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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2020 R.G., iscritta a ruolo il 29 luglio 2020, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 dicembre 2024, sostitutiva dell'udienza del 19 dicembre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., domiciliato in , Via Parte_1 Pt_1
Nazionale n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Donato (c.f. C.F._1
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
[...]
appellante
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
nella qualità di titolare della ditta “ C.F._2 [...]
con sede legale a in via Controparte_2 Pt_1 Nazionale n. 115, partita Iva rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Alberto Calzavara del Foro di Patti C.F. , per mandato C.F._3
steso a margine dell'atto di citazione,
appellato
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie” - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 12
giugno 2020, n. 309.
Motivi della decisione
1. Il ha proposto appello innanzi a questa Corte avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 12 giugno 2020, n. 309, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da
, n.q. di titolare della ditta Mokarta piccola società Controparte_1
cooperativa turistica a.r.l., per i danni subiti allo stabilimento balneare di quest'ultimo a causa del fenomeno alluvionale dell'11/12 dicembre 2008, con sua condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 50.000,00,
oltre accessori e spese, in conseguenza dell'affermata responsabilità dell'Ente
per l'imperito scavo effettuato in corrispondenza di quel manufatto, che aveva determinato la tracimazione dell'acqua alluvionale verso lo stesso stabilimento.
Con il gravame l ha chiesto la riforma della sentenza Controparte_3
appellata con affermazione della non riconducibilità ad esso dei lamentati danni,
provocati dall'evento alluvionale ex sé, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria, avendo agito per l'urgenza di affrontare l'eccezionalità delle precipitazioni. In subordine, ha chiesto applicarsi il concorso dello stesso evento alluvionale nella causazione dei danni e ha comunque contestato il quantum
debeatur.
2. Nella resistenza dell'appellato, con sentenza non definitiva 17 giugno
2024, n. 576, questa Corte
a) ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalle parti;
b) ha rigettato il primo motivo di appello, confermando la statuizione accertativa della responsabilità del appellante nella causazione del Pt_1
sinistro in questione;
c) ha accolto il secondo motivo di appello nei limiti indicati in motivazione e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante proposta da CP_1
nella qualità;
[...]
d) ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, disponendo una integrazione della c.t.u., per “accertare, sulla base dei documenti ritualmente
prodotti in primo grado dal e tenendo conto delle censure mosse CP_1
all'elaborato peritale dal c.t.p. del i costi necessari ed effettivamente Pt_1
sostenuti per la ricostruzione/ristrutturazione della struttura danneggiata,
secondo il prezziario vigente all'epoca dei fatti, detraendo quanto già percepito
dall'appellato”.
3. Depositata la relazione di consulenza d'ufficio, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti.
4. Per delineare e circoscrivere il thema decidendum residuo di questa fase di gravame, è necessario precisare che, confermata con la sentenza non definitiva la responsabilità del appellante nella causazione del fatto Pt_1 dannoso allegato dalla ditta appellata e rigettata la domanda di quest'ultima di risarcimento del lucro cessante, qualunque censura ancora svolta dall'Ente
territoriale in comparsa conclusionale in ordine all'an è inammissibile in questa sede, così come ogni eventuale questione inerente l'invocato (dall'appellato)
danno da mancato guadagno.
Resta, invece, da esaminare l'appello contro la statuizione condannatoria
di primo grado sul danno patrimoniale “emergente”, riconosciuto dal
Tribunale e liquidato nella misura di € 41.812,34 per costi di ricostruzione/ristrutturazione dei manufatti distrutti o danneggiati nell'evento lesivo.
Al riguardo, il contesta l'assenza di alcuna prova anche quanto al Pt_1
danno emergente, censurando “la c.t.u. espletata nella parte in cui non ha
tenuto conto dei prezzi di mercato dei costi indicati nelle note spese prodotte da
parte attrice, quali risultano eccessivi rispetto ai prezzo di mercato del 2009,
anno in cui avrebbero dovuto essere fatte le riparazioni”.
4.1 – Occorre, a questo punto, evidenziare come il c.t.u. ing. , sia Per_1
nella prima relazione che in quella suppletiva svolta in questo grado di giudizio,
nel ribadire la quantificazione del pregiudizio subìto dalla ditta appellata nella predetta somma di € 41.812,34, ha fondato le proprie conclusioni su un computo metrico, da lui stesso redatto, e sulle foto dei luoghi successivamente all'evento e al momento del sopralluogo effettuato, accertando che le strutture in questione non sono state ricostruite o ristrutturate, tanto che nessuna fattura o nota spese è stata prodotta dalla ditta stessa. Anzi, l'appellante – non smentito sul punto dalla controparte – ha affermato che la
[...]
, a seguito degli eventi alluvionali, ha preferito Controparte_4 riconvertire l'area, installando al posto delle cabine per i balneari, una pedana da adibire a sala ristorante all'aperto, mantenendo solo due cabine di quelle preesistente da destinare a servizi igienici.
4.2 – Ora, esaminando l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si evince che l'originaria ditta attrice ha chiesto nelle conclusioni la condanna del al pagamento di € 52.000,00 genericamente “per tutti i Pt_1
danni conseguenza diretta dell'evento per cui è causa”, prospettando nella narrativa:
1. un danno da rovina della struttura (v. c.t.p. allegata alla citazione) e cioè da
“distruzione della pedana con camminamenti in legno, poggiante su plinti
prefabbricati realizzati con blocchi di cemento e tirafondi in acciaio;
distruzione del blocco cabine-servizi (…), poggiante sulla pedana (…);
distruzione di una piantana doccia (…); danni agli impianti di adduzione di
acqua potabile, fognario ed elettrico”;
2. un danno da mancato guadagno;
3. un danno per lavori di consolidamento della struttura e di ristrutturazione della stessa.
4.3 – Va osservato che, quanto al punto 2, quel pregiudizio non è stato riconosciuto da questa Corte con la citata sentenza non definitiva, in accoglimento dell'appello del Pt_1
4.4 - Quanto al punto 3, quei lavori – come dedotto dall'appellante - non sono stati documentati nell'an (risultando anzi la mancata loro esecuzione) e nel
quantum, non potendo essere sufficiente un generico riferimento ad un computo metrico estimativo per ricostruire ciò che non è stato realizzato. Ne
consegue che, anche su tale aspetto, il motivo di appello va accolto. E ciò vale anche per la pedana, pur risultando (per quanto detto al par. 4.1)
essere stata reinstallata: infatti, l'originario attore non ha documentato – come avrebbe potuto e dovuto fare - il costo effettivamente sostenuto per tale lavoro,
non potendosi, quindi, riconoscere a titolo risarcitorio un importo calcolato in astratto sul computo metrico, laddove il criterio di quantificazione sarebbe dovuto essere ancorato alla spesa concretamente subìta.
4.5 – Residua, infine, il pregiudizio sub 1, cioè il danno da rovina della struttura, non potendosi dubitare che l'evento lesivo accertato a carico del abbia determinato una perdita patrimoniale in capo alla ditta appellata, Pt_1
rispetto ai beni danneggiati o distrutti, suscettibile di essere risarcita.
Esclusa la pedana, per i motivi or ora specificati, dalla originaria prospettazione attorea devono considerarsi a) la “ distruzione del blocco cabine-servizi (…), poggiante sulla pedana (…);
b) la “distruzione di una piantana doccia (…);
c) i “danni agli impianti di adduzione di acqua potabile, fognario ed elettrico”.
5.6 – Non avendo l'appellante contestato tali voci, ma solo il quantum,
asseritamente eccessivo, ma con censura generica rispetto agli accertamenti effettuati dal c.t.u., può confermarsi quanto dallo stesso quantificato, con valutazione congrua, condivisa dal Tribunale, avendo egli risposto motivatamente alle osservazioni del consulente di parte. Invero, il c.t.u. ha accertato che “La zona delle cabine è stata interessata per intero dai danni:
tutte le cabine che erano presenti sono state dissestate e non solo tre cabine
come affermato dal CTP, come si può confrontare dalle foto allegate. Anche
nell'ipotesi di tutto recuperare tutto il materiale relativo alle voci 16,17 e 18, del
computo del CTU e cioè quelle relative al preventivo della ditta il danno dovrebbe essere quantificato pari a 2 volte la manodopera necessaria alla posa
in opera: il tempo necessario allo smonto, l'accatastamento, la sistemazione per
il successivo reimpiego, è pari al tempo necessario al rimontaggio dei materiali,
e non pari al 10% di esso, come calcolato dal CTP”.
In definitiva, possono riconoscersi le seguenti voci relative al computo metrico allegato al supplemento di consulenza dell'ing. del 30 ottobre Per_2
2024:
a) punti da 1 a 6 e 12 (impianto fognario ed elettrico) per € 2.275,34;
b) punto 14 (doccia) per € 1.500,00
c) punti 17 e 18 (inerenti la struttura delle cabine) per € 12.936,00
per un totale di € 14.436,00 in valori alla data dell'evento lesivo (dicembre
2008), oltre rivalutazione ed interessi come da dispositivo, trattandosi di debito di valore, al lordo di quanto già ricevuto dall'appellato per € 4.690,77.
5.7 – In tali limiti l'appello va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata con la riduzione della somma riconosciuta all'originario attore a titolo risarcitorio.
5. L'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento dell'appello,
l'affermazione della responsabilità dell' ma la consistente Controparte_3
riduzione delle originarie pretese, legittimano la compensazione per un quarto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (così accogliendo parzialmente l'ultimo motivo di appello), ponendo a carico del nella qualità il CP_1
residuo, liquidato:
a) per il primo grado in € 5.550,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.200,00, fase introduttiva € 900,00, fase di trattazione € 1.350,00, fase decisoria € 2.100,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
b) per il grado di appello in € 582,75 per esborsi (c.u.) ed € 7.500,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.050,00, fase di trattazione € 2.325,00, fase decisoria €
2.625,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2020 R.G., successivamente alla sentenza non definitiva n. 576/2024, sull'appello proposto da Parte_1
contro , nella qualità di titolare della ditta “
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Barcellona P.G. 12 giugno 2020, n. 309:
1. accoglie i residui motivi di appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce ad €
14.436,00 al lordo di quanto già ricevuto dall'appellato per € 4.690,77, la somma che l'Ente appellante deve pagare a titolo risarcitorio all'appellato,
con interessi legali sino al soddisfo sulla predetta somma rivalutata anno per anno sino alla data odierna in base agli Indici Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC);
2. compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
condannando l'appellato a pagare al appellante il residuo, liquidato Pt_1
per il primo grado in € 5.550,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e per il grado di appello in € 582,75 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2020 R.G., iscritta a ruolo il 29 luglio 2020, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 dicembre 2024, sostitutiva dell'udienza del 19 dicembre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., domiciliato in , Via Parte_1 Pt_1
Nazionale n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Donato (c.f. C.F._1
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
[...]
appellante
contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
nella qualità di titolare della ditta “ C.F._2 [...]
con sede legale a in via Controparte_2 Pt_1 Nazionale n. 115, partita Iva rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Alberto Calzavara del Foro di Patti C.F. , per mandato C.F._3
steso a margine dell'atto di citazione,
appellato
Oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie” - appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 12
giugno 2020, n. 309.
Motivi della decisione
1. Il ha proposto appello innanzi a questa Corte avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 12 giugno 2020, n. 309, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da
, n.q. di titolare della ditta Mokarta piccola società Controparte_1
cooperativa turistica a.r.l., per i danni subiti allo stabilimento balneare di quest'ultimo a causa del fenomeno alluvionale dell'11/12 dicembre 2008, con sua condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 50.000,00,
oltre accessori e spese, in conseguenza dell'affermata responsabilità dell'Ente
per l'imperito scavo effettuato in corrispondenza di quel manufatto, che aveva determinato la tracimazione dell'acqua alluvionale verso lo stesso stabilimento.
Con il gravame l ha chiesto la riforma della sentenza Controparte_3
appellata con affermazione della non riconducibilità ad esso dei lamentati danni,
provocati dall'evento alluvionale ex sé, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria, avendo agito per l'urgenza di affrontare l'eccezionalità delle precipitazioni. In subordine, ha chiesto applicarsi il concorso dello stesso evento alluvionale nella causazione dei danni e ha comunque contestato il quantum
debeatur.
