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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11452/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. IGNAZIO ZINGALES e dall'avv. ALESSANDRA GAROFALO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliata come in atti;
rappresentata e PA C.F._2
difesa dall'avv. SILVESTRO VITALE giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
e ; Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 7 CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA FANARA giusta procura in atti.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025 la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , Controparte_2
regolarmente citato in giudizio e non costituito.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento del ritualmente costituito in giudizio, ex art. 105 c.p.c., per far valere, in confronto di Controparte_3
tutte le parti, un diritto relativo all'oggetto del presente giudizio.
La Curatela ha infatti chiaro interesse, in quanto creditrice di , al rigetto della PA
domanda di , che implica una successione testamentaria di e Parte_1 Persona_1
la proprietà esclusiva dell'attore sull'immobile sito in Mascalucia (CT), via Santa Lucia n. 4, piano 1-2;
per contro il ha interesse alla conferma della successione legittima già aperta, con asse CP_3
comprendente pure il suddetto bene immobile e anche in favore della propria debitrice, figlia del de
pagina 2 di 7 cuius, nonchè, quindi, alla tutela del suo diritto ad aggredire esecutivamente il bene per cui è causa, in quanto parte del patrimonio della debitrice . PA
Ciò premesso, la domanda di parte attrice, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta
, non presenta alcun vizio che possa inficiarne la validità o ammissibilità; è tuttavia PA
infondata nel merito e non può trovare accoglimento.
L'attore ha chiesto, ai sensi dell'art. 684 c.c., di accertare l'esistenza di un Parte_1
testamento olografo istitutivo di un prelegato in suo favore avente ad oggetto l'immobile sito in
Mascalucia (CT), via Santa Lucia n. 4, piano 1-2 (con ingresso anche da via Etnea n. 206) e catastalmente identificato al foglio 20, particella 412, sub. 5, e, per l'effetto, di essere dichiarato proprietario del predetto immobile. A tal fine parte attrice ha esposto di essere figlio ed erede di
, nato a [...] in data [...] e ivi deceduto in data 1 luglio 2005, e Persona_1
che il de cuius, come più volte promesso all'attore e anche per garantire un pari trattamento ai figli, ha disposto del suddetto appartamento in favore del figlio , con testamento olografo Parte_1
scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Tuttavia, tale testamento non è stato rinvenuto ed è stata aperta la successione legittima perché la sorella dell'attore e odierna convenuta, , ha PA
rinvenuto la scheda testamentaria poco prima della morte del padre e ha provveduto a strapparla, come confessato per iscritto dalla stessa (con scrittura del 9.4.2023). PA
Orbene, non condividendosi l'interpretazione estensiva della parte attrice, non si ritiene innanzitutto che l'art. 684 c.c. consenta al potenziale erede o legatario di fondare la successione in suo favore sulla base del contenuto di un testamento descritto solo oralmente. Piuttosto la norma,
conformemente alla sua collocazione sistematica, presuppone che sia incontroversa l'esistenza di un testamento olografo regolarmente scritto, nonché la circostanza che lo stesso fu distrutto, lacerato o pagina 3 di 7 cancellato e consente all'interessato unicamente di vincere la presunzione di revoca del testamento in tali circostanze, provando il fatto del terzo ovvero una volontà diversa dal testatore. La norma in parola non è infatti inserita tra le disposizioni che regolano la forma o la prova del testamento, bensì nella
Sezione V “Della revocazione delle disposizione testamentarie”, ovvero nell'ambito di una disciplina che, dopo aver premesso che il testamento è revocabile (art. 679 c.c.) e che la compromissione della integrità fisica della scheda ne lascia presumere la revoca (la dottrina infatti individua nella prima parte dell'art. 684 c.c. proprio una ipotesi di revoca presunta a mezzo di comportamento concludente con valore legale o tipico, ma non assoluto), prevede poi una ipotesi eccezionale in cui l'interessato può
dimostrare non quale fosse la volontà del testatore in suo favore, dando ingresso a una ipotesi di testamento orale contraria ai principi in materia, bensì che, eccezionalmente, la distruzione del testamento ha avuto ragioni diverse dalla volontà di revocarlo, superando la presunzione dell'intenzione del testatore di revocare il testamento (sussistendo invece ipotesi di errore, distrazione,
transitoria incapacità ecc..) sia, se del caso, la presunzione di paternità della distruzione in capo al testatore.
In ogni caso, qualora si volesse aderire alla tesi della parte attrice, consentendo quindi non solo la prova della distruzione per fatto del terzo ma anche di tutto il contenuto del testamento, facendolo così descrivere integralmente da terzi, nonché dei suoi requisiti di forma, si dovrebbe quantomeno offrire una prova rigorosa, pur nel rispetto della possibilità di dimostrare i fatti allegati con ogni mezzo,
come riconosciuto dalla giurisprudenza. La superiore conclusione deve ritenersi tanto più imposta quando la prova orale del contenuto del testamento si colloca nell'ambito di una ricostruzione degli eventi non di impossibile realizzazione ma certamente non frequente, nell'ambito della quale una coerede, aggredita in sede esecutiva dal creditore, ricorda a quasi vent'anni di distanza che esisteva un pagina 4 di 7 testamento in favore del fratello, in grado di provare la proprietà esclusiva in capo a quest'ultimo dell'immobile e quindi di sottrarlo alle azioni esecutive.
Le circostanze relative alla esistenza dell'olografo e al suo contenuto non possono infatti, in primo luogo, dirsi non contestate, sia perché uno dei convenuti non si è costituito sia perché il
Fallimento intervenuto ha espressamente contestato, anche in fatto, la veridicità della tesi attorea.
Ciò posto, quanto all'offerta di prova orale, mentre i testi avrebbero dovuto riferire soltanto su quanto espresso oralmente dal de cuius in merito alla redazione della scheda testamentaria, senza avere né mai visto il contenuto effettivo del testamento né verificata l'eventuale presenza dei suoi requisiti formali, ossia su circostanze già in astratto insufficiente a supportare la tesi attorea, l'unico soggetto indicato che avrebbe potuto confermare l'esistenza o meno di una scheda avente i presupposti minimi per essere considerata come valido atto di ultima volontà (ai sensi dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore), è la convenuta
[...]
, rispondendo all'interrogatorio formale sui seguenti capitoli: “1) Vero è che il testamento CP_1
olografo per cui è causa conteneva la sottoscrizione del dott. posta alla fine della Persona_1
disposizione? ; 2) Vero è che il testamento olografo per cui è causa conteneva la data con l'indicazione di giorno, mese e anno?”
Sennonché, in ogni caso, la confessione eventualmente resa da sarebbe stata PA
superflua ai fini della decisione perchè avrebbe formato piena prova, ex art. 2733 c.c., solo contro la stessa e nei limiti dei diritti disponibili, quindi non contro il convenuto contumace e, CP_1
soprattutto, non contro il , il quale, indipendentemente da quanto rappresentato in ordine alla CP_3
comunanza di intenti fra le odierne parti in causa in altre sedi, è comunque certamente controinteressato, per le ragioni già esposte, rispetto all'accoglimento della domanda a alla conseguente pagina 5 di 7 sottrazione del bene per cui è causa alle ragioni dei creditori di . PA
Nulla di rilievo deriva, infine, dalla circostanza che abbia ammesso i fatti PA
anche prima del giudizio e in forma scritta, perché, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Inammissibile perché tardivamente proposta, indipendentemente dalle ammissioni anche sul punto della convenuta , è la domanda subordinata da ultimo proposta da PA [...]
, avente ad oggetto l'accertamento che il cespite immobiliare sito in Mascalucia via Santa Parte_1
Lucia n.4 piano 1-2 debba essere ricompreso nella quota ereditaria di . Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita, perché irrilevante ai fini del presente giudizio,
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore, in assenza di altri elementi di valutazione, come da citazione, ossia tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00; parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando l'assenza di istruttoria in senso stretto e di questioni nuove in fase decisoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice sia nei confronti del sia nei confronti di , che pur Controparte_3 PA
non disconoscendo la confessione stragiudiziale nei limiti dei fatti rappresentati, ha chiesto il rigetto della domanda, trattandosi di circostanze inidonee all'accertamento della volontà del de cuius di costituire un prelegato a favore del coerede . Parte_1
Nulla sulle spese fra parte attrice e , vittorioso ma non costituito. Controparte_2
Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per condannare parte attrice, che si è limitata a sostenere tesi qui non condivise ma non manifestamente strumentali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 11452/2023;
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso PA
forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, Controparte_3
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
Così deciso in Catania, il 30 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11452/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. IGNAZIO ZINGALES e dall'avv. ALESSANDRA GAROFALO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliata come in atti;
rappresentata e PA C.F._2
difesa dall'avv. SILVESTRO VITALE giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
e ; Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 7 CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA FANARA giusta procura in atti.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025 la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , Controparte_2
regolarmente citato in giudizio e non costituito.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento del ritualmente costituito in giudizio, ex art. 105 c.p.c., per far valere, in confronto di Controparte_3
tutte le parti, un diritto relativo all'oggetto del presente giudizio.
La Curatela ha infatti chiaro interesse, in quanto creditrice di , al rigetto della PA
domanda di , che implica una successione testamentaria di e Parte_1 Persona_1
la proprietà esclusiva dell'attore sull'immobile sito in Mascalucia (CT), via Santa Lucia n. 4, piano 1-2;
per contro il ha interesse alla conferma della successione legittima già aperta, con asse CP_3
comprendente pure il suddetto bene immobile e anche in favore della propria debitrice, figlia del de
pagina 2 di 7 cuius, nonchè, quindi, alla tutela del suo diritto ad aggredire esecutivamente il bene per cui è causa, in quanto parte del patrimonio della debitrice . PA
Ciò premesso, la domanda di parte attrice, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta
, non presenta alcun vizio che possa inficiarne la validità o ammissibilità; è tuttavia PA
infondata nel merito e non può trovare accoglimento.
L'attore ha chiesto, ai sensi dell'art. 684 c.c., di accertare l'esistenza di un Parte_1
testamento olografo istitutivo di un prelegato in suo favore avente ad oggetto l'immobile sito in
Mascalucia (CT), via Santa Lucia n. 4, piano 1-2 (con ingresso anche da via Etnea n. 206) e catastalmente identificato al foglio 20, particella 412, sub. 5, e, per l'effetto, di essere dichiarato proprietario del predetto immobile. A tal fine parte attrice ha esposto di essere figlio ed erede di
, nato a [...] in data [...] e ivi deceduto in data 1 luglio 2005, e Persona_1
che il de cuius, come più volte promesso all'attore e anche per garantire un pari trattamento ai figli, ha disposto del suddetto appartamento in favore del figlio , con testamento olografo Parte_1
scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Tuttavia, tale testamento non è stato rinvenuto ed è stata aperta la successione legittima perché la sorella dell'attore e odierna convenuta, , ha PA
rinvenuto la scheda testamentaria poco prima della morte del padre e ha provveduto a strapparla, come confessato per iscritto dalla stessa (con scrittura del 9.4.2023). PA
Orbene, non condividendosi l'interpretazione estensiva della parte attrice, non si ritiene innanzitutto che l'art. 684 c.c. consenta al potenziale erede o legatario di fondare la successione in suo favore sulla base del contenuto di un testamento descritto solo oralmente. Piuttosto la norma,
conformemente alla sua collocazione sistematica, presuppone che sia incontroversa l'esistenza di un testamento olografo regolarmente scritto, nonché la circostanza che lo stesso fu distrutto, lacerato o pagina 3 di 7 cancellato e consente all'interessato unicamente di vincere la presunzione di revoca del testamento in tali circostanze, provando il fatto del terzo ovvero una volontà diversa dal testatore. La norma in parola non è infatti inserita tra le disposizioni che regolano la forma o la prova del testamento, bensì nella
Sezione V “Della revocazione delle disposizione testamentarie”, ovvero nell'ambito di una disciplina che, dopo aver premesso che il testamento è revocabile (art. 679 c.c.) e che la compromissione della integrità fisica della scheda ne lascia presumere la revoca (la dottrina infatti individua nella prima parte dell'art. 684 c.c. proprio una ipotesi di revoca presunta a mezzo di comportamento concludente con valore legale o tipico, ma non assoluto), prevede poi una ipotesi eccezionale in cui l'interessato può
dimostrare non quale fosse la volontà del testatore in suo favore, dando ingresso a una ipotesi di testamento orale contraria ai principi in materia, bensì che, eccezionalmente, la distruzione del testamento ha avuto ragioni diverse dalla volontà di revocarlo, superando la presunzione dell'intenzione del testatore di revocare il testamento (sussistendo invece ipotesi di errore, distrazione,
transitoria incapacità ecc..) sia, se del caso, la presunzione di paternità della distruzione in capo al testatore.
In ogni caso, qualora si volesse aderire alla tesi della parte attrice, consentendo quindi non solo la prova della distruzione per fatto del terzo ma anche di tutto il contenuto del testamento, facendolo così descrivere integralmente da terzi, nonché dei suoi requisiti di forma, si dovrebbe quantomeno offrire una prova rigorosa, pur nel rispetto della possibilità di dimostrare i fatti allegati con ogni mezzo,
come riconosciuto dalla giurisprudenza. La superiore conclusione deve ritenersi tanto più imposta quando la prova orale del contenuto del testamento si colloca nell'ambito di una ricostruzione degli eventi non di impossibile realizzazione ma certamente non frequente, nell'ambito della quale una coerede, aggredita in sede esecutiva dal creditore, ricorda a quasi vent'anni di distanza che esisteva un pagina 4 di 7 testamento in favore del fratello, in grado di provare la proprietà esclusiva in capo a quest'ultimo dell'immobile e quindi di sottrarlo alle azioni esecutive.
Le circostanze relative alla esistenza dell'olografo e al suo contenuto non possono infatti, in primo luogo, dirsi non contestate, sia perché uno dei convenuti non si è costituito sia perché il
Fallimento intervenuto ha espressamente contestato, anche in fatto, la veridicità della tesi attorea.
Ciò posto, quanto all'offerta di prova orale, mentre i testi avrebbero dovuto riferire soltanto su quanto espresso oralmente dal de cuius in merito alla redazione della scheda testamentaria, senza avere né mai visto il contenuto effettivo del testamento né verificata l'eventuale presenza dei suoi requisiti formali, ossia su circostanze già in astratto insufficiente a supportare la tesi attorea, l'unico soggetto indicato che avrebbe potuto confermare l'esistenza o meno di una scheda avente i presupposti minimi per essere considerata come valido atto di ultima volontà (ai sensi dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore), è la convenuta
[...]
, rispondendo all'interrogatorio formale sui seguenti capitoli: “1) Vero è che il testamento CP_1
olografo per cui è causa conteneva la sottoscrizione del dott. posta alla fine della Persona_1
disposizione? ; 2) Vero è che il testamento olografo per cui è causa conteneva la data con l'indicazione di giorno, mese e anno?”
Sennonché, in ogni caso, la confessione eventualmente resa da sarebbe stata PA
superflua ai fini della decisione perchè avrebbe formato piena prova, ex art. 2733 c.c., solo contro la stessa e nei limiti dei diritti disponibili, quindi non contro il convenuto contumace e, CP_1
soprattutto, non contro il , il quale, indipendentemente da quanto rappresentato in ordine alla CP_3
comunanza di intenti fra le odierne parti in causa in altre sedi, è comunque certamente controinteressato, per le ragioni già esposte, rispetto all'accoglimento della domanda a alla conseguente pagina 5 di 7 sottrazione del bene per cui è causa alle ragioni dei creditori di . PA
Nulla di rilievo deriva, infine, dalla circostanza che abbia ammesso i fatti PA
anche prima del giudizio e in forma scritta, perché, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Inammissibile perché tardivamente proposta, indipendentemente dalle ammissioni anche sul punto della convenuta , è la domanda subordinata da ultimo proposta da PA [...]
, avente ad oggetto l'accertamento che il cespite immobiliare sito in Mascalucia via Santa Parte_1
Lucia n.4 piano 1-2 debba essere ricompreso nella quota ereditaria di . Parte_1
Ogni altra questione resta assorbita, perché irrilevante ai fini del presente giudizio,
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore, in assenza di altri elementi di valutazione, come da citazione, ossia tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00; parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando l'assenza di istruttoria in senso stretto e di questioni nuove in fase decisoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice sia nei confronti del sia nei confronti di , che pur Controparte_3 PA
non disconoscendo la confessione stragiudiziale nei limiti dei fatti rappresentati, ha chiesto il rigetto della domanda, trattandosi di circostanze inidonee all'accertamento della volontà del de cuius di costituire un prelegato a favore del coerede . Parte_1
Nulla sulle spese fra parte attrice e , vittorioso ma non costituito. Controparte_2
Non si ritiene infine che sussistano i presupposti per condannare parte attrice, che si è limitata a sostenere tesi qui non condivise ma non manifestamente strumentali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 11452/2023;
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso PA
forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi professionali, Controparte_3
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
Così deciso in Catania, il 30 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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