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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2477/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2477 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1
Magnani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Granata CP_3
Francesca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2818/2024, pubblicata in data 07/03/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.2.2021, esponeva: di essere docente Parte_1 abilitato all'insegnamento per la classe di concorso “A044”; di essere stato assunto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado il 1.9.2011 (con decorrenza giuridica retrodatata al 1.9.2010); di avere svolto regolarmente l'anno di prova dopo l'assunzione a tempo indeterminato, all'esito del quale aveva presentato domanda di ricostruzione di carriera;
che tale ricostruzione era stata effettuata con decreto del Ministero del 16.5.2016; di aver prestato servizio pre- ruolo in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici: 1989/1990, 1992/1993 e 1998/1999 in qualità di commissario esterno per gli esami di stato per complessivi 184 giorni;
1999/2000 per 240 giorni;
2000/2001 per 251 giorni;
2002/2003 per
252 giorni;
2003/2004 per 273 giorni;
2004/2005 per 268 giorni;
2005/2006 per 292 giorni;
2006/2007 per 300 giorni;
2007/2008 per 289 giorni;
2008/2009 per 311 giorni;
2009/2010 per 300 giorni, cioè per un totale di anni 8 mesi 5 e giorni 11; di aver ottenuto, a seguito di ricostruzione della carriera, il riconoscimento di soli 8 anni pre ruolo, con decurtazione dell'anzianità di servizio in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE che ha trovato attuazione nell'ordinamento italiana con d. lgs. n. 368/2001. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il 3
diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del ministro p.t. al pagamento in favore di , anche a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 7.514,48 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1 previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del
D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-
UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2 per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3 condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4 per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che 4
economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
− a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 4 e mesi 5 alla data del 1.2.2021),
− al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 6.014,02, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dal docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2010) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5 in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6 condannare il alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1 previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di CP_3 tutti i contributi conseguentemente ancora dovuti;
7 in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione della pretesa attorea e l'infondatezza della domanda di integrale riconoscimento dell'anzianità pre ruolo stante il disposto dell'art. 485 del D.Lgs n. 297/1994.
Anche l' si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei CP_3 contributi relativi ai periodi anteriori al quinquennio.
Con le note autorizzate il ricorrente parte ricorrente argomentava sulla correttezza dei conteggi analitici allegati, evidenziando che i conteggi relativi ai 5
periodi antecedenti all'immissione in ruolo erano stati sviluppati tenendo in considerazione non soltanto il servizio effettivo ma anche l'orario (es. spezzoni e/o part time) e che, in ogni caso, non erano stati presi in considerazione i periodi non lavorati ai fini della determinazione delle spettanze dovute. A seguito della richiesta di produzione di nuovi conteggi, il ricorrente depositava note con la rinuncia al solo capo di domanda B (quello sulla ricostruzione di carriera e sulle collegate pretese).
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, preso atto della rinuncia alle domande di cui al capo B delle conclusioni, osservava che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato in data 1.9.2011, per cui trovava applicazione il CCNL del 4.8.2011 che prevedeva un unico gradone retributivo per i primi otto anni di servizio. Evidenziava che dal cedolino relativo al gennaio 2018 risultava la somma di € 16.343,63 a titolo di arretrati, che vanno imputati alla ricostruzione della carriera e, quindi, ai periodi lavorativi svolti in forza di contratti a tempo determinato e che il ricorrente non aveva riformulato i conteggi né ha fornito chiarimenti sugli stessi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , Parte_1 affidandosi ad un unico articolato motivo di gravame.
In via preliminare, l'appellante chiarisce la differenza ontologica tre le due domande originariamente azionate: capo A e capo B (quest'ultima successivamente oggetto di rinuncia) posto che l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa che per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente prestato. Si tratta, dunque, di pretese che seppur fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE restano nettamente distinte sia perché fondate su elementi costitutivi diversi sia in quanto non coincidenti le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. 6
Nel merito, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui imputa implicitamente al ricorrente la responsabilità del rigetto, assumendo l'incompletezza della documentazione allegata, l'intellegibilità dei conteggi ed il comportamento poco collaborativo dello stesso. Sul punto, la difesa appellante ribadisce che i conteggi allegati attengono alle differenze retributive maturate durante il precariato in applicazione delle progressioni stipendiali di anzianità previste dal CCNL per il solo personale a tempo indeterminato e dovute invece anche ai lavoratori a termine in ossequio ai principi di non discriminazione dettati dalla direttiva 1999/70/CE.