2. Nella resistenza dell'appellato, con sentenza non definitiva 17 giugno
2024, n. 576, questa Corte
a) ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalle parti;
b) ha rigettato il primo motivo di appello, confermando la statuizione accertativa della responsabilità del appellante nella causazione del Pt_1
sinistro in questione;
c) ha accolto il secondo motivo di appello nei limiti indicati in motivazione e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante proposta da CP_1
nella qualità;
[...]
d) ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, disponendo una integrazione della c.t.u., per “accertare, sulla base dei documenti ritualmente
prodotti in primo grado dal e tenendo conto delle censure mosse CP_1
all'elaborato peritale dal c.t.p. del i costi necessari ed effettivamente Pt_1
sostenuti per la ricostruzione/ristrutturazione della struttura danneggiata,
secondo il prezziario vigente all'epoca dei fatti, detraendo quanto già percepito
dall'appellato”.
3. Depositata la relazione di consulenza d'ufficio, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti.
4. Per delineare e circoscrivere il thema decidendum residuo di questa fase di gravame, è necessario precisare che, confermata con la sentenza non definitiva la responsabilità del appellante nella causazione del fatto Pt_1 dannoso allegato dalla ditta appellata e rigettata la domanda di quest'ultima di risarcimento del lucro cessante, qualunque censura ancora svolta dall'Ente
territoriale in comparsa conclusionale in ordine all'an è inammissibile in questa sede, così come ogni eventuale questione inerente l'invocato (dall'appellato)
danno da mancato guadagno.
Resta, invece, da esaminare l'appello contro la statuizione condannatoria
di primo grado sul danno patrimoniale “emergente”, riconosciuto dal
Tribunale e liquidato nella misura di € 41.812,34 per costi di ricostruzione/ristrutturazione dei manufatti distrutti o danneggiati nell'evento lesivo.
Al riguardo, il contesta l'assenza di alcuna prova anche quanto al Pt_1
danno emergente, censurando “la c.t.u. espletata nella parte in cui non ha
tenuto conto dei prezzi di mercato dei costi indicati nelle note spese prodotte da
parte attrice, quali risultano eccessivi rispetto ai prezzo di mercato del 2009,
anno in cui avrebbero dovuto essere fatte le riparazioni”.
4.1 – Occorre, a questo punto, evidenziare come il c.t.u. ing. , sia Per_1
nella prima relazione che in quella suppletiva svolta in questo grado di giudizio,
nel ribadire la quantificazione del pregiudizio subìto dalla ditta appellata nella predetta somma di € 41.812,34, ha fondato le proprie conclusioni su un computo metrico, da lui stesso redatto, e sulle foto dei luoghi successivamente all'evento e al momento del sopralluogo effettuato, accertando che le strutture in questione non sono state ricostruite o ristrutturate, tanto che nessuna fattura o nota spese è stata prodotta dalla ditta stessa. Anzi, l'appellante – non smentito sul punto dalla controparte – ha affermato che la
[...]
, a seguito degli eventi alluvionali, ha preferito Controparte_4 riconvertire l'area, installando al posto delle cabine per i balneari, una pedana da adibire a sala ristorante all'aperto, mantenendo solo due cabine di quelle preesistente da destinare a servizi igienici.
4.2 – Ora, esaminando l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si evince che l'originaria ditta attrice ha chiesto nelle conclusioni la condanna del al pagamento di € 52.000,00 genericamente “per tutti i Pt_1
danni conseguenza diretta dell'evento per cui è causa”, prospettando nella narrativa:
1. un danno da rovina della struttura (v. c.t.p. allegata alla citazione) e cioè da
“distruzione della pedana con camminamenti in legno, poggiante su plinti
prefabbricati realizzati con blocchi di cemento e tirafondi in acciaio;
distruzione del blocco cabine-servizi (…), poggiante sulla pedana (…);
distruzione di una piantana doccia (…); danni agli impianti di adduzione di
acqua potabile, fognario ed elettrico”;
2. un danno da mancato guadagno;
3. un danno per lavori di consolidamento della struttura e di ristrutturazione della stessa.
4.3 – Va osservato che, quanto al punto 2, quel pregiudizio non è stato riconosciuto da questa Corte con la citata sentenza non definitiva, in accoglimento dell'appello del Pt_1
4.4 - Quanto al punto 3, quei lavori – come dedotto dall'appellante - non sono stati documentati nell'an (risultando anzi la mancata loro esecuzione) e nel
quantum, non potendo essere sufficiente un generico riferimento ad un computo metrico estimativo per ricostruire ciò che non è stato realizzato. Ne
consegue che, anche su tale aspetto, il motivo di appello va accolto. E ciò vale anche per la pedana, pur risultando (per quanto detto al par. 4.1)
essere stata reinstallata: infatti, l'originario attore non ha documentato – come avrebbe potuto e dovuto fare - il costo effettivamente sostenuto per tale lavoro,
non potendosi, quindi, riconoscere a titolo risarcitorio un importo calcolato in astratto sul computo metrico, laddove il criterio di quantificazione sarebbe dovuto essere ancorato alla spesa concretamente subìta.
