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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2300/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 2300/2019 R.G., a cui è riunito il procedimento iscritto al numero 2918/2019 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso i cui uffici domicilia ex lege in C.F._1
Napoli, alla via A. Diaz n. 11
Appellante nel proc. n. 2300/2019/Appellata nel proc. n. 2918/2019
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 calce all'atto di appello, dagli avv.ti Claudio Fabricatore, c.f. Marco Sasso C.F._3 del Verme, c.f. , Vincenzo Mosca, c.f. , e Marco C.F._4 C.F._5
Piccolo, c.f. , con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Andrea C.F._6
d'Isernia n. 59
Appellante nel proc. n. 2918/19-Appellata nel proc. n. 2300/19
NONCHÉ
, c.f. e , c.f. Controparte_2 C.F._7 _3
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._8 costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv.to Vincenzo Vitiello, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Tino di C.F._9
Camaino n. 9
Appellati nel proc. n. 2918/19-Appellanti incidentali nel proc. n. 2300/19
NONCHÉ
1 c.f. , c.f. CP_4 C.F._10 CP_5
, , c.f. e C.F._11 Controparte_6 C.F._12 [...]
, c.f. tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata CP_7 C.F._13 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Vincenzo Vitiello, c.f. , C.F._9 presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Tino di Camaino n. 9
Appellati nel proc. n. 2300/19 e nel proc. n. 2918/19
NONCHÉ
, c.f. rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_8 C.F._14 all'atto di costituzione del nuovo difensore, dall'avv.to Stefano Maione, c.f. , C.F._15 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Stazio n. 3
Appellata nel proc. n. 2300/19 e nel proc. n. 2918/19
NONCHÉ
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale CP_9 C.F._16 per Notaio di Transo del 27.05.2020, repertorio n. 140138, dall'avv.to Bruno Mantovani, Per_1
c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via C.F._17
Morgantini n. 3
Appellata nel proc. n. 2300/19 e nel proc. n. 2918/19
NONCHÉ
, c.f. , c.f. Controparte_10 C.F._18 Controparte_11
, c.f. , , c.f. C.F._19 CP_12 C.F._20 CP_13
, , c.f. , , c.f. C.F._21 CP_14 C.F._22 CP_15
, c.f. , C.F._23 Parte_2 C.F._24 [...]
c.f. , c.f. Parte_3 C.F._25 Parte_4
, , c.f. , C.F._26 Parte_5 C.F._27 Parte_6
, c.f. , , c.f. ,
[...] C.F._28 Parte_7 C.F._29
, c.f. , , c.f. Parte_8 C.F._30 Parte_9
, , c.f. , C.F._31 Parte_10 C.F._32 [...]
,c.f. , , c.f. , Pt_11 C.F._33 Parte_12 C.F._34
, c.f. , c.f. Parte_13 C.F._35 Parte_14
, c.f. ,e c.f. C.F._36 Parte_15 C.F._37 CP_16
C.F._38
Appellati contumaci
Oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10880/2018, pubblicata il 17.12.2018.
2 Conclusioni per l'appellante principale dichiarare Parte_1 inammissibili le domande risarcitorie di CP_4 CP_8 CP_9 CP_5
ed per esistenza di precedenti giudicati di rigetto;
rigettare per infondatezza
[...] Controparte_6 la domanda di;
in via subordinata, rigettare per infondatezza le domande di Controparte_7
e . CP_4 CP_5
Conclusioni per l'appellante principale : in riforma della sentenza appellata, Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione del risarcimento per il periodo di frequenza del corso di specializzazione successivo al 1° gennaio 1983 e fino al 15 luglio 1985, data di conseguimento del diploma, per un importo pari ad euro 28.920,42, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria.
Conclusioni per gli appellati/appellanti incidentali e : in Controparte_2 _3 riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione della somma di euro 11.103,82 per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria.
Conclusioni per gli appellati e CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
: rigettare l'appello proposto in via principale dalla
[...] Parte_1
Conclusioni per l'appellata respingere l'appello proposto dalla CP_8 [...]
con conseguente conferma della decisione di primo grado. Parte_1
Conclusioni per l'appellata respingere l'appello proposto dalla CP_9 [...]
con la conseguente conferma della decisione di primo grado. Parte_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 20.12.2012 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , , , ,
[...] CP_13 CP_14 CP_15 CP_5 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_16 Parte_4 Parte_6 Parte_7
, Controparte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , ,
[...] Controparte_2 Parte_12 _3 Parte_13 CP_7
, , , ,
[...] Parte_14 Parte_5 Parte_15 CP_9 CP_8
e convennero, dinanzi al Tribunale di Napoli, la CP_16 CP_4 Parte_1
esponendo di essersi tutti iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in medicina
[...] anteriormente all'anno accademico 1993/1994, e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 a causa della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive n. 75/363/CEE del 16 giugno 1975 e n. 82/76/CEE del 26 gennaio 1982.
