Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 17/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-tere c.p.c.; vista l'ordinanza/il decreto in data ***, con cui è stata disposta la modalità decisoria ex art. 281-sexies c.p.c. e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
lette le note autorizzate depositate in data *** da parte attrice;
lette le note autorizzate depositate in data *** da parte convenuta. pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6260 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avvocato PORRECA GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata/congiunta a margine/in calce/in allegato all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1
EMANUELE II, 187 00186 ROMA, presso lo studio dell'avvocato PRIORETTI
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
[...]
- C.F. elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_2
EMANUELE II, 187 00186 ROMA, presso lo studio dell'avvocato PRIORETTI
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata/congiunta a margine/in calce/in allegato alla comparsa di costituzione;
PARTE INTERVENUTA/CHIAMATA
OGGETTO:
CONCLUSIONI: per parte attrice: “ ”; per parte convenuta: “ ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza del *** il g.i. ha rilevato che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021,
n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.,
«Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; in ragione di ciò il giudice si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
ritenuto pertanto che …;
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € *** ed € ***,
trattandosi di causa di valore indeterminabile modesto / rilevante, ai valori medi relativi a tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene / minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia, e pertanto € *** quanto alla fase di studio, € *** quanto alla fase introduttiva, € *** quanto alla fase istruttoria;
€ *** quanto alla fase decisoria;
ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico ***, pure in virtù del principio della soccombenza.
La regolamentazione delle spese di lite – comprensive dei compensi liquidati al ctu - deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così decide: condanna *** alla rifusione delle spese di lite in favore d*** , che liquida in € per spese ed € per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico ****. Latina, 17/01/2025
Il giudice
Luca Venditto in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 16/01/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; lette le note autorizzate depositate in data 14/1/2025 dall'attrice; lette le note autorizzate depositate in data 15/1/2025 dai convenuti;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6260 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in P.zza Bruno Buozzi, n 1 - Latina presso lo studio dell'avv. Clemente
IANNACCONE, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli avv.ti Salvatore
ROSANIA e Gianfranco PORRECA, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliata CP_3 C.F._2
in Via Pompei, n. 13 - Roma presso lo studio dell'avv. Carla FRANCHETTI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele II, n. 187 - Roma presso lo studio dell'avv. Barbara PRIORETTI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 14/1/2025): “ … il
Tribunale intestato voglia, in accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo, così statuire: dichiarare ex art. 2901 c.c. inefficace nei confronti dell'attrice il trasferimento effettuato da in favore della Parte_1 CP_1
moglie della quota di ½ della proprietà delle unità immobiliari poste in CP_3
Genzano di Roma, Via Don Annideo Pandolfi, ed identificate in catasto al Fl. 3 detto
Comune con mapp. n. 996 sub 4, graffato al mapp. n. 996 sub 6 [p.T, i. 12, categ.
A/3, cl. 1, vani 4, superf. cat. m.q. 78, RCE. 309,87] e mapp. n. 996, sub 22 [p. S1, categ. C/2, cl. 7, mq. 2, superf. cat. m. q. 3, RCE. 5,37], mediante atto pubblico
6.8.2018 rep. 19.496 - racc.
7.904 per notar trascritto in data 14.8.2018 Per_1
Rg. 41580 e Rp. 28986; favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge e spesa di trascrizione della domanda”; per parti convenute (note scritte del 15/1/2025, richiamate le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta): “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere in ogni caso la domanda proposta da controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese di lite ai sottoscritti procuratori che se dichiarano antistatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
ha evocato in giudizio e chiedendo, in accoglimento CP_1 CP_3 dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento, operato da , in favore di , della quota di ½ CP_1 CP_3
di proprietà delle unità immobiliari site in Genzano di Roma, Via Don Annideo
Pandolfi, identificate al catasto di detto Comune al F. 3, mapp. n. 996 sub. 4, graffato al mapp. n. 996 sub. 6 e mapp. n. 996, sub. 22, avvenuto mediante atto pubblico del
6/8/2018, (Rep. 19.496 - Racc. 7.904) davanti al notaio . Per_1 A sostegno della pretesa, l'attrice ha dichiarato di vantare nei confronti di un credito in virtù della sentenza penale n. 77 del 2015, emessa dal CP_1
Tribunale di Latina, con la quale il Tribunale, ritenuto responsabile del CP_1 reato previsto e punito dall'art. 609-bis c.p., in danno di , lo ha Parte_1
condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.
