Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Michela Sabatini del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Cesare Battisti n.
109, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], Galleria delle Medaglie D'oro n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ametrano ( – C.F._3
del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Email_1
suo studio in Roma – 00164 – in Via Antonio Sogliano n. 70,
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 contumace,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
"Nel merito: previo accertamento delle causali di cui all'esposto; accertato e dichiarato che il IG. , nella sua qualità di Segretario Provinciale CP_1 dell' , ha espletato con negligenza l'incarico conferito alla Controparte_3 medesima dal IG. di impugnare il provvedimento CP_3 Parte_1
10 giorni e di costituire il Collegio di Conciliazione e Arbitrato ex art. 7 legge 300/70; accertato e dichiarato che a causa del suesposto comportamento il lodo arbitrale ha statuito
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta;
condannare l' e il IG. , nella Controparte_4 CP_1 sua qualifica ut supra al pagamento a favore del IG. delle seguenti somme: Parte_1
€ 1.520,00= a titolo di danno emergente per le spese di costituzione del Collegio Arbitrale presso la Sede di Treviso della;
Controparte_5
€ 1.332,00= quale danno subìto a fronte dell'esecuzione del provvedimento disciplinare consistito nella sospensione dal lavoro del IG. per dieci giornate o quella diversa Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia;
€ 5.600,00 a titolo di mancato percepimento degli emolumenti dovuti per il ruolo di supervisore di scalo o quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi ed interpello del IG. sui CP_1 seguenti capitoli:
a) Vero che alcuna mail in data 7.5.2019 da parte di e del IG. CP_6 CP_1 ed avente ad oggetto la costituzione del Collegio Arbitrale per il procedimento a carico del IG. è pervenuto alla casella di posta elettronica del dott. Parte_1 Persona_1
b) Vero che per tale ragione al Collegio è stato inibito di entrare nel merito della vicenda, previa istruttoria ed assunzione di prove a sostegno delle reciproche posizioni.
Si indica a teste il dott. di Treviso, Terzo Arbitro del Collegio costituito Persona_1
Con per la vicenda per cui è causa presso di Treviso.
Si produce: sentenza 955/2022 Tribunale di Treviso."
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
"In vi preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimità passiva del IG. CP_1 stante che la figura individuata come legittimato passivo e rivestita dal IG.
[...] CP_1 non esiste nello Statuto UGL;
In subordine di merito: Accertare e dichiarare la correttezza della condotta tenuta dal IG.
stante la proposizione dell'impugnazione nei termini normativamente CP_1 previsti come da documentazione in atti.
In ulteriore subordine: Accertare e dichiarare l'assenza del nesso causale tra la condotta del
2 convenuto e l'evento dannoso lamentato per le ragioni di cui in narrativa.
Condannare, comunque parte attrice ex art 96 c.p.c. secondo la misura che sarà ritenuta equitativamente più opportuna, oltre interessi legali e rivalutazione. comunque, con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento civile iscritto dalla IG.ra a carico del IG. relativo alle molestie sessuali ricevute, e che CP_8 Pt_1 hanno causato il provvedimento disciplinare irrogato all'odierno attore e la cui impugnativa
è oggetto del presente giudizio.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova che si articoleranno nelle concedende memorie 183 VI co. c.p.c. Si indicano quali testimoni:
• IG.ra c/o la società AER TRE S.p.A. in Via Noalese 63/e Treviso CP_8
• IG. c/o UGL Mestre in via Cappuccina 3, Mestre Testimone_1
• IG. c/o UGL Mestre in via Cappuccina 3, Mestre Testimone_2
Con riserva di presentare, ulteriori testimoni, eccezioni, deduzioni, memorie ed istanze istruttorie anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c.."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in Parte_1 giudizio il IG. e l' al fine di ottenere CP_1 Controparte_2
l'accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione alla gestione dell'impugnazione del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni irrogatogli, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
L'attore deduceva che il IG. nella sua qualità di Segretario Provinciale CP_1
dell' , aveva negligentemente eseguito il mandato di Controparte_3
impugnare il suddetto provvedimento disciplinare e di costituire il Collegio di
Conciliazione e Arbitrato, omettendo di inoltrare tempestivamente e correttamente la richiesta agli uffici competenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Si costituiva in giudizio il IG. contestando integralmente le pretese CP_1
attoree, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la correttezza del proprio operato e, in ogni caso, l'assenza di nesso causale tra la condotta ascrittagli e i danni lamentati.