3 Tanto premesso gli attori conclusero chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma di euro 11.103,82 per ogni anno dei corsi di specializzazione rispettivamente frequentati, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria.
§ 1.2. Si costituì la ed eccepì preliminarmente l'intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale e decennale del diritto azionato. Nel merito la convenuta contestò la fondatezza delle avverse domande risarcitorie, rappresentando che gli attori si erano immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 1983 e avevano frequentato corsi di specializzazione non inclusi tra quelli conformi alle direttive comunitarie. Inoltre, la Presidenza del Consiglio eccepì
l'inammissibilità delle domande proposte dagli specializzandi che avevano conseguito un secondo diploma di specializzazione, evidenziando come fosse verosimile che questi ultimi avessero frequentato il secondo corso di specializzazione allorquando già svolgevano l'attività professionale di medico, percependo la relativa retribuzione.
§1.3. Con la sentenza n. 10880/2018, indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli – dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di per intervenuta rinuncia alla domanda – rigettò Parte_14 le domande proposte da , , , Controparte_10 Parte_2 Controparte_1 Controparte_11
, , Parte_7 Controparte_2 Parte_12 Parte_13 Parte_3
, , e , e accolse, invece, le domande
[...] _3 CP_13 Parte_10 proposte da , CP_4 Parte_9 Parte_4 Parte_6 CP_8
, , , , , , CP_12 CP_16 Parte_5 CP_15 Parte_15 CP_14
, , Parte_11 Parte_8 CP_9 CP_5 CP_6
e , condannando la convenuta al pagamento, in favore di ciascuno di
[...] Controparte_7 essi, della somma di euro 6.713,94 per ogni anno dei corsi di specializzazione rispettivamente frequentati, a decorrere dal 1° gennaio 1983, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo effettivo.
§ 1.4. Ritenuta pacifica e documentalmente provata la circostanza dell'avvenuta frequentazione dei corsi di specializzazione allegati dagli attori, nonché la circostanza dell'avvenuto conseguimento, da parte di ciascuno, del relativo diploma, il primo giudice ha richiamato i principi normativi operanti in materia, osservando come il diritto degli specializzandi a percepire una remunerazione adeguata sussistesse con riferimento ai soli corsi di specializzazione iniziati a far data dal 1° gennaio 1982 e, in ogni caso, per il solo periodo a decorrere dal 1° gennaio 1983. In merito, il Tribunale ha evidenziato come l'obbligo di provvedere alla remunerazione dei medici specializzandi sia stato posto, per la prima volta, dalla direttiva n. 82/76 CEE, entrata in vigore il 29 gennaio 1982, alla quale gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Muovendo da tale quadro normativo, il primo giudice ha quindi osservato come l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi
4 alla normativa comunitaria potesse ritenersi correlato alla sola organizzazione dei corsi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1982, escludendo la sussistenza di un inadempimento del legislatore nazionale con riferimento ai corsi che, pur essendosi conclusi dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 82/76 CEE, erano stati programmati anteriormente a tale data.
Inoltre, il primo giudice ha evidenziato che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche s'imponesse soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, menzionate, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della direttiva n.
75/362/CEE.
Sulla scorta di tali principi, dunque, il Tribunale ha accolto la domanda con riferimento ai soli specializzandi immatricolati a partire dal 1982, iscritti a un corso rientrante tra quelli previsti dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE o, comunque, ad essi assimilabile.
Infine, il primo giudice ha respinto l'eccezione sollevata dalla Parte_1 con riferimento ai medici già specializzati iscritti, a far data dal 1982, a un secondo corso di specializzazione. Sul punto, il Tribunale ha evidenziato come il diritto all'indennizzo non sia eliso, in astratto, dall'eventuale inizio dello svolgimento dell'attività professionale, incombendo sull'Amministrazione l'onere di dimostrare che, durante la frequentazione del corso, lo specializzando avesse percepito altre remunerazioni o borse di studio.
Il giudice di prime cure, dunque, ha riconosciuto agli istanti vittoriosi un credito di natura indennitaria, liquidato, secondo i parametri desumibili dalla legge n. 370/1999, nell'importo di euro
6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato a far data dal 1° gennaio 1983.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello, con separati atti di gravame, la e . Parte_1 Controparte_1
All'appello proposto dalla hanno resistito, costituendosi, Parte_1
, e CP_4 CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_6 CP_7
, nonché e , che hanno proposto appello incidentale. Sono
[...] Controparte_2 _3 invece rimasti contumaci gli appellati , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, ,
[...] CP_14 CP_15 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e . Parte_5 Parte_15 CP_16
Riuniti i distinti procedimenti di appello, la causa è stata istruita in via documentale.
