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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 487/2024 RGA avverso la sentenza n. 73/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 10.02.2023 e pubblicata in data 17.03.2023 nella causa n. 1662/2021 RG, non notificata;
avente ad oggetto: retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(C.F. e Parte_1
P.VA , in persona del suo legale rappresentante p.t., il sig. P.VA_1 Pt_1
elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA) alla Via V. Emanuele
[...]
n. 72 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga, c che la rappresenta e difende nel presente procedimento;
appellante; contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Fabio Cappelletti, Ginevra Pericoli e Sara Simoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in sito in Firenze - Via Carissimi n. 58; appellata;
(C.F. , Controparte_2 P.VA_2
pag. 1 di 16 contumace;
appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente ed esaustivamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 29-09-2021,
conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Bologna, in composizione Controparte_2 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermava di essere stata assunta dalla , in data Parte_1
28-10 2019, con contratto di lavoro part time di 30 ore settimanali, con termine al
30-04-2020 ed inquadramento nel 5° Livello C.C.N.L. Autotrasporto Merci.
Affermava poi che il suddetto termine era stato prorogato per due volte, dapprima fino al 31-10-2020 e successivamente fino al 30-04-2021, ed era terminato in data
05-02-2021 in forza di dimissioni rese dalla stessa ricorrente.
Eccepiva l'illegittimità del contratto di lavoro in questione, posto che nello stesso e nelle proroghe non era stata indicata l'articolazione dell'orario di lavoro asseritamente parziale. Rilevava poi che in realtà, diversamente da quanto indicato nel contratto, il rapporto di lavoro si era svolto a tempo pieno, e l'attività lavorativa era stata prestata dalla ricorrente, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì fino al gennaio 2020, e successivamente dal lunedì' al venerdì' dalle ore 08.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa, e quindi sempre per 40 ore settimanali.
Eccepiva poi che nonostante l'inquadramento formale nel 5° Livello C.C.N.L. Autotrasporto Merci, la medesima ricorrente aveva sempre svolto mansioni rientranti nel 4° Livello del predetto C.C.N.L., come descritte in ricorso.
Precisava che la propria attività lavorativa era stata resa nell'ambito dell'appalto intercorso tra l'appaltante e Parte_2 [...]
, e precisamente nelle attività di magazzino, Parte_1
pag. 2 di 16 logistica e trasporto appaltate dalla alla Parte_2
. Parte_1
Proseguiva affermando che nel corso del rapporto di lavoro, la società datrice di lavoro si era avvalsa di strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di
Giudice del Lavoro, premesso l'accertamento circa la nullità del contratto part time a tempo determinato intercorso tra le parti, accertasse e dichiarasse che tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni rientranti nel 4° Livello del
C.C.N.L. Autotrasporto Merci, e condannasse le società convenute al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Chiedeva altresì la condanna delle società convenute al risarcimento del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015, come quantificato in atti, nonché al risarcimento del danno quantificato equitativamente, per avere sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Parte_1 principale la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso. Nel merito ne eccepiva l'infondatezza per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Preponeva poi domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per un asserito abuso del diritto.
Si costituiva in giudizio sulla domanda riconvenzionale di abuso CP_1 del diritto, rilevandone l'infondatezza, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta sulla riconvenzionale. Controparte_2 rimaneva contumace.
Il processo si svolgeva alle udienze del 06-06-2022, 29-09-2022, 10-02-2023.
Venivano sentiti come testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Veniva ammesso interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, che peraltro non comparivano all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio, in assenza di giustificato motivo. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Così istruita la vertenza, all'udienza del 10.02.2023 i procuratori delle parti costituite, su invito del Giudice a quo, hanno provveduto a discutere la causa e,
pag. 3 di 16 all'esito della camera di consiglio, il medesimo Giudicante ha pronunciato la sentenza n. 73/2023 R.S., così statuendo: “(…) dichiara che tra e Parte_3
, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, full time, con svolgimento da parte della signora , di CP_1 mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L. Trasporto Merci, sin dal 28-10-2019.
Dichiara che la ricorrente ha prestato tale attività lavorativa nei servizi oggetto di appalto tra le società convenute.
Condanna le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive maturate tra il percepito ed il dovuto per le superiori mansioni svolte ed il maggior orario di lavoro osservato, ed al pagamento del TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
Condanna le società convenute al risarcimento del danno a favore della ricorrente, dovuto ex art. 10 del Dlgs N°81/2015, liquidato in Euro 50, 00 per ogni giorno di lavoro, dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione. Condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro
259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. (…)”. Le motivazioni della predetta sentenza sono state, poi, pubblicate in data 17/03/2023.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, dopo aver riepilogato lo svolgimento del giudizio ed i fatti sottoposti alla sua valutazione: 1) ha rilevato che “le domande della ricorrente inerenti lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni rientranti nel 4° Livello
C.C.N.L Autotrasporto Merci” sono “… provate sulla dalle testimonianze rese da
, e , nonché in forza della Testimone_1 Testimone_2 NE mancata risposta dei legali rappresentanti delle società convenute, all'interrogatorio formale”; 2) stante, quindi, “la palese illegittimità e simulazione del contratto di lavoro a termine ed a tempo determinato, in assoluto contrasto con la realtà lavorativa della ricorrente”, ha dichiarato “che tra e Parte_3
, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, full time, con svolgimento da parte della signora di CP_1 mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L. Trasporto Merci, sin dal 28-10-2019”; 3) ha, poi, “dichiarato che tale attività lavorativa è stata svolta nei servizi oggetto di appalto tra le società convenute”, con conseguente condanna in solido delle medesime società “al pagamento delle differenze retributive maturate tra il
pag. 4 di 16 percepito ed il dovuto per le superiori mansioni svolte ed il maggior orario di lavoro osservato, nonché al pagamento del TFR”; 4) ha, poi, ritenuto fondata la domanda di “risarcimento del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015”, formulata dall'allora ricorrente, liquidandolo “in Euro 50, 00 per ogni giorno di lavoro, dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione”; 5) ha respinto la domanda di parte attrice, inerente il risarcimento del danno per avere, a suo dire, le società allora resistenti sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori,
“posto che è palese che il sistema di video sorveglianza installato nei locali, era deputato esclusivamente alla sicurezza delle merci”; 6) ha, inoltre, disatteso l'eccezione di parte convenuta , inerente Parte_1 un'asserita nullità del libello introduttivo del giudizio, “stante che dallo stesso sono ben comprensibili le domande svolte dalla ricorrente e le ragioni a sostegno delle stesse”; 7) ha ritenuto infondata “la domanda riconvenzionale svolta dalla
, posto che non appare comprensibile, nella non Parte_1 Parte_1 chiara esposizione, in cosa si sarebbe sostanziato l'asserito abuso del diritto da parte della ricorrente”; 8) ha condannato, infine, le società allora resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato telematicamente in data 15/09/2023, la
[...] ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) riformare la sentenza impugnata ed accogliere le seguenti conclusioni: a) rigettare la domanda proposta giacché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
b) condannare altresì parte ricorrente al pagamento di competenze e spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di appello, rubricati rispettivamente: “A.- Sulla fondatezza della domanda”; “B.- Sulla mancata emersione di prova a sostegno della domanda introduttiva”; “C. Sulla ulteriore nullità della sentenza appellata: la contestazione circa la mancata indicazione del dovuto”; “D.- La pronunzia sulle spese”.
