TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi all'esito della discussione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., avvenuta alla udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1787/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] ga (SI) C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Nicolò Clemenza, del Foro di , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Partanna, nella Via G. Garibaldi N. 83, Fax 0924/921961; si dichiara espressamente, inoltre, ai sensi dell'art. 176, 2 c. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di legge di Cancelleria p.e.o. Email_1 ovvero al domicilio digitale risultante dal ReGinDe indirizz
Email_2
ATTORE/I contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore CONVENUTO – Contumace
(e (partita iva: , in Controparte_2 P.IVA_1 de legale in Ro ppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Marroni (codice fiscale:
) del Foro di Siena, giusta procura alle liti unita al presente atto C.F._3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 11 Controparte_3
[...] P.IVA_2 rica, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvoc le dello Stato di Firenze (C.F. ), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n.4, P.IVA_3 legalmente domicilia (fax 055-472555, pec Email_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, Email_4
e, in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata;
La domanda di sospensiva, sotto il profilo del fumus boni iuris, trova il fondamento nei motivi di impugnativa esposti nel Ricorso per Cassazione, che in questa sede si intendono integralmente riportati, con i quali è stato chiesto alla Suprema Corte di
“cassare la Sentenza n. 1345/2023 R. Sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 14 giugno 2023”; nei detti motivi, quindi, si ravvisa il fondamento della presente opposizione, atteso che, qualora la Suprema Corte di Cassazione, disponesse di accogliere il ricorso n. 24268/2023 R.G., allo stato pendente, l'opponente, nulla dovrebbe restituire al
, che ha provveduto ad erogare le somme che gli sono state Controparte_3 corrisposte per il tramite della concessionaria precisando all'uopo, che nello CP_1 specifico la SI.ra ha ricevu ente la somma di € 27.994,11 Parte_1
(corrispondente a stabilito per i 3 germani, nipoti della comune dante causa), su incarico della quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata. Sotto altro profilo, sussistente si palesa il periculum in mora, all'evidenza costituito dal danno grave ed irreparabile che l'opponente subirebbe qualora la Cartella di Pagamento impugnata, dovesse diventare esecutiva prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, poiché l'esecutività della Cartella, darebbe titolo a e , di CP_1 Controparte_2 procedere coattivamente al recupero del credito vantato, con grave e irreparabile pregiudizio nei suoi confronti. NEL MERITO: - accogliere la presente opposizione e dichiarare inefficace la cartella di pagamento N. 104 2024 00072331 23 002, indi disporne la revoca e/o dichiararne la nullità e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig
[...]
con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In ogni caso: condannare CP_4
e al pagamento delle spese di lite, oltre Iva CP_1 Controparte_5
m iudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, rimborso spese generali nella misura del 15,00% come per legge. Salvis iuribus.
pagina 2 di 11 : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario Controparte_6 one, accogliere le ragioni della presente comparsa di risposta e conseguentemente: In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
promossa dalla SI.ra perché infondata, sia in fatto che in diritto;
In via subordinata nella denegata CP_4 ipotesi in cui l'opposizione promossa dal SI. fosse ritenuta meritevole di CP_4 accoglimento, dichiarare la responsabilità inpersona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, manlevando l'agente e da ogni e qualsivoglia responsabilità, anche in punto di spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Controparte_3
[...] inammissibile e/o infondata l'opposizione. Spese vinte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso CP_4 la cartella di pagamento Cartella di pagamento N. 104 2024 00072331 23 002, notificatale a mezzo posta raccomandata in data 30/08/2024, per la somma complessiva di € 83.988,21, emessa da per conto di Controparte_7 CP_8
a cui è
[...] CP_9 CP_10 del Controparte_3
[...] el beneficio concesso ex Lege n. 512/99 della Sentenza n. 1345 del 17.7.2023 della Corte di appello di Palermo che aveva accertato l'insussistenza dei presupposti di accesso al Fondo, con la conseguenza che il Comitato di Solidarietà ha, poi, disposto (delibera n. 372 del 26.7.2023) la revoca del beneficio (All.to 6 di parte resistente) a cui hanno fatto seguito le iniziative di recupero a mezzo ruolo intraprese da che hanno dato origine CP_11 al giudizio di opposizione.
In punto di fatto deduceva:
- di aver impugnato dinnanzi al Tribunale di Palermo le delibere commissariali nr. 594,596,598,599 -606 con le quali erano state rigettate le istanze di accesso al Fondo da essi ricorrenti presentate per l'omicidio del proprio congiunto, , Persona_1 occorso in San Cipirello (PA) il 31 maggio 1977;
- Che tali istanze di accesso erano state presentate in forza di distinte ordinanze civili del Tribunale di Palermo, che avevano riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno parentale in qualità di successori universali di soggetti (congiunti) premorti che non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale o non avevano azionato autonomo procedimento civile per ottenere declaratoria di condanna al risarcimento del danno. pagina 3 di 11 - Che con ordinanza del 7 maggio 2018 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del proposto ricorso, annullava le succitate delibere commissariali e, per l'effetto, dichiarava il diritto dei ricorrenti di accedere ai benefici del Fondo di rotazione di cui alla L. 512/1999.
