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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 168/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 878/2023 emessa in data 1° agosto 2023 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente tra
cf rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gianluca Magnani PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore;
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore;
APPELLATI contumaci Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 gennaio 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 878/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Velletri il giorno 1° agosto 2023.
Il Tribunale riconosceva il diritto della ricorrente al pagamento degli incrementi stipendiali scaturiti in considerazione dell'intero servizio pre-ruolo prestato, ed il connesso diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio, in riferimento ai periodi effettivamente lavorati, condannando, per entrambi i profili, il al pagamento delle Controparte_1 rispettive differenze retributive maturate fino al 31 agosto 2019, nella misura di euro 328,25, nonché delle ulteriori differenze retributive maturate a partire da tale data oltre quelle maturande a decorrere dalla data di deposito della sentenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, con condanna del a provvedere alla regolarizzazione CP_1 contributiva previdenziale a decorrere dal quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso e dell'ordinanza giudiziale di integrazione del contraddittorio, mentre per il periodo anteriore dichiarava la prescrizione.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si dirà.
Il e l' regolarmente convenuti, non si Controparte_1 CP_2 sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
Pag. 2 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Velletri al fine di Parte_1 veder accertato il proprio diritto a percepire, in considerazione dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato, gli incrementi stipendiali di cui al CCNL comparto
Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato, con la conseguente condanna del Parte_2
al pagamento in suo favore della somma di € 3.713,60 ovvero alla diversa
[...] somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale sorgente in seguito al suddetto accertamento (Capo
A dell'originaria domanda).
Parimenti, chiedeva (Capo B dell'originaria domanda), previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge
576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988)
l'accertamento del diritto ad una ricostruzione integrale della carriera, sia sotto il profilo giuridico che economico, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti e, per l'effetto:
-l'annullamento dei decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre-ruolo utilmente valutabile veniva riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero e 2/3 del restante periodo pre-ruolo);
-la condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare in suo favore nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
-la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta a collocare immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed
Pag. 3 di 10 utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a anni 2 e mesi 8 alla data del 01.9.2019) nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato (01.09.2011), pari ad € 3.059,20 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
-la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al pieno riconoscimento, ai fini della carriera, di tutto il servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza.
Il Tribunale di Velletri, previo richiamo alla normativa applicabile ed alla costante giurisprudenza sovranazionale e nazionale, accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della l pagamento degli incrementi stipendiali relativi al periodo Pt_1 di servizio pre-ruolo nonché il suo diritto, quale collaboratrice scolastica dipendente del convenuto, ad ottenere la ricostruzione della carriera CP_1 con riconoscimento integrale, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di servizio pre-ruolo effettivamente svolto.
Al fine di determinare le differenze retributive maturate con riferimento sia al servizio pre ruolo che quello di ruolo e ad entrambi ( A e B) i capi della domanda, stante la contumacia del convenuto, disponeva CTU contabile. CP_1
Quindi, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU, che quantificavano in euro
3.753,01 le differenze dovute per il periodo di lavoro pre-ruolo, ossia per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 31 agosto 2011 – rideterminate in via equitativa ex art. 432 c.p.c. nella misura di euro 3.411,83 – (CAPO A) ed in euro 328,25 le differenze dovute per il periodo di lavoro in ruolo, ossia per il periodo dal primo settembre 2011 al 31 agosto 2019 (CAPO B), disattendeva le critiche avanzare dall'originaria ricorrente con cui era assunta l'erronea determinazione delle somme percepite.
Accordava, altresì, le ulteriori differenze retributive maturate nel periodo di lavoro successivo al 31 agosto 2019, nonché a quelle maturande a decorrere dalla data di deposito della sentenza di primo grado.
Ulteriormente, da tali riconoscimenti faceva derivare il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale, nei
Pag. 4 di 10 limiti della prescrizione maturata in relazione al periodo antecedente al 23 novembre 2017, epoca di notifica del provvedimento giudiziale che disponeva l'integrazione del contraddittorio, con conseguente affermazione del diritto per il tempo successivo a tale data.
Regolando le spese processuali, in virtù della soccombenza parziale reciproca, le compensava nella misura di 1/4, ponendo la restante parte a carico del , CP_1 in base al proprio della soccombenza. Compensava, invece, integralmente le spese di lite tra le parti ed il terzo chiamato motivando in ragione della CP_2 peculiare posizione processuale assunta da quest'ultimo. Quindi, poneva a carico del le spese di CTU. CP_1
Con l'appello censura l'erroneità della statuizione di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale, in riferimento al Capo B della domanda, ha liquidato in sentenza la somma di euro 328,25 a titolo di arretrati derivanti dalla ricostruzione integrale della carriera anziché la somma pretesa di euro 3.059,20, spettanti e rivendicati dalla Pt_1
Sostiene parte appellante che l'errore sarebbe stato ingenerato da un “banale errore di trascrizione”, in riferimento ai conteggi aventi ad oggetto gli arretrati dovuti alla sig.ra alla data di immissione in ruolo primo settembre 2011 Pt_1 sino al 31 agosto 2019 per effetto della doverosa ricostruzione di carriera, con integrale riconoscimento e computo di tutto il servizio pre-ruolo svolto, dovuto all'inserimento di uguali cifre nelle colonne “dovuto” e “percepito” anche in periodi pacificamente contraddistinti da differenze tra inquadramento dovuto e percepito, così da far risultare pressoché nulle le differenze maturate nel periodo di riferimento.
L'appellante evidenzia di aver già messo in luce tale errore in una duplice occasione nel corso del giudizio di primo grado.
Dapprima, in sede di osservazioni critiche alla bozza di CTU del 05.04.2023 in cui si affermava che «se da un lato sono corretti i conteggi relativi al cd Per_1 maturato durante il precariato della parte ricorrente (capo A di domanda), dall'altro, invece, quelli aventi ad oggetto gli arretrati dovuti alla Sig.ra dalla data di immissione in ruolo (settembre 2011) sino al 01.09.2019 Pt_1
Pag. 5 di 10 per effetto della doverosa ricostruzione di carriera con integrale riconoscimento
e computo di tutto il servizio pre ruolo svolto, risentivano di un banale errore di trascrizione atteso che si era provveduto ad inserire cifre uguali in entrambe le colonne (dovuto da un lato e percepito dall'altro) anche in periodi pacificamente contraddistinti da differenze tra inquadramento dovuto ed inquadramento riconosciuto, così da far risultare pressoché nulle le differenze maturate nel periodo di riferimento. Lo testimonia anche solo il fatto che dal 01.01.2017 la ricorrente, tenuto conto dell'anzianità effettiva, sarebbe dovuta passare in fascia 15, mentre è invece rimasta in fascia 9: di ciò Codesto CTU appare pienamente consapevole ed infatti contrassegna tale data quale momento di passaggio dalla precedente fascia 9-14, ma lo fa continuando a riportare in tabella, anche dopo tale data spartiacque del gennaio 2017, importi eguali nell'una e nell'altra colonna così da far risultare irrisorie le differenze retributive maturate dal 01.1.2017 al 01.09.2019. Confrontando tuttavia i trattamenti stipendiali annui vigenti al tempo per i Collaboratori scolastici
(Area A personale scolastico ATA), si evincono le reali differenze stipendiali tra quelli di fascia 9-14 e quelli di fascia 15-21, pari appunto ad € 3.059,20 per il periodo dal 01.1.2017 al 01.09.2019».
Successivamente, con apposita istanza, depositata in data 10 luglio 2023, di rimessione della causa sul ruolo, evidenziava al giudicante la necessità che il CTU rendesse chiarimenti ovvero effettuasse direttamente le dovute modifiche o integrazioni, e segnalava al Giudice il documento che aveva ingenerato l'errore.
Nello specifico, a parere dell'appellante, la dott.ssa infatti, Parte_3 avrebbe confuso <il fac simile di decreto (corretto) che la scrivente difesa ha allegato alle suddette note critiche al solo fine di agevolare il lavoro del primo, da un lato, e l'impugnato decreto di ricostruzione carriera effettivamente applicato secondo normativa vigente contraria ai dettami e principi comunitari, dall'altro (già in atti). Ciò ha fatto sì che il consulente ritenesse corrette le risultanze erroneamente attribuite al decreto di ricostruzione carriera effettivamente applicato alla lavoratrice>>.
Pag. 6 di 10 Erroneamente, pertanto, il Tribunale avrebbe ritenuto adeguata la risposta alle osservazioni critiche fornita dal ctu in cui avrebbe continuato ad essere presente tale confusione.