Tali conteggi tengono conto delle spettanze dovute al docente sino alla sua immissione, equiparando ad anno intero i servizi superiori a 180 gg ai soli fini del calcolo dell'anzianità utile e non anche per il calcolo delle spettanze maturate. Pertanto, non si profilerebbe affatto un problema di
“discriminazione alla rovescia” nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, trattandosi di una domanda (quella di cui al capo A) che attiene a spettanze maturate durante il periodo pre ruolo, in piena estensione di una disciplina contrattuale riservata ai soli insegnanti di ruolo, e non invece a spettanze derivanti dalla ricostruzione della carriera.
Deduce l'appellante che i conteggi allegati in atti sono stati elaborati tenendo conto dei criteri e dei parametri applicati al personale a tempo indeterminato in ruolo prima del 2010, dunque mantenendo l'ormai abolito gradone stipendiale “3-8 anni” in forza della cd clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola del 4 agosto 2011 che deve applicarsi anche al personale precario in forza della citata direttiva 1999/707CE. Sul punto, richiama recente giurisprudenza della S.C. che ha dichiarato l'illegittimità del CCNL del 4 agosto 2011 nella parte in cui riconosce il diritto al cd. gradone “3-8 anni” ai soli docenti immessi in ruolo prima del 1.9.2010
(v. Cass. n. 2924/2020).
L'appellante invoca il riconoscimento degli incrementi di retribuzione previsti dal CCNL Scuola 2006-2009 (1° scatto dopo il 2° anno;
2° scatto dopo l'8° anno, 3° “gradone” dopo il 14° anno, 4° scatto dopo il 20° anno, 5° scatto dopo il 27° anno e 6° ed ultimo scatto dopo il 34° anno) anche a favore del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato in virtù 7
della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva europea 1999/70/CE.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES- UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte appellante, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di
[...] Parte_1
, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante),
[...] della somma complessiva lorda di € 7.514,48 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte appellante, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
4. ordinare all'Amministrazione scolastica appellata la regolarizzazione contributiva
e previdenziale della parte appellante in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
5. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
Con riferimento agli incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio, osserva la Corte che il CCNL Scuola 2006-2009, come i precedenti contratti, prevedeva incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio il primo dei quali maturava al compimento del terzo anno di servizio.
Successivamente il CCNL Scuola del 04/08/2011 ha spostato in avanti il primo scatto di anzianità prevedendo il suo riconoscimento dopo il decorso di
8 anni, per tutti gli assunti a decorrere dal 01/09/2010. 8
Per tali motivi, la difesa appellante chiede, anche a titolo risarcitorio dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), il riconoscimento dell'anzianità di servizio non di ruolo svolto con applicazione delle fasce stipendiali previste per il corrispondente personale a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto a termine e, per l'effetto, chiede, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla violazione della, il pagamento di una somma pari ad € 7.514,48, ovverosia all'intero ammontare delle maggiorazioni retributive mai percepite durante il periodo di servizio pre ruolo a titolo di progressione economica di anzianità (v. conteggi allegati doc. 12) con condanna dell'Amministrazione alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Il appellato è rimasto contumace nel grado. CP_1
L' si è invece costituita in giudizio ribadendo la propria estraneità CP_3 rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente e, di conseguenza, alle domande rivolte esclusivamente al convenuto . CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia 9
UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la Persona_1 propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo
Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”
(v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto Per_2 sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a
“tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del
Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. 10
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte ( ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-
393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). 11
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51). Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Valenza).
E' pacifico che all'appellante, assunto ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto
Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 secondo cui ai docenti ed al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione dei cosiddetti “gradoni” di anzianità.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Inoltre, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio. 12
La trasformazione del rapporto, infatti, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacchè il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da
“ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
La contumacia del esonera il Collegio dall'esame dell'eccezione CP_1 di prescrizione (trattasi di differenze retributive relative agli anni dal 1989 al
2010, mentre l'unico atto interruttivo prodotto sub doc. 11 del fascicolo di primo grado risale al 13.3.2020), in quanto questione non riproposta nel grado.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il deve CP_1 essere condannato al pagamento del complessivo importo di € 7.514,48 come risultante dai conteggi allegati all'originario ricorso introduttivo, mai contestati dal resistente, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione CP_1 dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Deve invece trovare rigetto la domanda di condanna dell'amministrazione appellata alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, trattandosi di contributi ampiamente prescritti.
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del al risarcimento del danno previdenziale ex art. 2116 c.c. in quanto CP_1 formulata per la prima volta in appello in violazione dell'art. 437 c.p.c..
In applicazione del principio della soccombenza il deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo.