- interveniva, successivamente, la sentenza n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 della Corte di Appello di Palermo, la quale, in accoglimento del gravame promosso dal per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, CP_3 riformava integralmente l'ordinanza di primo grado e per l'effetto dichiarava l'insussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti di accesso al Fondo ai sensi della L. 512/1999;
Sulla scorta di tali circostanze, pedissequamente riproposti in questa sede i motivi di gravame già oggetto di ricorso per Cassazione ancora oggi pendente, e sinteticamente l'erronea interpretazione ed applicazione degli arrtt. 4 e 5 Legge 512/1990 in relazione anche all' art. 10 DPR 204/2001, nonché il conseguente error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Palermo quanto alla integrale riforma della impugnata ordinanza, la parte attrice concludeva quindi affinchè il Tribunale di Siena adito volesse “ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata;
La domanda di sospensiva, sotto il profilo del fumus boni iuris, trova il fondamento nei motivi di impugnativa esposti nel Ricorso per Cassazione, che in questa sede si intendono integralmente riportati, con i quali è stato chiesto alla Suprema Corte di “cassare la Sentenza n. 1345/2023 R. Sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 14 giugno 2023”; nei detti motivi, quindi, si ravvisa il fondamento della presente opposizione, atteso che, qualora la Suprema Corte di Cassazione, disponesse di accogliere il ricorso n. 24268/2023 R.G., allo stato pendente, l'opponente, nulla dovrebbe restituire al
, che ha provveduto ad erogare le somme che gli sono state corrisposte per il tramite Controparte_3
, precisando all'uopo, che nello specifico la SI.ra ha CP_1 Parte_1 ricevuto personalme a di € 27.994,11 (corrispondente ad 1/3 di q i 3 germani, nipoti della comune dante causa), su incarico della quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata. Sotto altro profilo, sussistente si palesa il periculum in mora, all'evidenza costituito dal danno grave ed irreparabile che l'opponente subirebbe qualora la Cartella di Pagamento impugnata, dovesse diventare esecutiva prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, poiché l'esecutività della Cartella, darebbe titolo a e di procedere coattivamente al CP_1 Controparte_2 recupero del credito vantato av onfronti. NEL MERITO: - accogliere la presente opposizione e dichiarare inefficace la cartella di pagamento N. 104 2024 00072331 23 002, indi disporne la revoca e/o dichiararne la nullità e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig
con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In ogni caso: condannare e CP_4 CP_1 al pagamento delle spese di lite, oltre Iva e CPA, d Controparte_5 istrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, rimborso spese generali nella misura del 15,00% come per legge. Salvis iuribus.”.
Si costituivano in giudizio ed il Controparte_5 [...]
Controparte_3
rimasto CP_1
pagina 4 di 11 contumace.
L' deduceva in via preliminare il proprio difetto di Controparte_6 le oglianze riguardanti questioni di merito anteriori alla della formazione dei ruoli;
Comunque e solo in via gradata chiedeva respingersi l'opposizione promossa perché infondata, e solo in via di estremo subordine, dichiarare la responsabilità di con manleva di ogni responsabilità nei confronti dell'ente di CP_1 riscossione.
Il Controparte_3
[...] ale riferibile alla concessionaria , chiedeva in via preliminare CP_1 dichiararsi la inammissibilità della spieg per aver impugnato la cartella esattoriale non per vizi propri di tale atto, ma per quelli diversi del sotteso provvedimento di recupero del peraltro non immediatamente riferibile alla cennata Controparte_3
Sentenza della C alermo ma al diverso provvedimento amministrativo;
comunque e nel merito, rigettarsi la opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza cautelare, reietta la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva del titolo ( ndr la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 di cui si tratterà diffusamente infra) con ordinanza del 11.12.2024, la causa di natura documentale veniva rinvita alla udienza del 26 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., al cui esito viene pronunziata la seguente sentenza.
*** *** ***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile pur dovendo l'ordine logico delle questioni precedere la trattazione.
In via preliminare deve essere reietta l'apparente eccezione di difetto di legittimazione passiva, intesa come difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sollevata dalla difesa attorea con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. quanto alla costituzione del Controparte_3
[...] concessionaria CP_1
A tal riguardo sia bastevole richiamare la produzione con deposito telematico del 28.10.24 con il quale prodotta copia dell' ATTO DI CONCESSIONE
[...]
Controparte_12
[...]
, delle Controparte_13 richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici e alle famiglie affidatarie, atti giudiziali, - ove la contestazione riguardi esclusivamente il merito del CP_1 provvedimento commissariale, si lim ificare che l'atto sia stato ritualmente notificato al Ministero concedente ed al Commissario preposto, provvedendo altrimenti ad inoltrare copia dell'atto stesso agli uffici ministeriali;
- ove invece la contestazione riguardi la notifica di una cartella esattoriale a seguito di iscrizione
pagina 5 di 11 a ruolo, ovvero qualsiasi altro aspetto diverso dal merito del provvedimento commissariale, non procede ad autonoma costituzione in giudizio e, informandone contestualmente il Dipartimento concedente – Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e Strumentali - ed il Commissario competente, chiede all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente di assumere le più opportune iniziative di difesa, trasmettendo alla stessa ogni utile documentazione. In caso di mancata conferma dell'avvenuta costituzione da parte dell'Avvocatura, è tenuta -nel periodo precedente alla scadenza dei termini- alla costituzione in CP_1 giudizio.”; cons emente la titolarità passiva sostanziale della presente controversia spettava, e spetta, al , ancorchè riferibile al concessionario Controparte_3 CP_1
, con conseguente reiezione del dedotto difetto di legittimazione passiva.
[...]
Passando al merito della questione, come già osservato nella ordinanza resa nel sub procedimento cautelare, la parte opponente pone ad esclusivo fondamento della richiesta di declaratoria di inefficacia della cartella impugnata e/o comunque di sua invalidità i medesimi motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 ( cfr atto di citazione in opposizione).