L'appello è fondato.
Va premesso che l'esame dei documenti consente agevolmente di appurare l'errore in cui è incorso il consulente d'ufficio e lo stesso Giudice di primo grado.
Infatti, il documento allegato al ricorso originario presente al n.13 A della produzione della che lei stessa aveva, con chiarezza, denominato “13.a) Pt_1 fac simile decreto ricostruzione carriera corretto” nell'elenco dei documenti presente in calce all'atto introduttivo, non è un documento ufficiale, come si ricava dall'assenza di tutti dati identificativi, fra i quali, una data, un protocollo e la firma, ma è una mera bozza elaborata dalla difesa della parte allo scopo di illustrare i conteggi.
Ad ulteriore conferma di ciò, nel ricorso originario si legge <Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi, la scrivente difesa ha provveduto a redigere ed allegare Fac simile di decreto di ricostruzione carriera corretto – dunque con riconoscimento pieno del servizio pre-ruolo utilmente svolto dalla parte - sulla base del quale ha poi provveduto a stilare separati conteggi analitici (allegati nn. 13 a;
13 b ) da cui emergono le seguenti risultanze...>>.
Come si vede, il ctu nominato in primo grado, la dott.ssa è incorsa in un Pt_3 errore macroscopico allorché ha ritenuto che detto elaborato, redatto dalla difesa della parte, corrispondesse ad un documento ufficiale del e CP_1 documentasse l'erogazione delle somme in esso indicate che erano, al contrario, quelle pretese dalla Pt_1
Ciò ha determinato il successivo errore nel calcolo delle differenze economiche essendo stati indicate nella colonna del percepito le somme che, invece, la ivendicava, così sostanzialmente azzerando le competenze differenziali Pt_1 in suo favore.
Ciò detto, va anche aggiunto che i conteggi analitici elaborati dalla parte negli allegati al ricorso di primo grado (doc.ti 13A e 13B) si rivelano affidabili.
Pag. 7 di 10 Tali conteggi, se raffrontati a quelli contenuti nella consulenza d'ufficio, che va rettificata solo in relazione agli importi relativi al percepito, che vanno sostituiti con le somme indicate dalla appaiono corretti e condivisibili. Pt_1
In proposito, va detto che l'ammontare annuale del percepito indicato dalla parte appellante è avvalorato dalle somme indicate nelle singole buste paga prodotte a campione per ciascun anno che consentono, con un semplice calcolo matematico, di risalire all'importo annuale delle retribuzioni.
Infatti, le buste paga depositate in giudizio, seppur prodotte a campione, consentono, moltiplicando l'importo mensile per il numero delle mensilità annuali, di risalire al trattamento stipendiale annuale spettante alla e, Pt_1 quindi, confermano la sostanziale esattezza dei conteggi.
Non solo, ma dalla lettura del conteggio elaborato dal ctu si evince, altresì, in relazione al periodo di ruolo dal primo settembre 2011 al 31 agosto 2019 la spettanza di un importo ulteriore rispetto ai conteggi elaborati dalla parte (che conducono ad un importo differenziale di euro 3.059,20), pari ad euro 328,25, con l'effetto che il totale è pari ad euro euro 3.387,45.
Tale somma va accordata nell'intero, dovendo intendersi oggetto del domandato anche la somma maggiore accertata con la ctu, per essere stato specificata nelle conclusioni del primo grado e reiterata in appello, la richiesta della condanna della controparte all'importo di euro 3.059,20 che risulterà dovuta in corso di causa...».
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata parzialmente - ossia limitatamente alla condanna delle differenze maturate durante il periodo di ruolo che va dal primo settembre 2011 fino al 31 agosto 2019, – restando ferma per il resto.
