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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 246 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata nel Viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto d'appello appellante contro
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.06.1960, residente a Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato nella Piazza Galilei n.
12, presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “In via principale e pregiudiziale:
1. dichiarare la nullità della procedura RG n. 6743/2023 trattata nel totale difetto del principio contraddittorio delle parti e del diritto di difesa dell' per i suesposti e Pt_1
documentati motivi;
1
2. dichiarare la nullità della Sentenza n. 1516/2024 pubbl. il 11.06.2024 che ha definito la suddetta procedura, per i motivi suesposti.
Nel merito:
3. in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettando il ricorso del di CP_1
modifica delle condizioni economiche vigenti, per totale insussistenza dei motivi posti
a suo fondamento, confermare il decreto del Tribunale di Cagliari n. cronol. 650/2022 del 07/03/2022 e quindi il diritto delle figlie a continuare a percepire l'assegno di mantenimento paterno, in quanto ancora studentesse universitarie non indipendenti economicamente;
4. In via subordinata istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti dalla nella Pt_1
sua comparsa di costituzione del 31.05.2024 totalmente ignorati dal Tribunale.
5. Con condanna del alle spese di entrambi i gradi del giudizio”. CP_1
Nell'interesse dell'appellato: “Conclude per il rigetto dell'appello. Vinte le spese e le competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 luglio 2024, ha interposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1516/2024, pubblicata l'11 giugno 2024 e notificatale il successivo 14 giugno, con la quale il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso proposto da , teso alla modifica delle condizioni di divorzio, aveva Controparte_1
revocato il contributo a titolo di mantenimento delle due figlie maggiorenni, posto a suo carico e rideterminato nella misura di euro 500,00 in forza del precedente decreto di modifica emesso in data 7 marzo 2022.
1.1. La decisione dei giudici di prime cure, in conformità alle allegazioni del ricorrente, era stata fondata, in particolare, sul rilievo secondo cui l'età adulta raggiunta da e (nate, rispettivamente, il 24 agosto 1997 e il 26 dicembre 1998), Per_1 Per_2
la allegata conclusione nel 2019 del percorso di studi universitari da parte della prima e l'abbandono degli studi dopo il diploma da parte della seconda consentivano di presumere – in mancanza di evidenze di segno contrario – che fosse stata ormai raggiunta una adeguata maturità e capacità di lavoro da parte di entrambe, tale da consentire loro di provvedere autonomamente a sé stesse, quand'anche non fosse stata conseguita una piena ed effettiva autosufficienza economica.
1.2. A sostegno dell'appello, la ha dedotto: a) in via preliminare, la nullità del Pt_1
procedimento di primo grado, svoltosi in assenza di contraddittorio per omessa notifica del ricorso introduttivo, stante la non rispondenza al vero di quanto attestato nelle relate
2 di notifica accompagnatorie;
b) nel merito, l'insussistenza dei sopravvenuti motivi di cui all'art. 473bis.29 c.p.c., posto che il Tribunale aveva accolto la richiesta di modifica senza che il ricorrente, seppur onerato, ne avesse provato i fatti giustificativi, ed aveva al contempo ignorato gli elementi forniti dalla resistente con la propria comparsa di costituzione in data 31 maggio 2024, il cui deposito era avvenuto successivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e alla contestuale rimessione della causa al Collegio per la decisione.
1.3. si è ritualmente costituito per resistere al gravame, evidenziando Controparte_1
sia la carenza di prova circa le ragioni addotte dalla in ordine alla mancata Pt_1
notifica del ricorso, poiché in contrasto con le risultanze dell'attività dell'ufficiale giudiziario, sia la correttezza della decisione impugnata, dovendosi escludere, in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore onerato laddove, in considerazione dell'età anagrafica dei figli, non sia confermata la necessità del sostegno per il completamento di un percorso di studi che conduca al conseguimento di un risultato utile e/o necessario per l'inserimento nel mondo del lavoro. Con specifico riguardo alla situazione di il ha altresì osservato che non solo la figlia risultava aver superato Per_2 CP_1 appena tre o quattro esami sulla base della documentazione prodotta dall'appellante, ma che, secondo quanto appreso da terzi, la stessa si trovava in stato di gravidanza, circostanza che conduceva ad ipotizzare la raggiunta autonomia economica o, comunque, una determinata scelta di vita alternativa alla prosecuzione degli studi universitari.
1.4. All'udienza del 21 febbraio 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione di un termine antecedente per il deposito di note, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
2. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo, cui vengono dedicate numerose pagine dell'atto di impugnazione, muove, in sintesi, dall'assunto secondo il quale il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non sarebbe mai stato notificato per distrazione o, comunque, per fatto addebitabile all'ufficiale giudiziario procedente, che, in occasione del primo accesso effettuato in data 27 novembre 2023 e della successiva notifica eseguita in data 15 dicembre 2023, aveva dichiarato l'irreperibilità della all'indirizzo risultante dal Pt_1
certificato di residenza (via XX Settembre n. 25 in Cagliari), attestando erroneamente che il suo nome non era presente né sul citofono del portone d'ingresso né sulla cassetta
3 delle lettere all'interno dell'edificio. L'inveridicità delle circostanze indicate dall'ufficiale giudiziario emergerebbe, secondo detta prospettazione, dalla pregressa notifica, presso il medesimo indirizzo, del primo ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio risalente all'anno 2020 e dalla successiva notifica del provvedimento temporaneo ed urgente del 13 marzo 2024 emesso nell'ambito del procedimento di cui trattasi, eseguita a mani del compagno convivente della in Pt_1
data 24 maggio 2024. A tal riguardo, l'appellante ha aggiunto di essere residente presso detta abitazione dal gennaio 2020 e che il suo nome era, in realtà, leggibile tanto nella targhetta dei citofoni quanto nella targhetta della cassetta delle lettere rappresentate nelle riproduzioni fotografiche allegate, targhette peraltro apposte, sin dall'epoca del trasferimento, dal proprietario dell'appartamento locato.
2.2. Preliminarmente, deve osservarsi che l'interesse alla formulazione di una doglianza attinente al rispetto delle regole processuali nasce dal fatto che Parte_1
dichiarata contumace, si è costituita nel primo grado di giudizio solamente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e di rimessione della causa al Collegio per la decisione e, quindi, oltre i termini stabiliti dall'art. 293 c.p.c., secondo la formulazione al tempo vigente, ai fini della ammissibilità della costituzione medesima e della conseguente possibilità di domandare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
2.3. Cionondimeno, occorre rilevare che il vizio denunciato non mette in discussione la nullità della notificazione del ricorso introduttivo perché eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge, ovvero a causa della mancata attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle ricerche eseguite per rinvenire la destinataria o della loro inesistenza od insufficienza.
La censura nei limiti della quale è chiamata a pronunciarsi questa Corte è piuttosto incentrata sulla reiterata contestazione della (sola) veridicità delle circostanze risultanti nella relata di notifica del 27 novembre 2023, richiamata da quella redatta il 15 dicembre 2023 e, segnatamente, di quelle inserite nella prima parte, in cui l'ufficiale giudiziario aveva testualmente dichiarato che la “Non risulta né dai campanelli, Pt_1 né dalle cassette per le lettere”, tanto da far presumere, ad avviso dell'appellante, che l'ufficiale incaricato avesse tentato la notificazione presso altro stabile della medesima via.
Poiché, dunque, non è stato formulato uno specifico motivo sul piano della inadeguatezza delle indagini compiute o della mancata richiesta di informazioni tese a
4 reperire la destinataria - che, si noti, era stata altresì dichiarata “sconosciuta ad alcuni condomini”-, la questione sollevata in relazione alla non corrispondenza al vero delle attestazioni riguardanti l'attività svolta, in fatto, dall'ufficiale giudiziario e supportata, nella prospettiva dell'appellante, dalle riproduzioni fotografiche prodotte (peraltro prive di data certa), nonché dall'esito delle ulteriori notifiche eseguite in tempi diversi presso il medesimo indirizzo e dalle istanze istruttorie orali reiterate nel presente grado di giudizio, resta priva di rilevanza in concreto, in assenza di proposizione di querela di falso contro le attestazioni assistite da pubblica fede.
2.4. Non potendo configurarsi alcuna ipotesi di nullità degli atti del procedimento e della sentenza di primo grado per l'omessa instaurazione del rapporto processuale, deve pertanto procedersi all'esame dell'impugnazione nel merito.
A tal proposito, va anzitutto respinta la tesi avanzata dall'appellante con riferimento alla insussistenza dei fatti nuovi sottesi alla disposta modifica, che possono ritenersi senz'altro integrati, in ragione dell'età anagrafica raggiunta da entrambe le figlie e della mancata prosecuzione del percorso di formazione e di studio, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro, secondo i canoni di diligenza cui è improntato il principio di autoresponsabilità.
Né si è verificata la denunciata violazione dei principi in tema di onere della prova, così come declinati nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, giacché il
Tribunale, prendendo le mosse dalle allegazioni dell'allora ricorrente e in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato in motivazione, ha fatto corretto ricorso ad un ragionamento di natura presuntiva, indicando gli elementi gravi, precisi e concordanti posti a fondamento della decisione assunta, non superati da indici di segno contrario offerti dalla convenuta, non costituitasi nei termini di legge.
Siffatta conclusione si pone in linea con l'orientamento ribadito, anche nei tempi più recenti, dalla giurisprudenza di legittimità, che, a prescindere dal concreto atteggiarsi del riparto dell'onere probatorio nei diversi procedimenti in materia di famiglia, ha valorizzato in misura via via crescente la funzione educativa del mantenimento e il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, affermando che il diritto al mantenimento (o la persistenza del diritto medesimo, a suo tempo riconosciuto in sede di separazione o di divorzio) si fonda sulla circostanza di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
5 Il giudice di merito è quindi tenuto a valutare con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del figlio, le circostanze che giustificano il permanere di detto diritto e dello speculare obbligo gravante sul genitore, “fermo restando che quest'ultimo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n. 17183/2020; negli stessi termini, Cass. n.
38366/2021). Di conseguenza, secondo quanto osservato dalla Suprema Corte, “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (così, Cass. n. 26875/2023).
In tale contesto, anche a voler ritenere ammissibili le nuove produzioni documentali effettuate dall'appellante nel presente grado di giudizio, sul presupposto che il diritto al mantenimento di cui trattasi costituisca un diritto indisponibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.35 c.p.c. (cfr. Cass. n. 32529/2018), non può ritenersi che le stesse siano di per sé idonee a vincere la presunzione relativa al raggiungimento di una adeguata maturità e di una capacità lavorativa in capo alle figlie maggiorenni o, comunque, a determinare il permanere dell'obbligo di contribuzione in loro favore, in difetto di circostanze oggettive che conducano a ritenere giustificato il mancato completamento, entro un tempo congruo, del percorso di studi o il mancato reperimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Deve infatti evidenziarsi, quanto a , che l'età raggiunta dalla stessa (anni 27) Per_1 ed il tempo impiegato per l'acquisizione di un determinato livello di competenza professionale, indipendentemente dal numero di esami superati, è incompatibile, secondo il parametro della diligenza, con la protrazione, in capo al padre, dell'obbligo di mantenimento per l'ulteriore prosecuzione del percorso di formazione universitaria, che risulta esser stato interrotto per alcuni anni dopo il conseguimento, nel 2019, della laura triennale e, allo stato, non ancora completato nonostante sino trascorsi ben più di cinque anni dal termine degli studi superiori (la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata sub doc. 4 al ricorso in appello attesta l'iscrizione di Per_1
6 per l'anno accademico 2023/2024 al secondo anno del corso di studi “psicologia clinica e di comunità”, quale corso di laura magistrale della durata di due anni, successivamente all'immatricolazione avvenuta solamente nell'anno 2022).
Parimenti, l'adozione, da parte di (di anni 26), di una scelta alternativa alla Per_2
frequentazione degli studi universitari emerge dal comportamento tenuto dalla stessa negli anni immediatamente successivi al diploma, che lasciava presumere l'ultimazione del suo percorso formativo, atteso che la decisione di iscriversi al primo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione è stata presa solamente nell'anno accademico
2023/2024, all'età di quasi 25 anni, peraltro con scarsi risultati (sulla base di quanto consta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata, quale doc. 5, al ricorso in appello, avrebbe superato appena tre esami, riportando, nei primi due, Per_2
votazioni comprese tra 19/30 e 21/30). A tale conclusione si perviene, a maggior ragione, ove si consideri che, secondo quanto allegato dal e non contestato dalla CP_1
si troverebbe in stato di gravidanza, ciò che confermerebbe la volontà Pt_1 Per_2 di quest'ultima di costituire un proprio nucleo familiare e di interrompere ancora una volta gli studi universitari intrapresi con ritardo.
Sulla scorta delle risultanze in atti, non può affermarsi, dunque, che le figlie maggiorenni, ormai in età adulta, si siano effettivamente adoperate, con costanza, nella prosecuzione dell'ordinario percorso di studi universitari o di specializzazione, ovvero per rendersi autonome economicamente, impegnandosi per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (in tal senso, ancora, Cass. n. 17183/2020 cit.). L'esigenza di condurre una vita dignitosa, in caso di mancato conseguimento di una autosufficienza economica pur a fronte della spendita del titolo di studio sul mercato del lavoro, non può del resto essere soddisfatta mediante la persistenza dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cass. n.
29264/2022).
3. In forza delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico dell'appellante. La liquidazione è effettuata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, da comprendersi ex art. 13 c.p.c. all'interno dello scaglione da
5.200,01 a 26.000,00 euro, secondo parametri medi per le prime due fasi e parametri minimi per la fase di trattazione/istruzione e per quella decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva esauritasi nella valutazione dei documenti non considerati in primo grado e nella disamina della memoria ex art. 473bis.32 c.p.c. depositata dall'appellante, nonché del contenuto sostanzialmente riepilogativo delle note conclusive.
5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Tribunale Parte_1
di Cagliari n. 1516/2024, pubblicata l'11 giugno 2024;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.933,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
3. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115 del 2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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