Invero nel ripercorrere i fatti e le precedenti pronunce di merito intervenute tra le parti, emerge in modo incontrovertibile come parte opponente abbia irritualmente traslato in questa sede motivi di ricorso ex art. 373 cpc che ben avrebbero potuto avanzare alla Corte di Appello di Palermo, evidenziando il contrasto interpretativo insorto sull'art. 4 della legge 512/99 fra i giudici del merito circa la sussistenza della legittimazione attiva ad accedere al fondo da parte della opponente per successione a causa di morte.
Deve osservarsi infatti che, in linea generale, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa.
Pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale ancorchè provvisoriamente esecutivo, il giudice della opposizione alla esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (da ultimo Cass. n. 12911/12; Cass. 14 febbraio 2013 n. 3667, Cass. n. 3277/2015, Cass. 2 dicembre 2017 n. 29786).
Infatti, la opposizione alla esecuzione nel caso in esame ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel titolo esecutivo, ed è quindi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, pagina 6 di 11 eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (per consolidata giurisprudenza sopra citata).
Specificamente, Corte di Cassazione n. 3667/2013 afferma infatti che “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”.
Pertanto, se in sede di cognizione con i rimedi oppositivi, ovvero con i rimedi impugnatori, come nel caso in esame, la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione, in virtù dei principi del giudicato che copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne, in tutto o in parte, l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il titolo esecutivo.
Vieppiù che come correttamente posto in luce dalla difesa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato la opponente“… infatti, nella presente sede ha impugnato la cartella esattoriale non facendo valere vizi propri di tale atto, ma quelli del sotteso provvedimento di recupero del Fondo di rotazione. Tale atto, tuttavia, è già stato oggetto di impugnativa (innanzi al Tribunale di Palermo) e, in quella sede avrebbe dovuto essere chiesta la sospensione, sede in cui, invece, il Giudice adito ha correttamente dichiarato inammissibile l'azione, come da documentazione allegata. Tanto senza considerare che gli asseriti vizi lamentati da controparte riguardano non tanto gli atti sottesi, ma gli originari provvedimenti di esclusione dal Fondo, atteso che, come si evince dalla mera lettura dell'opposizione, controparte, in questa sede, ha provveduto a copiare e incollare il gravame proposto in sede di legittimità Tale condotta processuale rende inammissibile l'opposizione. Non sono stati dedotti, infatti, con l'atto introduttivo vizi della cartella in quanto tale. Le contestazioni riguardano l'atto sotteso, il cui presupposto, come detto, è oggetto di un giudizio ancora pendente, atteso che la delibera di recupero è esecutiva del provvedimento della Corte di appello di Palermo.” ( cfr pag. 4 comparsa di costituzione del convenuto ). CP_3
Sul punto la scrivente giudicante onoraria ritiene doveroso fare chiarezza.
Dall'analisi complessiva degli atti prodotti nel presente giudizio, emerge che l'opponente ha impugnato dinnanzi al Tribunale di Palermo le delibere commissariali nr. 594,596,598,599 - 606 con le quali erano state rigettate le istanze di accesso al Fondo da essi ricorrenti pagina 7 di 11 presentate per l'omicidio del proprio congiunto, , occorso in San Cipirello Persona_1
(PA) il 31 maggio 1977.
Tutte le istanze de quo erano state presentate in forza di distinte ordinanze civili del Tribunale di Palermo, che avevano riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno parentale in qualità di successori universali di soggetti (congiunti) premorti che non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale o non avevano azionato autonomo procedimento civile per ottenere declaratoria di condanna al risarcimento del danno.
Con successiva ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., del 7 maggio 2018 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del proposto ricorso, annullava le succitate delibere commissariali e, per l'effetto, dichiarava il diritto dei ricorrenti di accedere ai benefici del Fondo di rotazione di cui alla L. 512/1999.
Pur dando atto dell'interposto appello della cennata pronunzia ad opera dal
[...]
, nonché del mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria ex art. CP_3
l'Amministrazione procedeva, spontaneamente ex art. 282 c.p.c., all'esecuzione del decisum,
Nella seduta del 22 giugno 2022, infatti, il Comitato di solidarietà deliberava di dare esecuzione alla sfavorevole ordinanza di primo grado e con note del 28 giugno 2022 si conferiva mandato alla ai fini del pagamento agli interessati degli Controparte_1 importi dovuti. Con osto 2022 e 6 settembre 2022, poi, la Concessionaria comunicava l'avvenuto pagamento delle somme in favore dei ricorrenti.
Interveniva, successivamente, la sentenza n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 della Corte di Appello di Palermo che, in accoglimento del gravame promosso dal , riformava CP_3 integralmente l'ordinanza di primo grado e per l'effetto dichiarava l'ins , in capo ai ricorrenti, dei requisiti di accesso al Fondo ai sensi della L. 512/1999.
Nella seduta del 26 luglio 2023, dunque, il Comitato di solidarietà, in esecuzione della sentenza di Appello, deliberava di revocare i pagamenti effettuati in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, dando mandato alla Concessionaria di recuperare le somme dovute al Fondo. Conseguentemente, con la delibera sottesa alla cartella impugnata veniva chiesto il recupero dei seguenti importi: - 83.982,33, (complessivi) nei confronti di
[...]
e Infine, con note del 12 ottobre 20 Per_1 Parte_2 CP_4
Concessionaria intimava ai ricorrenti di corrispondere quanto da essi dovuto al Fondo.