Naturalmente l'incremento delle differenze retributive in questa sede riconosciuto produce effetti sulla statuizione già emessa in primo grado – e consolidatasi in difetto di impugnativa- in ordine all'obbligo contributivo
(<dichiara l'obbligo della parte convenuta di provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in riferimento al periodo decorrente dal quinquennio antecedente alla data di notificazione, per opera
Pag. 8 di 10 della parte ricorrente e nei confronti del terzo chiamato del ricorso e CP_2 dell'ordinanza giudiziale pronunciata in data 16.11.2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta ad effettuare il relativo pagamento in favore del terzo chiamato >>). CP_2
Alla riforma parziale della sentenza segue l'obbligo del giudice di appello di liquidare le spese di entrambi i gradi, che vanno definite considerando che il valore della causa in primo grado è indeterminabile (in quanto l'oggetto in quella sede è anche il diritto alla rideterminazione dell'anzianità) con conseguente applicazione del quarto scaglione della tabella 3, mentre in appello il valore è dato dall'importo differenziale fra quanto accordato in questa sede (3.387,45) a titolo di differenze retributive per il periodo di ruolo dal primo settembre 2011 fino al 31 agosto 2019 e quanto riconosciuto in primo grado (328,00), ossia euro
3.059,20, con conseguente applicazione del secondo scaglione della tabella 12 del dm 147/2022.
La liquidazione dei compensi professionali avviene nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva, istruttoria (questa fase per il solo primo grado di giudizio) e decisionale.
Dette spese vanno liquidate in favore dell'appellante nonché dell' stante il CP_2 fatto che quest'ultimo è terzo chiamato dall'attore in forza del litisconsorzio necessario e che, in base al principio di causalità e di soccombenza (nel caso coincidenti, giacché il è la parte che, rimasta soccombente, ha CP_1 provocato e giustificato con la sua inadempienza la chiamata dell' rispetto CP_2 alla domanda della di differenze retributive) esse vanno affrontare dal Pt_1
(vedasi per analoghi criteri applicati in tema di terzo chiamato in CP_1 garanzia Cass. 6478/2025, 3589/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 25 gennaio 2024 nei confronti del Controparte_3 del nonché dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 con riferimento alla sentenza n. 878/2023 emessa il giorno 1° agosto 2023 dal
Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, che resta ferma nel resto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico del limitatamente Controparte_1 al periodo di ruolo dal primo settembre 2011 fino al 31 agosto 2019 in euro
3.387,45, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
2) Condanna il al rimborso, in favore dell'appellante e dell' CP_1 CP_2 delle spese del doppio grado che liquida, per ciascuno delle controparti, quanto al primo grado, in euro 4.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali,
e, quanto al presente grado, in euro 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 168/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 878/2023 emessa in data 1° agosto 2023 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente tra
cf rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gianluca Magnani PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore;
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore;
APPELLATI contumaci Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 gennaio 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 878/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Velletri il giorno 1° agosto 2023.
Il Tribunale riconosceva il diritto della ricorrente al pagamento degli incrementi stipendiali scaturiti in considerazione dell'intero servizio pre-ruolo prestato, ed il connesso diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio, in riferimento ai periodi effettivamente lavorati, condannando, per entrambi i profili, il al pagamento delle Controparte_1 rispettive differenze retributive maturate fino al 31 agosto 2019, nella misura di euro 328,25, nonché delle ulteriori differenze retributive maturate a partire da tale data oltre quelle maturande a decorrere dalla data di deposito della sentenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, con condanna del a provvedere alla regolarizzazione CP_1 contributiva previdenziale a decorrere dal quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso e dell'ordinanza giudiziale di integrazione del contraddittorio, mentre per il periodo anteriore dichiarava la prescrizione.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si dirà.
Il e l' regolarmente convenuti, non si Controparte_1 CP_2 sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
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MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Velletri al fine di Parte_1 veder accertato il proprio diritto a percepire, in considerazione dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato, gli incrementi stipendiali di cui al CCNL comparto
Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato, con la conseguente condanna del Parte_2
al pagamento in suo favore della somma di € 3.713,60 ovvero alla diversa
[...] somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale sorgente in seguito al suddetto accertamento (Capo
A dell'originaria domanda).
Parimenti, chiedeva (Capo B dell'originaria domanda), previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge
576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988)
l'accertamento del diritto ad una ricostruzione integrale della carriera, sia sotto il profilo giuridico che economico, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti e, per l'effetto:
-l'annullamento dei decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre-ruolo utilmente valutabile veniva riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero e 2/3 del restante periodo pre-ruolo);
-la condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare in suo favore nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
-la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta a collocare immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed
Pag. 3 di 10 utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari a anni 2 e mesi 8 alla data del 01.9.2019) nonché al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive maturate e maturande dalla data di assunzione a tempo indeterminato (01.09.2011), pari ad € 3.059,20 ovvero alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
-la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al pieno riconoscimento, ai fini della carriera, di tutto il servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza.
Il Tribunale di Velletri, previo richiamo alla normativa applicabile ed alla costante giurisprudenza sovranazionale e nazionale, accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della l pagamento degli incrementi stipendiali relativi al periodo Pt_1 di servizio pre-ruolo nonché il suo diritto, quale collaboratrice scolastica dipendente del convenuto, ad ottenere la ricostruzione della carriera CP_1 con riconoscimento integrale, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di servizio pre-ruolo effettivamente svolto.
Al fine di determinare le differenze retributive maturate con riferimento sia al servizio pre ruolo che quello di ruolo e ad entrambi ( A e B) i capi della domanda, stante la contumacia del convenuto, disponeva CTU contabile. CP_1
Quindi, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU, che quantificavano in euro
3.753,01 le differenze dovute per il periodo di lavoro pre-ruolo, ossia per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 31 agosto 2011 – rideterminate in via equitativa ex art. 432 c.p.c. nella misura di euro 3.411,83 – (CAPO A) ed in euro 328,25 le differenze dovute per il periodo di lavoro in ruolo, ossia per il periodo dal primo settembre 2011 al 31 agosto 2019 (CAPO B), disattendeva le critiche avanzare dall'originaria ricorrente con cui era assunta l'erronea determinazione delle somme percepite.
Accordava, altresì, le ulteriori differenze retributive maturate nel periodo di lavoro successivo al 31 agosto 2019, nonché a quelle maturande a decorrere dalla data di deposito della sentenza di primo grado.
Ulteriormente, da tali riconoscimenti faceva derivare il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale, nei
Pag. 4 di 10 limiti della prescrizione maturata in relazione al periodo antecedente al 23 novembre 2017, epoca di notifica del provvedimento giudiziale che disponeva l'integrazione del contraddittorio, con conseguente affermazione del diritto per il tempo successivo a tale data.
Regolando le spese processuali, in virtù della soccombenza parziale reciproca, le compensava nella misura di 1/4, ponendo la restante parte a carico del , CP_1 in base al proprio della soccombenza. Compensava, invece, integralmente le spese di lite tra le parti ed il terzo chiamato motivando in ragione della CP_2 peculiare posizione processuale assunta da quest'ultimo. Quindi, poneva a carico del le spese di CTU. CP_1
Con l'appello censura l'erroneità della statuizione di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale, in riferimento al Capo B della domanda, ha liquidato in sentenza la somma di euro 328,25 a titolo di arretrati derivanti dalla ricostruzione integrale della carriera anziché la somma pretesa di euro 3.059,20, spettanti e rivendicati dalla Pt_1
Sostiene parte appellante che l'errore sarebbe stato ingenerato da un “banale errore di trascrizione”, in riferimento ai conteggi aventi ad oggetto gli arretrati dovuti alla sig.ra alla data di immissione in ruolo primo settembre 2011 Pt_1 sino al 31 agosto 2019 per effetto della doverosa ricostruzione di carriera, con integrale riconoscimento e computo di tutto il servizio pre-ruolo svolto, dovuto all'inserimento di uguali cifre nelle colonne “dovuto” e “percepito” anche in periodi pacificamente contraddistinti da differenze tra inquadramento dovuto e percepito, così da far risultare pressoché nulle le differenze maturate nel periodo di riferimento.
L'appellante evidenzia di aver già messo in luce tale errore in una duplice occasione nel corso del giudizio di primo grado.
