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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. GI Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta r.g. 1830/2020
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Riccardo Lana
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA VENTURA C.F._1
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 381/2020 del 12.10.2020
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore premetteva che: con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria del 12.10.2020 dal Tribunale di Gela, su istanza di titolare della Ditta individuale ES ELETTRONICA Controparte_1
SISTEMI DI veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.291,18, oltre interessi e spese. Si doleva l'opponente della mancanza della prova scritta a sostegno della pretesa avversaria che contestava, tanto nella sua esistenza quanto nella sua entità essendo fondata solo sulla scorta dei contratti e delle fatture emesse;
rilevava che il credito preteso dalla società opposta non era né certo, né liquido, né esigibile. Rilevava che la fornitura non risultava conforme a quanto richiesto non avendo le caratteristiche tecniche richieste, per non essere stato ancora messa in opera da colui che materialmente ha richiesto e ritirato il materiale e si è impegnato ad effettuare la messa in opera
1 dell'impianto, il sig. , di cui chiedeva la chiamata in causa per essere Parte_2 garantito o manlevato da eventuali esborsi. Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta rilevando di avere posto a fondamento della pretesa creditoria la ditta individuale stessa ha posto non Controparte_1 solo la fattura n. 120 del 29.05.2020 ma anche il Registro delle fatture di vendita e, soprattutto, i documenti di trasporto n. 54 e 55 del 13-15.05.2020, sottoscritti dalle parti i quali attestano incontrovertibilmente l'oggetto della vendita, la data di consegna del materiale venduto e consegnato nonché il prezzo dello stesso;
rilevava che l'avere affermato l'opponente che: “ fornitura non risultava conforme a quanto richiesto non avendo le caratteristiche tecniche richieste per non essere stata ancora messa in opera da colui che materialmente ha richiesto e ritirato il materiale e si è impegnato ad effettuare la messa in opera dell'impianto, il sig. ”, costituisse Parte_2 un'evidente ammissione del fatto che la ditta opposta aveva regolarmente consegnato il materiale oggetto del contratto di vendita e dettagliatamente descritto dai documenti di trasporto, adempiendo compiutamente la propria obbligazione. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e rigettare l'opposizione.
Nel corso del giudizio, concessa la provvisoria esecuzione, venivano sentiti i testi ammessi;
esaurita la fase istruttoria, la causa veniva spedita per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020;
Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima
Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non
2 può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib.
Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Sotto questo profilo, in punto di prova, l'opposta ha fornito sia la fattura n. 120 del
29.05.2020 ma anche il Registro delle fatture di Vendita nonché i documenti di trasporto
3 n. 54 e 55 del 13-15.05.2020, debitamente sottoscritti dalle parti, la cui utilizzabilità deriva dal mancato disconoscimento dei documenti e delle sottoscrizioni nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Con riferimento invece al quantum debeatur, questo non è stato oggetto di contestazione, risultando dimostrato dalla documentazione, fiscale e contrattuale, in atti.
In ordine alle difese spiegate dall'opponente va rilevato che dall'esame dei testi, in particolare , è emerso che in data 13.05.2020, il sig. Parte_2 CP_1
titolare della ditta individuale gli
[...] Controparte_1 consegnava, per conto e su incarico della la fornitura Parte_1 di un impianto di videosorveglianza antintrusione e la centrale antintrusione e i relativi accessori e relativi accessori come da Documento di Trasporto n. 54 del 13.05.2020 e
Documento di Trasporto n. 55 del 15.05.2020. Pertanto risulta provata la consegna della merce concordata mentre rimane affermazione meramente labiale quella relativa alla inutilizzabilità della merce consegnata.
Ne deriva che l'opposizione non può essere accolta poiché interamente destituita di fondamento. Va invece confermato il d.i. n. 381\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore € 5291,00, per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 381\2020 che conferma.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta creditrice, con distrazione in favore dell'Avv.
AL NT dichiaratasi antistataria.