L'odierna parte attrice, con atto del 19/12/2023 adiva il Tribunale di Palermo (RG n. 16214/2023) per chiedere l'annullamento e/o la sospensione delle predette delibere dirette al recupero delle somme indebitamente corrisposte all'opponente. All'esito del giudizio, con sentenza n. 16214/2023, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
Orbene la ricostruzione completa e storicizzata del reale accadimento processuale dei fatti oggi sub iudice, appare utile al fine di fugare il dubbio introdotto dalla difesa attorea con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., circa l'insussitenza del titolo esecutivo sul quale si regge l'impugnata cartella e significativamente la mancata statuizione della Corte di Appello di Palermo circa la condanna della odierna opponente alla ripetizione di quanto ottenuto pagina 8 di 11 con la esecuzione provvisoria della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo.
Infatti l'articolo 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale.
L'opposizione può, dunque, essere mossa dalla ritenuta insussistenza della pretesa creditoria in virtù della quale si è proceduto ad iscrizione a ruolo.
Ora ribadito che in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto la concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva, nel caso che qui occupa, si ritengono non condivisibili le osservazioni spese dalla difesa attorea che, nel richiamare precedenti pronunzie giurisprudenziali di merito intervenute sul punto ( i cui atti processuali integrali di parte restano ignoti alla giudicante) argomenta dalla mancata previsione ad opera della più volte richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo di qualsivoglia condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 maggio 2018.
In disparte il fatto che il thema decidendum oggetto di decisione del Tribunale di Palermo in data 7 maggio 2018 e della successiva sentenza di riforma integrale resa il 14.6.23 riguardava esclusivamente la sussistenza e meno in testa ai ricorrenti ( fra cui l'odierna parte attrice) dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al
[...]
, l'attrice non c Controparte_3 zione spontanea di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni (Cass. 11729/04- N. 11729 del 2004 Rv. 573870 - 01, N. 15220 del 2005 Rv. 582970 - 01, N. 16559 del 2005 Rv. 583649 - 01).
Ed infatti l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. n. 353 del 1990), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con susseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. 13/02/2013, n. 3544; Cass. 26 aprile 2003 n. 6579; Cass. 17.4.2004 n. 7353).
Ora posto che tanto la ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Palermo quanto la successiva sentenza resa dalla Corte di Appello palermitana, hanno ad oggetto esclusivamente l'an della sussistenza del diritto all'accesso, alcuna statuizione in punto di condanna ovvero ancora di ripetizione di quanto ottenuto risulta pretermessa, collocandosi queste ultime in quegli effetti consequenziali di esecuzione spontanea delle stesse oggetto di diverse e separate delibere emesse dalla Autorità Amministrativa competente ( ndr ): quella del 22.6.22 con la quale pur pendendo l'appello CP_1
pagina 9 di 11 si disponeva il pagamento della somma di € 83.988,21, quella del 26.7.23 che in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte di Appello di Palermo di integrale riforma della pronunzia di prima grado, chiedeva la ripetizione della identica somma.
Quest'ultimo, provvedimento non ha natura autonoma ma consegue, ed è un effetto consequenziale, alla stessa statuizione nel merito, e da essa dipende sotto il profilo esistenziale ed effettuale;
ed in questo senso è condivisibile la statuizione assunta dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 16214/2023, che decidendo sull'autonomo ricorso proposto avverso la sola delibera emessa in data 26.7.23, in esecuzione della CP_1 sentenza provvisoriamente esecuti orte di Appello di Palermo, lo dichiarava inammissibile. ( cfr sentenza in atti allegato 8 di parte convenuta).
Pertanto, se in sede di cognizione con i rimedi oppositivi, ovvero con i rimedi impugnatori, come nel caso in esame, la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, chiedendone anche in via cautelare ai sensi degli artt. 282, 337 e 373 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecutività ( dalla quale dipendono perché strettamente dipendenti dalla stessa i così detti effetti consequenziali e/o provvedimenti amministrativi consequenziali), con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione, in virtù dei principi del giudicato che copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne, in tutto o in parte, l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il titolo esecutivo.
Applicando tali principi al presente giudizio, ogni doglianza mossa da parte opponente ha ad oggetto, in ultima analisi, la erroneità nel merito della pronunzia resa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 dalla quale, come effetto consequenziale, è scaturita la delibera consiliare della che, in esecuzione della CP_1 cennata pronunzia di secondo grado, ha intimato an zo del concessionario la ripetizione delle somme corrisposte.
Pertanto, ogni contestazione svolta rispetto al sorgere degli effetti consequenziali alla stessa attiene a fatti anteriori alla formazione del titolo e può quindi essere oggetto di esame solo da parte del giudice competente a conoscere della domanda mediante i rimedi impugnatori avverso i titoli esecutivi giudiziali provvisoriamente esecutivi ed in via di urgenza, con la proposizione della sospensiva cautelare prevista dell'art. 373 c.p.c.
L'opposizione va conclusivamente dichiarata inammissibile con conseguente assorbimento di ogni altra questione ivi compreso il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla il cui accertamento segue logicamente una opposizione ammissibile Controparte_5 ma infondata.
Ritiene questo Tribunale che le spese del procedimento e di fase cautelare debbano essere compensate in ragione della importanza delle questioni trattate e, a monte, dei diversi pagina 10 di 11 approdi di merito che sono stati scrutinati dalle varie pronunzie rese sul punto e sulle quali si sono soffermate le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA Inammissibile l'opposizione.
- Spese del giudizio cautelare e di merito compensate.