Dapprima, in sede di osservazioni critiche alla bozza di CTU del 05.04.2023 in cui si affermava che «se da un lato sono corretti i conteggi relativi al cd Per_1 maturato durante il precariato della parte ricorrente (capo A di domanda), dall'altro, invece, quelli aventi ad oggetto gli arretrati dovuti alla Sig.ra dalla data di immissione in ruolo (settembre 2011) sino al 01.09.2019 Pt_1
Pag. 5 di 10 per effetto della doverosa ricostruzione di carriera con integrale riconoscimento
e computo di tutto il servizio pre ruolo svolto, risentivano di un banale errore di trascrizione atteso che si era provveduto ad inserire cifre uguali in entrambe le colonne (dovuto da un lato e percepito dall'altro) anche in periodi pacificamente contraddistinti da differenze tra inquadramento dovuto ed inquadramento riconosciuto, così da far risultare pressoché nulle le differenze maturate nel periodo di riferimento. Lo testimonia anche solo il fatto che dal 01.01.2017 la ricorrente, tenuto conto dell'anzianità effettiva, sarebbe dovuta passare in fascia 15, mentre è invece rimasta in fascia 9: di ciò Codesto CTU appare pienamente consapevole ed infatti contrassegna tale data quale momento di passaggio dalla precedente fascia 9-14, ma lo fa continuando a riportare in tabella, anche dopo tale data spartiacque del gennaio 2017, importi eguali nell'una e nell'altra colonna così da far risultare irrisorie le differenze retributive maturate dal 01.1.2017 al 01.09.2019. Confrontando tuttavia i trattamenti stipendiali annui vigenti al tempo per i Collaboratori scolastici
(Area A personale scolastico ATA), si evincono le reali differenze stipendiali tra quelli di fascia 9-14 e quelli di fascia 15-21, pari appunto ad € 3.059,20 per il periodo dal 01.1.2017 al 01.09.2019».
Successivamente, con apposita istanza, depositata in data 10 luglio 2023, di rimessione della causa sul ruolo, evidenziava al giudicante la necessità che il CTU rendesse chiarimenti ovvero effettuasse direttamente le dovute modifiche o integrazioni, e segnalava al Giudice il documento che aveva ingenerato l'errore.
Nello specifico, a parere dell'appellante, la dott.ssa infatti, Parte_3 avrebbe confuso <il fac simile di decreto (corretto) che la scrivente difesa ha allegato alle suddette note critiche al solo fine di agevolare il lavoro del primo, da un lato, e l'impugnato decreto di ricostruzione carriera effettivamente applicato secondo normativa vigente contraria ai dettami e principi comunitari, dall'altro (già in atti). Ciò ha fatto sì che il consulente ritenesse corrette le risultanze erroneamente attribuite al decreto di ricostruzione carriera effettivamente applicato alla lavoratrice>>.
Pag. 6 di 10 Erroneamente, pertanto, il Tribunale avrebbe ritenuto adeguata la risposta alle osservazioni critiche fornita dal ctu in cui avrebbe continuato ad essere presente tale confusione.
L'appello è fondato.
Va premesso che l'esame dei documenti consente agevolmente di appurare l'errore in cui è incorso il consulente d'ufficio e lo stesso Giudice di primo grado.
Infatti, il documento allegato al ricorso originario presente al n.13 A della produzione della che lei stessa aveva, con chiarezza, denominato “13.a) Pt_1 fac simile decreto ricostruzione carriera corretto” nell'elenco dei documenti presente in calce all'atto introduttivo, non è un documento ufficiale, come si ricava dall'assenza di tutti dati identificativi, fra i quali, una data, un protocollo e la firma, ma è una mera bozza elaborata dalla difesa della parte allo scopo di illustrare i conteggi.
Ad ulteriore conferma di ciò, nel ricorso originario si legge <Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi, la scrivente difesa ha provveduto a redigere ed allegare Fac simile di decreto di ricostruzione carriera corretto – dunque con riconoscimento pieno del servizio pre-ruolo utilmente svolto dalla parte - sulla base del quale ha poi provveduto a stilare separati conteggi analitici (allegati nn. 13 a;
13 b ) da cui emergono le seguenti risultanze...>>.
Come si vede, il ctu nominato in primo grado, la dott.ssa è incorsa in un Pt_3 errore macroscopico allorché ha ritenuto che detto elaborato, redatto dalla difesa della parte, corrispondesse ad un documento ufficiale del e CP_1 documentasse l'erogazione delle somme in esso indicate che erano, al contrario, quelle pretese dalla Pt_1
Ciò ha determinato il successivo errore nel calcolo delle differenze economiche essendo stati indicate nella colonna del percepito le somme che, invece, la ivendicava, così sostanzialmente azzerando le competenze differenziali Pt_1 in suo favore.
Ciò detto, va anche aggiunto che i conteggi analitici elaborati dalla parte negli allegati al ricorso di primo grado (doc.ti 13A e 13B) si rivelano affidabili.
