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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 715/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 715/2022 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
) (P.I. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
[...] P.IVA_1 dall'Avv. MONICA FAZIO e dall'Avv. IVANO FAZIO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO,
VIA S. BARNABA N. 30
- Appellante -
CONTRO (C.F. ) - Appellato Controparte_1 P.IVA_2
contumace -
Oggetto: Avverso la sentenza n. 18/2022 emessa dal Tribunale di Fermo in data
14.1.2022 e pubblicata il 15.1.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 18/2022 emessa il 14.1.22 e pubblicata il 15.1.2022, con la quale il Tribunale di Fermo, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. R.G. 1542/20, condannare
– anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. - il (C.F. Controparte_1
) in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_2 [...] delle seguenti somme: € 8.797,78 a titolo di sorte capitale, in virtù delle Parte_1 fatture cedute da Acea GI SPA e descritte nell'elenco prodotto sub doc. 3; €
3.932,53 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da EN GA e UC PA e descritte nell'elenco prodotto sub doc. 3; € 4.484,19, alla data del 24/09/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal
D.Lgs n. 192/12; € 8.864,76 per il mancato pagamento delle NDI;
€ 32.800,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata in data 29.9.20 evocava Parte_2
in giudizio il esponendo di aver acquisito il credito di Acea Controparte_1
pag. 2/16 GI PA ed EN GA e UC PA nei confronti dell'ente territoriale, portato da fatture emesse a titolo di corrispettivo per le forniture di energia, in forza di una serie di cessioni di credito tutte notificate al ed illustrando che alcune di queste fatture CP_1
non erano state pagate, altre erano state pagate in ritardo generando interessi di mora.
Con comparsa di risposta si costituiva il eccependo in via Controparte_1
preliminare la nullità, invalidità, inefficacia ed inopponibilità degli atti di cessione per mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della legge 20.03.1865
n. 2248 e per mancata notifica della cessione rep 3556 del 26/6/2015 del credito di €
48.198,21; argomentava che le cessioni, per essere validamente opponibili, devono essere notificate alle pubbliche amministrazioni quando i contratti sono cessati, che le fatture per le quali si chiede il pagamento si riferiscono a contratti di somministrazione che al momento della presunta cessione del credito erano ancora in corso di esecuzione e quindi non cedibili senza adesione esplicita della pubblica amministrazione.
In corso di causa si costituiva la . in qualità di società incorporante Parte_1 dell'istituto di credito attore.
Con sentenza n. 18/2022 emessa in data 14.1.2022 il Tribunale di Fermo così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della domanda avanzata da in pers. leg. Parte_1
rappr.te p.t., condanna il in pers. leg. rappr.te p.t., a versare Controparte_1 all'attrice l'importo di € 2.196,60, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda (29.9.20) sino al saldo effettivo;
2) condanna l'ente convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per anticipazioni, € 2.025,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali. “
pag. 3/16 Il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse opponibile all'ente la sola cessione con atto
Rep 31296 registrato a Milano il 28.06.2016 al numero 33973 serie 1T di crediti per €.
2.129,60 portati da fatture emesse da EN per lavori effettuati e non per forniture.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo
Il non si è costituito. Controparte_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, Controparte_1 ritualmente citato (con notifica dell'atto di appello al difensore di primo grado in data
13 luglio 2022 e quindi entro il termine ex art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 15 gennaio 2022) non si è costituito.
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non opponibili al
[...]
– debitore - le cessioni del credito intervenute fra le cedenti AC CP_1
GI PA ed EN UC & GA PA e la cessionaria;
ciò, in quanto notificate Pt_1 in difetto della preventiva adesione dell'ente territoriale debitore, dovuta ex lege per la cessione di crediti nei confronti della Pubblica amministrazione generati da contratti di somministrazione e fornitura ancora in corso. Deduce l'appellante che avrebbe dovuto essere applicato il disposto normativo di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016, secondo cui «[…] le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione»; non avendo il provato di aver comunicato al CP_1
cedente e al cessionario - entro il termine perentorio di 45 giorni - il proprio rifiuto in ordine alla suddetta cessione, poiché il mancato rifiuto assume significato equivalente ad assenso o ad approvazione della Pubblica Amministrazione alla cessione di credito pag. 4/16 notificata, ne deriva che la cessione va considerata pienamente efficace ed opponibile all'opponente.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Vanno preliminarmente inquadrati e delineati i termini della vicenda. Trattasi di richiesta di pagamento di crediti vantati da AC GI PA e EN UC & GA PA per la fornitura di energia elettrica a favore del , ceduti dalle CP_1 Controparte_1
società fornitrici alla che agisce, quindi, in giudizio in qualità di Parte_1
cessionaria dei suddetti crediti
Va rilevato come all'epoca della cessione dei crediti, i contratti tra il
[...]
e le società fornitrici fossero ancora in essere e segnatamente (vd. CP_1
comparsa di risposta primo grado : Controparte_1
- per quanto attiene Acea GI SP il contratto si concludeva nel mese di ottobre
2016 mentre le cessioni portavano le seguenti date:
1. cessione di crediti per € 48.198,24 Rep. 3556 del 26/6/2015 contenente n. 28 fatture sulle 35 richieste;
2. cessione di crediti per € 38.680,72 Rep. 188 del 30/3/2016 contenente n. 1 fattura delle 35 richieste;
3. cessione di crediti per € 14.894,66 Rep. 935 del 29.09.2016 contenente n. 1 fattura delle 35 richieste;
- per quanto attiene EN GA e UC SP il contratto era ancora in esecuzione mentre le cessioni portavano le seguenti date:
1. cessione di crediti per € 3.553,06 Rep. 33396 del 29/09/17 contenente n. 1 fattura delle 35 richieste;
2. cessione di crediti per € 1.044,79 Rep. 37489 del 20/12/2019 contenente 3 fatture delle 35 richieste;
- per quanto riguarda EN SP il contratto cessava nel 2019 mentre la cessione del credito portava la seguente data:
1. cessione di crediti per € 2.129,60 Rep. 31296 del 27.06.2016.
Poste tali premesse il quadro normativo di riferimento può delinearsi come segue.
pag. 5/16 Va osservato come in linea generale la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA abbia natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss. c.c.. La differenza si riscontra nella circostanza che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
La normativa di riferimento è costituita innanzitutto dall'art. 9 Legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo, a mente del quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Tale disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
È opportuno, al riguardo, evidenziare in primo luogo che “il divieto di cessione senza
l'“adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.
1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.“(Cassazione Civile Sezione III sentenza n. 981/2002)
Inoltre “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata,
pag. 6/16 non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art.
1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Sez. I, n. 2209/2007).
Il contesto normativo rappresentato è stato implicitamente richiamato dal giudice di prime cure, allorchè ha affermato che “In effetti la cessione dei crediti verso la PA, enti locali compresi, che derivino da somministrazione (o appalto) è subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione ove il contratto sia ancora in corso. Le cessioni intervenute fra l'attrice ed AC GI PA e fra l'attrice ed EN
UC & GA PA risultano esser state stipulate a contratti di fornitura/somministrazione ancora in corso e quindi non risultano opponibili all'ente convenuto, benché notificategli, in mancanza di preventiva adesione dell'ente”.
Ritiene questa Corte territoriale che il risalente orientamento della Cassazione debba essere rivisitato nel caso in cui il credito ceduto trovi fonte in un contratto di somministrazione di energia elettrica, perchè detto tipo di rapporto contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di somministrazione per consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato, affinché se ne serva secondo il bisogno.
In questa ottica, va osservato che la somministrazione è traslativa, in quanto la prestazione pattuita viene appresa dal somministrato e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nel materiale consumo di energia elettrica, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stata già
pag. 7/16 somministrata al cliente, sicchè nella sostanza ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata
(mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico).
Così ridefinita la prestazione di somministrazione di energia elettrica o di gas, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con l'ente che fornisce energia elettrica sia ancora in corso rapporto alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Un argomento a favore di tale orientamento si trova, ragionando a contrario, nel fatto che i previgenti codici degli appalti subordinano la cessione di crediti da corrispettivo di appalto (pure qualificabile come contrato di durata) alla mancanza di un rifiuto espresso da parte della PA, ma nel contempo sottraggono al complesso normativo le forniture di energia e combustibili per produrre energia.
Infatti nel (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all'art. 117 comma 3 si prevedeva che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale disciplina è stata poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 che all'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 dispone che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
pag. 8/16 tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...” .
Nel caso di contratto di appalto quindi l'efficacia della cessione del credito dipende dalla assenza di un rifiuto dell'ente ceduto notificato al cedente ed al cessionario, in una ottica che non nega la ratio delle norme della legge di contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'amministrazione ceduta, atteso che anche il rifiuto della cessione, al pari dell'adesione, soddisfa l'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, «la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto» (Cass. 24758/2021 e Cass. 981/2002). La norma dell'art. 106 quindi per i crediti da appalto sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso, riconoscendo alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, e così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Ma detta disciplina non si applicava alle forniture di energia elettrica in quanto l'abrogato d.lgs n. 163/2006 disponeva all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).”
Il successivo art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 parimenti prevede che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
pag. 9/16 Anche il legislatore quindi ha inteso sottrarre i crediti per somministrazione di energia elettrica, ove la prestazione risulti eseguita, al generale divieto di cessione in assenza di accettazione esplicita o per silenzio -assenso della Pubblica Amministrazione.
Ciò porta quindi ad esaminare le cessioni del credito del Controparte_1
Con riguardo alla cessione identificata con il Rep. 3556 del 26.6.2015 per complessivi euro 48.198,21, il in primo grado ha dedotto che, a differenza Controparte_1
delle altre, non è stata notificata ad esso debitore ceduto;
il che indirettamente rende come accettate e, quindi, non passibili di vaglio delibativo le restanti cessioni di credito oggetto del giudizio non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'ente territoriale debitore.
Osserva quindi la Corte che non risulta dimostrata la notifica da parte del cessionario - odierno appellante - al debitore, della cessione Rep. 3556 del 26.6.2015.
Va tuttavia osservato che:
- la notifica dell'atto di citazione prende luogo della notifica della cessione
- a mente dell'art. 1264 c.c. “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
Sulla valenza della notifica della cessione al debitore ceduto, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nel ritenere che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (v. Cassazione civile sez. III,
pag. 10/16 19/02/2019, n.4713, Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass.,
21/1/2005, n. 1312).
Ancora “Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purchè possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713, Cass., 2/2/2001, n. 1510.
E già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n.
23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954)
Tornando al caso di specie , non risulta dimostrata la notifica da parte del cessionario - odierno appellante - al debitore, della cessione Rep. 3556 del 26.6.2015; l'eventuale omessa comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto ha unicamente l'effetto di considerare liberatorio un eventuale suo pagamento al creditore cedente;
nel caso specifico, il non ha fornito alcuna prova, nemmeno di Controparte_1 consistenza inferenziale , che attesti l'avvenuto pagamento al cedente dei crediti oggetto del prefato contratto di cessione.
In definitiva, ritenuta la legittimazione sostanziale ad agire della appellante Parte_1
nei confronti del anche per quanto riguarda la cessione
[...] Controparte_1
Rep. 3556 del 26.6.2015, tali crediti, unitamente agli altri non oggetto di puntuale, specifica ed efficace contestazione, devono considerarsi esigibili.
Con il secondo motivo di appello l'istituto di credito appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Giudice di Prime cure sulla domanda relativa agli interessi di mora, al pagamento delle note debito interessi, al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
pag. 11/16 Il motivo è parzialmente fondato
A riguardo questa Corte ritiene di dover fare applicazione, condividendolo, del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 61 del 3/1/2023 per cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
Peraltro si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.
n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ciò premesso, quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e non è revocabile in dubbio che il appellato non abbia fornito alcuna prova CP_1
sulla non imputabilità del ritardo dei pagamenti.
Per quanto attiene alle Note di debito Interessi (NDI) aventi ad oggetto i suddetti interessi moratori maturati ex d.lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento delle fatture individuate nella citazione di rimo grado, l'ente territoriale si è limitato ad eccepire genericamente “l''inopponibilità degli atti di cessione, la mancata notifica della stessa
e l'inesistenza del credito, comporta a sua volta l'illegittimità della emissione delle note di debito indicate nell'atto introduttivo per euro 8.864,76 di cui non è dato comprendere l'origine, il contenuto e la base di calcolo.”(vd. Comparsa di risposta)
In realtà deve evidenziarsi che sono stati depositati sia i contratti di cessione di fatture già facenti capo alle società Acea ed EN UC GA, sia le date di emissione delle fatture,
pag. 12/16 le date dei pagamenti ed il calcolo degli interessi moratori fattura per fattura: calcolo che non è stato specificamente contestato dalla difesa del a fronte di un CP_1
corredo documentale sufficiente ai fini della verifica della specifica posta di credito.
Dovendo, pertanto, ritenersi provata anche tale spettanza della relativa pretesa creditoria in capo alla il deve essere, altresì, condannato a Pt_1 Controparte_1
corrispondere all' istituto di credito appellante €. 4.484,19 a titolo di interessi commerciali di mora dalle singole scadenze delle fatture alla data del 24/09/2020, nonchè gli interessi di mora generati dal tardivo pagamento delle fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale azionata, ossia € 8.864,76 somma portata dalle
Note di Debito Interessi.
Sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/2002
Su tale voce, il motivo appare fondato solo in minima parte.
Il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede infatti che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (il cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs.
192/2012, costituisce recepimento), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con due successive pronunce ha definitivamente chiarito che "l'importo forfettario minimo di
EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non
pag. 13/16 pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che "il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva
2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i
"costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza" (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
Ciò nondimeno è di tutta evidenza come oggetto del presente giudizio risultino essere solo le 35 (trentacinque) fatture indicate nel prospetto allegato al doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, i cui relativi crediti sono i soli di cui risulta provato che abbia svolto un'attività recuperatoria, promuovendo la Parte_1
presente azione giudiziale.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per 35 fatture e quindi, la somma complessiva di €. 1.400,00.
In conclusione l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, il
[...]
Part
va condannato al pagamento in favore di delle seguenti somme: CP_1
€ 12.730,31 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
€. 4.484,19 a titolo di interessi commerciali di mora dalle singole scadenze delle fatture alla data del 24/09/2020;
pag. 14/16 € 8.864,76 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte sub doc. 7 e sub doc. 8 fascicolo di parte appellante.
€. 1.400,00 ex art.6 del d.lgs 231/2002.
Non possono essere riconosciuti ulteriori interessi anatocistici ex art. 1883 c.c., richiesti in atto di citazione di primo grado sia per le fatture non pagate che per le NDI, non essendo stato allegato e provato se trattasi di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda;
va peraltro segnalato che nelle conclusioni adottate nell'atto di citazione in appello interessi anatocistici sulle somme sopra indicate non vengono richiesti, sicchè devono ritenersi definitivamente rinunciati.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza;
l'accoglimento del gravame comporta l'adozione di una nuova liquidazione delle spese di lite del primo grado.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
(già e ) Pt_1 Parte_2 Parte_2
(P.I. ), P.IVA_1
contro (C.F. avverso la sentenza n. 18/2022 Controparte_1 P.IVA_2
emessa dal Tribunale di Fermo in data 14.1.2022 e pubblicata il 15.1.2022 così decide
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di 12.730,31, della somma di €. 4.484,19, della somma di €. 8.864,76 e della somma di €. 1.400,00 per i titoli di cui in motivazione;
pag. 15/16 ridetermina la liquidazione delle spese di lite del primo grado in €. 806,00 per spese,
€ 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi €. 1.185,50 per spese, €.
3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, camera di consiglio telematica del 19 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 715/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 715/2022 RG e promossa con atto di citazione
DA
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
) (P.I. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
[...] P.IVA_1 dall'Avv. MONICA FAZIO e dall'Avv. IVANO FAZIO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO,
VIA S. BARNABA N. 30
- Appellante -
CONTRO (C.F. ) - Appellato Controparte_1 P.IVA_2
contumace -
Oggetto: Avverso la sentenza n. 18/2022 emessa dal Tribunale di Fermo in data
14.1.2022 e pubblicata il 15.1.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 18/2022 emessa il 14.1.22 e pubblicata il 15.1.2022, con la quale il Tribunale di Fermo, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. R.G. 1542/20, condannare
– anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. - il (C.F. Controparte_1
) in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P.IVA_2 [...] delle seguenti somme: € 8.797,78 a titolo di sorte capitale, in virtù delle Parte_1 fatture cedute da Acea GI SPA e descritte nell'elenco prodotto sub doc. 3; €
3.932,53 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da EN GA e UC PA e descritte nell'elenco prodotto sub doc. 3; € 4.484,19, alla data del 24/09/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal
D.Lgs n. 192/12; € 8.864,76 per il mancato pagamento delle NDI;
€ 32.800,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata in data 29.9.20 evocava Parte_2
in giudizio il esponendo di aver acquisito il credito di Acea Controparte_1
pag. 2/16 GI PA ed EN GA e UC PA nei confronti dell'ente territoriale, portato da fatture emesse a titolo di corrispettivo per le forniture di energia, in forza di una serie di cessioni di credito tutte notificate al ed illustrando che alcune di queste fatture CP_1
non erano state pagate, altre erano state pagate in ritardo generando interessi di mora.
Con comparsa di risposta si costituiva il eccependo in via Controparte_1
preliminare la nullità, invalidità, inefficacia ed inopponibilità degli atti di cessione per mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della legge 20.03.1865
n. 2248 e per mancata notifica della cessione rep 3556 del 26/6/2015 del credito di €
48.198,21; argomentava che le cessioni, per essere validamente opponibili, devono essere notificate alle pubbliche amministrazioni quando i contratti sono cessati, che le fatture per le quali si chiede il pagamento si riferiscono a contratti di somministrazione che al momento della presunta cessione del credito erano ancora in corso di esecuzione e quindi non cedibili senza adesione esplicita della pubblica amministrazione.
In corso di causa si costituiva la . in qualità di società incorporante Parte_1 dell'istituto di credito attore.
Con sentenza n. 18/2022 emessa in data 14.1.2022 il Tribunale di Fermo così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della domanda avanzata da in pers. leg. Parte_1
rappr.te p.t., condanna il in pers. leg. rappr.te p.t., a versare Controparte_1 all'attrice l'importo di € 2.196,60, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda (29.9.20) sino al saldo effettivo;
2) condanna l'ente convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per anticipazioni, € 2.025,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali. “
pag. 3/16 Il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse opponibile all'ente la sola cessione con atto
Rep 31296 registrato a Milano il 28.06.2016 al numero 33973 serie 1T di crediti per €.
2.129,60 portati da fatture emesse da EN per lavori effettuati e non per forniture.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo
Il non si è costituito. Controparte_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito della comparsa conclusionale la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, Controparte_1 ritualmente citato (con notifica dell'atto di appello al difensore di primo grado in data
13 luglio 2022 e quindi entro il termine ex art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 15 gennaio 2022) non si è costituito.
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non opponibili al
[...]
– debitore - le cessioni del credito intervenute fra le cedenti AC CP_1
GI PA ed EN UC & GA PA e la cessionaria;
ciò, in quanto notificate Pt_1 in difetto della preventiva adesione dell'ente territoriale debitore, dovuta ex lege per la cessione di crediti nei confronti della Pubblica amministrazione generati da contratti di somministrazione e fornitura ancora in corso. Deduce l'appellante che avrebbe dovuto essere applicato il disposto normativo di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs.
50/2016, secondo cui «[…] le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione»; non avendo il provato di aver comunicato al CP_1
cedente e al cessionario - entro il termine perentorio di 45 giorni - il proprio rifiuto in ordine alla suddetta cessione, poiché il mancato rifiuto assume significato equivalente ad assenso o ad approvazione della Pubblica Amministrazione alla cessione di credito pag. 4/16 notificata, ne deriva che la cessione va considerata pienamente efficace ed opponibile all'opponente.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Vanno preliminarmente inquadrati e delineati i termini della vicenda. Trattasi di richiesta di pagamento di crediti vantati da AC GI PA e EN UC & GA PA per la fornitura di energia elettrica a favore del , ceduti dalle CP_1 Controparte_1
società fornitrici alla che agisce, quindi, in giudizio in qualità di Parte_1
cessionaria dei suddetti crediti
Va rilevato come all'epoca della cessione dei crediti, i contratti tra il
[...]
e le società fornitrici fossero ancora in essere e segnatamente (vd. CP_1
comparsa di risposta primo grado : Controparte_1
- per quanto attiene Acea GI SP il contratto si concludeva nel mese di ottobre
2016 mentre le cessioni portavano le seguenti date:
1. cessione di crediti per € 48.198,24 Rep. 3556 del 26/6/2015 contenente n. 28 fatture sulle 35 richieste;
2. cessione di crediti per € 38.680,72 Rep. 188 del 30/3/2016 contenente n. 1 fattura delle 35 richieste;
3. cessione di crediti per € 14.894,66 Rep. 935 del 29.09.2016 contenente n. 1 fattura delle 35 richieste;
- per quanto attiene EN GA e UC SP il contratto era ancora in esecuzione mentre le cessioni portavano le seguenti date:
1. cessione di crediti per € 3.553,06 Rep. 33396 del 29/09/17 contenente n. 1 fattura delle 35 richieste;
2. cessione di crediti per € 1.044,79 Rep. 37489 del 20/12/2019 contenente 3 fatture delle 35 richieste;
- per quanto riguarda EN SP il contratto cessava nel 2019 mentre la cessione del credito portava la seguente data:
1. cessione di crediti per € 2.129,60 Rep. 31296 del 27.06.2016.
Poste tali premesse il quadro normativo di riferimento può delinearsi come segue.
pag. 5/16 Va osservato come in linea generale la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA abbia natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss. c.c.. La differenza si riscontra nella circostanza che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
La normativa di riferimento è costituita innanzitutto dall'art. 9 Legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo, a mente del quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Tale disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
È opportuno, al riguardo, evidenziare in primo luogo che “il divieto di cessione senza
l'“adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.
1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.“(Cassazione Civile Sezione III sentenza n. 981/2002)
Inoltre “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata,
pag. 6/16 non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art.
1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Sez. I, n. 2209/2007).
Il contesto normativo rappresentato è stato implicitamente richiamato dal giudice di prime cure, allorchè ha affermato che “In effetti la cessione dei crediti verso la PA, enti locali compresi, che derivino da somministrazione (o appalto) è subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione ove il contratto sia ancora in corso. Le cessioni intervenute fra l'attrice ed AC GI PA e fra l'attrice ed EN
UC & GA PA risultano esser state stipulate a contratti di fornitura/somministrazione ancora in corso e quindi non risultano opponibili all'ente convenuto, benché notificategli, in mancanza di preventiva adesione dell'ente”.
Ritiene questa Corte territoriale che il risalente orientamento della Cassazione debba essere rivisitato nel caso in cui il credito ceduto trovi fonte in un contratto di somministrazione di energia elettrica, perchè detto tipo di rapporto contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di somministrazione per consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato, affinché se ne serva secondo il bisogno.
In questa ottica, va osservato che la somministrazione è traslativa, in quanto la prestazione pattuita viene appresa dal somministrato e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nel materiale consumo di energia elettrica, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stata già
pag. 7/16 somministrata al cliente, sicchè nella sostanza ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata
(mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico).
