3° comma, della legge n. 990/1969 – essere letta nel senso prospettato dal ricorrente, secondo l'interpretazione conforme al diritto comunitario.
Premetteva, come osservato anche dalla Corte d'Appello, che l'obbligo del Giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità alle norme comunitarie non può mai condurre ad un'interpretazione contra legem del diritto interno e che, pertanto, l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno viene meno solo quando la norma interna sia incompatibile con quella dell'Unione Europea, mentre permane in presenza di un margine di discrezionalità che consenta all'interprete di scegliere tra più interpretazioni plausibili della disposizione nazionale.
Riteneva che l'art. 1, 3° comma, L. n. 990/1969, alla luce della richiamata direttiva dell'Unione Europea, che prevede la non indennizzabilità del danno patito dal terzo trasportato solo nel caso in cui l'organismo dimostri che questi era a conoscenza dell'illegale circolazione del veicolo, poteva essere inteso nel senso che la volontà, cui la norma fa riferimento, difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo in quanto costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato consentito dal terzo.
Evidenziava che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle Direttive
84/5/CEE e 90/232/CEE, in base all'interpretazione giurisprudenziale della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la vittima trasportata ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno, non potendo l'assicuratore negarne il risarcimento, tranne nel caso del trasportato che sia consapevole della circolazione illegale del veicolo, come nel caso in cui il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il trasportato, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il veicolo è stato oggetto di furto.
Rilevava che l'onere della prova della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, per essere stato il veicolo oggetto di furto, incombeva, secondo la normativa europea, sull'assicuratore.
Precisava che l'art. 283, 2° co., del Codice delle Assicurazioni è sempre stato interpretato nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica purché sussista la condizione di ignoranza dell'illegale circolazione e che non si può sostenere che l'interpretazione del Giudice
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Ordinario sia contraria alla normativa europea, essendovi, anche per il diritto comunitario, deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il trasportato sia a conoscenza dell'illegale provenienza del veicolo.
Rilevava che la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado che si era uniformata a pronunce che negavano la copertura assicurativa al trasportato, seppure ignaro della provenienza furtiva del veicolo sul quale viaggiava, si era discostata dall'interpretazione della norma interna conforme alla normativa europea e, pertanto, doveva essere cassata.
Accogliendo tale doglianza, dichiarava assorbita quella di cui al primo motivo, con il quale il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione della Direttiva CEE n. 84/5 del
30.12.1983, aveva censurato la decisione impugnata per avere escluso il potere del Giudice nazionale di disapplicare la norma interna non conforme (art. 1 L. n. 990/1969) nei confronti di sostenendo che non era in linea con l'orientamento che Controparte_1 ritiene, invece, applicabile tale Direttiva anche alle controversie in cui è parte l'Impresa designata dal F.G.V.S..
La Suprema Corte, quindi, accoglieva il secondo motivo, assorbito il primo, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
2. Riassumeva il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., , chiedendo, in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 296/2013, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione Distaccata di Carinola, in data 13.08.2013, l'accertamento e la declaratoria della legittimazione passiva di quale Impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., e la conseguente condanna della stessa, in solido con , al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di Controparte_4
euro 302.771,80, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno da lui subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
3. L'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. veniva notificato, in data 18.07.2023,
a nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di Controparte_1
competenza del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, all' indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
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L'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. veniva affidato all'Ufficiale Giudiziario in data 17.07.2023 per la notifica a , la cui ultima residenza conosciuta era Controparte_4 in LO (CE) alla Via Ceraselle, ma il 19.07.2023 l'Ufficiale Giudiziario ometteva la richiesta notifica a mani proprie del destinatario, non avendolo identificato in loco, stante l'indirizzo generico.
, nato a [...] il [...] e già ivi residente a[...]
risultava cancellato ai sensi del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 dal 27.02.2004, come da attestazione di irreperibilità dello stesso, rilasciata dal LO (CE) in data CP_5
11.07.2023, prodotta in atti.
Pertanto, in data 24.07.2023, l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. veniva notificato a , ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante il deposito presso il Controparte_4
Comune di LO, ultima residenza nota, ed ivi a mani di . Parte_3
I convenuti erano citati a comparire all'udienza del 18.01.2024 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 19.07.2023.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.11.2023, si costituiva in giudizio la convenuta nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_1
per la Regione Campania, che concludeva per la riduzione delle pretese attoree, con delimitazione delle stesse alle statuizioni coperte da giudicato, e previa detrazione dell'importo versato a titolo di provvisionale, con compensazione integrale delle spese dei tre gradi di giudizio e con compensazione parziale di quelle relative al giudizio di rinvio.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività della riassunzione della causa dinanzi a questa Corte, Giudice di rinvio, proposta con atto di citazione consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a in data Controparte_4
17.07.2023 e notificato, a mezzo posta elettronica certificata, a nella Controparte_1
qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. il
18.07.2023, risultando rispettato il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 392
c.p.c. - nella formulazione, antecedente alla modificazione normativa di cui all'art. 46, comma 21, della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2001- decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta in data 07.06.2023.
5. Mette conto dunque rilevare, al fine di delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa
Corte distrettuale, nel presente giudizio rescissorio, che la pronuncia rescindente della
Suprema Corte n.15982 del 07.06.2023 ha accolto il ricorso proposto dall'odierno
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riassumente, e segnatamente il secondo motivo di impugnazione, evidenziando la necessità di interpretare l'art. 1 L. n. 990/1969 alla luce della normativa comunitaria, nel senso dell'operatività dell'assicurazione obbligatoria nel caso in cui il trasportato sia inconsapevole della provenienza furtiva del veicolo, con la conseguente legittimazione passiva del F.G.V.S., nel caso di mancanza di assicurazione.
Orbene, in base agli artt. 342 e 346 c.p.c., da un lato, e agli artt. 324 c.p.c., e 2909 c.c., dall'altro, valevoli per l'intero sistema delle impugnazioni, l'effetto devolutivo al giudice successivo è segnato dalla iniziativa delle parti nella delimitazione del materiale cognitivo e dell'oggetto sostanziale della lite, che determina la progressiva formazione della cosa giudicata, in cui si inserisce il giudizio di rinvio nella sua veste rescissoria del giudizio di cassazione. ( Cass.n. 13358/2014).
Per arrivare alla pronuncia di accoglimento o rigetto, il giudice del rinvio, allora, deve fare i conti con quanto fissato nel corso dei primi due gradi di giudizio in aggiunta al giudizio di cassazione e rilevare quanto oramai passato in giudicato, poi deve passare a statuire - nei limiti segnati dalla pronuncia di legittimità che ha effetto vincolante - sulle questioni oggetto del ricorso accolto e con riferimento alle quali è stato disposto il rinvio, oltre a quelle che ne dipendono per effetto del cosiddetto effetto espansivo interno (art. 336 c.p.c., comma 1).
In riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio propriamente rescissorio, la regola generale
è dunque che al giudice del rinvio è devoluto il riesame della causa limitatamente alle parti della sentenza d'appello impugnate dalla parte soccombente e che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, la sentenza rescindente della Cassazione ha cassato, disponendo il rinvio. La sentenza rescindente, quindi, costituisce la misura del giudizio di rinvio. Così che, alla cassazione totale segue un giudizio di rinvio equivalente a quello del giudizio che ha messo capo alla sentenza caducata. In ipotesi di cassazione parziale, al giudice del rinvio saranno devoluti solo i capi di sentenza annullati dalla Cassazione, oltre i capi da essi dipendenti ai sensi dell'art. 336 c.p.c..