L' rimaneva contumace. Controparte_2
3 La causa veniva istruita mediante produzione documentale e assunzione di prova testimoniale, per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 25.01.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Costituisce infatti ragione più liquida di rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice l'evidente insussistenza e, in ogni caso, il difetto di prova di un rilevante nesso di causalità tra la condotta asseritamente negligente del IG. e i CP_1 danni lamentati dal IG. Parte_1
A tale riguardo, giova richiamare, per evidenti ragioni di analogia della fattispecie, i più che consolidati principi di diritto affermati dal diritto vivente in materia di responsabilità del professionista intellettuale in caso di inesatta esecuzione del mandato.
Come è noto, questi non è generalmente tenuto a garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto
è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ., Sez. III,
14 ottobre 2019, n. 25778).
La Suprema Corte ha più volte ribadito che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di detta condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite del mandatario (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 12038), in quanto la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Inoltre, è stato chiarito che l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
In tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica
4 non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. civ., Sez. II, 12 marzo 2021, n. 7064).
In definitiva, le responsabilità del mandatario non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento del mandato, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità non sussista.
È quindi necessario dimostrare che, sostituendo l'ipotetica condotta doverosa omessa nel c.d. giudizio controfattuale, la serie causale degli eventi sarebbe radicalmente mutata e le conseguenze dannose lamentate non si sarebbero, con elevato grado di probabilità, non si sarebbero verificate.
Traslando tali principi al caso di specie, il IG. al fine di ottenere il Pt_1
risarcimento dei danni subiti a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della sanzione disciplinare al medesimo irrogata, avrebbe dovuto non solo allegare e dimostrare la condotta negligente del IG. CP_1
nell'espletamento dell'incarico conferitogli, ma anche fornire la prova, secondo il criterio del “più probabile che non”, che, in assenza di tale negligenza,
l'impugnazione sarebbe stata accolta nel merito, con conseguente annullamento o IGnificativo ridimensionamento della sanzione disciplinare.
Tuttavia, parte attrice non ha fornito elementi sufficienti per ritenere, con il necessario grado di probabilità, che un'impugnazione tempestivamente e correttamente presentata avrebbe avuto esito favorevole.
Le difese del IG. hanno evidenziato come la sanzione disciplinare fosse CP_1
stata irrogata a seguito di una denuncia per un episodio ingiurioso e lesivo della moralità nei confronti della IG.ra , e come il Tribunale di Treviso, con CP_8
sentenza n. 995/2022, abbia accertato che, in data 16.7.2018, il IG. Pt_1
5 effettivamente tenne un comportamento ingiurioso nei confronti della predetta IG.ra . CP_8
Sebbene la domanda risarcitoria da quest'ultima formulata sia stata rigettata e il IG. sia stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 4 Pt_1
D.LGS. 7/2016 solo per l'episodio di ingiuria, resta accertato un comportamento del IG. che, almeno dal punto di vista astratto, giustificava pienamente Pt_1
l'adozione nei suoi confronti di una sanzione disciplinare conservativa.
In tale contesto, il IG. non ha quindi nemmeno tentato di dimostrare che, Pt_1
pur in assenza della dedotta negligenza del IG. il Collegio Arbitrale CP_1 avrebbe ragionevolmente accolto l'impugnazione, ritenendo infondata o sproporzionata la sanzione disciplinare alla luce dell'accertamento giudiziale dell'episodio di ingiuria.
Non potendo di certo il mandatario garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente e non essendo stato provato il nesso di causalità tra l'asserita condotta negligente del IG. e l'effettivo pregiudizio subito dal IG. CP_1 Pt_1
la domanda risarcitoria deve per ciò solo essere rigettata.
La questione relativa all'esistenza o meno della legittimazione passiva del IG.
, così come quella concernente la tempestività dell'impugnazione CP_1
Con della sanzione disciplinare inoltrata dal convenuto all' di anziché a CP_6 quello di Treviso, rimangono assorbite dalla ritenuta mancanza di prova del nesso causale, che, come si è detto in apertura, costituisce la ragione più liquida di rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
e (contumace), ogni altra domanda,
[...] Controparte_2
eccezione e difesa disattesa o assorbita, così decide:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e .
[...] Controparte_2
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
6 , che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 18.4.2025
Il Giudice dott. Deli Luca
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