Così ridefinita la prestazione di somministrazione di energia elettrica o di gas, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con l'ente che fornisce energia elettrica sia ancora in corso rapporto alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Un argomento a favore di tale orientamento si trova, ragionando a contrario, nel fatto che i previgenti codici degli appalti subordinano la cessione di crediti da corrispettivo di appalto (pure qualificabile come contrato di durata) alla mancanza di un rifiuto espresso da parte della PA, ma nel contempo sottraggono al complesso normativo le forniture di energia e combustibili per produrre energia.
Infatti nel (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all'art. 117 comma 3 si prevedeva che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale disciplina è stata poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 che all'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 dispone che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
pag. 8/16 tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...” .
Nel caso di contratto di appalto quindi l'efficacia della cessione del credito dipende dalla assenza di un rifiuto dell'ente ceduto notificato al cedente ed al cessionario, in una ottica che non nega la ratio delle norme della legge di contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'amministrazione ceduta, atteso che anche il rifiuto della cessione, al pari dell'adesione, soddisfa l'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, «la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto» (Cass. 24758/2021 e Cass. 981/2002). La norma dell'art. 106 quindi per i crediti da appalto sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso, riconoscendo alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, e così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Ma detta disciplina non si applicava alle forniture di energia elettrica in quanto l'abrogato d.lgs n. 163/2006 disponeva all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).”
Il successivo art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 parimenti prevede che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
pag. 9/16 Anche il legislatore quindi ha inteso sottrarre i crediti per somministrazione di energia elettrica, ove la prestazione risulti eseguita, al generale divieto di cessione in assenza di accettazione esplicita o per silenzio -assenso della Pubblica Amministrazione.
Ciò porta quindi ad esaminare le cessioni del credito del Controparte_1
Con riguardo alla cessione identificata con il Rep. 3556 del 26.6.2015 per complessivi euro 48.198,21, il in primo grado ha dedotto che, a differenza Controparte_1
delle altre, non è stata notificata ad esso debitore ceduto;
il che indirettamente rende come accettate e, quindi, non passibili di vaglio delibativo le restanti cessioni di credito oggetto del giudizio non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'ente territoriale debitore.
Osserva quindi la Corte che non risulta dimostrata la notifica da parte del cessionario - odierno appellante - al debitore, della cessione Rep. 3556 del 26.6.2015.
Va tuttavia osservato che:
- la notifica dell'atto di citazione prende luogo della notifica della cessione
- a mente dell'art. 1264 c.c. “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
Sulla valenza della notifica della cessione al debitore ceduto, la giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nel ritenere che “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (v. Cassazione civile sez. III,
pag. 10/16 19/02/2019, n.4713, Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass.,
21/1/2005, n. 1312).
Ancora “Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purchè possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713, Cass., 2/2/2001, n. 1510.
E già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n.
23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954)
Tornando al caso di specie , non risulta dimostrata la notifica da parte del cessionario - odierno appellante - al debitore, della cessione Rep. 3556 del 26.6.2015; l'eventuale omessa comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto ha unicamente l'effetto di considerare liberatorio un eventuale suo pagamento al creditore cedente;
nel caso specifico, il non ha fornito alcuna prova, nemmeno di Controparte_1 consistenza inferenziale , che attesti l'avvenuto pagamento al cedente dei crediti oggetto del prefato contratto di cessione.
In definitiva, ritenuta la legittimazione sostanziale ad agire della appellante Parte_1
nei confronti del anche per quanto riguarda la cessione
[...] Controparte_1
Rep. 3556 del 26.6.2015, tali crediti, unitamente agli altri non oggetto di puntuale, specifica ed efficace contestazione, devono considerarsi esigibili.
Con il secondo motivo di appello l'istituto di credito appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Giudice di Prime cure sulla domanda relativa agli interessi di mora, al pagamento delle note debito interessi, al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
pag. 11/16 Il motivo è parzialmente fondato
A riguardo questa Corte ritiene di dover fare applicazione, condividendolo, del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 61 del 3/1/2023 per cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
Peraltro si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.
n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ciò premesso, quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e non è revocabile in dubbio che il appellato non abbia fornito alcuna prova CP_1
sulla non imputabilità del ritardo dei pagamenti.