L'attrice, successivamente all'emissione della sentenza penale, ha azionato in sede civile, dinanzi al Tribunale di Latina, il diritto al risarcimento dei danni consequenziali al reato mediante atto di citazione notificato in data 12/2/2018, instaurando nei confronti di il procedimento individuato con R.G. n. 879 CP_1
del 2018 che non si sarebbe concluso al momento dell'introduzione del presente giudizio, trovandosi in attesa del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, per l'accertamento e la quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dall'istante.
Ha altresì dedotto che, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo della causa risarcitoria, e la moglie hanno stipulato, CP_1 CP_3 mediante l'esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6,
d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, Proc. Neg. Ass. n. 149/18, autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 3/4/2018, un accordo in base al quale il si è impegnato a trasferire in favore di la quota CP_1 CP_3
di ½ di proprietà della casa coniugale, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio.
Con atto a rogito del notaio (Rep. 19.496 - Racc. 7.904), redatto il Per_1
6/8/2018, le parti hanno dato seguito all'intesa raggiunta in sede di separazione.
Rilevata la sussistenza di un debito risarcitorio in capo a , CP_1
derivante da responsabilità per fatto illecito, definitivamente accertata in sede penale, ad opinione dell'attrice, l'atto di trasferimento della quota immobiliare pregiudicherebbe la garanzia patrimoniale del suo diritto di credito, anche a fronte della circostanza per cui non risulterebbe titolare di alcun altro bene sul CP_1
quale poter soddisfare il credito.
Ravvisando il carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie di tale trasferimento di proprietà, stante l'asserita sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., parte attrice ha chiesto che l'atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti.
1.1 Nel costituirsi in giudizio con memoria congiunta, ma difese disgiunte,
e hanno sostenuto l'attuale inesistenza del credito CP_1 CP_3
azionato, atteso che il giudizio risarcitorio, instaurato di fronte al Tribunale di Latina con R.G. n. 879/2018, risulta allo stato pendente, e in considerazione del fatto che il
, in quel giudizio, ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an che nel CP_1
quantum.
Hanno, altresì, rilevato che l'operazione di trasferimento della proprietà, avvenuta in sede di separazione personale tra i convenuti, non avrebbe compromesso la consistenza patrimoniale del , titolare di pensione, il quale avrebbe trasferito CP_1
solo il 50% delle quote di proprietà di un bene che sarebbe risultato non facilmente aggredibile dai creditori, sia per l'ubicazione ma soprattutto per la metratura.
Il convenuto ha altresì escluso che l'atto di trasferimento abbia un carattere fraudolento ai fini dell'art. 2901 c.c., in virtù del fatto che la condotta del era CP_1
sempre stata caratterizzata dalla volontà di definire in via transattiva la controversia, nonché in ragione di una sostenuta inesiguità del preteso credito.
Pertanto, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. i convenuti, formulata nella comparsa di costituzione una proposta transattiva, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
1.2 Con pronuncia resa all'esito dell'udienza del 18/4/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Pronunciando all'esito dell'udienza del 2/5/2024, rilevato che la causa potesse essere decisa senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 16/1/2025.
Con ordinanza del 19/12/2024, il g.i., visto l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164 del 2024; si è riservato di provvedere ai sensi del terzo comma dello stesso art. 281- sexies c.p.c..
2. Le parti convenute, prospettando una soluzione conciliativa della controversia ed evidenziando come il giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'ammontare del credito vantato dall'attrice non fosse ancora concluso, hanno chiesto, in sede di precisazione conclusioni un congruo differimento della trattazione del presente giudizio al fine di consentire la definizione
La parte sembra ipotizzare una forma di pregiudizialità tra la causa di accertamento del credito e quella, qui in decisione di revocatoria introdotta per la tutela esecutiva del medesimo credito in via di accertamento.
L'applicazione del seguente principio consente di ritenere non accoglibile la richiesta formulata, non essendovi alcuna pregiudizialità tra le due controversie:
“L'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del Cc, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del Cpc per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331).
Il richiamo del principio di cui sopra, che trova applicazione sia sul piano processuale (sospensione o differimento del processo) che sostanziale (credito eventuale come presupposto della revocatoria), consente di ritenere di per sé fondata l'azione proposta dall'attrice in relazione alla contestazione di maggior peso fatta dai convenuti e relativa alla esistenza e quantificazione del credito esposto da chi agisce in revocatoria. Vanno tuttavia ulteriormente esaminati funditus i presupposti dell'azione pauliana proposta.
3. Va quindi osservato sin d'ora che, ancorché , nel giudizio CP_1 risarcitorio individuato con R.G. n. 879/2018, abbia contestato sia l'an che il quantum del credito azionato, l'attrice ha agito sul presupposto dell'asserita responsabilità penale dello stesso e la conseguente condanna, ad opera del giudice penale, al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre
l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell'“an” della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 9/3/2018, n. 5660).
Pertanto in presenza di una sentenza penale di condanna al risarcimento del danno, al giudice civile è preclusa ogni valutazione del fatto, dovendosi limitare a valutare solo il quantum del risarcimento.
Ciò sarebbe, in relazione con quanto già esposto, sufficiente a dimostrare la sussistenza del credito azionato dall'attrice per la garanzia del quale ha chiesto, con la domanda che ha introdotto il presente giudizio, di rendere inefficace un atto dispositivo del patrimonio del suo debitore ( ). CP_1
Inoltre, in merito al rilievo operato dai convenuti sull'inesistenza del credito in attesa della pronuncia del giudice avanti al quale è stato proposto il giudizio risarcitorio, va ribadito come l'azione revocatoria sia ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331 citata).
Invero, una volta eventualmente accertata l'inesistenza del credito azionato, la sentenza di revoca risulterebbe in concreto non utilizzabile, considerato che il procedimento di espropriazione forzata che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere (art. 2902 c.c.) presuppone pur sempre un idoneo titolo esecutivo, fondato quindi su un credito esistente.
Ne consegue che, una volta (eventualmente) accertata l'inesistenza del credito, il creditore, pur avendo vittoriosamente esperito l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non avrebbe un idoneo titolo esecutivo per poter procedere in executivis.
4. L'attrice ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia del citato atto di trasferimento della quota dei beni immobili di proprietà per 1/2 di , in favore della coniuge , a CP_1 CP_3
rogito del notaio (Rep. 19.496 - Racc. 7.904). Per_1
I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, indicati dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. VE AM);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore;
b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi). 4.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Il tema qui in esame può essere rivisitato, fermo quanto già anticipato sopra.
Parte attrice ha dimostrato la sussistenza del credito, dalla stessa vantato nei confronti del convenuto , come risultante dalla sentenza penale di CP_1
condanna n. 77 del 2015, emessa dal Tribunale di Latina, con la quale ha ritenuto lo stesso responsabile del reato ascrittogli, ivi condannandolo alla pena di un anno CP_1
e quattro mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
La responsabilità penale del convenuto, nonché la contestuale condanna al risarcimento del danno conseguente, da liquidarsi in sede civile, è circostanza pacificamente ammessa dal convenuto, che altresì rileva, nella comparsa di costituzione depositata, di non aver proceduto ad impugnare la sentenza penale, al fine di evitare un ulteriore calvario giudiziario con gravi conseguenze a livello di serenità mentale e fisico.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime,
Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass.
24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass.
14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass.
2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. civ., sez. III, 06/05/2021, n. 12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, 28/08/2023, n. 25331 già citata).
Posto quanto sopra, gli elementi a supporto della domanda sopra riportati
(decreto ingiuntivo per importi rilevanti) sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.
4.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto. Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientra nel novero delle categorie indicate anche il trasferimento di quote di proprietà realizzato in ottemperanza ad accordi cristallizzati tra i coniugi in sede di separazione personale, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione” (Cass. civ., sez. III, 06/11/2024, n. 28558).
In particolare, “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (Cass. civ., sez.
III, 03/03/2023, n. 6395).
L'atto di trasferimento della quota di 1/2 della proprietà sugli immobili, siti in
Via Don Annideo Pandolfi, identificati al N.C.E.U. mapp. n. 996, sub 4, graffato al mapp. n. 996, sub 6, p. T, i. 12, categ. A/3, cl. 1, vani 4, superficie cat. m. q. 78, RCE.
309,87 e mapp. n. 996, sub 22, p. S1, categ. C/2, cl. 7, mq. 2, superficie cat. m. q. 3,
RCE. 5,37, come frutto di accordo raggiunto tra le parti per il tramite della procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, Proc. Neg.
Ass. n. 149/18, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 3/4/2018, e poi realizzato a rogito del notaio (rep. n. 19.496 Per_1
- racc. n. 7.904), che viene in rilievo nel caso di specie, è, dunque, revocabile.
4.3 L'VE AM - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'VE AM, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c..
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'VE AM, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così
Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass.
2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651).
A ciò si aggiunga che “l'accertamento dell'VE AM non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ, Sez. III, 29/09/2021, n. 26310).
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'VE AM (così Cass. civ. 27/10/2015, n. 21808). In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'VE AM, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, l'atto oggetto di revoca è stato stipulato in data 6/8/2018.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale a soddisfare le ragioni creditorie, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dal convenuto, che non ha, peraltro, articolato prove in merito, limitandosi a dedurre la capienza patrimoniale.