Tenuto conto del rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva, possono essere integralmente compensate le spese nei confronti dell' CP_3 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede: condanna il al pagamento in favore dell'appellante della somma di € CP_1
7.514,48 a titolo di differenze retributive per il periodo pre ruolo, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida quanto CP_1 al primo grado in € 2.110,00 e quanto all'appello in € 1.990,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' CP_3
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2477/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 21/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2477 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1
Magnani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Granata CP_3
Francesca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2818/2024, pubblicata in data 07/03/2024
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Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.2.2021, esponeva: di essere docente Parte_1 abilitato all'insegnamento per la classe di concorso “A044”; di essere stato assunto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado il 1.9.2011 (con decorrenza giuridica retrodatata al 1.9.2010); di avere svolto regolarmente l'anno di prova dopo l'assunzione a tempo indeterminato, all'esito del quale aveva presentato domanda di ricostruzione di carriera;
che tale ricostruzione era stata effettuata con decreto del Ministero del 16.5.2016; di aver prestato servizio pre- ruolo in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici: 1989/1990, 1992/1993 e 1998/1999 in qualità di commissario esterno per gli esami di stato per complessivi 184 giorni;
1999/2000 per 240 giorni;
2000/2001 per 251 giorni;
2002/2003 per
252 giorni;
2003/2004 per 273 giorni;
2004/2005 per 268 giorni;
2005/2006 per 292 giorni;
2006/2007 per 300 giorni;
2007/2008 per 289 giorni;
2008/2009 per 311 giorni;
2009/2010 per 300 giorni, cioè per un totale di anni 8 mesi 5 e giorni 11; di aver ottenuto, a seguito di ricostruzione della carriera, il riconoscimento di soli 8 anni pre ruolo, con decurtazione dell'anzianità di servizio in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE che ha trovato attuazione nell'ordinamento italiana con d. lgs. n. 368/2001. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il 3
diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del ministro p.t. al pagamento in favore di , anche a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 7.514,48 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1 previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del
D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-
UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2 per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3 condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4 per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che 4
economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
− a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 4 e mesi 5 alla data del 1.2.2021),
− al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 6.014,02, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dal docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2010) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5 in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6 condannare il alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1 previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell' di CP_3 tutti i contributi conseguentemente ancora dovuti;
7 in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione della pretesa attorea e l'infondatezza della domanda di integrale riconoscimento dell'anzianità pre ruolo stante il disposto dell'art. 485 del D.Lgs n. 297/1994.
Anche l' si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei CP_3 contributi relativi ai periodi anteriori al quinquennio.
Con le note autorizzate il ricorrente parte ricorrente argomentava sulla correttezza dei conteggi analitici allegati, evidenziando che i conteggi relativi ai 5
periodi antecedenti all'immissione in ruolo erano stati sviluppati tenendo in considerazione non soltanto il servizio effettivo ma anche l'orario (es. spezzoni e/o part time) e che, in ogni caso, non erano stati presi in considerazione i periodi non lavorati ai fini della determinazione delle spettanze dovute. A seguito della richiesta di produzione di nuovi conteggi, il ricorrente depositava note con la rinuncia al solo capo di domanda B (quello sulla ricostruzione di carriera e sulle collegate pretese).
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, preso atto della rinuncia alle domande di cui al capo B delle conclusioni, osservava che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato in data 1.9.2011, per cui trovava applicazione il CCNL del 4.8.2011 che prevedeva un unico gradone retributivo per i primi otto anni di servizio. Evidenziava che dal cedolino relativo al gennaio 2018 risultava la somma di € 16.343,63 a titolo di arretrati, che vanno imputati alla ricostruzione della carriera e, quindi, ai periodi lavorativi svolti in forza di contratti a tempo determinato e che il ricorrente non aveva riformulato i conteggi né ha fornito chiarimenti sugli stessi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , Parte_1 affidandosi ad un unico articolato motivo di gravame.
In via preliminare, l'appellante chiarisce la differenza ontologica tre le due domande originariamente azionate: capo A e capo B (quest'ultima successivamente oggetto di rinuncia) posto che l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa che per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente prestato. Si tratta, dunque, di pretese che seppur fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE restano nettamente distinte sia perché fondate su elementi costitutivi diversi sia in quanto non coincidenti le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. 6
Nel merito, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui imputa implicitamente al ricorrente la responsabilità del rigetto, assumendo l'incompletezza della documentazione allegata, l'intellegibilità dei conteggi ed il comportamento poco collaborativo dello stesso. Sul punto, la difesa appellante ribadisce che i conteggi allegati attengono alle differenze retributive maturate durante il precariato in applicazione delle progressioni stipendiali di anzianità previste dal CCNL per il solo personale a tempo indeterminato e dovute invece anche ai lavoratori a termine in ossequio ai principi di non discriminazione dettati dalla direttiva 1999/70/CE.
