Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03035/2025REG.PROV.COLL.
N. 07050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7050 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gloria Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Renata Aleotti, Angela Colpi, Silvia Dal Ri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nucleo di Valutazione Aziendale APSS, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 109/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha impugnato, dinanzi al TRGA di Trento, la deliberazione del Dirigente Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS), con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente del-OMISSIS- al-OMISSIS-, unitamente agli atti connessi e conseguenziali, deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in questa sede impugnata, da dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avuto riguardo alle modalità di selezione previste dall’impugnata delibera e dal conseguente avviso pubblico di selezione.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto la procedura di reclutamento priva dei connotati essenziali del concorso pubblico, non essendo state espletate prove e/o esami e non avendo l’Amministrazione effettuato una selezione dei candidati secondo criteri oggettivi e predeterminati, né redatto una graduatoria vincolante per la scelta del vincitore, risolvendosi pertanto la determinazione impugnata in una scelta essenzialmente fiduciaria, legata alla durata del mandato del Direttore Generale.
3. L’originario ricorrente ha impugnato la decisione insistendo sulla giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo il carattere sostanzialmente concorsuale della procedura, in ragione dell’indizione di un avviso pubblico, di una fase di valutazione sostanzialmente comparativa ed eminentemente discrezionale tra i candidati e dell’assenza di vincoli di fiduciarietà nella nomina.
Nel merito l’appellante ha riproposto le censure di violazione di legge ed eccesso di potere non esaminate dal T.a.r.
4. Si è costituita l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
5. All’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con deliberazione -OMISSIS-, il Direttore Generale dell’APSS ha istituito l’-OMISSIS-, incardinata presso il Dipartimento Infrastrutture e, con la successiva deliberazione -OMISSIS-, ha disposto l’avvio della procedura di reclutamento del dirigente da assegnare all’ -OMISSIS-, da individuarsi tramite avviso pubblico ai sensi dell’art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 – legge sul personale della Provincia, come modificato dall’art. 11 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9.
8. Con la deliberazione -OMISSIS- è stato conseguentemente approvato il relativo avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente per il conferimento del suddetto incarico, con le modalità definite con deliberazione del Direttore Generale -OMISSIS-, attraverso l’individuazione di disposizioni applicative dell’art. 28 della L.P. n. 7/1997.
9. L’APSS ha dunque emanato l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente a cui conferire l’incarico di preposizione all’-OMISSIS-, disponendo, in relazione all’espletamento delle procedure di valutazione dei candidati, che “ Il Nucleo di valutazione aziendale, in sede collegiale, evidenzierà le esperienze e i titoli culturali e professionali più significativi di ciascun candidato e in linea con le esperienze richieste per la direzione dell’-OMISSIS- posta a selezione, sulla base dell’analisi dei curricula e della “scheda individuale”. Il Nucleo procederà a un successivo colloquio individuale se il Direttore generale lo richiederà, al termine della fase di verifica e valutazione, in riferimento ad una rosa di candidati individuati dallo stesso Direttore generale. ”.
10. Riunitosi -OMISSIS-, il Nucleo di valutazione ha visionato la documentazione riferita alle 7 candidature pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblico ed ha evidenziato le esperienze ed i titoli formativi e professionali più significativi per ciascun candidato.
11. Successivamente, preso atto di quanto evidenziato dal Nucleo di valutazione, il Direttore Generale (nota prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-) ha richiesto di effettuare un colloquio con tre candidati (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-). Al colloquio si sono presentati -OMISSIS- e -OMISSIS- e, all’esito, il Direttore Amministrativo ha trasmesso al Direttore Generale una relazione (nota -OMISSIS-), proponendo per l’incarico di dirigente -OMISSIS-, effettivamente nominato con deliberazione del Direttore Generale -OMISSIS-.
12. Emerge dagli atti che la procedura di reclutamento oggetto di giudizio è stata azionata e condotta ai sensi dell’art. 28 della Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “ Legge sul Personale della Provincia - Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento ”, il quale prevede che gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di -OMISSIS-, possano essere conferiti a persone non iscritte all'albo, assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso.
13. Il comma 2 della disposizione precisa che “ Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La Giunta provinciale si avvale dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire .”
14. A tale iter procedimentale risulta essersi scrupolosamente attenuta l’Amministrazione, che, dopo aver raccolto le candidature, le ha valutate per il tramite del Nucleo di valutazione, ha effettuato dei colloqui con i candidati selezionati ed ha proposto per l’incarico di dirigente -OMISSIS-, successivamente nominato nell’incarico.
15. Sulla base di tale incontestata situazione fattuale, ritiene il Collegio che alla procedura de qua non possa essere attribuita natura concorsuale, con conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
16. E’ d’uopo premettere che si devono ritenere “concorsuali” sia le procedure connotate dall’espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi soggetti, sia i concorsi per soli titoli. Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito (Cass. SS.UU., n. 21599/2018).
17. E’ evidente che nella fattispecie non ricorrano i presupposti che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la procedura selettiva, pur se indetta con l’emanazione di un avviso pubblico e dipanatasi attraverso la valutazione delle candidature e di un colloquio, non è stata contraddistinta dall’esecuzione di prove di concorso e, soprattutto, non si è conclusa affatto con la redazione di una graduatoria di merito, il che certifica l’assenza del momento classificatorio delle posizioni dei concorrenti, che connota in maniera pregnante le procedure di stampo concorsuale.
18. E’ utile poi osservare come alla valutazione dei curricula dei candidati, così come al colloquio, non sia stato attribuito alcun punteggio, e, conseguentemente, il candidato selezionato per l’incarico non è risultato essere quello che ha conseguito il punteggio più altro, bensì quello che ha presentato “ un profilo più adeguato rispetto alle attuali esigenze e alle aspettative future dell'azienda ” (cfr. nota -OMISSIS-), coerentemente con il carattere essenzialmente e preminentemente fiduciario della procedura.
19. L’appello deve essere pertanto respinto, con conferma della decisione impugnata.
20. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e gli altri candidati nominativamente indicati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.