Art. 9. Criteri per l'iscrizione all'albo 1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 , e' sostituita dalla seguente:
"e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 9 del D.L.C.P.S., n. 233/1946 (Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con la legge n. 561/1956 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una universita' o altro istituto di istruzione superiore a cio' autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio.
Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita', un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili".
"e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 9 del D.L.C.P.S., n. 233/1946 (Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con la legge n. 561/1956 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una universita' o altro istituto di istruzione superiore a cio' autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio.
Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita', un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili".