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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1791/2024 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa e dall'avv. Stefania Sotgia per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari esponendo:
- di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e Co continuativa intercorso con la società . a far data dal 28 febbraio 2019; CP_3
CP_
- di aver inoltrato all' in data 7 febbraio 2019, domanda di pensione anticipata ai sensi della c.d. “quota cento”, avendo maturato i requisiti di cui all'art. 14 del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019; CP_
- che con lettera del 4 aprile 2019, l' ha comunicato l'accoglimento della domanda e disposto la liquidazione della pensione anticipata VOCOM n. 36129387, con decorrenza dal 1° aprile 2019;
- che, circa due anni dopo, l' , con provvedimento del 23 novembre 2021, ha comunicato CP_1 che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha percepito, per il periodo dal 01/04/2019 al
30/11/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOCOM n.36129387 per un importo complessivo di euro 23.607,22 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in
pagina 1 di 4 misura superiore a quella spettante a seguito dell'aggiornamento del pro rata estero in applicazione della decisione CEE n. 105 del 19 dicembre 1975”;
- di aver inoltrato, in data 24 dicembre 2021, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di comunicazione dell'indebito (prot. n. 2150249), esponendo di aver cessato la propria attività CP_1 lavorativa fin dal 28 febbraio 2019 e di aver svolto, a titolo gratuito, il ruolo di amministratore presso la società (del quale è socio unico) a far data dal 1° marzo 2019, senza aver CP_4 percepito alcun compenso e senza aver partecipato agli utili;
CP_
- che l' per il tramite del comitato provinciale, ha respinto il ricorso (delibera n. 245606 del
29 aprile 2024) e nuovamente sollecitato il pagamento delle somme asseritamente corrisposte indebitamente. CP_ Il ricorrente ha dunque convenuto l' dinanzi all'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della delibera n. 245606 del 29 aprile 2024 del comitato provinciale ovvero, in via CP_ subordinata, accertare l'irripetibilità delle somme richieste dall' con la comunicazione con lettera datata 30 aprile 2024 stante il legittimo affidamento del ricorrente alla loro spettanza. CP_ L' ha resistito in giudizio e ha ribadito la legittimità del provvedimento adottato dall'ufficio, deducendo che, in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, è stata verificata la attuale iscrizione del ricorrente presso la Gestione Commercianti in quanto socio e amministratore della società SO.PR.ES. S.r.l., la quale aveva denunciato redditi di impresa e utili.
Per tali motivi, secondo l' erano presenti sufficienti elementi documentali idonei a CP_1 dimostrare la percezione da parte del pensionato di redditi per attività di lavoro autonomo svolta a favore della società, in violazione del divieto di cumulo tra redditi e pensione previsto dall'art. 14 comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n.26.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avversario.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione. CP_
2.1. Il ricorso ha a oggetto la legittimità del provvedimento con cui l' ha disposto il recupero della somma di euro 23.607,22, ritenuta indebitamente corrisposta a titolo di pensione anticipata
“quota 100”, sul presupposto che il ricorrente, pur avendo ottenuto la decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019, fosse rimasto iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di socio e amministratore unico della società la quale aveva dichiarato redditi di impresa. CP_4 CP_3
Secondo l' , tale circostanza integrerebbe una violazione del divieto di cumulo tra redditi CP_1 da lavoro e trattamento pensionistico previsto dalla normativa di riferimento.
pagina 2 di 4 2.2. L'art. 14, comma 1, del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha stabilito che: “in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della CP_1 legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di
38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»”.
Il divieto di cumulo del suddetto trattamento pensionistico con altri redditi percepiti in forza di attività lavorativa dipendente o autonoma è previsto al comma terzo del medesimo articolo, il quale dispone che “la pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
2.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi (doc. 11 del fascicolo del ricorrente) dalle quali risulta che, a decorrere dal 2019, egli è titolare esclusivamente di redditi da pensione, non emergendo in alcun periodo d'imposta ulteriori redditi da lavoro autonomo o d'impresa.