Siena, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi all'esito della discussione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., avvenuta alla udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1787/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] ga (SI) C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Nicolò Clemenza, del Foro di , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Partanna, nella Via G. Garibaldi N. 83, Fax 0924/921961; si dichiara espressamente, inoltre, ai sensi dell'art. 176, 2 c. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di legge di Cancelleria p.e.o. Email_1 ovvero al domicilio digitale risultante dal ReGinDe indirizz
Email_2
ATTORE/I contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore CONVENUTO – Contumace
(e (partita iva: , in Controparte_2 P.IVA_1 de legale in Ro ppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Marroni (codice fiscale:
) del Foro di Siena, giusta procura alle liti unita al presente atto C.F._3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 11 Controparte_3
[...] P.IVA_2 rica, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvoc le dello Stato di Firenze (C.F. ), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n.4, P.IVA_3 legalmente domicilia (fax 055-472555, pec Email_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, Email_4
e, in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata;
La domanda di sospensiva, sotto il profilo del fumus boni iuris, trova il fondamento nei motivi di impugnativa esposti nel Ricorso per Cassazione, che in questa sede si intendono integralmente riportati, con i quali è stato chiesto alla Suprema Corte di
“cassare la Sentenza n. 1345/2023 R. Sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 14 giugno 2023”; nei detti motivi, quindi, si ravvisa il fondamento della presente opposizione, atteso che, qualora la Suprema Corte di Cassazione, disponesse di accogliere il ricorso n. 24268/2023 R.G., allo stato pendente, l'opponente, nulla dovrebbe restituire al
, che ha provveduto ad erogare le somme che gli sono state Controparte_3 corrisposte per il tramite della concessionaria precisando all'uopo, che nello CP_1 specifico la SI.ra ha ricevu ente la somma di € 27.994,11 Parte_1
(corrispondente a stabilito per i 3 germani, nipoti della comune dante causa), su incarico della quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata. Sotto altro profilo, sussistente si palesa il periculum in mora, all'evidenza costituito dal danno grave ed irreparabile che l'opponente subirebbe qualora la Cartella di Pagamento impugnata, dovesse diventare esecutiva prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, poiché l'esecutività della Cartella, darebbe titolo a e , di CP_1 Controparte_2 procedere coattivamente al recupero del credito vantato, con grave e irreparabile pregiudizio nei suoi confronti. NEL MERITO: - accogliere la presente opposizione e dichiarare inefficace la cartella di pagamento N. 104 2024 00072331 23 002, indi disporne la revoca e/o dichiararne la nullità e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig
[...]
con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In ogni caso: condannare CP_4
e al pagamento delle spese di lite, oltre Iva CP_1 Controparte_5
m iudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, rimborso spese generali nella misura del 15,00% come per legge. Salvis iuribus.
pagina 2 di 11 : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario Controparte_6 one, accogliere le ragioni della presente comparsa di risposta e conseguentemente: In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
promossa dalla SI.ra perché infondata, sia in fatto che in diritto;
In via subordinata nella denegata CP_4 ipotesi in cui l'opposizione promossa dal SI. fosse ritenuta meritevole di CP_4 accoglimento, dichiarare la responsabilità inpersona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, manlevando l'agente e da ogni e qualsivoglia responsabilità, anche in punto di spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Controparte_3
[...] inammissibile e/o infondata l'opposizione. Spese vinte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso CP_4 la cartella di pagamento Cartella di pagamento N. 104 2024 00072331 23 002, notificatale a mezzo posta raccomandata in data 30/08/2024, per la somma complessiva di € 83.988,21, emessa da per conto di Controparte_7 CP_8
a cui è
[...] CP_9 CP_10 del Controparte_3
[...] el beneficio concesso ex Lege n. 512/99 della Sentenza n. 1345 del 17.7.2023 della Corte di appello di Palermo che aveva accertato l'insussistenza dei presupposti di accesso al Fondo, con la conseguenza che il Comitato di Solidarietà ha, poi, disposto (delibera n. 372 del 26.7.2023) la revoca del beneficio (All.to 6 di parte resistente) a cui hanno fatto seguito le iniziative di recupero a mezzo ruolo intraprese da che hanno dato origine CP_11 al giudizio di opposizione.
In punto di fatto deduceva:
- di aver impugnato dinnanzi al Tribunale di Palermo le delibere commissariali nr. 594,596,598,599 -606 con le quali erano state rigettate le istanze di accesso al Fondo da essi ricorrenti presentate per l'omicidio del proprio congiunto, , Persona_1 occorso in San Cipirello (PA) il 31 maggio 1977;
- Che tali istanze di accesso erano state presentate in forza di distinte ordinanze civili del Tribunale di Palermo, che avevano riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno parentale in qualità di successori universali di soggetti (congiunti) premorti che non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale o non avevano azionato autonomo procedimento civile per ottenere declaratoria di condanna al risarcimento del danno. pagina 3 di 11 - Che con ordinanza del 7 maggio 2018 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del proposto ricorso, annullava le succitate delibere commissariali e, per l'effetto, dichiarava il diritto dei ricorrenti di accedere ai benefici del Fondo di rotazione di cui alla L. 512/1999.
- interveniva, successivamente, la sentenza n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 della Corte di Appello di Palermo, la quale, in accoglimento del gravame promosso dal per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, CP_3 riformava integralmente l'ordinanza di primo grado e per l'effetto dichiarava l'insussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti di accesso al Fondo ai sensi della L. 512/1999;
Sulla scorta di tali circostanze, pedissequamente riproposti in questa sede i motivi di gravame già oggetto di ricorso per Cassazione ancora oggi pendente, e sinteticamente l'erronea interpretazione ed applicazione degli arrtt. 4 e 5 Legge 512/1990 in relazione anche all' art. 10 DPR 204/2001, nonché il conseguente error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Palermo quanto alla integrale riforma della impugnata ordinanza, la parte attrice concludeva quindi affinchè il Tribunale di Siena adito volesse “ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata;
La domanda di sospensiva, sotto il profilo del fumus boni iuris, trova il fondamento nei motivi di impugnativa esposti nel Ricorso per Cassazione, che in questa sede si intendono integralmente riportati, con i quali è stato chiesto alla Suprema Corte di “cassare la Sentenza n. 1345/2023 R. Sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 14 giugno 2023”; nei detti motivi, quindi, si ravvisa il fondamento della presente opposizione, atteso che, qualora la Suprema Corte di Cassazione, disponesse di accogliere il ricorso n. 24268/2023 R.G., allo stato pendente, l'opponente, nulla dovrebbe restituire al
, che ha provveduto ad erogare le somme che gli sono state corrisposte per il tramite Controparte_3
, precisando all'uopo, che nello specifico la SI.ra ha CP_1 Parte_1 ricevuto personalme a di € 27.994,11 (corrispondente ad 1/3 di q i 3 germani, nipoti della comune dante causa), su incarico della quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata. Sotto altro profilo, sussistente si palesa il periculum in mora, all'evidenza costituito dal danno grave ed irreparabile che l'opponente subirebbe qualora la Cartella di Pagamento impugnata, dovesse diventare esecutiva prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, poiché l'esecutività della Cartella, darebbe titolo a e di procedere coattivamente al CP_1 Controparte_2 recupero del credito vantato av onfronti. NEL MERITO: - accogliere la presente opposizione e dichiarare inefficace la cartella di pagamento N. 104 2024 00072331 23 002, indi disporne la revoca e/o dichiararne la nullità e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig
con conseguente annullamento dell'atto impugnato. In ogni caso: condannare e CP_4 CP_1 al pagamento delle spese di lite, oltre Iva e CPA, d Controparte_5 istrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, rimborso spese generali nella misura del 15,00% come per legge. Salvis iuribus.”.
Si costituivano in giudizio ed il Controparte_5 [...]
Controparte_3
rimasto CP_1
pagina 4 di 11 contumace.
L' deduceva in via preliminare il proprio difetto di Controparte_6 le oglianze riguardanti questioni di merito anteriori alla della formazione dei ruoli;
Comunque e solo in via gradata chiedeva respingersi l'opposizione promossa perché infondata, e solo in via di estremo subordine, dichiarare la responsabilità di con manleva di ogni responsabilità nei confronti dell'ente di CP_1 riscossione.
Il Controparte_3
[...] ale riferibile alla concessionaria , chiedeva in via preliminare CP_1 dichiararsi la inammissibilità della spieg per aver impugnato la cartella esattoriale non per vizi propri di tale atto, ma per quelli diversi del sotteso provvedimento di recupero del peraltro non immediatamente riferibile alla cennata Controparte_3
Sentenza della C alermo ma al diverso provvedimento amministrativo;
comunque e nel merito, rigettarsi la opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza cautelare, reietta la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva del titolo ( ndr la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 di cui si tratterà diffusamente infra) con ordinanza del 11.12.2024, la causa di natura documentale veniva rinvita alla udienza del 26 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., al cui esito viene pronunziata la seguente sentenza.
*** *** ***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile pur dovendo l'ordine logico delle questioni precedere la trattazione.
In via preliminare deve essere reietta l'apparente eccezione di difetto di legittimazione passiva, intesa come difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sollevata dalla difesa attorea con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. quanto alla costituzione del Controparte_3
[...] concessionaria CP_1
A tal riguardo sia bastevole richiamare la produzione con deposito telematico del 28.10.24 con il quale prodotta copia dell' ATTO DI CONCESSIONE
[...]
Controparte_12
[...]
, delle Controparte_13 richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici e alle famiglie affidatarie, atti giudiziali, - ove la contestazione riguardi esclusivamente il merito del CP_1 provvedimento commissariale, si lim ificare che l'atto sia stato ritualmente notificato al Ministero concedente ed al Commissario preposto, provvedendo altrimenti ad inoltrare copia dell'atto stesso agli uffici ministeriali;
- ove invece la contestazione riguardi la notifica di una cartella esattoriale a seguito di iscrizione
pagina 5 di 11 a ruolo, ovvero qualsiasi altro aspetto diverso dal merito del provvedimento commissariale, non procede ad autonoma costituzione in giudizio e, informandone contestualmente il Dipartimento concedente – Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e Strumentali - ed il Commissario competente, chiede all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente di assumere le più opportune iniziative di difesa, trasmettendo alla stessa ogni utile documentazione. In caso di mancata conferma dell'avvenuta costituzione da parte dell'Avvocatura, è tenuta -nel periodo precedente alla scadenza dei termini- alla costituzione in CP_1 giudizio.”; cons emente la titolarità passiva sostanziale della presente controversia spettava, e spetta, al , ancorchè riferibile al concessionario Controparte_3 CP_1
, con conseguente reiezione del dedotto difetto di legittimazione passiva.
[...]
Passando al merito della questione, come già osservato nella ordinanza resa nel sub procedimento cautelare, la parte opponente pone ad esclusivo fondamento della richiesta di declaratoria di inefficacia della cartella impugnata e/o comunque di sua invalidità i medesimi motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 ( cfr atto di citazione in opposizione).