Pacifico è pure che, nella devoluzione del capo annullato, la sentenza rescindente fissa con il principio di diritto la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, a carattere vincolante
(salvo lo ius superveniens retroattivo) per il giudice del rinvio, al quale demanda la premessa minore costituita dalla quaestio facti, delegando il compimento delle attività consequenziali precluse alla Corte di legittimità; il principio di diritto, alla base del motivo
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di ricorso accolto dalla sentenza rescindente, “funziona come giuntura tra la fase di cassazione e la fase di rinvio”.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto incontestatamente accertato dal Giudice di prime cure, sia in ordine alla responsabilità di , conducente del motoveicolo, Controparte_4
privo di copertura assicurativa, su cui viaggiava il riassumente;
sia in Parte_1
ordine al difetto di consapevolezza, in capo al danneggiato , della Parte_1
provenienza furtiva del predetto motoveicolo ( in conformità di quanto accertato in sede penale con sentenza della Corte di appello di Napoli n.5868/1996, con cui Parte_1
veniva assolto dal reato di ricettazione, in concorso con il conducente, per non
[...]
aver commesso il fatto, proprio sul presupposto che non fosse a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo); nonché in ordine alla quantificazione dei danni, a questa
Corte di rinvio compete esclusivamente pervenire - in ossequio al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità, finora esposto – all'accoglimento dell'appello, previa determinazione dell'entità del risarcimento che la quale impresa Controparte_1
designata per i danni posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, sarà tenuta a corrispondere.
In ordine a tali conclusioni, del resto, concordano entrambe le parti costituite, che hanno appunto evidenziato, non muovendo alcuna contestazione al riguardo, che con la sentenza di primo grado era stato accertato il carattere inconsapevole della provenienza furtiva del veicolo sul quale era trasportato e determinata l'entità del danno non Parte_1
patrimoniale in € 302.629,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del 12.05.1991
e rivalutata di anno in anno.
Inoltre il riassumente – dopo aver precisato che all'epoca del sinistro, avvenuto il
12.05.1991, aveva 19 anni – ha invocato, oltre al risarcimento del danno biologico, come detto pari ad € 302.629,00 all'epoca della sentenza di primo grado, l'ulteriore importo di €
142,80, a titolo di spese mediche documentate, secondo quanto pure indicato nella motivazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che il risarcimento di euro 302.772,00 sarebbe dovuto in forza di giudicato endoprocessuale.
La società appellata, dal canto suo, con la comparsa di costituzione depositata in data 14 novembre 2023 - dopo aver appunto affermato che “esula dal presente giudizio
l'accertamento della responsabilità esclusiva del nella produzione del Controparte_4 sinistro stradale, le contestazioni circa l'inconsapevolezza del di Parte_1
essersi posto a bordo di un veicolo rubato, come stabilito nella sentenza di Appello Penale
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richiamata da controparte, l'ammontare del risarcimento pari ad € 302.629,00, il riconoscimento della somma di € 40.000,00 a titolo di provvisionale in favore del Parte_1
, il tutto come risulta stabilito nella sentenza di primo grado e non essendo stati
[...] oggetto di impugnazione risultano coperti da giudicato” - si è limitata a dedurre l'erroneità della richiesta risarcitoria avanzata di € 302.771,80, in quanto l'importo stabilito nel dispositivo della sentenza di primo grado è pari ad € 302.629,00, da cui va detratta la somma di € 40.000,00 versata all'appellante in data 14.09.2006, in forza dell'ordinanza di provvisionale emessa dal primo Giudice.
Relativamente alle spese mediche, l'appellata ha precisato che il Giudice di prime cure aveva riconosciuto, condannando al relativo pagamento oltre Controparte_4 all'importo di € 302.629,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anche la somma di € 142,80 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche documentate), omettendo di riportare tale condanna, a causa di un evidente errore materiale – a cui Parte_1
avrebbe prestato acquiescenza, non chiedendone la correzione - anche nel
[...]
dispositivo.
Con riferimento alla necessità di ridurre il risarcimento, l'impresa designata ha poi dedotto che, con l'ordinanza depositata in data 14.06.2006, il Tribunale di S. Maria C.V. aveva assegnato a , a titolo di provvisionale, la somma di € 40.000,00, Parte_1
ponendola a carico esclusivo di e che tale importo, oltre alle spese Controparte_1
legali, era stato regolarmente corrisposto al riassumente, sul conto corrente bancario indicato, in data 14.09.2006, e pertanto andava detratto dal quantum dovuto.