Per quanto attiene alle Note di debito Interessi (NDI) aventi ad oggetto i suddetti interessi moratori maturati ex d.lgs. 231/2002 per il tardivo pagamento delle fatture individuate nella citazione di rimo grado, l'ente territoriale si è limitato ad eccepire genericamente “l''inopponibilità degli atti di cessione, la mancata notifica della stessa
e l'inesistenza del credito, comporta a sua volta l'illegittimità della emissione delle note di debito indicate nell'atto introduttivo per euro 8.864,76 di cui non è dato comprendere l'origine, il contenuto e la base di calcolo.”(vd. Comparsa di risposta)
In realtà deve evidenziarsi che sono stati depositati sia i contratti di cessione di fatture già facenti capo alle società Acea ed EN UC GA, sia le date di emissione delle fatture,
pag. 12/16 le date dei pagamenti ed il calcolo degli interessi moratori fattura per fattura: calcolo che non è stato specificamente contestato dalla difesa del a fronte di un CP_1
corredo documentale sufficiente ai fini della verifica della specifica posta di credito.
Dovendo, pertanto, ritenersi provata anche tale spettanza della relativa pretesa creditoria in capo alla il deve essere, altresì, condannato a Pt_1 Controparte_1
corrispondere all' istituto di credito appellante €. 4.484,19 a titolo di interessi commerciali di mora dalle singole scadenze delle fatture alla data del 24/09/2020, nonchè gli interessi di mora generati dal tardivo pagamento delle fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale azionata, ossia € 8.864,76 somma portata dalle
Note di Debito Interessi.
Sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/2002
Su tale voce, il motivo appare fondato solo in minima parte.
Il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede infatti che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (il cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs.
192/2012, costituisce recepimento), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con due successive pronunce ha definitivamente chiarito che "l'importo forfettario minimo di
EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non
pag. 13/16 pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che "il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva
2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i
"costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza" (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
Ciò nondimeno è di tutta evidenza come oggetto del presente giudizio risultino essere solo le 35 (trentacinque) fatture indicate nel prospetto allegato al doc. n. 3 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante, i cui relativi crediti sono i soli di cui risulta provato che abbia svolto un'attività recuperatoria, promuovendo la Parte_1
presente azione giudiziale.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per 35 fatture e quindi, la somma complessiva di €. 1.400,00.
In conclusione l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, il
[...]
Part
va condannato al pagamento in favore di delle seguenti somme: CP_1
€ 12.730,31 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3;
€. 4.484,19 a titolo di interessi commerciali di mora dalle singole scadenze delle fatture alla data del 24/09/2020;
pag. 14/16 € 8.864,76 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte sub doc. 7 e sub doc. 8 fascicolo di parte appellante.
€. 1.400,00 ex art.6 del d.lgs 231/2002.
Non possono essere riconosciuti ulteriori interessi anatocistici ex art. 1883 c.c., richiesti in atto di citazione di primo grado sia per le fatture non pagate che per le NDI, non essendo stato allegato e provato se trattasi di interessi scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda;
va peraltro segnalato che nelle conclusioni adottate nell'atto di citazione in appello interessi anatocistici sulle somme sopra indicate non vengono richiesti, sicchè devono ritenersi definitivamente rinunciati.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza;
l'accoglimento del gravame comporta l'adozione di una nuova liquidazione delle spese di lite del primo grado.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
(già e ) Pt_1 Parte_2 Parte_2
(P.I. ), P.IVA_1
contro (C.F. avverso la sentenza n. 18/2022 Controparte_1 P.IVA_2
emessa dal Tribunale di Fermo in data 14.1.2022 e pubblicata il 15.1.2022 così decide
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di 12.730,31, della somma di €. 4.484,19, della somma di €. 8.864,76 e della somma di €. 1.400,00 per i titoli di cui in motivazione;
pag. 15/16 ridetermina la liquidazione delle spese di lite del primo grado in €. 806,00 per spese,
€ 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi €. 1.185,50 per spese, €.
3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, camera di consiglio telematica del 19 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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