Nelle more del giudizio, le appellate e inizialmente costituitesi con CP_8 CP_9 gli appellati , e , si sono CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
5 costituite a mezzo di nuovi difensori, reiterando le conclusioni già formulate e insistendo, per il rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.04.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 3. Preliminarmente, va evidenziato che le doglianze oggetto degli appelli proposti non investono le statuizioni della sentenza appellata relative alla posizione degli originari attori Controparte_10
, , , , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, e rimasti Parte_13 Parte_14 Parte_5 Parte_15 CP_16 contumaci nella presente fase di gravame ed evocati in giudizio per mere esigenze di litis denuntiatio.
Di contro, costituiscono oggetto di impugnazione le statuizioni concernenti la posizione di CP_4
, ,
[...] CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e rispetto ai quali appare opportuno Controparte_2 _3 Controparte_1 premettere una breve sintesi delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, al fine di delineare con chiarezza i termini dei gravami proposti e le relative contestazioni.
In particolare, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dai dottori , e , relative alla frequenza di corsi di Controparte_2 _3 Controparte_1 specializzazione ritenuti non assimilabili a quelli contemplati dagli artt. 5 e 7 della direttiva n.
75/362/CEE. Con riferimento a , inoltre, il primo giudice ha fondato la statuizione Controparte_1 di rigetto sull'ulteriore rilievo che l'attrice ha frequentato il corso di specializzazione a partire dall'anno accademico 1981/1982, immatricolandosi in data anteriore al 1° gennaio 1982, quando ancora non sussisteva l'obbligo dello Stato Italiano di organizzare le scuole di specializzazione conformemente alla normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Sono state accolte, invece, le domande proposte da CP_4 CP_8 CP_9
, e , relative a corsi di specializzazione iniziati CP_5 Controparte_6 Controparte_7 nell'anno 1982. Nello specifico, con riferimento a e , il primo giudice CP_4 CP_5 ha ritenuto l'equipollenza della specializzazione in “Malattie dell'apparato cardiovascolare”, a quelle ricomprese, al netto delle difformità terminologiche, nell'elenco riportato dagli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.
6 § 4. Così delineato il quadro risultante dalla pronuncia di prime cure, si ritiene utile premettere brevi cenni in ordine alla normativa che disciplina la materia oggetto di causa, articolata in una pluralità di disposizioni di rango nazionale e comunitario.
Come è noto, con una prima direttiva, la n. 75/362/CEE del 16 giugno 1975, c.d. “di riconoscimento”, il Consiglio della CEE ha stabilito il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico, dettando misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico e indicando, agli artt. 5 e 7, le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, oggetto del riconoscimento operato dalla normativa comunitaria. Con la contestuale direttiva n. 75/363/CEE, c.d. “di coordinamento”, il
Consiglio ha poi disposto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative disciplinanti l'attività del medico-chirurgo nel territorio comunitario.
Tali direttive sono state trasfuse nell'ordinamento italiano con la legge n. 217 del 22 maggio 1978, sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici, generici e specialisti, cittadini di Stati membri della Comunità Europea.
Successivamente, la direttiva n. 82/76/CEE ha apportato modifiche alla direttiva n. 75/363/CEE, disponendo che alla formazione dei medici specializzandi corrispondesse “un'adeguata remunerazione” e indicando per gli Stati membri il termine ultimo del 31 dicembre 1982 ai fini dell'adozione delle necessarie misure di recepimento.
A tale direttiva il legislatore nazionale ha dato tardivamente attuazione con il d.lgs. dell'8 agosto
1991, n. 257, con cui si prevedeva che agli ammessi alle scuole di specializzazione venisse corrisposta, per tutta la durata del corso, e con esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio dell'importo di L. 21.500.000, soggetta ad adeguamenti annuali e a rideterminazione triennale.
È intervenuta successivamente nella materia la direttiva n. 93/16/CEE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il d.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipulasse uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro.
Con la legge del 19 ottobre 1999, n. 370, lo Stato Italiano ha infine provveduto a un parziale adempimento della normativa comunitaria con riferimento ai medici che, pur avendo seguito corsi di specializzazione a far data dal 1° gennaio 1983, erano stati esclusi dalla disciplina recata dal d.lgs. n.
257/1991. Nel fare ciò, tuttavia, il legislatore ha previsto il riconoscimento di una borsa di studio omnicomprensiva in favore dei soli medici risultati destinatari di talune sentenze irrevocabili del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con esclusione dei restanti medici che, avendo frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e l'anno
7 accademico 1990/1991, avevano comunque maturato i requisiti previsti dalla direttiva 82/76/CEE per il riconoscimento della retribuzione adeguata.
Con riferimento agli appartenenti a tale ultima categoria, è dunque rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano, cui consegue, secondo consolidata giurisprudenza, un'obbligazione risarcitoria di natura indennitaria riconducibile allo schema della responsabilità contrattuale (Cass., Sez. Un., n. 9147/2009).
In particolare, ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990/1991 compete un indennizzo limitato alla sola frazione successiva al 31 dicembre 1982, a condizione che il corso frequentato riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, quindi menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva
75/362/CEE, o una specializzazione che, per i contenuti e le modalità di svolgimento, risulti equipollente a quelle elencate dalla menzionata norma comunitaria.
§ 5. Operata tale premessa, è possibile procedere all'esame dei contrapposti appelli delle parti, muovendo dal gravame articolato in via principale dalla Parte_1
§ 5.1. Con il primo motivo di appello, la censura il disposto Parte_1 Parte_1 accoglimento delle domande di indennizzo proposte da CP_4 CP_8 [...]
ed rilevando come queste ultime abbiano già CP_9 CP_5 Controparte_6 costituito oggetto di precedenti pronunce di rigetto passate in giudicato per mancata impugnazione da parte degli istanti. In particolare, ad avviso dell'appellante, la decisione di prime cure si porrebbe in contrasto con le statuizioni rese nelle sentenze n. 4534/2005, n. 5718/2007, n. 3108/2004, n.
11505/2004 e n. 3107/2004, con cui il Tribunale di Napoli ha definitivamente accertato, per ognuno dei menzionati appellati, l'insussistenza dei presupposti richiesti per dar luogo al chiesto indennizzo.
Il motivo è fondato.
Dall'esame delle precedenti pronunce di rigetto prodotte dalla si evince che Parte_1 gli odierni appellati avevano già convenuto in giudizio quest'ultima, chiedendo al Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, di accertare l'inadempimento dello Stato Italiano rispetto agli obblighi derivanti dal diritto comunitario in tema di specializzazioni mediche, e concludendo per il riconoscimento della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, come imposta dalla direttiva n.
82/76/CEE.
Tanto osservato, risulta dunque positivamente accertata la ricorrenza di un'identità oggettiva tra il presente giudizio e quelli definiti con le richiamate pronunce, atteso che le domande proposte sono fondate sul medesimo presupposto di fatto e di diritto, ossia il tardivo recepimento, da parte dello
Stato italiano, della normativa comunitaria in materia di trattamento economico dei medici specializzandi e sul medesimo petitum.
8 Deve, inoltre, ritenersi che sussista, altresì, l'identità di soggetti richiesta per la valida formazione del giudicato esterno eccepito dall'Amministrazione.
Sul punto va, infatti, respinta l'eccezione sollevata dagli odierni appellati, con cui questi ultimi fanno rilevare un difetto di prova circa l'effettiva coincidenza tra la propria persona e i soggetti destinatari delle sentenze di rigetto passate in giudicato, identificati dalle pronunce allegate mediante la sola indicazione del nome e del cognome.
A tal riguardo, questa Corte ritiene che la mancata indicazione dei dati anagrafici completi degli attori destinatari delle menzionate pronunce di rigetto non sia ostativa alla formulazione di un giudizio di identità tra questi e gli omonimi che hanno agito nella presente sede. In tal senso, assume rilevanza decisiva il fatto che gli odierni appellati, pur potendo agevolmente controdedurre di non aver mai proposto le domande oggetto delle sentenze prodotte dalla Presidenza del Consiglio, hanno resistito all'allegazione avversa limitandosi a evidenziare il difetto di prova circa la dedotta coincidenza tra la propria persona e gli omonimi attori dei precedenti giudizi, senza mai contestare espressamente di avere già agito per il medesimo credito e indicare quali fossero i dati anagrafici tali da indurre ad escludere l'identità soggettiva con coloro che avevano introdotto i precedenti giudizi. In assenza di tale specifica deduzione, dunque, la generica contestazione sollevata dagli appellati non appare idonea ad accordare alcuna rilevanza alla mancata indicazione di dati anagrafici ulteriori, oltre al nome e al cognome, degli attori che avevano incardinato i giudizi previamente definiti dal Tribunale di Napoli, dovendosi concludere che gli odierni appellati coincidano con i soggetti già destinatari delle sentenze di rigetto prodotte dalla Consiglio. Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata dalla
[...]
va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte da Parte_1 CP_4 [...]
ed dovendosi riformare, in tal senso, CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_6 la pronuncia di prime cure.
Si osserva infine come, rispetto al motivo di gravame proposto dall'Amministrazione, non si ponga una questione di tardiva proposizione dell'eccezione di giudicato, trattandosi di rilievo che, rispondendo alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, è sottratto ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le nuove deduzioni in appello (Cass. n. 27161/2018).
§ 5.2. La declaratoria di inammissibilità delle domande proposte da e , CP_4 CP_5 per le motivazioni appena indicate, rende superfluo l'esame del terzo motivo di appello articolato dalla , volto a contestare la ritenuta equipollenza del corso in “Malattie Parte_1 dell'apparato cardiovascolare” frequentato dai due medici alle specializzazioni riconosciute ai sensi degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.
