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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 1418 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 2715 pubblicata il 17 marzo 2022 e notificata il 22 marzo 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf e p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, Dott. Ing. , giusta delibera GRC Parte_2
370 del 06.08.2019, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianpiero Mesco (cf ), Annamaria De Nicola (cf C.F._1
), Anna Vingiani (cf e Giuseppe C.F._2 C.F._3
Iervolino (cf ), elettivamente domiciliata in Via C.F._4 Pt_1
Part Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali dell' giusta procura generale alle liti per atto Notaio in el 5 settembre Persona_1 Pt_1
2019, rep. 42728 (per le comunicazioni: pec
– fax 0812544528); Email_1
appellante
e
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
Andrea Iannicelli (cf ), elettivamente domiciliato nello C.F._6
1 studio del difensore in Piazza Amedeo, 15, giusta mandato alle liti a Pt_1 margine dell'atto introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: fax
081421687 – pec ); Email_2 appellato-appellante incidentale nonché
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, cessionaria del portafoglio Controparte_3 assicurativo della , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Guido Foglia (cf ed elettivamente domiciliata nello C.F._7 studio dell'Avv. Diego Manzo in Piazzetta Ascensione, 10 giusta mandato Pt_1 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello (per le comunicazioni: pec ); Email_3 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio per responsabilità professionale medica, promosso da nei confronti dell' – Controparte_1 Parte_4 la quale a sua volta chiamava in causa che la assicurava per la Controparte_5 responsabilità civile per essere manlevata dalle eventuali conseguenze negative Part del giudizio – condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 19.139,00, oltre alla refusione delle spese di lite e respingeva, invece, la domanda di garanzia, compensando tra assicurata e assicurazione le spese di lite.
Il giudice, sulla scorta dell'espletata ctu, riteneva la responsabilità dei sanitari del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Loreto Mare, ove il veniva CP_1 trasportato a mezzo ambulanza 118 per una caduta accidentale, poiché, nonostante dall'esame radiografico eseguito al momento del ricovero il giorno 16 maggio 2007, emergesse a carico della vertebra L2 una lesione che avrebbe dovuto essere trattata con prescrizione di ortesi rigida della colonna (busto), al fine di
2 evitare la progressione della frattura, il paziente veniva, invece, dimesso con prescrizione di riposo a letto per 15 gg e analgesici.
La mancata prescrizione del busto aveva determinato un peggioramento della frattura che, nell'arco di 5 gg, era divenuta una frattura somatica con riduzione dell'altezza del soma del 50%. Il danno complessivo che si era prodotto era pari al
12% di invalidità permanente del quale il 6% andava ascritto alle conseguenze che il paziente avrebbe, in ogni caso, patito anche ove correttamente diagnosticato e trattato.
Il Tribunale, pertanto, procedeva alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2021, determinandolo in misura del 12% e sottraendovi, poi, il valore monetario della percentuale del 6%, per un importo finale di € 13.190,00, riconoscendo, inoltre, il danno da invalidità temporanea, come valutato dal ctu, per un importo di € 5.940,00, con esclusione del danno da sofferenza per assenza di deduzioni adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a integrare la detta voce di danno. Part Infine, il primo giudice respingeva la domanda di manleva formulata dall' poiché il sinistro, avvenuto nell'anno 2007, si collocava in un arco temporale Part anteriore alla retroattività pattuita contrattualmente, punto sul quale la ulla aveva replicato o dedotto.
Avverso la sentenza proponeva appello l' , con atto di Parte_4 citazione notificato a mezzo pec il 31 marzo 2022, rassegnando le seguenti conclusioni: “- nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di
Napoli, la domanda così come proposta dallo appellato/attore Sig.ra CP_1
[...]
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la responsabilità della per l'evento dannoso per cui è causa, dichiarare Pt_5 per i dedotti motivi, l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa
n. ITOMM1200026, appendice ITO 0008, della Controparte_6
Parte e per l'effetto, condannarla a mallevare la ed a corrispondere tutte le somme Part che per sorta, spese ed accessori la dovesse andare soccombente;
-condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio;
3 -ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio.
In via istruttoria, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., si chiede che la Corte adita voglia disporre nuova CTU rinnovando l'indagine peritale alla luce delle suesposte doglianze, o in m subordine, chiamare a chiarimenti il Ctu del primo grado”.