In tali termini precisati i limiti del riesame devoluto a questa Corte distrettuale, e l'ambito delle questioni effettivamente controverse, occorre dunque muovere le mosse dalla quantificazione del danno biologico contenuta nella sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, n. 296/2013, ove appunto si trova affermato che, per effetto del sinistro del 12 maggio 1991, ebbe a subire un danno Parte_1 biologico permanente nella misura del 40%, nonché un'invalidità temporanea totale di giorni trecento e un'invalidità temporanea parziale, nella misura del 50%, di ulteriori duecento giorni, con conseguente liquidazione all'attualità, e cioè alla data di deposito della sentenza di primo grado risalente al 13 agosto 2013, di un danno non patrimoniale pari ad €
302.629,00, a cui aggiungere l'importo di € 142,80, a titolo di danno patrimoniale correlato alle spese mediche sostenute. Anche di tale ultima posta di danno, di ammontare peraltro esiguo, in relazione alla significativa entità del credito complessivo, questa Corte terrà
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conto, non apparendo evidentemente preclusiva del relativo riconoscimento l'omessa indicazione, che anche l'appellata ha ascritto a un mero errore materiale, della stessa nel Part dispositivo della sentenza di primo grado, contenente condanna a carico del solo
[...]
. CP_4
Quanto alle modalità di detrazione dell'importo di € 40.000,00, pacificamente corrisposto in data 14 settembre 2006 a titolo di provvisionale, valgono i rilievi che seguono.
Come da tempo stabilito dalla Corte di legittimità ( cfr. in termini, Cass. sez. 3 - ,
Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023), il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche
(ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcuni acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può solo attenuarne gli effetti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento
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dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Tali princìpi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte e sono ormai divenuti jus receptum ( in tal senso si vedano, ex aliis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13.2.2020;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018;
Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3,
Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -,Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 –
02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014.)
Nelle decisioni appena ricordate, ed in particolare nella motivazione di Cass. 9950/17 e
Cass. 14311/18, si aggiunge che nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente
(isolato) della Corte di Cassazione, invocato nella comparsa di costituzione dalla società appellata, secondo cui “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio
(…) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)” (Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011), orientamento che secondo le più recenti pronunce non appare sostenibile, perché incoerente con la ratio e lo scopo dei princìpi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 23927 del 07/08/2023)
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- 11 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Sulla scorta di tale coordinate operative, deve in primo luogo procedersi, al fine di rendere le due poste omogenee, alla devalutazione dell'importo del danno non patrimoniale, di €
302.629,00, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, risalente al
13.8.2013, alla data del sinistro del 12.5.1991, per un risultato pari ad 169.255,59; ed alla devalutazione dell'importo di € 40.000,00, corrisposto a titolo di provvisionale, dalla data del pagamento del 14.9.2006 alla data del sinistro del 12.5.1991, per un risultato pari ad €
25.740,03.
Occorre poi detrarre dall'importo di € 169.255,59 il predetto importo di € 25.740,00, ottenendo così l'importo di € 143.515,59, pari al capitale ancora da corrispondere devalutato alla data del sinistro (12.5.1991).
Procedendo poi al calcolo degli interessi compensativi, secondo gli univoci insegnamenti della Suprema Corte finora esposti, si provvederà, per il periodo dalla data del sinistro
(12.5.1991) alla data di pagamento della provvisionale (14.9.2006), a calcolare gli interessi compensativi sull'integrale importo del risarcimento, pari ad € 169.255,59, annualmente rivalutato, ottenendo così un risultato pari ad € 185.838,38, a titolo di interessi compensativi sul capitale annualmente rivalutato maturati fino al 14.9.2006.