Con i primi due motivi di impugnazione, strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, la società appellante ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe fatto “malgoverno” delle risultanze istruttorie, ritenendo provate le
pag. 5 di 16 domande dell'allora ricorrente inerenti lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L
Autotrasporto Merci. La società appellante, in particolare, offrendo una propria lettura delle risultanze istruttorie in atti, sostiene gli oneri probatori incombenti sull'allora ricorrente non sarebbero stati assolti. Con il terzo motivo di appello, la Parte_1 ha eccepito che la sentenza gravata sarebbe affetta da
[...] nullità per non avere il Giudice di prime cure quantificato il dovuto all'allora ricorrente.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione, la società appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame “per manifesta infondatezza dello stesso ex art 348 bis cpc” ed in quanto redatto in pretesa violazione dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito, ne ha poi diffusamente contestato la fondatezza sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendo che questa Corte voglia così provvedere: “(…) IN VIA PRELIMIARE accertare e dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza n. 73/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro.
IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale delle statuizioni della sentenza di primo grado;
VINTE in ogni caso le spese di lite del doppio grado di giudizio. Atteso il contegno processuale si chiede anche la condanna ex art 96 cpc. (…)”. La già contumace in prime cure, benché Controparte_2 ritualmente evocata innanzi a questa Corte, non si è costituita nemmeno in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite in prime cure che offrono un quadro completo ed esaustivo delle circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione (come meglio appresso illustrato), con conseguente irrilevanza e superfluità dell'escussione del teste invocata in questa sede dalla società appellante, in reiterazione di Tes_4 speculare richiesta formulata in prime cure. Va rilevato, inoltre, sul punto che il
pag. 6 di 16 testimone non è comparso in prime cure all'udienza fissata per lo sfogo Tes_4 della prova orale senza alcun giustificativo e, all'esito di tale udienza, la difesa dell'odierna appellante non ha neppure chiesto di rinviare la causa al fine di poter escutere detto testimone, di fatto rinunciandoci. E' evidente, quindi, come il
Giudice a quo all'esito delle prove orali abbia correttamente fissato udienza di discussione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello in esame ex art. 348 bis c.p.c. in quanto i motivi di doglianza articolati dall'odierna società appellante, benché non meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso diffusamente illustrate, non appaiono, prima facie, manifestamente infondati, così come presupporrebbe la norma citata ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Sempre in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dalla per Parte_1 asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, benché formulati in relazione alla precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla formulazione vigente della predetta norma che di quella precedente ha mutuato i tratti essenziali.
pag. 7 di 16 Sempre in via preliminare, va osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato: a) nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di
“risarcimento del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015”, formulata dall'allora ricorrente, liquidandolo “in Euro 50, 00 per ogni giorno di lavoro, dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione”; b) nella parte in cui ha ritenuto sussistente fra le società allora resistenti un appalto di servizi, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 29 Dlgs 276/2003; c) nella parte in cui ha respinto la domanda di parte attrice, inerente il risarcimento del danno per avere, a suo dire, le società allora resistenti sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori;
d) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione formulata da
[...] di nullità del libello introduttivo del Parte_1 giudizio ed, infine, e) nella parte in cui ha ritenuto infondata “la domanda riconvenzionale svolta dalla ” per un asserito e Parte_1 non meglio specificato abuso del diritto, trattandosi di autonome statuizioni che non state oggetto di specifica impugnazione.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che appare opportuno trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame formulati dalla in ragione della loro stretta Parte_1 interconnessione logico-giuridica, essendo entrambi attinenti ad un asserito malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Giudice a quo.
Il punto di partenza di tale analisi, ad avviso di questa Corte, non può che essere individuato nel contegno processuale dell'odierna appellante. Tale società, innanzitutto, non ha correttamente assolto all'onere di specifica contestazione su di essa gravante ai sensi degli artt. 115 e 416 c.p.c.
Come noto, a mente dell'art. 416 c.p.c., nella propria memoria di costituzione in giudizio il convenuto deve – a pena di decadenza - prendere posizione in maniera precisa e non generica sui fatti posti a fondamento della domanda: in particolare, il datore di lavoro deve prendere puntuale posizione sulle circostanze che comunque sono nella sua sfera di conoscenza in quanto attinenti all'organizzazione aziendale (cfr. ex multis, Cass. sent. 8933/2009).
Ebbene l'odierna appellante nel costituirsi nel giudizio di primo grado non ha contestato in maniera specifica le circostanze dedotte dalla sig.ra CP_1 nel libello introduttivo del giudizio.
Segnatamente, l'allora resistente:
pag. 8 di 16 - non ha contestato (neppur genericamente) la sussistenza di un contratto di appalto tra le società e;
Parte_1 Controparte_2
- ha contestato solo genericamente (e dunque tamquam non esset) le mansioni e l'orario lavorativo della sig.ra limitandosi ad un generico richiamo a CP_1 quanto indicato in contratto - dimenticando, evidentemente, che l'allora ricorrente aveva contestato la legittimità del contratto di lavoro part time per la mancata collocazione temporale della prestazione lavorativa, atteso che nel contratto di lavoro non vi è alcuna indicazione in proposito, in spregio alla normativa che impone la collocazione temporale della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 5 d. lgs. 81/2015), così come per l'erronea indicazione delle mansioni a lei assegnate, nella realtà di livello superiore.
Orbene, è pacifico che la mancata contestazione specifica dei fatti posti a fondamento delle domande del ricorrente, rende i fatti stessi incontroversi e, di conseguenza, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio e sono sottratti al controllo probatorio del giudice, rimanendo estranei alla materia del contendere (cfr., ex multis, Cass. ss.uu. n. 761/2002; App. Bologna 9 maggio
2011). Ed infatti, il Giudice pone a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.).
Va, poi, rimarcata la mancata comparizione dei legali rappresentanti delle società convenute nel giudizio di primo rado a render interrogatorio formale, in assenza di legittimo impedimento. Quanto al valore di tale mancata comparizione, si rammenta che ai sensi dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Con l'ulteriore precisazione che: “la contumacia del convenuto (n.d.r. quale quella di valutata insieme con la sua mancata Controparte_2 risposta all'interrogatorio formale, equivale alla mancata contestazione delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, che dunque si possono ritenere dimostrate” (Trib. Roma, 2 aprile 2004 n. 6701).
A rigore, quindi, il Tribunale di Bologna avrebbe potuto ritenere provati i fatti allegati dalla sig.ra a sostegno delle proprie pretese senza necessità CP_1 di dar corso ad ulteriori attività istruttorie.
pag. 9 di 16 In ogni caso, i fatti dedotti dall'allora ricorrente a fondamento delle proprie domande nel ricorso ex art. 414 cpc risultano provati per tabulas (cfr. all.ti da 1 a
11 fasc. di primo grado della lavoratrice) e confermati dai testi escussi in udienza.
In particolare, per quanto concerne l'orario di lavoro svolto dalla si CP_1 precisa come la circostanza che quest'ultima abbia sempre osservato un orario di lavoro full-time, oltre a risultare in via documentale (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. di primo grado della lavoratrice), è comunque stata confermata anche dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 29.09.2022. Il teste indotto dall'allora ricorrente , interrogata sul cap. 4, ha Testimone_1 affermato: “posso confermare la circostanza di cui al cap. 4, spesso pranzavamo insieme e io la vedevo uscire dal lavoro perché io ero ancora lì che attendevo gli autisti. Gli orari di lavoro venivano predisposti dalla Sig.ra e comunicati Pt_4
a voce ai lavoratori, accadeva così per tutti i dipendenti”.
Anche il secondo teste indotto dalla lavoratrice, MO
, ha confermato l'orario lavorativo dedotto in ricorso, affermando “posso
[...] confermare la circostanza di cui al cap 4, lei ha seguito l'orario indicato in capitolo per un paio di mesi poi da gennaio arrivava alle 8 e usciva alle 17. Io lavoravo dalle 9 alle 18. Gli orari di lavoro venivano predisposti dalla Sig.ra
e comunicati a voce ai lavoratori, accadeva così per tutti i dipendenti”, Pt_4 precisando che “(…) lavoravamo nello stesso blocco, io la vedevo lavorare (…)”
Infine, anche la teste – che ha precisato: “conosco la ricorrente, è NE stata mia collega di lavoro. Entrambe lavoravamo per la lei ha iniziato Pt_1 un paio di mesi dopo di me nel 2019. Io ho lavorato lì fino a giugno 2022. Abbiamo lavorato alcuni giorni nello stesso blocco all'inizio, poi lei è stata trasferita nel blocco 38 bis e dopo qualche mese anche io sono andata nel blocco 38 bis. La vedevo lavorare eravamo di fronte” - con la sua deposizione ha confermato il cap.
4 di parte attrice, odierna appellata, circa l'osservanza di un orario di lavoro full time da parte dell'allora ricorrente, per come dedotto in ricorso.
Tali deposizioni testimoniali appaiono scevre di intrinseche contraddizioni, fra di loro convergenti e suffragate dalle ulteriori risultanze istruttorie in atti, così che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei citati testimoni. Sul punto, va disattesa, peraltro, “l'eccezione di incapacità a testimoniare, ex art.
246 cpc, dei testi e , che hanno un giudizio Testimone_1 MO
pag. 10 di 16 pendente nei confronti della convenuta avente medesimo oggetto del presente, peraltro patrocinati dagli stessi Avvocati”. Tale eccezione è, innanzitutto, tardiva, in quanto sollevata per la prima volta con il ricorso in appello e, comunque, infondata.
Al riguardo, si deve ricordare, infatti che: “L'incapacità a deporre prevista dall'art
246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale
e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui
è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ne consegue che il procacciatore di affari non è incapace a testimoniare nella controversia relativa al pagamento del corrispettivo della fornitura di merci, non coinvolgendo la stessa il diritto del teste a percepire la provvigione per aver prestato la sua opera ai fini della conclusione del contratto dedotto in lite, atteso che il rapporto che lo lega ad una o ad entrambe le parti integra unicamente un elemento per la valutazione della sua attendibilità”(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9353 del 8 giugno 2012). In senso conforme, si veda anche Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11314 del 10 maggio 2010 secondo cui: “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi. Ne consegue che, in un giudizio relativo alla titolarità di una quota di società di persone, gli altri soci della medesima non sono incapaci a deporre, perché l'esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul loro patrimonio o sulla loro sfera giuridica individuale;
né il loro eventuale interesse al modo in cui la compagine sociale è formata, allorché la libera trasferibilità
pag. 11 di 16 delle quote non sia in discussione, ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio”.
Concludendo sul punto, dunque, va evidenziato che la sentenza gravata risulta corretta e meritevole di conferma nella parte in cui ha affermato che: “Tutti i testi sentiti hanno riferito che la ricorrente ha sempre lavorato a tempo pieno, dalle ore
09.00 alle ore 18.00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì fino al gennaio 2020, e successivamente dal lunedì' al venerdì' dalle ore 08.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa, ma sempre per 40 ore settimanali”. Va quindi respinta l'eccezione di parte appellante circa l'assenza di prove in merito all'orario di lavoro concretamente svolto dalla sig.ra CP_1
Quanto, poi, alla questione del livello di inquadramento spettante alla lavoratrice, odierna appellata, ed alle conseguenti differenze retributive, osserva la Corte che i testimoni escussi hanno confermato come l'allora ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna appellante, abbia svolto mansioni riconducibili al IV livello del CCNL applicato.