9 § 5.3. Va esaminato, invece, il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura l'accoglimento della domanda proposta da , già percettore, per gli anni Controparte_7 accademici compresi tra il 1982/1983 e il 1985/1986, di una borsa per il diritto allo studio universitario dell'importo annuo di lire 6.800.000, corrisposta ai sensi del D.M. 24.10.1983. A sostegno della dedotta censura, la evidenzia che l'aver già percepito una Parte_1 borsa di studio per gli anni di frequentazione del corso di specializzazione, sia pur in virtù di una disciplina speciale, costituisce una condizione ostativa al riconoscimento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e, quindi, al riconoscimento dell'indennizzo spettante, in astratto, ai medici esclusi da tale normativa, traducendosi in un'indebita duplicazione degli emolumenti percepiti dallo specializzando.
La doglianza è infondata.
Il gravame proposto, pur condivisibile nella premessa afferente alla non cumulabilità dell'indennizzo richiesto con altre remunerazioni eventualmente percepite dagli specializzandi durante la frequenza del corso, omette di confrontarsi con uno dei principi sottesi alla motivazione appellata. Difatti, pur facendo riferimento alla posizione dei soli attori iscritti a un secondo corso di specializzazione, il giudice di prime cure ha evidenziato che, nel caso in cui sia eccepita la titolarità, da parte dello specializzando, di altre retribuzioni o borse di studio, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'effettiva percezione di tali emolumenti.
L'affermazione è coerente con il principio, più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i medici non possono essere gravati della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni professionali o borse di studio, trattandosi di circostanze eventualmente rilevanti a titolo di aliunde perceptum, con onere della prova a carico del soggetto inadempiente (Cass. n. 1182/2012, richiamata, altresì, in Cass. n. 20739/2016).
Tale principio, come evidente, acquista rilievo anche con riferimento alla posizione del , CP_7 atteso che, nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non ha offerto alcuna prova a sostegno della dedotta circostanza dell'avvenuta percezione della borsa di studio da parte dello specializzando.
Pertanto, l'appello proposto nei confronti di va rigettato, con conseguente Controparte_7 conferma della statuizione di primo grado di accoglimento della domanda di indennizzo da quest'ultimo proposta nei limiti dell'importo di euro 6.713,94 per ciascun anno del corso di specializzazione frequentato, a far data dal 1° gennaio 1983.
§ 6. A questo punto, va esaminato l'appello proposto in via incidentale da e Controparte_2
, articolato in un unico motivo di gravame rubricato “error in iudicando;
violazione e _3 falsa applicazione degli artt. 5 e 189 trattato CEE, delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16, nonché
10 degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991; difetto di motivazione;
carenza di istruttoria;
contraddittorietà intrinseca;
genericità'”.
Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che i corsi di specializzazione frequentati dai due medici – segnatamente, il corso di
“Fisiopatologia della riproduzione ed educazione demografica” e il corso di “Pediatria preventiva e puericultura” – non fossero ricompresi tra le specializzazioni comuni a più Stati membri di cui agli elenchi contenuti agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.
In senso contrario a tale conclusione, gli appellanti evidenziano che le menzionate specializzazioni, pur non menzionate dalla direttiva, risulterebbero affini a quelle contemplate dalla normativa comunitaria e indicate nei decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 257/1991 e dall'art. 34 del d.lgs. n. 368/1999.
L'appello è infondato.
Invero, merita condivisione l'affermazione di principio, assunta a presupposto del gravame, secondo cui il mancato inserimento di un corso di specializzazione nell'ambito dell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie di cui al d.lgs. n. 257/1991 non
è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla borsa di studio – e quindi dell'indennizzo – quando si tratti di specializzazione che, nei fatti, risulti del tutto analoga a quelle istituite in tutti o in almeno due Stati membri, contemplate dagli elenchi di cui alla direttiva n. 75/362 CEE (in tal senso, si vedano
Cass., Sez. Un., n. 29345/2008, Cass., Sez. Un., n. 13909/2011, Cass. n. 21798/2016, Cass. n.
13760/2018, Cass. n. 458/2019).
Ciononostante, in tema di riconoscimento delle specializzazioni sanitarie non specificamente contemplate dalla normativa comunitaria, costituisce principio altrettanto consolidato quello secondo cui “l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di provvedere ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive … che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio” (tra la tante, Cass. n. 25414/2022). Difatti, è stato affermato che l'equipollenza tra i titoli accademici rilasciati in Italia e quelli comuni ad almeno due Stati membri va accertata non nominalmente, ma in base ai contenuti dei rispettivi insegnamenti, indagine, quest'ultima, che impone la dimostrazione dei contenuti oggettivi dell'insegnamento impartito nelle scuole di specializzazione che si assumono
“equipollenti” (Cass., Sez. Un., n. 26603/2024).
11 In sostanza, il giudizio di equipollenza tra le specializzazioni attivate presso gli atenei italiani e quelle specificamente riconosciute dalla normativa comunitaria impone al giudice una valutazione che non si limita al raffronto tra la specializzazione dedotta in giudizio e quelle elencate nelle direttive di riconoscimento, ma si traduce in un accertamento di fatto circa il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, che priva di rilevanza l'eventuale assonanza terminologica tra le denominazioni dei corsi attivati in Italia con quelli ricompresi negli elenchi della direttiva comunitaria (in tal senso, Cass. n. 6739/2024).