Non risulta allegata, da parte del convenuto alcuna CP_1 documentazione idonea a dimostrare l'asserita capienza patrimoniale essendosi lo stesso limitato ad affermare di poter far fronte al risarcimento del danno, una volta che lo stesso sia quantificato nel giudizio risarcitorio, ma senza dimostrazione alcuna di tale capienza patrimoniale, resta incerto l'ammontare del residuo complesso patrimoniale idoneo a soddisfare le pretese creditorie.
L'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettiva disponibilità immediata di risorse per far fronte all'esposizione, nonché la contestuale allegazione, da parte dell'attrice di visure catastali e ispezioni ipotecarie (Visura catastale numero T193044 - Roma, Ispezione ipotecaria numero T240332 - Nazionale) da cui emerge che il non si titolare di CP_1
alcun altro bene che possa offrire garanzia di soddisfazione del credito, sono in sé sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito, in conseguenza dell'atto di compravendita per cui è causa. Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di CP_1
trasferimento delle quote di proprietà sugli immobili in esame, in favore della coniuge
, abbia reso più difficile o incerta la soddisfazione del credito di parte CP_3
attrice.
4.4 L'animus nocendi o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi (Cass.
26.2.2002, n. 2792).
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass.,
Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161).
Nel caso di specie, il credito a garanzia del quale l'attrice ha introdotto il presente giudizio, deriva dalla condanna di al risarcimento del danno, CP_1
con sentenza penale n. 77/2015, per i fatti di cui era imputato, avvenuti in data
12/7/2012, è certamente anteriore rispetto all'atto di trasferimento della quota di proprietà immobiliare per cui ha agito in revocatoria, realizzato con Parte_1
rogito del 6/8/2018. Essendo, dunque, l'atto di trasferimento delle quote di proprietà in esame posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza di di spogliarsi della unica quota di proprietà su beni immobiliari che lo CP_1
stesso al tempo, e attualmente, possedeva in favore della coniuge , non CP_3 direttamente coinvolta nelle ragioni di credito dell'attrice, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate.
L'atto dispositivo per cui è causa è intervenuto in data 6/8/2018 in ossequio agli accordi di separazione personale dei coniugi stipulati con procedura di negoziazione assistita n. 149/18.
Appare, dunque, del tutto evidente l'idoneità dell'atto di disposizione a diminuire le garanzie patrimoniali del debitore, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, stante l'uscita del bene dal patrimonio del debitore.
Di tale pregiudizio, era pertanto, evidentemente, perfettamente CP_1
consapevole, essendo a conoscenza del proprio debito (ancorché eventuale), come derivante dal reato da lui commesso, accertato dalla sentenza di condanna penale, rivolta nei suoi confronti, con cui il Tribunale lo ha condannato al risarcimento del danno in favore di , da liquidarsi in separata sede civile. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, può, dunque, ritenersi sussistente il requisito esaminato.
4.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Nel caso di specie si deve rilevare come l'atto con il quale ha CP_1
trasferito la propria quota di proprietà immobiliare in favore di , possa CP_3
annoverarsi tra gli atti a titolo oneroso. In particolare si esclude il carattere donativo dell'operazione posta in essere in virtù del principio secondo cui “in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art.
2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.” (Cass. civ., sez. II, 26/07/2023, n.
22559).
Più in generale, in tema di assoggettabilità ad azione revocatore degli atti con i quali un coniuge, in esecuzione di accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile, va richiamato quanto assunto dalla giurisprudenza di legittimità per cui: “ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione 'solutorio-compensativa' di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. civ., sez. III, 15/04/2019, n.10443).
Secondo l'opinione del suindicato orientamento giurisprudenziale “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili (…) per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale (…) i quali sfuggendo da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio il che implica anche che in caso di successiva rivendita un immobile così trasferito non avrà una provenienza donativa e dunque non sconterà tutte le problematiche connesse alla vendita di immobile proveniente da una donazione – e dall'altro a quello “di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto)” svelano di fatto una sorta di “tipicità propria”(cfr. Cass. civ. cit.).
Ebbene, in tale ottica, la “tipicità propria” assume i connotati dell'onerosità piuttosto che della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza nel concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
Di conseguenza, il trasferimento immobiliare contenuto negli accordi di separazione stipulati tra le parti nel caso di specie assolve a detta funzione solutorio- compensativa, sottendendo una volontà di regolamentazione dei rapporti patrimoniali delle parti, con l'esito dell'attribuzione dell'intera proprietà degli immobili oggetto di causa in favore di . CP_3
Chiarita la natura onerosa dell'atto di trasferimento della quota di proprietà immobiliare sui beni per cui è causa, si rileva come l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ. Sez. 6-3, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ. Sez. III, 15/10/2021, (ord.) n.28423).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. Civ., 27/09/2018, n. 23326).