Di fatti la teste – dopo aver precisato: “Entrambe lavoravamo per la Tes_1
lei ha iniziato ad ottobre 2019, un anno dopo di me. Lavoravamo in due Pt_1 blocchi diversi, io la vedevo lavorare poiché quando arrivava al mattino io ero già lì per portare dei documenti. Io ero responsabile del blocco 40, la CP_1 invece si occupava di assistenza clienti” - interrogata sul cap. 9 di parte attrice, ha affermato: “si è vero, preciso che nel contratto della ricorrente le mansioni indicate erano quelle di assistenza clienti, ma in realtà la lavoratrice veniva addetta ad ogni mansione necessaria”; chiamata a rispondere sul cap. 11 di parte attrice, ha risposto: “si è vero confermo. Noi gestivamo gli stessi clienti, io per
l'Emilia-Romagna e la ricorrente per l'Italia”; sul cap. 12 di parte attrice, infine, interrogata sui clienti in favore dei quali l'allora ricorrente aveva eseguito in autonomia le proprie mansioni, ha confermato “si è vero, confermo, questi erano i clienti con cui lavorava la ricorrente”. Anche la teste – dopo aver precisato: “conosco la ricorrente, è MO stata mia collega di lavoro. Entrambe lavoravamo per la lei ha iniziato Pt_1 ad ottobre 2019, dopo di me. Io ho lavorato lì fino a novembre 2020. Lavoravamo nello stesso blocco, io la vedevo lavorare. Io mi occupavo del controllo qualità, la invece si occupava di assistenza clienti, customer service.” - ha CP_1
pag. 12 di 16 confermato le circostanze dedotte nel libello introduttivo del giudizio con riferimento alle mansioni svolte concretamente dall'allora ricorrente in assoluta autonomia. Ed invero, la sig.ra , interrogata sul cap. 9 di parte MO attrice, ha affermato: “si è vero, preciso che nel contratto della ricorrente le mansioni indicate erano quelle di assistenza clienti, ma in realtà la lavoratrice veniva addetta anche al magazzino in caso di necessità”; ha poi confermato il cap.
11 di parte attrice, precisando altresì che “noi lavoravamo nello stesso ufficio, diviso da una parete”; sul cap. 12 di parte attrice, ha affermato “si è vero, confermo, questi erano i clienti con cui lavorava la ricorrente. Occupandomi della qualità in caso di reclami mi confrontavo con la ricorrente che aveva seguito il cliente”. Infine, la teste – dopo aver precisato: “La vedevo lavorare eravamo NE di fronte. Io mi occupavo di logistica, poi anche customer service, la CP_1 invece si occupava di assistenza clienti, customer service.” - interrogata sulle mansioni svolte in autonomia dall'allora ricorrente, ha risposto sul cap. 9 di parte attrice “si è vero, preciso che nel contratto della ricorrente le mansioni indicate erano quelle di assistenza clienti, ma in realtà la lavoratrice veniva addetta anche al magazzino in caso di necessità, come tutti noi.”; sul cap. 11 di parte attrice ha risposto: “si è vero confermo. Queste erano le mansioni che anche io svolgevo. In caso di necessità mi capitava di seguire i clienti della ricorrente.”; ha confermato, infine, il cap. 12 di parte attrice ed il conseguente svolgimento delle mansioni da parte dell'allora ricorrente in favore dei clienti individuati in ricorso.
Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, quindi, la sentenza gravata appare corretta e condivisibile anche nella parte in cui si afferma che: “Hanno poi riferito che la ricorrente ha sempre svolto in autonomia, attività di pianificazione ed organizzazione del traffico logistico su tutto il territorio nazionale, di organizzazione della logistica di magazzino, di customer care e relazioni con la clientela, coordinamento del parco vettori, gestione della merce in entrata ed in uscita ed assistenza telefonica ai clienti, che rientrano nella declaratoria del 4°
Livello del C.C.N.L. Autotrasporto Merci, che statuisce che rientrano in tale livello
“i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche operative, che richiedono preparazione acquisibile attraverso esperienza di lavoro e/o formazione professionale….. sulla
pag. 13 di 16 base di disposizioni o procedure predeterminate, che comportano limitate responsabilità ed autonomia”. Il 5° Livello del suddetto contratto collettivo, illegittimamente attribuito alla ricorrente, prevede che “ rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali…. le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate…. con responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del lavoro”. Il livello in questione prevede in sostanza, lo svolgimento di mansioni di semplice segreteria.
Stante la palese illegittimità e simulazione del contratto di lavoro a termine ed a tempo determinato, in assoluto contrasto con la realtà lavorativa della ricorrente, deve essere dichiarato che tra e , Parte_3 Parte_1 Parte_1
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato, full time, con svolgimento da parte della signora di mansioni rientranti nel 4° CP_1
Livello C.C.N.L. Trasporto Merci, sin dal 28-10 2019.”
In ragione di quanto sopra esposto, il primo ed il secondo motivo di appello vanno respinti in quanto infondati.
Ad avviso di questa Corte, merita altresì reiezione il terzo motivo di impugnazione formulato dalla società appellante, a mezzo del quale la stessa ha eccepito che la sentenza gravata sarebbe affetta da nullità per non avere il Giudice di prime cure quantificato il dovuto all'allora ricorrente.
In realtà è fatto pacifico che i lavoratori e le lavoratrici possano agire in giudizio per il mero accertamento dei loro diritti, riservandosi la quantificazione delle somme a loro dovute successivamente, esattamente come avvenuto nel caso di specie. Il Giudice di primo grado, quindi, si è correttamente limitato ad accertare la sussistenza dei diritti dell'allora ricorrente, nei limiti delle domande avanzate.
Difatti, le contestazioni in relazione alla quantificazione dei denari, effettuate dall'odierna società appellante, avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione in altra sede e non essere sollevate in questo giudizio.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, il rigetto anche del terzo motivo di appello.
La reiezione dei primi tre motivi di impugnazione, ad avviso di questa Corte, è assorbente rispetto al quarto motivo di gravame, a mezzo del quale è stata censurata
pag. 14 di 16 la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato la società appellante al pagamento delle spese del grado sull'assunto della pretesa fondatezza delle ragioni di gravame.