Ha inoltre depositato, con le note del 10 dicembre 2024, i bilanci della società SO.PR.ES. S.r.l. a partire dall'esercizio 2019, dai quali si evince, alla voce “Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”, che non mai stata deliberata la distribuzione di utili ai soci, né corresponsione di compensi per l'attività di amministratore (vd. bilanci alla voce “Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto”).
Ne consegue che la mera iscrizione del Murtas alla Gestione Commercianti, in assenza di effettiva percezione di redditi da lavoro, non è sufficiente a integrare una violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019. CP_ Pertanto, le presunzioni su cui l' ha fondato la comunicazione di indebito devono ritenersi infondate, non essendo stata fornita prova della sussistenza di redditi da lavoro autonomo nel periodo in contestazione.
In concreto, il ricorrente non ha svolto attività lavorativa retribuita né percepito utili o compensi in qualità di socio o amministratore della società, sicché la sospensione e il recupero delle somme pensionistiche risultano privi di base giuridica.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che il ricorrente ha maturato regolarmente i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata “quota 100” ai sensi pagina 3 di 4 dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° aprile 2019, come originariamente riconosciuto.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, con il quale l' ha disposto il recupero della CP_1 somma di euro 23.607,22, risulta privo di fondamento e deve essere annullato, con conseguente accertamento dell'irripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di pensione “quota 100”.
Deve pertanto dichiararsi il diritto di a percepire la pensione anticipata “quota Parte_1
100” con decorrenza dal 1° aprile 2019, e che le somme percepite nel periodo contestato non sono ripetibili, in quanto legittimamente erogate.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, il resistente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione delle spese di lite in favore del difensore con procura del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire la pensione Parte_1 anticipata “quota 100” con decorrenza dal 1° aprile 2019;
- accerta che le somme percepite dal ricorrente nel periodo contestato non sono ripetibili, in quanto legittimamente erogate;
- condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente;
Cagliari, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1791/2024 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa e dall'avv. Stefania Sotgia per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari esponendo:
- di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e Co continuativa intercorso con la società . a far data dal 28 febbraio 2019; CP_3
CP_
- di aver inoltrato all' in data 7 febbraio 2019, domanda di pensione anticipata ai sensi della c.d. “quota cento”, avendo maturato i requisiti di cui all'art. 14 del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019; CP_
- che con lettera del 4 aprile 2019, l' ha comunicato l'accoglimento della domanda e disposto la liquidazione della pensione anticipata VOCOM n. 36129387, con decorrenza dal 1° aprile 2019;
- che, circa due anni dopo, l' , con provvedimento del 23 novembre 2021, ha comunicato CP_1 che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha percepito, per il periodo dal 01/04/2019 al
30/11/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOCOM n.36129387 per un importo complessivo di euro 23.607,22 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in
pagina 1 di 4 misura superiore a quella spettante a seguito dell'aggiornamento del pro rata estero in applicazione della decisione CEE n. 105 del 19 dicembre 1975”;
- di aver inoltrato, in data 24 dicembre 2021, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di comunicazione dell'indebito (prot. n. 2150249), esponendo di aver cessato la propria attività CP_1 lavorativa fin dal 28 febbraio 2019 e di aver svolto, a titolo gratuito, il ruolo di amministratore presso la società (del quale è socio unico) a far data dal 1° marzo 2019, senza aver CP_4 percepito alcun compenso e senza aver partecipato agli utili;
CP_
- che l' per il tramite del comitato provinciale, ha respinto il ricorso (delibera n. 245606 del
29 aprile 2024) e nuovamente sollecitato il pagamento delle somme asseritamente corrisposte indebitamente. CP_ Il ricorrente ha dunque convenuto l' dinanzi all'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della delibera n. 245606 del 29 aprile 2024 del comitato provinciale ovvero, in via CP_ subordinata, accertare l'irripetibilità delle somme richieste dall' con la comunicazione con lettera datata 30 aprile 2024 stante il legittimo affidamento del ricorrente alla loro spettanza. CP_ L' ha resistito in giudizio e ha ribadito la legittimità del provvedimento adottato dall'ufficio, deducendo che, in sede di trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, è stata verificata la attuale iscrizione del ricorrente presso la Gestione Commercianti in quanto socio e amministratore della società SO.PR.ES. S.r.l., la quale aveva denunciato redditi di impresa e utili.