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore.
Depone nel senso della conoscenza - o, quantomeno, agevole conoscibilità - in capo all'acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, il rapporto personale esistente tra le parti dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento di proprietà, realizzato tra i coniugi, e , in sede di separazione CP_1 CP_3
personale.
A tal proposito, si osserva che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ. Sez. III, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286;
Cass. civ. Sez. III, 05/03/2009, n. 5359).
A tal proposito, si osserva che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento 'ex se' sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della 'participatio fraudis', laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ., Sez. III, 05/03/2009, n. 5359; Cass. civ., Sez. III, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286).
Nel caso di specie, la natura del credito, derivante da fatto illecito commesso dal convenuto , nonché il suo accertamento in sede penale, realizzatosi CP_1
temporalmente in costanza di matrimonio, nonché l'introduzione del giudizio civile individuato con R.G. n. 879/2018, con atto notificato il 12/2/2018, volto ad ottenere la liquidazione del risarcimento del danno in ossequio al disposto del giudice penale,
e la circostanza per cui la separazione personale tra i coniugi, con la quale si è raggiunto l'accordo per il trasferimento della quota di proprietà dal alla CP_1 individuato in data 3/4/2018, configurano tutte circostanze che rendono del CP_3 tutto inverosimile l'asserita ignoranza da parte di della sussistenza di CP_3
tale posizione debitoria in capo a . CP_1
Anzi, sono le stesse parti ad ammettere tale conoscenza, nell'ambito della comparsa di risposta depositata dai convenuti, nella parte in cui rilevano l'esclusione del requisito della scientia fraudis in capo a , “la quale ha agito in CP_3
piena buona fede poiché era a conoscenza del fatto che il credito ancora non era stato accertato e che comunque, in caso di accertamento da parte del Tribunale sarebbe stato di modesta entità”.
Il tenore della suindicata affermazione lascia intendere come la convenuta fosse perfettamente consapevole della sussistenza del credito in capo al CP_3
coniuge , difendendo la propria posizione sulla base della mancanza, allo CP_1
stato, di una quantificazione dello stesso da parte del giudice avanti al quale si svolge il giudizio risarcitorio, circostanza, tuttavia, non rilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, per i motivi ampiamenti esposti.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata da parte attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti di , del Parte_1
trasferimento della quota di 1/2 della proprietà sugli immobili, siti in via Don
Annideo Pandolfi, identificati al N.C.E.U. mapp. n. 996, sub 4, graffato al mapp. n.
996, sub 6, p. T, i. 12, categ. A/3, cl. 1, vani 4, superficie cat. m. q. 78, RCE. 309,87 e mapp. n. 996, sub 22, p. S1, categ. C/2, cl. 7, mq. 2, superficie cat. m. q. 3, RCE.
5,37, operato da in favore di con atto a rogito del notaio CP_1 CP_3
(rep. 19.496 – racc. 7.904), redatto il 6/8/2018, attraverso il quale le parti Per_1 hanno dato seguito all'intesa raggiunta in sede di separazione.
5. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore. La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 5.200,01 e non superiore a € 26.000,00, applicati i parametri medi ridotti del 30% per tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolta, ad esclusione della fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
6.1 Parte attrice chiede la liquidazione delle spese di trascrizione della domanda giudiziale, rispetto alla quale domanda va osservato che ove il giudice condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, egli in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita un obbligo consequenziale, già contenuto nella legge. La pronuncia richiesta
è dunque superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di revocatoria proposta dall'attrice e per Parte_1
l'effetto dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto di trasferimento, posto in essere da , della quota pari ad 1/2 sui beni immobili di sua proprietà in favore di CP_1
con atto ai rogiti del notaio (rep. 19.496 - racc. 7.904) del CP_3 Per_1
6/8/2018, mediante il quale le parti hanno dato seguito all'intesa raggiunta in sede di separazione personale per la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, il proprio nulla osta in data 3 aprile 2018, Proc. Neg. Ass. n. 149/18;
- dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare (già Conservatore RR.II.), il quale provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_1 CP_3 spese di lite in favore di che liquida in € 237,00 per spese vive ed € Parte_1
2.377,90 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 17/1/2025
Il giudice
Luca Venditto