Per il periodo successivo, dalla data di pagamento della provvisionale (14.9.2006) alla data di pubblicazione della presente sentenza, dovrà procedersi sulla scorta dei medesimi parametri (Cass. Sez. U, sentenza n. 1712 del 17/02/1995) al computo degli interessi compensativi sul capitale ancora dovuto, pari ad € 143.515,59 che, rivalutato alla data del
14.9.2006, ascende ad € 233.023,23; eseguite le debite operazioni, l'ulteriore rivalutazione monetaria maturata dal 14.9.2006 alla data di pubblicazione della presente sentenza ammonta ad € 90.646,04 e gli interessi compensativi maturati dal 14.9.2006 alla data di pubblicazione della presente sentenza, sul capitale residuo annualmente rivalutato, ad €
80.222,26 (capitale rivalutato + interessi = € 403.391,53).
Per determinare il quantum complessivo dovuto, dovrà infine procedersi alla somma del predetto importo di € 403.391,53 – comprensivo di capitale residuo dovuto, rivalutato all'attualità, e interessi compensativi maturati su tale capitale residuo annualmente rivalutato dalla data di pagamento della provvisionale (14.9.2006) alla data di pubblicazione della presente sentenza - e dell'importo di € 185.838,38 a titolo di interessi compensativi sul capitale integrale annualmente rivalutato maturati dalla data del sinistro fino al 14.9.2006, per un credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad € 589.229,91, al cui pagamento andrà condannata la società appellata.
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Parimenti, la somma di € 142,80, determinata nella sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute, dovrà essere rivalutata all'attualità dalla data del sinistro (12.5.1991) e maggiorata degli interessi compensativi calcolati sull'importo progressivamente rivalutato;
il credito complessivo maturato da
[...]
a tale titolo ascende pertanto ad € 541,57, di cui € 165,51 a titolo di Parte_1 rivalutazione monetaria ed € 233,26 a titolo di interessi compensativi.
Restano ovviamente ferme, perché coperte da giudicato interno, le statuizioni condannatorie emesse nella sentenza di primo grado nei confronti di;
nei limiti degli Controparte_4
importi posti a suo carico dal Giudice di prime cure, liquidati all'epoca della sentenza di primo grado, la risponderà pertanto in solido con . Controparte_1 Controparte_4
6. Volgendo infine al governo delle spese, relative a tutti i gradi di giudizio, ivi compresa la fase di legittimità, la cui regolamentazione non può che tener conto dell'esito complessivo della lite, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza, con conseguente condanna
– ferme le statuizioni adottate nella sentenza impugnata nei confronti di
[...]
nella qualità, alla refusione delle spese di lite e di quelle di Controparte_6 consulenza tecnica d'ufficio in favore di . Parte_1
Alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo - tenuto conto della nota spese versata in atti dalla parte vittoriosa e delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, applicati i parametri medi e dimezzati i compensi della sola fase di rinvio in ragione dell'assenza di questioni effettivamente dibattute e del carattere limitato dell'attività difensiva svolta in tale fase- in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, n.296/2013, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna la nella qualità di Impresa Designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania, a pagare all'appellante , a titolo risarcimento del danno non patrimoniale – Parte_1
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in solido con , nei limiti degli importi liquidati a carico di Controparte_4
quest'ultimo dal giudice di primo grado - la complessiva somma di € 589.229,91 ( importo rivalutato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi), oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Condanna la nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania, a pagare all'appellante , a titolo risarcimento del danno patrimoniale, la Parte_1 complessiva somma di € 541,57 (importo rivalutato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi), oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Condanna la nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite relative a tutti i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 22.457,00 per compenso professionale e di € 781,37 per esborsi, quanto al giudizio di appello nell'importo di € 14.239,00 per compenso professionale ed € 1.930,16 per esborsi, quanto al giudizio di Cassazione nell'importo di € 10.773,00 per compenso professionale ed € 2.532,19 per esborsi, quanto al presente giudizio di rinvio in €
7.119,5 per compenso professionale ed € 1.284,58 per esborsi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone le spese di consulenza tecnica liquidate nel corso del giudizio di primo grado a carico della nella qualità, in solido con , già Controparte_1 Controparte_4
condannato dal Giudice di prime cure.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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