Pag. 7 di 10 Tali conteggi, se raffrontati a quelli contenuti nella consulenza d'ufficio, che va rettificata solo in relazione agli importi relativi al percepito, che vanno sostituiti con le somme indicate dalla appaiono corretti e condivisibili. Pt_1
In proposito, va detto che l'ammontare annuale del percepito indicato dalla parte appellante è avvalorato dalle somme indicate nelle singole buste paga prodotte a campione per ciascun anno che consentono, con un semplice calcolo matematico, di risalire all'importo annuale delle retribuzioni.
Infatti, le buste paga depositate in giudizio, seppur prodotte a campione, consentono, moltiplicando l'importo mensile per il numero delle mensilità annuali, di risalire al trattamento stipendiale annuale spettante alla e, Pt_1 quindi, confermano la sostanziale esattezza dei conteggi.
Non solo, ma dalla lettura del conteggio elaborato dal ctu si evince, altresì, in relazione al periodo di ruolo dal primo settembre 2011 al 31 agosto 2019 la spettanza di un importo ulteriore rispetto ai conteggi elaborati dalla parte (che conducono ad un importo differenziale di euro 3.059,20), pari ad euro 328,25, con l'effetto che il totale è pari ad euro euro 3.387,45.
Tale somma va accordata nell'intero, dovendo intendersi oggetto del domandato anche la somma maggiore accertata con la ctu, per essere stato specificata nelle conclusioni del primo grado e reiterata in appello, la richiesta della condanna della controparte all'importo di euro 3.059,20 che risulterà dovuta in corso di causa...».
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata parzialmente - ossia limitatamente alla condanna delle differenze maturate durante il periodo di ruolo che va dal primo settembre 2011 fino al 31 agosto 2019, – restando ferma per il resto.
Naturalmente l'incremento delle differenze retributive in questa sede riconosciuto produce effetti sulla statuizione già emessa in primo grado – e consolidatasi in difetto di impugnativa- in ordine all'obbligo contributivo
(<dichiara l'obbligo della parte convenuta di provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in riferimento al periodo decorrente dal quinquennio antecedente alla data di notificazione, per opera
Pag. 8 di 10 della parte ricorrente e nei confronti del terzo chiamato del ricorso e CP_2 dell'ordinanza giudiziale pronunciata in data 16.11.2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta ad effettuare il relativo pagamento in favore del terzo chiamato >>). CP_2
Alla riforma parziale della sentenza segue l'obbligo del giudice di appello di liquidare le spese di entrambi i gradi, che vanno definite considerando che il valore della causa in primo grado è indeterminabile (in quanto l'oggetto in quella sede è anche il diritto alla rideterminazione dell'anzianità) con conseguente applicazione del quarto scaglione della tabella 3, mentre in appello il valore è dato dall'importo differenziale fra quanto accordato in questa sede (3.387,45) a titolo di differenze retributive per il periodo di ruolo dal primo settembre 2011 fino al 31 agosto 2019 e quanto riconosciuto in primo grado (328,00), ossia euro
3.059,20, con conseguente applicazione del secondo scaglione della tabella 12 del dm 147/2022.
La liquidazione dei compensi professionali avviene nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva, istruttoria (questa fase per il solo primo grado di giudizio) e decisionale.
Dette spese vanno liquidate in favore dell'appellante nonché dell' stante il CP_2 fatto che quest'ultimo è terzo chiamato dall'attore in forza del litisconsorzio necessario e che, in base al principio di causalità e di soccombenza (nel caso coincidenti, giacché il è la parte che, rimasta soccombente, ha CP_1 provocato e giustificato con la sua inadempienza la chiamata dell' rispetto CP_2 alla domanda della di differenze retributive) esse vanno affrontare dal Pt_1
(vedasi per analoghi criteri applicati in tema di terzo chiamato in CP_1 garanzia Cass. 6478/2025, 3589/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 25 gennaio 2024 nei confronti del Controparte_3 del nonché dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 con riferimento alla sentenza n. 878/2023 emessa il giorno 1° agosto 2023 dal
Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, che resta ferma nel resto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico del limitatamente Controparte_1 al periodo di ruolo dal primo settembre 2011 fino al 31 agosto 2019 in euro
3.387,45, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
2) Condanna il al rimborso, in favore dell'appellante e dell' CP_1 CP_2 delle spese del doppio grado che liquida, per ciascuno delle controparti, quanto al primo grado, in euro 4.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali,
e, quanto al presente grado, in euro 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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