4.5 – Residua, infine, il pregiudizio sub 1, cioè il danno da rovina della struttura, non potendosi dubitare che l'evento lesivo accertato a carico del abbia determinato una perdita patrimoniale in capo alla ditta appellata, Pt_1
rispetto ai beni danneggiati o distrutti, suscettibile di essere risarcita.
Esclusa la pedana, per i motivi or ora specificati, dalla originaria prospettazione attorea devono considerarsi a) la “ distruzione del blocco cabine-servizi (…), poggiante sulla pedana (…);
b) la “distruzione di una piantana doccia (…);
c) i “danni agli impianti di adduzione di acqua potabile, fognario ed elettrico”.
5.6 – Non avendo l'appellante contestato tali voci, ma solo il quantum,
asseritamente eccessivo, ma con censura generica rispetto agli accertamenti effettuati dal c.t.u., può confermarsi quanto dallo stesso quantificato, con valutazione congrua, condivisa dal Tribunale, avendo egli risposto motivatamente alle osservazioni del consulente di parte. Invero, il c.t.u. ha accertato che “La zona delle cabine è stata interessata per intero dai danni:
tutte le cabine che erano presenti sono state dissestate e non solo tre cabine
come affermato dal CTP, come si può confrontare dalle foto allegate. Anche
nell'ipotesi di tutto recuperare tutto il materiale relativo alle voci 16,17 e 18, del
computo del CTU e cioè quelle relative al preventivo della ditta il danno dovrebbe essere quantificato pari a 2 volte la manodopera necessaria alla posa
in opera: il tempo necessario allo smonto, l'accatastamento, la sistemazione per
il successivo reimpiego, è pari al tempo necessario al rimontaggio dei materiali,
e non pari al 10% di esso, come calcolato dal CTP”.
In definitiva, possono riconoscersi le seguenti voci relative al computo metrico allegato al supplemento di consulenza dell'ing. del 30 ottobre Per_2
2024:
a) punti da 1 a 6 e 12 (impianto fognario ed elettrico) per € 2.275,34;
b) punto 14 (doccia) per € 1.500,00
c) punti 17 e 18 (inerenti la struttura delle cabine) per € 12.936,00
per un totale di € 14.436,00 in valori alla data dell'evento lesivo (dicembre
2008), oltre rivalutazione ed interessi come da dispositivo, trattandosi di debito di valore, al lordo di quanto già ricevuto dall'appellato per € 4.690,77.
5.7 – In tali limiti l'appello va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata con la riduzione della somma riconosciuta all'originario attore a titolo risarcitorio.
5. L'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento dell'appello,
l'affermazione della responsabilità dell' ma la consistente Controparte_3
riduzione delle originarie pretese, legittimano la compensazione per un quarto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (così accogliendo parzialmente l'ultimo motivo di appello), ponendo a carico del nella qualità il CP_1
residuo, liquidato:
a) per il primo grado in € 5.550,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.200,00, fase introduttiva € 900,00, fase di trattazione € 1.350,00, fase decisoria € 2.100,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
b) per il grado di appello in € 582,75 per esborsi (c.u.) ed € 7.500,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.050,00, fase di trattazione € 2.325,00, fase decisoria €
2.625,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 515/2020 R.G., successivamente alla sentenza non definitiva n. 576/2024, sull'appello proposto da Parte_1
contro , nella qualità di titolare della ditta “
[...] Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Barcellona P.G. 12 giugno 2020, n. 309:
1. accoglie i residui motivi di appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce ad €
14.436,00 al lordo di quanto già ricevuto dall'appellato per € 4.690,77, la somma che l'Ente appellante deve pagare a titolo risarcitorio all'appellato,
con interessi legali sino al soddisfo sulla predetta somma rivalutata anno per anno sino alla data odierna in base agli Indici Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC);
2. compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
condannando l'appellato a pagare al appellante il residuo, liquidato Pt_1
per il primo grado in € 5.550,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, e per il grado di appello in € 582,75 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)