Per altro, alla luce della prevalente soccombenza della
[...]
la sua condanna, in solido con l'altra società Parte_1 resistente, al pagamento delle spese del giudizio a quo risulta ampiamente giustificata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese del grado, quanto ai rapporti fra Parte_1
e la sig.ra seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e
[...] CP_1 vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi per fase
(rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi) di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia da considerarsi di bassa complessità ed all'assenza di attività istruttoria in questo grado. Quanto alla posizione della in ragione della sua Controparte_2 contumacia, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Ricorrono in capo alla società appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del
C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rifondere alla sig.ra le spese del CP_1 grado che si liquidano in € 6.946,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed VA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
Il Consigliere est.
pag. 15 di 16 dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 487/2024 RGA avverso la sentenza n. 73/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 10.02.2023 e pubblicata in data 17.03.2023 nella causa n. 1662/2021 RG, non notificata;
avente ad oggetto: retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/03/2025; promossa da:
(C.F. e Parte_1
P.VA , in persona del suo legale rappresentante p.t., il sig. P.VA_1 Pt_1
elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA) alla Via V. Emanuele
[...]
n. 72 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Falanga, c che la rappresenta e difende nel presente procedimento;
appellante; contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Fabio Cappelletti, Ginevra Pericoli e Sara Simoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in sito in Firenze - Via Carissimi n. 58; appellata;
(C.F. , Controparte_2 P.VA_2
pag. 1 di 16 contumace;
appellata; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente ed esaustivamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 29-09-2021,
conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Bologna, in composizione Controparte_2 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermava di essere stata assunta dalla , in data Parte_1
28-10 2019, con contratto di lavoro part time di 30 ore settimanali, con termine al
30-04-2020 ed inquadramento nel 5° Livello C.C.N.L. Autotrasporto Merci.
Affermava poi che il suddetto termine era stato prorogato per due volte, dapprima fino al 31-10-2020 e successivamente fino al 30-04-2021, ed era terminato in data
05-02-2021 in forza di dimissioni rese dalla stessa ricorrente.
Eccepiva l'illegittimità del contratto di lavoro in questione, posto che nello stesso e nelle proroghe non era stata indicata l'articolazione dell'orario di lavoro asseritamente parziale. Rilevava poi che in realtà, diversamente da quanto indicato nel contratto, il rapporto di lavoro si era svolto a tempo pieno, e l'attività lavorativa era stata prestata dalla ricorrente, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì fino al gennaio 2020, e successivamente dal lunedì' al venerdì' dalle ore 08.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa, e quindi sempre per 40 ore settimanali.
Eccepiva poi che nonostante l'inquadramento formale nel 5° Livello C.C.N.L. Autotrasporto Merci, la medesima ricorrente aveva sempre svolto mansioni rientranti nel 4° Livello del predetto C.C.N.L., come descritte in ricorso.
Precisava che la propria attività lavorativa era stata resa nell'ambito dell'appalto intercorso tra l'appaltante e Parte_2 [...]
, e precisamente nelle attività di magazzino, Parte_1
pag. 2 di 16 logistica e trasporto appaltate dalla alla Parte_2
. Parte_1
Proseguiva affermando che nel corso del rapporto di lavoro, la società datrice di lavoro si era avvalsa di strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori.
Chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di
Giudice del Lavoro, premesso l'accertamento circa la nullità del contratto part time a tempo determinato intercorso tra le parti, accertasse e dichiarasse che tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni rientranti nel 4° Livello del
C.C.N.L. Autotrasporto Merci, e condannasse le società convenute al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Chiedeva altresì la condanna delle società convenute al risarcimento del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015, come quantificato in atti, nonché al risarcimento del danno quantificato equitativamente, per avere sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Parte_1 principale la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso. Nel merito ne eccepiva l'infondatezza per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Preponeva poi domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per un asserito abuso del diritto.
Si costituiva in giudizio sulla domanda riconvenzionale di abuso CP_1 del diritto, rilevandone l'infondatezza, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta sulla riconvenzionale. Controparte_2 rimaneva contumace.
Il processo si svolgeva alle udienze del 06-06-2022, 29-09-2022, 10-02-2023.
Venivano sentiti come testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Veniva ammesso interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, che peraltro non comparivano all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio, in assenza di giustificato motivo. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Così istruita la vertenza, all'udienza del 10.02.2023 i procuratori delle parti costituite, su invito del Giudice a quo, hanno provveduto a discutere la causa e,
pag. 3 di 16 all'esito della camera di consiglio, il medesimo Giudicante ha pronunciato la sentenza n. 73/2023 R.S., così statuendo: “(…) dichiara che tra e Parte_3
, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, full time, con svolgimento da parte della signora , di CP_1 mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L. Trasporto Merci, sin dal 28-10-2019.
Dichiara che la ricorrente ha prestato tale attività lavorativa nei servizi oggetto di appalto tra le società convenute.
Condanna le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive maturate tra il percepito ed il dovuto per le superiori mansioni svolte ed il maggior orario di lavoro osservato, ed al pagamento del TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
Condanna le società convenute al risarcimento del danno a favore della ricorrente, dovuto ex art. 10 del Dlgs N°81/2015, liquidato in Euro 50, 00 per ogni giorno di lavoro, dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione. Condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro
259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. (…)”. Le motivazioni della predetta sentenza sono state, poi, pubblicate in data 17/03/2023.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, dopo aver riepilogato lo svolgimento del giudizio ed i fatti sottoposti alla sua valutazione: 1) ha rilevato che “le domande della ricorrente inerenti lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni rientranti nel 4° Livello
C.C.N.L Autotrasporto Merci” sono “… provate sulla dalle testimonianze rese da
, e , nonché in forza della Testimone_1 Testimone_2 NE mancata risposta dei legali rappresentanti delle società convenute, all'interrogatorio formale”; 2) stante, quindi, “la palese illegittimità e simulazione del contratto di lavoro a termine ed a tempo determinato, in assoluto contrasto con la realtà lavorativa della ricorrente”, ha dichiarato “che tra e Parte_3
, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, full time, con svolgimento da parte della signora di CP_1 mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L. Trasporto Merci, sin dal 28-10-2019”; 3) ha, poi, “dichiarato che tale attività lavorativa è stata svolta nei servizi oggetto di appalto tra le società convenute”, con conseguente condanna in solido delle medesime società “al pagamento delle differenze retributive maturate tra il
pag. 4 di 16 percepito ed il dovuto per le superiori mansioni svolte ed il maggior orario di lavoro osservato, nonché al pagamento del TFR”; 4) ha, poi, ritenuto fondata la domanda di “risarcimento del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015”, formulata dall'allora ricorrente, liquidandolo “in Euro 50, 00 per ogni giorno di lavoro, dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione”; 5) ha respinto la domanda di parte attrice, inerente il risarcimento del danno per avere, a suo dire, le società allora resistenti sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori,
“posto che è palese che il sistema di video sorveglianza installato nei locali, era deputato esclusivamente alla sicurezza delle merci”; 6) ha, inoltre, disatteso l'eccezione di parte convenuta , inerente Parte_1 un'asserita nullità del libello introduttivo del giudizio, “stante che dallo stesso sono ben comprensibili le domande svolte dalla ricorrente e le ragioni a sostegno delle stesse”; 7) ha ritenuto infondata “la domanda riconvenzionale svolta dalla
, posto che non appare comprensibile, nella non Parte_1 Parte_1 chiara esposizione, in cosa si sarebbe sostanziato l'asserito abuso del diritto da parte della ricorrente”; 8) ha condannato, infine, le società allora resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato telematicamente in data 15/09/2023, la
[...] ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) riformare la sentenza impugnata ed accogliere le seguenti conclusioni: a) rigettare la domanda proposta giacché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
b) condannare altresì parte ricorrente al pagamento di competenze e spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di appello, rubricati rispettivamente: “A.- Sulla fondatezza della domanda”; “B.- Sulla mancata emersione di prova a sostegno della domanda introduttiva”; “C. Sulla ulteriore nullità della sentenza appellata: la contestazione circa la mancata indicazione del dovuto”; “D.- La pronunzia sulle spese”.
Con i primi due motivi di impugnazione, strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, la società appellante ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe fatto “malgoverno” delle risultanze istruttorie, ritenendo provate le
pag. 5 di 16 domande dell'allora ricorrente inerenti lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L
Autotrasporto Merci. La società appellante, in particolare, offrendo una propria lettura delle risultanze istruttorie in atti, sostiene gli oneri probatori incombenti sull'allora ricorrente non sarebbero stati assolti. Con il terzo motivo di appello, la Parte_1 ha eccepito che la sentenza gravata sarebbe affetta da
[...] nullità per non avere il Giudice di prime cure quantificato il dovuto all'allora ricorrente.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione, la società appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame “per manifesta infondatezza dello stesso ex art 348 bis cpc” ed in quanto redatto in pretesa violazione dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.; nel merito, ne ha poi diffusamente contestato la fondatezza sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendo che questa Corte voglia così provvedere: “(…) IN VIA PRELIMIARE accertare e dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza n. 73/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro.
IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale delle statuizioni della sentenza di primo grado;
VINTE in ogni caso le spese di lite del doppio grado di giudizio. Atteso il contegno processuale si chiede anche la condanna ex art 96 cpc. (…)”. La già contumace in prime cure, benché Controparte_2 ritualmente evocata innanzi a questa Corte, non si è costituita nemmeno in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite in prime cure che offrono un quadro completo ed esaustivo delle circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione (come meglio appresso illustrato), con conseguente irrilevanza e superfluità dell'escussione del teste invocata in questa sede dalla società appellante, in reiterazione di Tes_4 speculare richiesta formulata in prime cure. Va rilevato, inoltre, sul punto che il
pag. 6 di 16 testimone non è comparso in prime cure all'udienza fissata per lo sfogo Tes_4 della prova orale senza alcun giustificativo e, all'esito di tale udienza, la difesa dell'odierna appellante non ha neppure chiesto di rinviare la causa al fine di poter escutere detto testimone, di fatto rinunciandoci. E' evidente, quindi, come il
Giudice a quo all'esito delle prove orali abbia correttamente fissato udienza di discussione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello in esame ex art. 348 bis c.p.c. in quanto i motivi di doglianza articolati dall'odierna società appellante, benché non meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso diffusamente illustrate, non appaiono, prima facie, manifestamente infondati, così come presupporrebbe la norma citata ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Sempre in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dalla per Parte_1 asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, benché formulati in relazione alla precedente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla formulazione vigente della predetta norma che di quella precedente ha mutuato i tratti essenziali.
pag. 7 di 16 Sempre in via preliminare, va osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato: a) nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di
“risarcimento del danno ex art. 10 del Dlgs N°81/2015”, formulata dall'allora ricorrente, liquidandolo “in Euro 50, 00 per ogni giorno di lavoro, dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione”; b) nella parte in cui ha ritenuto sussistente fra le società allora resistenti un appalto di servizi, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 29 Dlgs 276/2003; c) nella parte in cui ha respinto la domanda di parte attrice, inerente il risarcimento del danno per avere, a suo dire, le società allora resistenti sottoposto illegittimamente a controllo a distanza i lavoratori;
d) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione formulata da
[...] di nullità del libello introduttivo del Parte_1 giudizio ed, infine, e) nella parte in cui ha ritenuto infondata “la domanda riconvenzionale svolta dalla ” per un asserito e Parte_1 non meglio specificato abuso del diritto, trattandosi di autonome statuizioni che non state oggetto di specifica impugnazione.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che appare opportuno trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame formulati dalla in ragione della loro stretta Parte_1 interconnessione logico-giuridica, essendo entrambi attinenti ad un asserito malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Giudice a quo.
Il punto di partenza di tale analisi, ad avviso di questa Corte, non può che essere individuato nel contegno processuale dell'odierna appellante. Tale società, innanzitutto, non ha correttamente assolto all'onere di specifica contestazione su di essa gravante ai sensi degli artt. 115 e 416 c.p.c.
Come noto, a mente dell'art. 416 c.p.c., nella propria memoria di costituzione in giudizio il convenuto deve – a pena di decadenza - prendere posizione in maniera precisa e non generica sui fatti posti a fondamento della domanda: in particolare, il datore di lavoro deve prendere puntuale posizione sulle circostanze che comunque sono nella sua sfera di conoscenza in quanto attinenti all'organizzazione aziendale (cfr. ex multis, Cass. sent. 8933/2009).
Ebbene l'odierna appellante nel costituirsi nel giudizio di primo grado non ha contestato in maniera specifica le circostanze dedotte dalla sig.ra CP_1 nel libello introduttivo del giudizio.
Segnatamente, l'allora resistente:
pag. 8 di 16 - non ha contestato (neppur genericamente) la sussistenza di un contratto di appalto tra le società e;
Parte_1 Controparte_2
- ha contestato solo genericamente (e dunque tamquam non esset) le mansioni e l'orario lavorativo della sig.ra limitandosi ad un generico richiamo a CP_1 quanto indicato in contratto - dimenticando, evidentemente, che l'allora ricorrente aveva contestato la legittimità del contratto di lavoro part time per la mancata collocazione temporale della prestazione lavorativa, atteso che nel contratto di lavoro non vi è alcuna indicazione in proposito, in spregio alla normativa che impone la collocazione temporale della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 5 d. lgs. 81/2015), così come per l'erronea indicazione delle mansioni a lei assegnate, nella realtà di livello superiore.
