Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 2754/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2754/2024 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. MARRONE Parte_1 C.F._1
STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TASSO TORQUATO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Affitto di azienda sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
“Accertati i fatti esposti ed il buon diritto di contrariis reiectis, previa ogni Parte_1
declaratoria di rito, per i motivi dedotti o quelli comunque ritenuti di Giustizia:
- revocarsi, annullarsi e dichiararsi comunque invalido, inefficace e privo d'effetto il decreto opposto;
- rigettarsi, respingersi e non accogliersi ogni avversaria domanda, richiesta, istanza ed eccezione;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a controparte per alcun titolo, causa o ragione, pagina 1 di 7
- in subordine, diminuirsi il quantum azionato alla minor somma di giustizia per le ragioni dedotte o ritenute di legge”
Ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze per parte resistente
“Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi illustrati in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto pagina 2 di 7 In via subordinata: accertare e dichiarare che la è creditrice, per le causali Parte_2
indicate in premessa, nei confronti delle e e del Controparte_2 Controparte_3
ignor di una somma pari ad € 107.360,00, e, per l'effetto, condannare Parte_1
quest'ultimi al pagamento in favore della medesima opposta dell'importo pari ad € 107.360,00
(o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia), oltre ad interessi moratori dalle singole scadenze al relativo saldo”
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo N. 105/2021 – R.G. 9120/2020 il Tribunale di Venezia ha ingiunto a 2 ed ai soci Controparte_4 Controparte_3
e di pagare immediatamente, in solido tra loro, a Parte_1 CP_5
favore della parte ricorrente la somma di € 107.360,00, oltre agli interessi CP_1
come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione. ha promosso opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, iscritta al N. Parte_3
2878/2021 R.G.
2Bro S.a.s. di hanno proposto Controparte_3 Controparte_3 Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, iscritta al N. 3068/2021 R.G.
Con ordinanza dd. 17/03/2022 il procedimento iscritto al N. 3068/2021 R.G. è stato riunito al
N. 2878/2021 R.G.
In séguito al fallimento di 2 e di Controparte_4 [...]
il processo è stato dichiarato interrotto, limitatamente ai rapporti Controparte_3 processuali che coinvolgevano tali parti (cfr. Cass. Civ. n. 8123/2020 “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti”). L'interruzione, quindi, era limitata al rapporto processuale vertente tra CP_6
pagina 3 di 7 e di quali attori opponenti, e CP_4 Controparte_3 Controparte_3 CP_1
quale convenuta opposta.
[...]
Il processo non è stato riassunto nei termini di legge dalle parti riguardo alle quali si era verificato l'intervento interruttivo, con conseguente estinzione del giudizio iscritto al N.
2878/2021 R.G.
Nello specifico, il Giudice, con ordinanza dd. 05/02/2024, ha disposto la separazione dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo vertenti tra:
- di e di contro Parte_4 Controparte_3 Controparte_3 CP_1
- contro Parte_1 CP_1
- contro Parte_3 CP_1
All'esito della separazione, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 105/2021 dd. 14/01/2021 promosso da Parte_5 [...]
e da contro per mancata riassunzione del Controparte_3 Controparte_3 CP_1
processo in séguito ad interruzione.
Il processo tra e che in séguito alla separazione aveva assunto N. Parte_3 CP_1
2750/2024 R.G., è stato dichiarato estinto ex artt. 181 e 309 c.p.c. per inattività delle parti.
E' rimasta, dunque, pendente la presente causa, che verte tra e e Parte_1 CP_1
che è stata discussa oralmente all'udienza del 23/01/2025.
***
L'opposizione va rigettata, per i motivi di séguito indicati. ha affermato di aver concluso un contratto di affitto di azienda dd. 31/07/2018 CP_1
con 2 che si sarebbe resa inadempiente rispetto Controparte_4 all'obbligo di pagamento del canone per le mensilità da marzo 2020 a dicembre 2020.
Il contratto aveva ad oggetto il ramo d'azienda indicato agli artt. 1 e 2 del regolamento negoziale e del relativo allegato A, sito in Sanbruson di Dolo, Via Argine Sinistro n. 105, e costituito da un insieme di beni organizzati per l'esercizio di attività di ristorazione sotto l'insegna “Villa Cà Zane Martin”, tra cui l'immobile catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Dolo: FG 17, Mapp. 38, sub. 6, cat. D/2.
pagina 4 di 7 Il canone mensile venne stabilito in un importo progressivamente crescente in base alla prosecuzione del rapporto, nella misura di € 6.500,00 per il periodo intercorrente tra il
01/09/2018 ed il 31/08/2019, poi elevato ad € 8.000,00 per il successivo periodo 01/09/2019 –
31/08/2020, e, quindi, ulteriormente aumentato ad € 10.000,00 a partire dal 01/09/2020 sino alla scadenza (oltre all'IVA maturata su ciascuna singola rata).