Invero nel ripercorrere i fatti e le precedenti pronunce di merito intervenute tra le parti, emerge in modo incontrovertibile come parte opponente abbia irritualmente traslato in questa sede motivi di ricorso ex art. 373 cpc che ben avrebbero potuto avanzare alla Corte di Appello di Palermo, evidenziando il contrasto interpretativo insorto sull'art. 4 della legge 512/99 fra i giudici del merito circa la sussistenza della legittimazione attiva ad accedere al fondo da parte della opponente per successione a causa di morte.
Deve osservarsi infatti che, in linea generale, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa.
Pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale ancorchè provvisoriamente esecutivo, il giudice della opposizione alla esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (da ultimo Cass. n. 12911/12; Cass. 14 febbraio 2013 n. 3667, Cass. n. 3277/2015, Cass. 2 dicembre 2017 n. 29786).
Infatti, la opposizione alla esecuzione nel caso in esame ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel titolo esecutivo, ed è quindi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, pagina 6 di 11 eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (per consolidata giurisprudenza sopra citata).
Specificamente, Corte di Cassazione n. 3667/2013 afferma infatti che “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”.
Pertanto, se in sede di cognizione con i rimedi oppositivi, ovvero con i rimedi impugnatori, come nel caso in esame, la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione, in virtù dei principi del giudicato che copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne, in tutto o in parte, l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il titolo esecutivo.
Vieppiù che come correttamente posto in luce dalla difesa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato la opponente“… infatti, nella presente sede ha impugnato la cartella esattoriale non facendo valere vizi propri di tale atto, ma quelli del sotteso provvedimento di recupero del Fondo di rotazione. Tale atto, tuttavia, è già stato oggetto di impugnativa (innanzi al Tribunale di Palermo) e, in quella sede avrebbe dovuto essere chiesta la sospensione, sede in cui, invece, il Giudice adito ha correttamente dichiarato inammissibile l'azione, come da documentazione allegata. Tanto senza considerare che gli asseriti vizi lamentati da controparte riguardano non tanto gli atti sottesi, ma gli originari provvedimenti di esclusione dal Fondo, atteso che, come si evince dalla mera lettura dell'opposizione, controparte, in questa sede, ha provveduto a copiare e incollare il gravame proposto in sede di legittimità Tale condotta processuale rende inammissibile l'opposizione. Non sono stati dedotti, infatti, con l'atto introduttivo vizi della cartella in quanto tale. Le contestazioni riguardano l'atto sotteso, il cui presupposto, come detto, è oggetto di un giudizio ancora pendente, atteso che la delibera di recupero è esecutiva del provvedimento della Corte di appello di Palermo.” ( cfr pag. 4 comparsa di costituzione del convenuto ). CP_3
Sul punto la scrivente giudicante onoraria ritiene doveroso fare chiarezza.
Dall'analisi complessiva degli atti prodotti nel presente giudizio, emerge che l'opponente ha impugnato dinnanzi al Tribunale di Palermo le delibere commissariali nr. 594,596,598,599 - 606 con le quali erano state rigettate le istanze di accesso al Fondo da essi ricorrenti pagina 7 di 11 presentate per l'omicidio del proprio congiunto, , occorso in San Cipirello Persona_1
(PA) il 31 maggio 1977.
Tutte le istanze de quo erano state presentate in forza di distinte ordinanze civili del Tribunale di Palermo, che avevano riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno parentale in qualità di successori universali di soggetti (congiunti) premorti che non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale o non avevano azionato autonomo procedimento civile per ottenere declaratoria di condanna al risarcimento del danno.
Con successiva ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., del 7 maggio 2018 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del proposto ricorso, annullava le succitate delibere commissariali e, per l'effetto, dichiarava il diritto dei ricorrenti di accedere ai benefici del Fondo di rotazione di cui alla L. 512/1999.
Pur dando atto dell'interposto appello della cennata pronunzia ad opera dal
[...]
, nonché del mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria ex art. CP_3
l'Amministrazione procedeva, spontaneamente ex art. 282 c.p.c., all'esecuzione del decisum,
Nella seduta del 22 giugno 2022, infatti, il Comitato di solidarietà deliberava di dare esecuzione alla sfavorevole ordinanza di primo grado e con note del 28 giugno 2022 si conferiva mandato alla ai fini del pagamento agli interessati degli Controparte_1 importi dovuti. Con osto 2022 e 6 settembre 2022, poi, la Concessionaria comunicava l'avvenuto pagamento delle somme in favore dei ricorrenti.
Interveniva, successivamente, la sentenza n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 della Corte di Appello di Palermo che, in accoglimento del gravame promosso dal , riformava CP_3 integralmente l'ordinanza di primo grado e per l'effetto dichiarava l'ins , in capo ai ricorrenti, dei requisiti di accesso al Fondo ai sensi della L. 512/1999.
Nella seduta del 26 luglio 2023, dunque, il Comitato di solidarietà, in esecuzione della sentenza di Appello, deliberava di revocare i pagamenti effettuati in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, dando mandato alla Concessionaria di recuperare le somme dovute al Fondo. Conseguentemente, con la delibera sottesa alla cartella impugnata veniva chiesto il recupero dei seguenti importi: - 83.982,33, (complessivi) nei confronti di
[...]
e Infine, con note del 12 ottobre 20 Per_1 Parte_2 CP_4
Concessionaria intimava ai ricorrenti di corrispondere quanto da essi dovuto al Fondo.
L'odierna parte attrice, con atto del 19/12/2023 adiva il Tribunale di Palermo (RG n. 16214/2023) per chiedere l'annullamento e/o la sospensione delle predette delibere dirette al recupero delle somme indebitamente corrisposte all'opponente. All'esito del giudizio, con sentenza n. 16214/2023, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
Orbene la ricostruzione completa e storicizzata del reale accadimento processuale dei fatti oggi sub iudice, appare utile al fine di fugare il dubbio introdotto dalla difesa attorea con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., circa l'insussitenza del titolo esecutivo sul quale si regge l'impugnata cartella e significativamente la mancata statuizione della Corte di Appello di Palermo circa la condanna della odierna opponente alla ripetizione di quanto ottenuto pagina 8 di 11 con la esecuzione provvisoria della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo.
Infatti l'articolo 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, rispetto al quale non è previsto alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda giudiziale.
L'opposizione può, dunque, essere mossa dalla ritenuta insussistenza della pretesa creditoria in virtù della quale si è proceduto ad iscrizione a ruolo.
Ora ribadito che in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto la concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva, nel caso che qui occupa, si ritengono non condivisibili le osservazioni spese dalla difesa attorea che, nel richiamare precedenti pronunzie giurisprudenziali di merito intervenute sul punto ( i cui atti processuali integrali di parte restano ignoti alla giudicante) argomenta dalla mancata previsione ad opera della più volte richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo di qualsivoglia condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 maggio 2018.
In disparte il fatto che il thema decidendum oggetto di decisione del Tribunale di Palermo in data 7 maggio 2018 e della successiva sentenza di riforma integrale resa il 14.6.23 riguardava esclusivamente la sussistenza e meno in testa ai ricorrenti ( fra cui l'odierna parte attrice) dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al
[...]
, l'attrice non c Controparte_3 zione spontanea di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza, ancorché questa non contenga la condanna alle restituzioni (Cass. 11729/04- N. 11729 del 2004 Rv. 573870 - 01, N. 15220 del 2005 Rv. 582970 - 01, N. 16559 del 2005 Rv. 583649 - 01).
Ed infatti l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. n. 353 del 1990), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con susseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. 13/02/2013, n. 3544; Cass. 26 aprile 2003 n. 6579; Cass. 17.4.2004 n. 7353).
Ora posto che tanto la ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Palermo quanto la successiva sentenza resa dalla Corte di Appello palermitana, hanno ad oggetto esclusivamente l'an della sussistenza del diritto all'accesso, alcuna statuizione in punto di condanna ovvero ancora di ripetizione di quanto ottenuto risulta pretermessa, collocandosi queste ultime in quegli effetti consequenziali di esecuzione spontanea delle stesse oggetto di diverse e separate delibere emesse dalla Autorità Amministrativa competente ( ndr ): quella del 22.6.22 con la quale pur pendendo l'appello CP_1
pagina 9 di 11 si disponeva il pagamento della somma di € 83.988,21, quella del 26.7.23 che in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte di Appello di Palermo di integrale riforma della pronunzia di prima grado, chiedeva la ripetizione della identica somma.
Quest'ultimo, provvedimento non ha natura autonoma ma consegue, ed è un effetto consequenziale, alla stessa statuizione nel merito, e da essa dipende sotto il profilo esistenziale ed effettuale;
ed in questo senso è condivisibile la statuizione assunta dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 16214/2023, che decidendo sull'autonomo ricorso proposto avverso la sola delibera emessa in data 26.7.23, in esecuzione della CP_1 sentenza provvisoriamente esecuti orte di Appello di Palermo, lo dichiarava inammissibile. ( cfr sentenza in atti allegato 8 di parte convenuta).
Pertanto, se in sede di cognizione con i rimedi oppositivi, ovvero con i rimedi impugnatori, come nel caso in esame, la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, chiedendone anche in via cautelare ai sensi degli artt. 282, 337 e 373 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecutività ( dalla quale dipendono perché strettamente dipendenti dalla stessa i così detti effetti consequenziali e/o provvedimenti amministrativi consequenziali), con l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione, in virtù dei principi del giudicato che copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne, in tutto o in parte, l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il titolo esecutivo.
Applicando tali principi al presente giudizio, ogni doglianza mossa da parte opponente ha ad oggetto, in ultima analisi, la erroneità nel merito della pronunzia resa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1345/2023 del 14 giugno 2023 dalla quale, come effetto consequenziale, è scaturita la delibera consiliare della che, in esecuzione della CP_1 cennata pronunzia di secondo grado, ha intimato an zo del concessionario la ripetizione delle somme corrisposte.
Pertanto, ogni contestazione svolta rispetto al sorgere degli effetti consequenziali alla stessa attiene a fatti anteriori alla formazione del titolo e può quindi essere oggetto di esame solo da parte del giudice competente a conoscere della domanda mediante i rimedi impugnatori avverso i titoli esecutivi giudiziali provvisoriamente esecutivi ed in via di urgenza, con la proposizione della sospensiva cautelare prevista dell'art. 373 c.p.c.
L'opposizione va conclusivamente dichiarata inammissibile con conseguente assorbimento di ogni altra questione ivi compreso il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla il cui accertamento segue logicamente una opposizione ammissibile Controparte_5 ma infondata.
Ritiene questo Tribunale che le spese del procedimento e di fase cautelare debbano essere compensate in ragione della importanza delle questioni trattate e, a monte, dei diversi pagina 10 di 11 approdi di merito che sono stati scrutinati dalle varie pronunzie rese sul punto e sulle quali si sono soffermate le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA Inammissibile l'opposizione.
- Spese del giudizio cautelare e di merito compensate.
Siena, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 11 di 11