Gela, 29/10/2025
Il Gop
GI Di LE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. GI Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta r.g. 1830/2020
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Riccardo Lana
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA VENTURA C.F._1
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 381/2020 del 12.10.2020
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore premetteva che: con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria del 12.10.2020 dal Tribunale di Gela, su istanza di titolare della Ditta individuale ES ELETTRONICA Controparte_1
SISTEMI DI veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.291,18, oltre interessi e spese. Si doleva l'opponente della mancanza della prova scritta a sostegno della pretesa avversaria che contestava, tanto nella sua esistenza quanto nella sua entità essendo fondata solo sulla scorta dei contratti e delle fatture emesse;
rilevava che il credito preteso dalla società opposta non era né certo, né liquido, né esigibile. Rilevava che la fornitura non risultava conforme a quanto richiesto non avendo le caratteristiche tecniche richieste, per non essere stato ancora messa in opera da colui che materialmente ha richiesto e ritirato il materiale e si è impegnato ad effettuare la messa in opera
1 dell'impianto, il sig. , di cui chiedeva la chiamata in causa per essere Parte_2 garantito o manlevato da eventuali esborsi. Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta rilevando di avere posto a fondamento della pretesa creditoria la ditta individuale stessa ha posto non Controparte_1 solo la fattura n. 120 del 29.05.2020 ma anche il Registro delle fatture di vendita e, soprattutto, i documenti di trasporto n. 54 e 55 del 13-15.05.2020, sottoscritti dalle parti i quali attestano incontrovertibilmente l'oggetto della vendita, la data di consegna del materiale venduto e consegnato nonché il prezzo dello stesso;
rilevava che l'avere affermato l'opponente che: “ fornitura non risultava conforme a quanto richiesto non avendo le caratteristiche tecniche richieste per non essere stata ancora messa in opera da colui che materialmente ha richiesto e ritirato il materiale e si è impegnato ad effettuare la messa in opera dell'impianto, il sig. ”, costituisse Parte_2 un'evidente ammissione del fatto che la ditta opposta aveva regolarmente consegnato il materiale oggetto del contratto di vendita e dettagliatamente descritto dai documenti di trasporto, adempiendo compiutamente la propria obbligazione. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e rigettare l'opposizione.
Nel corso del giudizio, concessa la provvisoria esecuzione, venivano sentiti i testi ammessi;
esaurita la fase istruttoria, la causa veniva spedita per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020;
Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima
Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non
2 può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib.
Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Sotto questo profilo, in punto di prova, l'opposta ha fornito sia la fattura n. 120 del
29.05.2020 ma anche il Registro delle fatture di Vendita nonché i documenti di trasporto
3 n. 54 e 55 del 13-15.05.2020, debitamente sottoscritti dalle parti, la cui utilizzabilità deriva dal mancato disconoscimento dei documenti e delle sottoscrizioni nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Con riferimento invece al quantum debeatur, questo non è stato oggetto di contestazione, risultando dimostrato dalla documentazione, fiscale e contrattuale, in atti.
In ordine alle difese spiegate dall'opponente va rilevato che dall'esame dei testi, in particolare , è emerso che in data 13.05.2020, il sig. Parte_2 CP_1
titolare della ditta individuale gli
[...] Controparte_1 consegnava, per conto e su incarico della la fornitura Parte_1 di un impianto di videosorveglianza antintrusione e la centrale antintrusione e i relativi accessori e relativi accessori come da Documento di Trasporto n. 54 del 13.05.2020 e
Documento di Trasporto n. 55 del 15.05.2020. Pertanto risulta provata la consegna della merce concordata mentre rimane affermazione meramente labiale quella relativa alla inutilizzabilità della merce consegnata.
Ne deriva che l'opposizione non può essere accolta poiché interamente destituita di fondamento. Va invece confermato il d.i. n. 381\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore € 5291,00, per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 381\2020 che conferma.
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta creditrice, con distrazione in favore dell'Avv.
AL NT dichiaratasi antistataria.
Gela, 29/10/2025
Il Gop
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