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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1000 /2015 R.G., promossa da:
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T. CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI, 9 - P.IVA_1
AVVOCATURA INPS MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/03/2015, la sig.ra La ricorrente contesta tale Parte_1 cancellazione, sostenendo di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta per un totale di 101 giornate nell'anno 2012. Organizzazione_1
Motivazione
Gli ispettori dell' hanno condotto un'ispezione presso la ditta , CP_1 Organizzazione_1 rilevando che l'azienda non possedeva le strutture e le risorse necessarie per giustificare l'assunzione di un numero così elevato di lavoratori. Le denunce aziendali presentate risultavano sproporzionate rispetto all'effettiva necessità lavorativa, indicando dati non veritieri. Di conseguenza, l' ha CP_1 proceduto alla cancellazione del rapporto di lavoro dichiarato per la sig.ra Parte_1
e alla sua esclusione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli.
[...] La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce che, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , spetta al lavoratore fornire la prova rigorosa e precisa della CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della sua durata e della natura onerosa (Cass. Civ. sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012
n. 13877).
La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti quali le buste paga e le dichiarazioni dei testimoni per dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, tali documenti si sono rivelati insufficienti a fornire la prova richiesta per i seguenti motivi:
Le buste paga prodotte dalla ricorrente, sebbene possano costituire un indizio, non sono da sole sufficienti a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali, in particolare quando il rapporto di lavoro è stato disconosciuto per la mancanza dei requisiti tipici della subordinazione (Cass. 10529/1996, Cass.
9290/2000).
Non sono stati forniti elementi oggettivi quali registri di presenza, documentazione fiscale e contabile che possano supportare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. La mancanza di tali elementi rende difficile accertare con certezza la sussistenza del rapporto di lavoro.
Il verbale ispettivo redatto dagli ispettori dell' ha accertato che la ditta CP_1 Organizzazione_1
non possedeva le strutture e le risorse necessarie per giustificare l'assunzione di un numero
[...] così elevato di lavoratori. Le risultanze del verbale ispettivo, che costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, quali l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono emersi con sufficiente chiarezza dalla documentazione e dalle testimonianze fornite. Il rapporto di lavoro dichiarato risulta privo di quegli elementi che caratterizzano la subordinazione, quali la continuità della prestazione lavorativa, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato e la corresponsione di una retribuzione fissa.
Il verbale ispettivo redatto dagli ispettori dell' costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., CP_1 conferendo pubblica fede a quanto in esso attestato. Le risultanze del verbale fanno piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. Nella fattispecie, gli ispettori hanno accertato che la ditta Organizzazione_1
non possedeva i requisiti necessari per giustificare l'assunzione di così tanti lavoratori.
[...]
L' eccepisce la decadenza del diritto della ricorrente di proporre azione giudiziaria ai sensi CP_1 dell'art. 22 della Legge 83/1970, che prevede un termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo o dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Il ricorso amministrativo è stato depositato il 28 ottobre 2014, come risulta dalla ricevuta di protocollo n.
.4800.28/10/2014.0262783. Successivamente, il fascicolo è stato iscritto al Tribunale il 30 marzo CP_1 2015. Considerando che il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la decisione del ricorso amministrativo, che nella fattispecie è il 26 gennaio 2015, il ricorso è stato tempestivamente presentato il 30 marzo 2015, entro i 120 giorni previsti.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente giudicante ritiene infondato il ricorso della sig.ra
[...]
e, per l'effetto, respinge tutte le domande proposte nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Il ricorso è tempestivo e non decaduto, ma non vi sono prove sufficienti per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e contro la , in persona del Parte_1 Controparte_2
rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il il 30/03/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge tutte le domande proposte nei confronti dell' ; CP_1
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti 13/06/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo