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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 marzo 2025, promossa da
p. i.v.a.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Messina, via G. Bruno 106, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Ceccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro
(p. i.v.a.: ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Pignatelli Aragona 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Migliorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
opposta oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l e proposto Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239001401549000, avente quale atto presupposto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 29520160031976143000 di importo pari a € 751.264,99. A fondamento dell'opposizione ha lamentato l'irregolarità della notifica a mezzo pec dell'intimazione e per l'effetto l'inesistenza, muovendo le seguenti censure: l'atto notificato manca di firma digitale, in violazione del comma 1 bis dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e riveste un formato inadatto alla notificazione per p.e.c.; l'indirizzo impiegato dall'Ente riscossore, quale mittente, non coincide con quello figurante nel pubblico registro IPA, malgrado il disposto di cui all'art. 3 bis della l. 53/1994. Ha, altresì, lamentato il difetto di motivazione dell'intimazione e la mancata allegazione della cartella di pagamento presupposta, nonché la mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi moratori applicati. L'opponente ha, infine, allegato che il credito in esecuzione forzata fosse sorto a seguito della revoca di un finanziamento pubblico dalla stessa ricevuto, impiegato per l'acquisto di un bene poi sottoposto a sequestro conservativo in sede di procedimento penale;
ha, pertanto, lamentato l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione del principio generale del ne bis in idem, trattandosi di una duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto.
Con comparsa depositata in data 7.6.2023, si è costituita l
[...]
, la quale ha eccepito l'inammissibilità della proposta Controparte_2 opposizione nella parte relativa alla cartella di pagamento presupposta, dato che nessun difetto di notifica è stato allegato con riguardo a quest'ultimo atto e che pertanto andava impugnato entro i termini di legge. Ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allegando come il contraddittorio non fosse integro poiché l'Ente impositore è da considerarsi litisconsorte necessario. Ha contestato le allegazioni avversarie, adducendo la regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. Infine, ha addotto come, trattandosi di atto vincolato, la motivazione carente non possa condurre ad annullamento e come gli interessi moratori siano fissati dalla legge.
Con I memoria ex art. 171 ter c. 1 c.p.c. depositata in data 2.10.2023,
[...] ha eccepito altresì l'irregolarità della notifica della cartella di Parte_1 pagamento oggetto della presente opposizione poiché l'indirizzo p.e.c. al quale l'atto è stato trasmesso non figura nel registro pubblico INI-PEC, così come l'indirizzo p.e.c. del mittente. Con riguardo all'eccepito difetto di contraddittorio, ha osservato come possano essere convenuti, per giurisprudenza costante, sia l'Ente impositore sia l' , il quale Controparte_3 ultimo ha facoltà di chiamare in causa terzi.
Con II memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 20.10.2023, parte opposta ha lamentato la tardività della memoria ex art. 171 ter depositata da controparte.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell
[...]
deve osservarsi che come affermato dalla Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, hanno legittimazione passiva sia l'ente impositore che il concessionario della riscossione, pur dovendosi distinguere – nelle spese di lite – l'eventuale differenza tra l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà
2 nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. Civ. n. 7716/22).
In applicazione del principio della ragione più liquida che legittima il Giudice a pronunciarsi sulle questioni di più pronta risoluzione e assorbenti di ogni altra doglianza, occorre rilevare come la proposta opposizione agli atti esecutivi abbia sanato le eventuali e pretese irregolarità e invalidità della notificazione dell'atto di intimazione impugnato, avendo potuto l'opponente esercitare il proprio diritto di difesa avverso l'atto col quale la p.a. gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 864.186,46 – equiparabile all'atto di precetto – e col quale è stata avviata la procedura di riscossione, la cui natura può qualificarsi come para processuale. In ragione di ciò, trova applicazione la norma sulla sanatoria degli atti nulli contenuta nell'art. 156, ult. cpv., c.p.c., a mente della quale “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” e nel cui ambito applicativo sono senz'altro da ricondurre gli atti di notifica, in forza del rinvio espresso di cui all'art. 160 c.p.c.. Impostazione questa confermata sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità (cfr nella giurisprudenza di merito, Tribunale Asti, 23/03/2023, n.192 secondo cui “con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi quale la nullità, l'inesistenza o l'irregolarità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, posto che la stessa proposizione dell'opposizione da parte del debitore sana i suddetti vizi per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.”, nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Civ. n. 11412/92; Cass. Civ. n.
1928/20)
D'altronde, l'atto di notificazione, sulla scorta dei vizi lamentati dall'opponente, non può dirsi inesistente, atteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in ogni caso, quand'anche viziata, la notifica non potrebbe essere considerata inesistente, tale essendo soltanto quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea”. (Cass., Sez. VI, 15.4.2019, n. 10519). Pertanto, si tratterebbe, al più, di mera nullità della notificazione dell'atto impositivo, come tale “sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato” (Cass., 22.1.2014, n. 1238). Tra l'altro, l'istituto della sanatoria
“trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in
3 tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi (…)” (Cass., Sez. Trib., 8.5.2024, n. 12626).
Qunato all'eccezione di difetto di motivazione, specie con riguardo alla mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi moratori, va rilevato come la Corte di cassazione si sia pronunciata nei termini seguenti:
“Le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti” (Cass., Sez. Trib., 23.10.2024, n. 27504). Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento indica la presupposta cartella di pagamento, riportando altresì un prospetto con specificazione del debito originario e dell'ammontare degli interessi di mora. Pertanto, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto.
Parimenti infondata è l'eccezione di insussistenza del credito in esecuzione per violazione del principio del ne bis in idem. Il sequestro preventivo disposto in sede di procedimento penale dal Tribunale di Messina assolve a funzioni cautelari e quand'anche prodromico alla confisca del bene non osta alla costituzione del credito restitutorio in capo all'Ente impositore a seguito della revoca del finanziamento pubblico, né ne procura l'estinzione. La confisca – di cui parte opponente non allega né prova la disposizione – determina l'insorgenza del diritto di proprietà in capo allo Stato, mentre il finanziamento è stato erogato dalla Regione siciliana, che ha portato a esecuzione – per il tramite dell' che ha legittimazione ad agire Controparte_3
– il credito restitutorio costituito a seguito della revoca di detto finanziamento. In altri termini, il credito di cui l'Ente riscossore ha intimato il pagamento non
4 trova soddisfacimento mediante la disposizione di una misura cautelare qual è il sequestro né dalla potenziale confisca del bene;
pertanto, il debitore non può esimersi dall'adempiere, l'interesse a conseguire di cui è portatore l' CP_3 riscossore ricevendo una tutela certa e incondizionata dalla situazione giuridica di diritto di credito di cui è titolare l'Ente impositore. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
La proposta opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al
D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 520.000,00 ed 1.000.000,00 (con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da opponente, Parte_1 contro , opposto, nel procedimento n. Controparte_2
1308/2023 R.G., così dispone:
1. rigetta l'opposizione avanzata da avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29520239001401549000 e la presupposta cartella di pagamento n. 29520160031976143000; 2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in € 7831,00, oltre spese Controparte_2 generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 marzo 2025, promossa da
p. i.v.a.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Messina, via G. Bruno 106, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Ceccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro
(p. i.v.a.: ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Pignatelli Aragona 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Migliorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
opposta oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l e proposto Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239001401549000, avente quale atto presupposto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 29520160031976143000 di importo pari a € 751.264,99. A fondamento dell'opposizione ha lamentato l'irregolarità della notifica a mezzo pec dell'intimazione e per l'effetto l'inesistenza, muovendo le seguenti censure: l'atto notificato manca di firma digitale, in violazione del comma 1 bis dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e riveste un formato inadatto alla notificazione per p.e.c.; l'indirizzo impiegato dall'Ente riscossore, quale mittente, non coincide con quello figurante nel pubblico registro IPA, malgrado il disposto di cui all'art. 3 bis della l. 53/1994. Ha, altresì, lamentato il difetto di motivazione dell'intimazione e la mancata allegazione della cartella di pagamento presupposta, nonché la mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi moratori applicati. L'opponente ha, infine, allegato che il credito in esecuzione forzata fosse sorto a seguito della revoca di un finanziamento pubblico dalla stessa ricevuto, impiegato per l'acquisto di un bene poi sottoposto a sequestro conservativo in sede di procedimento penale;
ha, pertanto, lamentato l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione del principio generale del ne bis in idem, trattandosi di una duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto.
Con comparsa depositata in data 7.6.2023, si è costituita l
[...]
, la quale ha eccepito l'inammissibilità della proposta Controparte_2 opposizione nella parte relativa alla cartella di pagamento presupposta, dato che nessun difetto di notifica è stato allegato con riguardo a quest'ultimo atto e che pertanto andava impugnato entro i termini di legge. Ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allegando come il contraddittorio non fosse integro poiché l'Ente impositore è da considerarsi litisconsorte necessario. Ha contestato le allegazioni avversarie, adducendo la regolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. Infine, ha addotto come, trattandosi di atto vincolato, la motivazione carente non possa condurre ad annullamento e come gli interessi moratori siano fissati dalla legge.
Con I memoria ex art. 171 ter c. 1 c.p.c. depositata in data 2.10.2023,
[...] ha eccepito altresì l'irregolarità della notifica della cartella di Parte_1 pagamento oggetto della presente opposizione poiché l'indirizzo p.e.c. al quale l'atto è stato trasmesso non figura nel registro pubblico INI-PEC, così come l'indirizzo p.e.c. del mittente. Con riguardo all'eccepito difetto di contraddittorio, ha osservato come possano essere convenuti, per giurisprudenza costante, sia l'Ente impositore sia l' , il quale Controparte_3 ultimo ha facoltà di chiamare in causa terzi.