Si tratta, dunque, di una questione a contenuto “misto” – di fatto e di diritto – rispetto alla quale è onere degli attori allegare specificamente gli elementi da cui ricavare la dedotta equipollenza, quali, ad esempio, la corrispondenza delle materie di insegnamento impartite, l'equivalenza degli orari, e la coincidenza delle esercitazioni pratiche.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti incidentali si sono limitati a esporre di aver conseguito i rispettivi diplomi di specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione ed educazione demografica” e in “Pediatria preventiva e puericultura”, nulla allegando circa le ragioni concrete per le quali i corsi di specializzazione seguiti, nonostante la diversa denominazione, coincidessero de facto con una delle specializzazioni elencate dalla direttiva.
Resta quindi preclusa, anche in questa sede, la possibilità di procedere a un raffronto comparativo tra le specializzazioni conseguite dal e dal e quelle comuni a più Stati membri elencate CP_2 _3 dalla direttiva n. 75/362 CEE.
Deve poi rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti – ai fini della valutazione in oggetto non può essere accordato alcun rilievo alla normativa interna di rango regolamentare emanata in attuazione del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. n. 368/1999.
Come infatti osservato in analoghe fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità, il credito risarcitorio dello Stato sussiste solo ove sia possibile affermare che, se il legislatore italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine previsto, gli specializzandi avrebbero beneficiato di un incremento patrimoniale che hanno invece perduto (Cass. n. 6739/2024).
Nel caso di specie, gli appellanti e hanno dedotto di avere frequentato la scuola di CP_2 _3 specializzazione nel periodo compreso tra il 1985 e il 1990, conseguendo le rispettive specializzazioni il 5 luglio 1988 e il 29 maggio 1990. Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per l'attuazione delle direttive comunitarie e il completamento dei corsi di specializzazione da parte degli attori, non esisteva ancora alcuna delle invocate norme interne sulla “equipollenza” delle specializzazioni, sicché non è postulabile un inadempimento dello Stato a titolo di illecito.
§ 7. Da ultimo, va esaminato l'appello proposto in via principale da . Controparte_1
12 § 7.1. Il primo motivo del gravame, rubricato come “error in iudicando;
carenza di motivazione;
difetto di istruttoria: contraddittorietà intrinseca: genericità”, è volto a censurare il rigetto della domanda proposta dalla sotto il profilo della durata temporale del corso di specializzazione CP_1 frequentato, iniziato, secondo la valutazione del primo giudice, in data anteriore al 1° gennaio 1982.
Sul punto, la difesa dell'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
fu immatricolata al primo anno del corso di specializzazione in “Igiene e medicina Controparte_1 preventiva” in data 29 gennaio 1982, dunque rientrava nella categoria di specializzandi aventi diritto all'indennizzo derivante dal tardivo recepimento della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione.
Al riguardo appare opportuno dare atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la posizione dei medici specializzandi iscritti a corsi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 1983.
La questione concerne la sussistenza del diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge per i cosiddetti medici specializzandi “a cavallo”, cioè quei medici che hanno frequentato e concluso positivamente uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea immatricolandosi nel
1982 – o in anni ancora anteriori – e terminando la specializzazione in data successiva al 1° gennaio
1983, a decorrere dalla quale, come già chiarito, sussiste l'obbligo dello Stato italiano di corrispondere un'adeguata remunerazione.
Stante il dissenso determinatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la questione era stata rimessa, una prima volta, alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria n. 23581/2016, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con sentenza del 24 gennaio 2018 (resa nelle cause riunite C-616/16 e C-
617/16), aveva stabilito che l'art. 2, paragrafo 1, lett. c), l'art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, dovevano essere interpretati nel senso che l'obbligo di corrispondere la remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, sussistesse per tutti i percorsi di formazione iniziati nel corso dell'anno 1982 e proseguiti fino all'anno 1990, per il periodo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
La statuizione del giudice comunitario aveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370/1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto dovesse essere riconosciuto anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE.
Pertanto, muovendo dall'assunto che l'obbligo di adeguarsi alla normativa comunitaria fosse riferibile ai soli corsi organizzati nella loro interezza e, dunque, ai soli corsi iniziati dopo l'entrata in
13 vigore della direttiva, la giurisprudenza interna iniziò a distinguere le posizioni dei medici specializzandi in tre categorie: a) quella dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, per avere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b) quella degli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio 1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso del
1982; c) quella degli aventi diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982.
A tale indirizzo si è conformato, sostanzialmente, il primo giudice, escludendo dall'indennizzo i medici immatricolati ai corsi di specializzazione in data anteriore al 1° gennaio 1982, assunta dalla pronuncia appellata quale parametro di riferimento in luogo della diversa data del 29 gennaio 1982, di entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE.
In tempi più recenti, si è tuttavia determinato nella giurisprudenza di legittimità un nuovo contrasto sulla posizione degli specializzandi “a cavallo” rientranti nella prima categoria, vale a dire quella dei medici iscritti ai corsi di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, alla quale non si estendeva l'effetto chiarificatore della pronuncia interpretativa della Corte comunitaria. Della questione sono quindi state investite nuovamente le Sezioni Unite, le quali, con l'ordinanza interlocutoria n.
23901/2020, hanno disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul quesito “se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE
e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio
1983”; nonché “se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983”.
Con sentenza del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva
82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE e proseguita dopo che sia scaduto, in data 31 dicembre 1982, il termine di adeguamento, deve essere oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati o a due o più di essi, menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE.
14 Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione pregiudiziale, hanno dunque statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE spetta anche in favore dei medici iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982/1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune (Cass., Sez. Un., n.
20278/2022).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prova della data di immatricolazione alla scuola di specializzazione frequentata, asseritamente avvenuta il 29 gennaio 1982. Tuttavia, è pacifico che abbia iniziato la specializzazione nell'anno accademico 1981/1982, concludendo Controparte_1 il proprio percorso formativo in data 15 luglio 1985, circostanza che, a prescindere dalla data di effettivo inizio del corso, vale a collocare utilmente la specializzanda nel novero dei medici aventi diritto all'indennizzo.
§ 7.2. Il secondo motivo del gravame, rubricato “error in iudicando;
violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, nonché degli artt. 2, 3 e
10 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991; difetto di motivazione;
carenza di istruttoria;
contraddittorietà intrinseca;
genericità”, è volto a censurare, invece, l'ulteriore argomento addotto dalla pronuncia di prime cure a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria proposta da Controparte_1 concernente l'omessa inclusione del corso in “Igiene e medicina preventiva” tra le specializzazioni comuni menzionate negli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE.
Anche tale doglianza è fondata.
Difatti, pur ribaditi i sopra menzionati principi in tema di equipollenza tra corsi di specializzazione e relativo onere probatorio, è pacifico, ad oggi, che la specializzazione in “Igiene e medicina preventiva” rientri tra quelle comuni a più Stati membri di cui ai richiamati elenchi comunitari. In particolare, il riconoscimento di tale titolo di specializzazione deriva direttamente dalla normativa comunitaria e, nello specifico, dalla direttiva n. 93/16/CEE, che, codificando le indicazioni già contenute nella direttiva n. 75/362/CEE in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione, ha equiparato la specializzazione italiana in “Igiene e medicina preventiva” a quelle esistenti in altri Paesi dell'Unione, tra cui quella in “Santé publique et médecine sociale” esistente in
Francia, e quella in “Public health medicine” esistente nei paesi anglosassoni (si veda, in una fattispecie analoga, Cass. n. 21798/2016).
Pertanto, la domanda proposta da risulta fondata anche sotto tale secondo profilo, Controparte_1 dovendosi procedere, in riforma della sentenza appellata, alla liquidazione dell'indennizzo negato dal primo giudice.
15 Secondo i richiamati principi, risultano indennizzabili in favore dell'odierna appellante la frazione dell'anno accademico 1982/1983 successiva al 31 dicembre 1982, e le intere annualità 1983/1984 e
1984/1985, atteso che l'attrice, iscritta a far data dall'anno accademico 1981/1982, ha conseguito il diploma di specializzazione il 15 luglio 1985.
Ai fini del calcolo dell'indennizzo, occorre avere riguardo al parametro equitativo già utilizzato dal primo giudice con riferimento alle domande accolte, dovendosi disattendere, di contro, la richiesta della somma di euro 11.103,82 formulata dall'attrice per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione, così quantificata assumendo a riferimento l'importo della borsa di studio introdotta dal d.lgs n. 257/1991, normativamente fissato, per l'anno accademico 1991/1992, nella somma di L.
21.500.000.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che gli importi da corrispondere per effetto del tardivo recepimento delle direttive CEE ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 non possono essere commisurati all'intero ammontare della borsa di studio, così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257/1991.
L'affermazione si giova del rilievo che tale fonte non ha efficacia retroattiva, essendo diretta a individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi, nonché della concorrente considerazione che l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di norme comunitarie non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar luogo a una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del citato provvedimento legislativo. In tale contesto, si è quindi ritenuto che l'obbligazione indennitaria dello Stato deve essere quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che va desunto dalle indicazioni contenute nella legge n.
370/1999, con la quale il legislatore nazionale ha posto in essere un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie di specializzandi che, dopo il 31 dicembre 1982, si erano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricomprese nel d.lgs. n. 257/1991 (Cass. n. 19837/2014).
Va dunque confermato, quale parametro equitativo per la determinazione dell'indennizzo, l'importo annuo di L. 13.000.000, pari ad euro 6.713,94, già indicato dal primo giudice.