Tali conteggi tengono conto delle spettanze dovute al docente sino alla sua immissione, equiparando ad anno intero i servizi superiori a 180 gg ai soli fini del calcolo dell'anzianità utile e non anche per il calcolo delle spettanze maturate. Pertanto, non si profilerebbe affatto un problema di
“discriminazione alla rovescia” nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, trattandosi di una domanda (quella di cui al capo A) che attiene a spettanze maturate durante il periodo pre ruolo, in piena estensione di una disciplina contrattuale riservata ai soli insegnanti di ruolo, e non invece a spettanze derivanti dalla ricostruzione della carriera.
Deduce l'appellante che i conteggi allegati in atti sono stati elaborati tenendo conto dei criteri e dei parametri applicati al personale a tempo indeterminato in ruolo prima del 2010, dunque mantenendo l'ormai abolito gradone stipendiale “3-8 anni” in forza della cd clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola del 4 agosto 2011 che deve applicarsi anche al personale precario in forza della citata direttiva 1999/707CE. Sul punto, richiama recente giurisprudenza della S.C. che ha dichiarato l'illegittimità del CCNL del 4 agosto 2011 nella parte in cui riconosce il diritto al cd. gradone “3-8 anni” ai soli docenti immessi in ruolo prima del 1.9.2010
(v. Cass. n. 2924/2020).
L'appellante invoca il riconoscimento degli incrementi di retribuzione previsti dal CCNL Scuola 2006-2009 (1° scatto dopo il 2° anno;
2° scatto dopo l'8° anno, 3° “gradone” dopo il 14° anno, 4° scatto dopo il 20° anno, 5° scatto dopo il 27° anno e 6° ed ultimo scatto dopo il 34° anno) anche a favore del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato in virtù 7
della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva europea 1999/70/CE.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES- UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte appellante, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di
[...] Parte_1
, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante),
[...] della somma complessiva lorda di € 7.514,48 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte appellante, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
4. ordinare all'Amministrazione scolastica appellata la regolarizzazione contributiva
e previdenziale della parte appellante in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
5. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio, da distrarsi”.
Con riferimento agli incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio, osserva la Corte che il CCNL Scuola 2006-2009, come i precedenti contratti, prevedeva incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio il primo dei quali maturava al compimento del terzo anno di servizio.
Successivamente il CCNL Scuola del 04/08/2011 ha spostato in avanti il primo scatto di anzianità prevedendo il suo riconoscimento dopo il decorso di
8 anni, per tutti gli assunti a decorrere dal 01/09/2010. 8
Per tali motivi, la difesa appellante chiede, anche a titolo risarcitorio dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), il riconoscimento dell'anzianità di servizio non di ruolo svolto con applicazione delle fasce stipendiali previste per il corrispondente personale a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto a termine e, per l'effetto, chiede, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla violazione della, il pagamento di una somma pari ad € 7.514,48, ovverosia all'intero ammontare delle maggiorazioni retributive mai percepite durante il periodo di servizio pre ruolo a titolo di progressione economica di anzianità (v. conteggi allegati doc. 12) con condanna dell'Amministrazione alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Il appellato è rimasto contumace nel grado. CP_1
L' si è invece costituita in giudizio ribadendo la propria estraneità CP_3 rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente e, di conseguenza, alle domande rivolte esclusivamente al convenuto . CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia 9
UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la Persona_1 propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo
Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”
(v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto Per_2 sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a
“tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del
Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola
4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. 10
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte ( ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-
393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). 11
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51). Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Valenza).
E' pacifico che all'appellante, assunto ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto
Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 secondo cui ai docenti ed al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione dei cosiddetti “gradoni” di anzianità.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Inoltre, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio. 12
La trasformazione del rapporto, infatti, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacchè il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da
“ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
La contumacia del esonera il Collegio dall'esame dell'eccezione CP_1 di prescrizione (trattasi di differenze retributive relative agli anni dal 1989 al
2010, mentre l'unico atto interruttivo prodotto sub doc. 11 del fascicolo di primo grado risale al 13.3.2020), in quanto questione non riproposta nel grado.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, il deve CP_1 essere condannato al pagamento del complessivo importo di € 7.514,48 come risultante dai conteggi allegati all'originario ricorso introduttivo, mai contestati dal resistente, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione CP_1 dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Deve invece trovare rigetto la domanda di condanna dell'amministrazione appellata alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, trattandosi di contributi ampiamente prescritti.
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del al risarcimento del danno previdenziale ex art. 2116 c.c. in quanto CP_1 formulata per la prima volta in appello in violazione dell'art. 437 c.p.c..
In applicazione del principio della soccombenza il deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo.
Tenuto conto del rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva, possono essere integralmente compensate le spese nei confronti dell' CP_3 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede: condanna il al pagamento in favore dell'appellante della somma di € CP_1
7.514,48 a titolo di differenze retributive per il periodo pre ruolo, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida quanto CP_1 al primo grado in € 2.110,00 e quanto all'appello in € 1.990,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' CP_3
Roma, 21/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)