Per tali motivi, secondo l' erano presenti sufficienti elementi documentali idonei a CP_1 dimostrare la percezione da parte del pensionato di redditi per attività di lavoro autonomo svolta a favore della società, in violazione del divieto di cumulo tra redditi e pensione previsto dall'art. 14 comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n.26.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avversario.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione. CP_
2.1. Il ricorso ha a oggetto la legittimità del provvedimento con cui l' ha disposto il recupero della somma di euro 23.607,22, ritenuta indebitamente corrisposta a titolo di pensione anticipata
“quota 100”, sul presupposto che il ricorrente, pur avendo ottenuto la decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019, fosse rimasto iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di socio e amministratore unico della società la quale aveva dichiarato redditi di impresa. CP_4 CP_3
Secondo l' , tale circostanza integrerebbe una violazione del divieto di cumulo tra redditi CP_1 da lavoro e trattamento pensionistico previsto dalla normativa di riferimento.
pagina 2 di 4 2.2. L'art. 14, comma 1, del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha stabilito che: “in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della CP_1 legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di
38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»”.
Il divieto di cumulo del suddetto trattamento pensionistico con altri redditi percepiti in forza di attività lavorativa dipendente o autonoma è previsto al comma terzo del medesimo articolo, il quale dispone che “la pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
2.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi (doc. 11 del fascicolo del ricorrente) dalle quali risulta che, a decorrere dal 2019, egli è titolare esclusivamente di redditi da pensione, non emergendo in alcun periodo d'imposta ulteriori redditi da lavoro autonomo o d'impresa.
Ha inoltre depositato, con le note del 10 dicembre 2024, i bilanci della società SO.PR.ES. S.r.l. a partire dall'esercizio 2019, dai quali si evince, alla voce “Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”, che non mai stata deliberata la distribuzione di utili ai soci, né corresponsione di compensi per l'attività di amministratore (vd. bilanci alla voce “Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto”).
Ne consegue che la mera iscrizione del Murtas alla Gestione Commercianti, in assenza di effettiva percezione di redditi da lavoro, non è sufficiente a integrare una violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019. CP_ Pertanto, le presunzioni su cui l' ha fondato la comunicazione di indebito devono ritenersi infondate, non essendo stata fornita prova della sussistenza di redditi da lavoro autonomo nel periodo in contestazione.
In concreto, il ricorrente non ha svolto attività lavorativa retribuita né percepito utili o compensi in qualità di socio o amministratore della società, sicché la sospensione e il recupero delle somme pensionistiche risultano privi di base giuridica.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che il ricorrente ha maturato regolarmente i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata “quota 100” ai sensi pagina 3 di 4 dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° aprile 2019, come originariamente riconosciuto.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, con il quale l' ha disposto il recupero della CP_1 somma di euro 23.607,22, risulta privo di fondamento e deve essere annullato, con conseguente accertamento dell'irripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di pensione “quota 100”.
Deve pertanto dichiararsi il diritto di a percepire la pensione anticipata “quota Parte_1
100” con decorrenza dal 1° aprile 2019, e che le somme percepite nel periodo contestato non sono ripetibili, in quanto legittimamente erogate.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, il resistente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione delle spese di lite in favore del difensore con procura del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire la pensione Parte_1 anticipata “quota 100” con decorrenza dal 1° aprile 2019;
- accerta che le somme percepite dal ricorrente nel periodo contestato non sono ripetibili, in quanto legittimamente erogate;
- condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente;
Cagliari, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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