Considerata la durata del corso frequentato da come sopra individuata, sono Controparte_1 dunque indennizzabili dieci mensilità dell'anno accademico 1982/1983, pari alla frazione temporale compresa tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 1983, e le intere annualità 1983/1984 e 1984/1985, per un totale di euro 19.022,83 (5.594,95 + 6.713,94 + 6.713,94).
Circa gli accessori richiesti si osserva invece quanto segue.
16 Con la aestimatio dell'indennizzo effettuata dall'art. 11 della l. n. 370/1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale, secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224
c.c., gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 1917/2012, Cass. n. 1059/2019).
Ne deriva l'esclusione della spettanza della rivalutazione monetaria e dei correlati interessi compensativi, spettando all'attrice i soli interessi al saggio legale, decorrenti, come richiesto nelle conclusioni dell'atto di appello, a far data dalla domanda introduttiva.
§ 8. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte da
[...] CP_4 CP_8
ed già oggetto di precedenti pronunce di rigetto CP_9 CP_5 Controparte_6 passate in giudicato.
L'appello della va invece respinto rispetto alla posizione di Parte_1 Parte_1 CP_7
, con conseguente conferma della statuizione di accoglimento della domanda di cui alla
[...] sentenza di prime cure.
Parimenti, va rigettato l'appello incidentale proposto da e , mentre, Controparte_2 _3 in accoglimento dell'appello proposto da , la Controparte_1 Parte_1 va condannata al pagamento, a favore di quest'ultima, della somma complessiva di euro 19.022,83, oltre interessi legali dalla domanda.
§ 9. Quanto alle spese di lite, va osservato che il parziale accoglimento degli appelli proposti, nei limiti sopra illustrati, impone la rideterminazione delle spese del doppio grado con riferimento ai soli rapporti processuali oggetto delle statuizioni riformate.
Tanto premesso, le spese sia del primo sia del presente grado di giudizio, tra la
[...] da un lato, e Parte_1 CP_4 CP_8 CP_9 CP_5 ed dall'altro, seguono la soccombenza di questi ultimi, con compensi liquidati, in Controparte_6 base al D.M. n. 147/2022, nella misura pari ai minimi di tariffa, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione. Va precisato che, quanto al presente giudizio di appello, ai fini del riparto delle spese processuali dovute a favore della Parte_1
va distinta la posizione dei sopra menzionati appellati
[...] CP_4 CP_8 [...]
ed risultati soccombenti rispetto all'eccezione di CP_9 CP_5 Controparte_6 giudicato formulata dall'Amministrazione, e quella degli appellanti incidentali Controparte_2
e , rimasti soccombenti per la non assimilabilità delle specializzazioni frequentate alle _3 specializzazioni comuni contemplate dalla normativa comunitaria. Pertanto, le spese del grado vanno ripartite tra le parti soccombenti in proporzione del rispettivo interesse alla causa, ai sensi dell'art. 17 97, 1° comma, c.p.c., e vanno poste per la metà a carico degli appellati CP_4 CP_8
ed in solido tra loro, e, per la restante metà, a CP_9 CP_5 Controparte_6 carico degli appellanti incidentali e , anch'essi in solido tra loro. Controparte_2 _3
Le spese del giudizio di appello tra la e Parte_1 Controparte_7 seguono invece la soccombenza della prima e vanno liquidate, a favore dell'appellato, secondo i parametri già individuati.
Quanto al rapporto processuale tra la e Parte_1 Controparte_1 ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale relativo alle specializzazioni iniziate prima del 1982, da cui è dipeso, all'esito del presente giudizio di gravame,
l'accoglimento della domanda proposta dalla CP_1
Nulla va disposto, infine, sulle spese con riferimento agli appellati contumaci Controparte_10
, , , , , Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , e , nei cui confronti Parte_13 Parte_14 Parte_5 Parte_15 CP_16 non è stata proposta, in questa sede, alcuna domanda.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale proposto da e Controparte_2 _3
, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
[...] inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento agli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Parte_1
dichiara l'inammissibilità delle domande proposte in primo grado da ,
[...] CP_4 CP_8
e ;
[...] CP_9 CP_5 Controparte_6
2) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_2 _3
3) in accoglimento dell'appello principale proposto da , condanna la Controparte_1 [...] al pagamento a favore di della somma di euro 19.022,83, Parte_1 Parte_16 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
18 4) condanna , e , CP_4 CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_6 in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado a favore della spese che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
5) condanna , e , CP_4 CP_8 CP_9 CP_5 Controparte_6 in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di appello a favore della in ragione della metà, e condanna e Parte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento della restante metà, spese che si liquidano, complessivamente, _3 nell'importo di euro 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
6) condanna la al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio di appello a favore di , spese che si liquidano in euro 2.906,00 Controparte_7 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
7) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra la
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
8) Nulla sulle spese del grado con riferimento agli appellati contumaci Controparte_10 CP_11
, , , , ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , e;
Parte_13 Parte_14 Parte_5 Parte_15 CP_16
9) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento agli appellanti incidentali e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_2 _3 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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