Nel ricorso in opposizione si deduce che parte opponente avrebbe regolarmente provveduto a pagare tutti i canoni antecedenti l'inizio della pandemia, quale indice della correttezza serbata nel corso del rapporto di affitto di azienda. Tali deduzioni, tuttavia, appaiono in contrasto con le risultanze documentali depositate dall'opponente, da cui si evince che:
- la mensilità di gennaio 2019 venne corrisposta con 18 giorni di ritardo (cfr. doc. 1)
- la mensilità di febbraio 2019 venne corrisposta con 17 giorni di ritardo (cfr. doc. 2)
- le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019 vennero saldate, ciascuna, con all'incirca un mese di ritardo (cfr. doc. 3-4-5)
- le mensilità di giugno, luglio ed agosto 2019 vennero saldate ad ottobre 2019 (cfr. doc.
6-7-8)
Il doc. 9 di parte opponente non riporta alcuna data, né il relativo oggetto, con conseguente inidoneità a suffragare le tesi del Sig. Pt_1
I doc. 10 ed 11 di parte opponente sono costituiti da fogli manoscritti e non sottoscritti, atteggiandosi, quindi, a scritture provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene in senso favorevole, come tali insuscettibili di corroborare da un punto di vista probatorio le difese dell'opponente.
Non è stato provato il regolare pagamento delle mensilità da ottobre 2019 a febbraio 2020.
Ne deriva che già in epoca antecedente alla pandemia la parte opponente aveva tenuto una condotta inadempiente, accumulando plurimi ritardi nei pagamenti del canone mensile, con la conseguenza che non appare avvalorato l'assunto secondo cui gli insoluti sarebbero dovuti esclusivamente alla crisi economica causata dalla pandemia.
Per quanto attiene al periodo Covid, poi, le difese svolte dall'opponente si incentrano unicamente sul notorio, cioè sul richiamo generico alle ripercussioni economiche della pagina 5 di 7 pandemia a carico del settore turistico (cfr. ricorso introduttivo “con l'esplosione della pandemia il settore degli hotel e ristorazione ha subìto un contraccolpo eccezionale, ancor più pesante di altri settori produttivi, cagionando perdite ingenti”), ma non sono supportate da allegazioni più specifiche ovvero da produzione documentale, se si eccettua il doc. 11, che tuttavia si configura come un prospetto/tabella evidentemente predisposta dalla stessa parte opponente.
Si tenga presente che, ad oggi, l'opponente non ha provveduto a versare alcun importo, nemmeno parziale, rispetto alla morosità accumulata;
per contro, essa ha sospeso, in via unilaterale ed arbitraria, il pagamento degli interi canoni, pur essendo rimasta per svariati mesi nella disponibilità dell'azienda. Tale condotta non può ritenersi conforme ai precetti di correttezza e buona fede, e suffraga la tesi difensiva dell'opposta, secondo cui il richiamo alla pandemia apparirebbe pretestuoso. D'altro canto, nel momento in cui scoppiò l'emergenza,
l'affittuaria si era già resa morosa anche rispetto al pagamento del canone di marzo 2019.
L'opponente, poi, ha allegato – senza, tuttavia, depositare estratti dei libri contabili – di aver subìto, a causa della pandemia, un calo di fatturato del 60%, così ammettendo di aver proseguito l'attività e di aver conseguito ricavi (seppur, in tesi, inferiori al passato); ciononostante, si ribadisce, la medesima parte opponente ha sospeso integralmente e sine die versamento del canone.
Non vi è prova di patti sottoscritti da entrambe le parti per la riduzione del canone. In ogni caso, si ribadisce, l'opponente non ha provato di aver corrisposto nemmeno una somma parziale.
L'opponente ha, altresì, affermato che il canone sarebbe stato “esagerato” rispetto alla possibile redditività dell'azienda. Purtuttavia, trattasi di deduzione generica, insuscettibile di assumere rilievo a fronte di un contratto liberamente sottoscritto dalle parti.
L'asserita necessità di condurre riparazioni sugli impianti aziendali, in tesi sostituendosi alla concedente, che non avrebbe curato la manutenzione straordinaria, non esime l'opponente dall'obbligo di corrispondere il canone di affitto. L'assunto di parte opponente, in ogni caso, si limita ad un richiamo generico alla documentazione depositata, mentre non sono in alcun modo pagina 6 di 7 circostanziati i lavori che l'affittuaria avrebbe eseguito. Si aggiunge che la documentazione depositata è costituita da preventivi o fatture, mentre non è stata fornita la prova dell'effettivo pagamento.
Le istanze istruttorie formulate dall'opponente appaiono inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze da provarsi con produzione di documenti, quali modifica degli accordi contrattuali ovvero pagamenti.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano – ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi, stante l'esigenza di adeguare i compensi all'effettiva complessità della fattispecie, e tenuto altresì conto della natura documentale della controversia e della decisione in esito a discussione orale, senza deposito di note conclusive che esulassero dalla precisazione delle conclusioni – in € 7.052 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, rigettando l'opposizione proposta da , così decide: Parte_1
- DICHIARA la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 105/2021 – R.G.
9120/2020 Tribunale di Venezia
- CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e patrocinio sostenute nella fase di opposizione dalla parte opposta liquidate in € 7.052 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa CP_1
come per legge
Venezia, così deciso all'udienza del 23/01/2024
Il Giudice
Gianluca Brol
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