Orbene, è pacifico che la mancata contestazione specifica dei fatti posti a fondamento delle domande del ricorrente, rende i fatti stessi incontroversi e, di conseguenza, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio e sono sottratti al controllo probatorio del giudice, rimanendo estranei alla materia del contendere (cfr., ex multis, Cass. ss.uu. n. 761/2002; App. Bologna 9 maggio
2011). Ed infatti, il Giudice pone a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.).
Va, poi, rimarcata la mancata comparizione dei legali rappresentanti delle società convenute nel giudizio di primo rado a render interrogatorio formale, in assenza di legittimo impedimento. Quanto al valore di tale mancata comparizione, si rammenta che ai sensi dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Con l'ulteriore precisazione che: “la contumacia del convenuto (n.d.r. quale quella di valutata insieme con la sua mancata Controparte_2 risposta all'interrogatorio formale, equivale alla mancata contestazione delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, che dunque si possono ritenere dimostrate” (Trib. Roma, 2 aprile 2004 n. 6701).
A rigore, quindi, il Tribunale di Bologna avrebbe potuto ritenere provati i fatti allegati dalla sig.ra a sostegno delle proprie pretese senza necessità CP_1 di dar corso ad ulteriori attività istruttorie.
pag. 9 di 16 In ogni caso, i fatti dedotti dall'allora ricorrente a fondamento delle proprie domande nel ricorso ex art. 414 cpc risultano provati per tabulas (cfr. all.ti da 1 a
11 fasc. di primo grado della lavoratrice) e confermati dai testi escussi in udienza.
In particolare, per quanto concerne l'orario di lavoro svolto dalla si CP_1 precisa come la circostanza che quest'ultima abbia sempre osservato un orario di lavoro full-time, oltre a risultare in via documentale (cfr. all.ti 5 e 6 fasc. di primo grado della lavoratrice), è comunque stata confermata anche dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 29.09.2022. Il teste indotto dall'allora ricorrente , interrogata sul cap. 4, ha Testimone_1 affermato: “posso confermare la circostanza di cui al cap. 4, spesso pranzavamo insieme e io la vedevo uscire dal lavoro perché io ero ancora lì che attendevo gli autisti. Gli orari di lavoro venivano predisposti dalla Sig.ra e comunicati Pt_4
a voce ai lavoratori, accadeva così per tutti i dipendenti”.
Anche il secondo teste indotto dalla lavoratrice, MO
, ha confermato l'orario lavorativo dedotto in ricorso, affermando “posso
[...] confermare la circostanza di cui al cap 4, lei ha seguito l'orario indicato in capitolo per un paio di mesi poi da gennaio arrivava alle 8 e usciva alle 17. Io lavoravo dalle 9 alle 18. Gli orari di lavoro venivano predisposti dalla Sig.ra
e comunicati a voce ai lavoratori, accadeva così per tutti i dipendenti”, Pt_4 precisando che “(…) lavoravamo nello stesso blocco, io la vedevo lavorare (…)”
Infine, anche la teste – che ha precisato: “conosco la ricorrente, è NE stata mia collega di lavoro. Entrambe lavoravamo per la lei ha iniziato Pt_1 un paio di mesi dopo di me nel 2019. Io ho lavorato lì fino a giugno 2022. Abbiamo lavorato alcuni giorni nello stesso blocco all'inizio, poi lei è stata trasferita nel blocco 38 bis e dopo qualche mese anche io sono andata nel blocco 38 bis. La vedevo lavorare eravamo di fronte” - con la sua deposizione ha confermato il cap.
4 di parte attrice, odierna appellata, circa l'osservanza di un orario di lavoro full time da parte dell'allora ricorrente, per come dedotto in ricorso.
Tali deposizioni testimoniali appaiono scevre di intrinseche contraddizioni, fra di loro convergenti e suffragate dalle ulteriori risultanze istruttorie in atti, così che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei citati testimoni. Sul punto, va disattesa, peraltro, “l'eccezione di incapacità a testimoniare, ex art.
246 cpc, dei testi e , che hanno un giudizio Testimone_1 MO
pag. 10 di 16 pendente nei confronti della convenuta avente medesimo oggetto del presente, peraltro patrocinati dagli stessi Avvocati”. Tale eccezione è, innanzitutto, tardiva, in quanto sollevata per la prima volta con il ricorso in appello e, comunque, infondata.
Al riguardo, si deve ricordare, infatti che: “L'incapacità a deporre prevista dall'art
246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale
e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui
è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ne consegue che il procacciatore di affari non è incapace a testimoniare nella controversia relativa al pagamento del corrispettivo della fornitura di merci, non coinvolgendo la stessa il diritto del teste a percepire la provvigione per aver prestato la sua opera ai fini della conclusione del contratto dedotto in lite, atteso che il rapporto che lo lega ad una o ad entrambe le parti integra unicamente un elemento per la valutazione della sua attendibilità”(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9353 del 8 giugno 2012). In senso conforme, si veda anche Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11314 del 10 maggio 2010 secondo cui: “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi. Ne consegue che, in un giudizio relativo alla titolarità di una quota di società di persone, gli altri soci della medesima non sono incapaci a deporre, perché l'esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul loro patrimonio o sulla loro sfera giuridica individuale;
né il loro eventuale interesse al modo in cui la compagine sociale è formata, allorché la libera trasferibilità
pag. 11 di 16 delle quote non sia in discussione, ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio”.
Concludendo sul punto, dunque, va evidenziato che la sentenza gravata risulta corretta e meritevole di conferma nella parte in cui ha affermato che: “Tutti i testi sentiti hanno riferito che la ricorrente ha sempre lavorato a tempo pieno, dalle ore
09.00 alle ore 18.00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì fino al gennaio 2020, e successivamente dal lunedì' al venerdì' dalle ore 08.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa, ma sempre per 40 ore settimanali”. Va quindi respinta l'eccezione di parte appellante circa l'assenza di prove in merito all'orario di lavoro concretamente svolto dalla sig.ra CP_1
Quanto, poi, alla questione del livello di inquadramento spettante alla lavoratrice, odierna appellata, ed alle conseguenti differenze retributive, osserva la Corte che i testimoni escussi hanno confermato come l'allora ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna appellante, abbia svolto mansioni riconducibili al IV livello del CCNL applicato.
Di fatti la teste – dopo aver precisato: “Entrambe lavoravamo per la Tes_1
lei ha iniziato ad ottobre 2019, un anno dopo di me. Lavoravamo in due Pt_1 blocchi diversi, io la vedevo lavorare poiché quando arrivava al mattino io ero già lì per portare dei documenti. Io ero responsabile del blocco 40, la CP_1 invece si occupava di assistenza clienti” - interrogata sul cap. 9 di parte attrice, ha affermato: “si è vero, preciso che nel contratto della ricorrente le mansioni indicate erano quelle di assistenza clienti, ma in realtà la lavoratrice veniva addetta ad ogni mansione necessaria”; chiamata a rispondere sul cap. 11 di parte attrice, ha risposto: “si è vero confermo. Noi gestivamo gli stessi clienti, io per
l'Emilia-Romagna e la ricorrente per l'Italia”; sul cap. 12 di parte attrice, infine, interrogata sui clienti in favore dei quali l'allora ricorrente aveva eseguito in autonomia le proprie mansioni, ha confermato “si è vero, confermo, questi erano i clienti con cui lavorava la ricorrente”. Anche la teste – dopo aver precisato: “conosco la ricorrente, è MO stata mia collega di lavoro. Entrambe lavoravamo per la lei ha iniziato Pt_1 ad ottobre 2019, dopo di me. Io ho lavorato lì fino a novembre 2020. Lavoravamo nello stesso blocco, io la vedevo lavorare. Io mi occupavo del controllo qualità, la invece si occupava di assistenza clienti, customer service.” - ha CP_1
pag. 12 di 16 confermato le circostanze dedotte nel libello introduttivo del giudizio con riferimento alle mansioni svolte concretamente dall'allora ricorrente in assoluta autonomia. Ed invero, la sig.ra , interrogata sul cap. 9 di parte MO attrice, ha affermato: “si è vero, preciso che nel contratto della ricorrente le mansioni indicate erano quelle di assistenza clienti, ma in realtà la lavoratrice veniva addetta anche al magazzino in caso di necessità”; ha poi confermato il cap.
11 di parte attrice, precisando altresì che “noi lavoravamo nello stesso ufficio, diviso da una parete”; sul cap. 12 di parte attrice, ha affermato “si è vero, confermo, questi erano i clienti con cui lavorava la ricorrente. Occupandomi della qualità in caso di reclami mi confrontavo con la ricorrente che aveva seguito il cliente”. Infine, la teste – dopo aver precisato: “La vedevo lavorare eravamo NE di fronte. Io mi occupavo di logistica, poi anche customer service, la CP_1 invece si occupava di assistenza clienti, customer service.” - interrogata sulle mansioni svolte in autonomia dall'allora ricorrente, ha risposto sul cap. 9 di parte attrice “si è vero, preciso che nel contratto della ricorrente le mansioni indicate erano quelle di assistenza clienti, ma in realtà la lavoratrice veniva addetta anche al magazzino in caso di necessità, come tutti noi.”; sul cap. 11 di parte attrice ha risposto: “si è vero confermo. Queste erano le mansioni che anche io svolgevo. In caso di necessità mi capitava di seguire i clienti della ricorrente.”; ha confermato, infine, il cap. 12 di parte attrice ed il conseguente svolgimento delle mansioni da parte dell'allora ricorrente in favore dei clienti individuati in ricorso.
Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, quindi, la sentenza gravata appare corretta e condivisibile anche nella parte in cui si afferma che: “Hanno poi riferito che la ricorrente ha sempre svolto in autonomia, attività di pianificazione ed organizzazione del traffico logistico su tutto il territorio nazionale, di organizzazione della logistica di magazzino, di customer care e relazioni con la clientela, coordinamento del parco vettori, gestione della merce in entrata ed in uscita ed assistenza telefonica ai clienti, che rientrano nella declaratoria del 4°
Livello del C.C.N.L. Autotrasporto Merci, che statuisce che rientrano in tale livello
“i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche operative, che richiedono preparazione acquisibile attraverso esperienza di lavoro e/o formazione professionale….. sulla
pag. 13 di 16 base di disposizioni o procedure predeterminate, che comportano limitate responsabilità ed autonomia”. Il 5° Livello del suddetto contratto collettivo, illegittimamente attribuito alla ricorrente, prevede che “ rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali…. le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate…. con responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del lavoro”. Il livello in questione prevede in sostanza, lo svolgimento di mansioni di semplice segreteria.
Stante la palese illegittimità e simulazione del contratto di lavoro a termine ed a tempo determinato, in assoluto contrasto con la realtà lavorativa della ricorrente, deve essere dichiarato che tra e , Parte_3 Parte_1 Parte_1
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato, full time, con svolgimento da parte della signora di mansioni rientranti nel 4° CP_1
Livello C.C.N.L. Trasporto Merci, sin dal 28-10 2019.”
In ragione di quanto sopra esposto, il primo ed il secondo motivo di appello vanno respinti in quanto infondati.
Ad avviso di questa Corte, merita altresì reiezione il terzo motivo di impugnazione formulato dalla società appellante, a mezzo del quale la stessa ha eccepito che la sentenza gravata sarebbe affetta da nullità per non avere il Giudice di prime cure quantificato il dovuto all'allora ricorrente.
In realtà è fatto pacifico che i lavoratori e le lavoratrici possano agire in giudizio per il mero accertamento dei loro diritti, riservandosi la quantificazione delle somme a loro dovute successivamente, esattamente come avvenuto nel caso di specie. Il Giudice di primo grado, quindi, si è correttamente limitato ad accertare la sussistenza dei diritti dell'allora ricorrente, nei limiti delle domande avanzate.
Difatti, le contestazioni in relazione alla quantificazione dei denari, effettuate dall'odierna società appellante, avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione in altra sede e non essere sollevate in questo giudizio.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, il rigetto anche del terzo motivo di appello.
La reiezione dei primi tre motivi di impugnazione, ad avviso di questa Corte, è assorbente rispetto al quarto motivo di gravame, a mezzo del quale è stata censurata
pag. 14 di 16 la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato la società appellante al pagamento delle spese del grado sull'assunto della pretesa fondatezza delle ragioni di gravame.
Per altro, alla luce della prevalente soccombenza della
[...]
la sua condanna, in solido con l'altra società Parte_1 resistente, al pagamento delle spese del giudizio a quo risulta ampiamente giustificata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese del grado, quanto ai rapporti fra Parte_1
e la sig.ra seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e
[...] CP_1 vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi per fase
(rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi) di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia da considerarsi di bassa complessità ed all'assenza di attività istruttoria in questo grado. Quanto alla posizione della in ragione della sua Controparte_2 contumacia, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Ricorrono in capo alla società appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del
C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rifondere alla sig.ra le spese del CP_1 grado che si liquidano in € 6.946,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed VA che seguono come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.03.2025
Il Consigliere est.
pag. 15 di 16 dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 16 di 16