Articolo 75 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 74Articolo 76
Versione
13 aprile 1963
Art. 75.
Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale gia' in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all' articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge, e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi di cui ai precedenti articoli purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963