Con II memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 20.10.2023, parte opposta ha lamentato la tardività della memoria ex art. 171 ter depositata da controparte.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell
[...]
deve osservarsi che come affermato dalla Controparte_2 giurisprudenza di legittimità, hanno legittimazione passiva sia l'ente impositore che il concessionario della riscossione, pur dovendosi distinguere – nelle spese di lite – l'eventuale differenza tra l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà
2 nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. Civ. n. 7716/22).
In applicazione del principio della ragione più liquida che legittima il Giudice a pronunciarsi sulle questioni di più pronta risoluzione e assorbenti di ogni altra doglianza, occorre rilevare come la proposta opposizione agli atti esecutivi abbia sanato le eventuali e pretese irregolarità e invalidità della notificazione dell'atto di intimazione impugnato, avendo potuto l'opponente esercitare il proprio diritto di difesa avverso l'atto col quale la p.a. gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 864.186,46 – equiparabile all'atto di precetto – e col quale è stata avviata la procedura di riscossione, la cui natura può qualificarsi come para processuale. In ragione di ciò, trova applicazione la norma sulla sanatoria degli atti nulli contenuta nell'art. 156, ult. cpv., c.p.c., a mente della quale “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” e nel cui ambito applicativo sono senz'altro da ricondurre gli atti di notifica, in forza del rinvio espresso di cui all'art. 160 c.p.c.. Impostazione questa confermata sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità (cfr nella giurisprudenza di merito, Tribunale Asti, 23/03/2023, n.192 secondo cui “con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi quale la nullità, l'inesistenza o l'irregolarità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, posto che la stessa proposizione dell'opposizione da parte del debitore sana i suddetti vizi per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.”, nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Civ. n. 11412/92; Cass. Civ. n.
1928/20)
D'altronde, l'atto di notificazione, sulla scorta dei vizi lamentati dall'opponente, non può dirsi inesistente, atteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in ogni caso, quand'anche viziata, la notifica non potrebbe essere considerata inesistente, tale essendo soltanto quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea”. (Cass., Sez. VI, 15.4.2019, n. 10519). Pertanto, si tratterebbe, al più, di mera nullità della notificazione dell'atto impositivo, come tale “sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato” (Cass., 22.1.2014, n. 1238). Tra l'altro, l'istituto della sanatoria
“trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in
3 tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi (…)” (Cass., Sez. Trib., 8.5.2024, n. 12626).
Qunato all'eccezione di difetto di motivazione, specie con riguardo alla mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi moratori, va rilevato come la Corte di cassazione si sia pronunciata nei termini seguenti:
“Le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti” (Cass., Sez. Trib., 23.10.2024, n. 27504). Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento indica la presupposta cartella di pagamento, riportando altresì un prospetto con specificazione del debito originario e dell'ammontare degli interessi di mora. Pertanto, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto.
Parimenti infondata è l'eccezione di insussistenza del credito in esecuzione per violazione del principio del ne bis in idem. Il sequestro preventivo disposto in sede di procedimento penale dal Tribunale di Messina assolve a funzioni cautelari e quand'anche prodromico alla confisca del bene non osta alla costituzione del credito restitutorio in capo all'Ente impositore a seguito della revoca del finanziamento pubblico, né ne procura l'estinzione. La confisca – di cui parte opponente non allega né prova la disposizione – determina l'insorgenza del diritto di proprietà in capo allo Stato, mentre il finanziamento è stato erogato dalla Regione siciliana, che ha portato a esecuzione – per il tramite dell' che ha legittimazione ad agire Controparte_3
– il credito restitutorio costituito a seguito della revoca di detto finanziamento. In altri termini, il credito di cui l'Ente riscossore ha intimato il pagamento non
4 trova soddisfacimento mediante la disposizione di una misura cautelare qual è il sequestro né dalla potenziale confisca del bene;
pertanto, il debitore non può esimersi dall'adempiere, l'interesse a conseguire di cui è portatore l' CP_3 riscossore ricevendo una tutela certa e incondizionata dalla situazione giuridica di diritto di credito di cui è titolare l'Ente impositore. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
La proposta opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri di cui al
D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 520.000,00 ed 1.000.000,00 (con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da opponente, Parte_1 contro , opposto, nel procedimento n. Controparte_2
1308/2023 R.G., così dispone:
1. rigetta l'opposizione avanzata da avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29520239001401549000 e la presupposta cartella di pagamento n. 29520160031976143000; 2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in € 7831,00, oltre spese Controparte_2 generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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