Art. 2.
Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1 e fino all'entrata in vigore della legge sulla, disciplina generale della ricerca e della coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari e sulla produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi, il Ministro per l'industria ed il commercio si avvarra' del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1952, modificato dal decreto 24 agosto 1956.
Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1 e fino all'entrata in vigore della legge sulla, disciplina generale della ricerca e della coltivazione dei minerali fonti di combustibili nucleari e sulla produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi, il Ministro per l'industria ed il commercio si avvarra' del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1952, modificato dal decreto 24 agosto 1956.