Con comparsa depositata il 7 ottobre 2022, per l'udienza fissata in citazione del
27 ottobre 2022, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e proponendo, a sua volta appello incidentale con le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare ammissibile e proponibile l'appello incidentale promosso da;
Controparte_1
b) Differire la prima udienza di comparizione onde consentire a CP_1 di notificare l'appello incidentale all' , se
[...] Controparte_4 contumace, ed al fine di consentire all'appellante principale di prendere posizione nei confronti dell'impugnazione;
c) Rigettare l'appello principale proposto dall' , quanto meno Parte_4 relativamente al primo motivo d'impugnazione perché inammissibile, improponibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni che precedono e delle risultanze istruttorie di primo grado;
d) Confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'
[...]
responsabile delle conseguenze dannose patite da Parte_4 CP_1 in conseguenza del trattamento sanitario per cui è causa;
[...]
e) Accogliere l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare l' al pagamento della somma complessiva Parte_4 di € 25.400,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale o delle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia;
f) Condannare l' alla liquidazione degli interessi come indicati Parte_4 nella decisione di primo grado;
g) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata il 7 novembre 2022, si costituiva in giudizio , successore a titolo particolare di Controparte_2 [...]
[...]
[...] , così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, CP_7 disattesa ogni avversa istanza ed eccezione così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' avverso il Parte_4 capo della sentenza n. 2715/2022 (r.g. n. 25080/2014) del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.3.2022, nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleve, per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c.:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal sig. CP_1 avverso la sentenza n. 2715/2022 (r.g. n. 25080/2014) del Tribunale di
[...]
Napoli, pubblicata in data 17.3.2022; nel merito:
- rigettare l'appello proposto dall' avverso il capo della sentenza n. Parte_4
2715/2022 (r.g. n. 25080/2014) del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
17.3.2022, nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva svolta dall'
[...] verso (oggi quale Pt_4 Controparte_4 Controparte_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso) in forza della polizza n.
ITOMM09B0026 in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il predetto capo della sentenza;
- rigettare l'appello incidentale proposto dal sig. avverso la Controparte_1 sentenza n. 2715/2022 (r.g. n. 25080/2014) del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.3.2022, e per l'effetto confermare la predetta sentenza;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma del capo della sentenza che ha rigettato la domanda di manleva svolta dall e, dunque, nel caso di Parte_4 accertamento dell'operatività della Polizza rispetto al sinistro in questione:
- escludere, contenere e/o limitare la responsabilità di entro i limiti di CP_2 quanto rigorosamente provato dall'attore ed in applicazione delle franchigie contrattuali e, comunque entro il limite del massimale che risulterà disponibile alla data di pubblicazione della sentenza di appello;
- limitare e contenere, in ogni caso, la condanna di alla sola quota di CP_2 responsabilità attribuibile alla Parte_4
- e comunque, subordinare il pagamento dell'indennizzo determinato a carico degli Assicuratori in favore della all'avvenuta dimostrazione del Parte_4
5 relativo pagamento da parte di quest'ultima in favore degli aventi diritto.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA sui compensi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse conclusionali, CP_2
l'appella e l'appellato anche memorie di replica conclusionale CP_2 CP_1 che non presentano carattere di particolare novità.
L' formula due motivi di impugnazione così rubricati: Parte_4
1) Sulla infondatezza delle domande degli attori per insussistenza del nesso causale e per mancanza di responsabilità dei sanitari del P.O. di Loreto Mare; Part
2) Sulla domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della
[...]
”. CP_6
Part Con primo motivo di gravame l' si duole che il Tribunale abbia omesso, in particolare, di considerare debitamente le osservazioni critiche alla ctu, aderendo pedissequamente alle conclusioni dell'ausiliario, ritenendo erroneamente che la condotta dei sanitari avesse determinato l'insorgere della patologia.
I sanitari, invece, avrebbero agito nel rispetto dei protocolli prescritti, con la massima perizia e diligenza, apprestando una adeguata, consona e appropriata assistenza sanitaria, non essendo riscontrabile alcuna omissione nella gestione dell'evento.
L'elaborato peritale presenterebbe incongruenze, , difatti, si Controparte_1 presentò al P.S. a seguito di una caduta fortuita e dagli esami strumentali effettuati non si rinvenne niente di acuto ma problemi precedenti di cuneizzazioni e, quindi, non fu rinvenuta nessuna lesione ossea traumatica. La terapia prescritta al paziente, riposo a letto per 15 gg. e successivo controllo ortopedico ambulatoriale, sarebbe stata corretta.
Solo cinque giorni dopo, il 21 maggio 2017, presso la medesima struttura sanitaria, con un nuovo esame veniva rilevata una frattura da schiacciamento a
6 carico della seconda vertebra lombare (L2).
L'affermazione del ctu che i sanitari avrebbero sottostimato la lesione non sarebbe corretta perché la diagnosi di frattura vertebrale sarebbe, di norma, successiva di alcuni giorni al trauma, poiché si tratta di una frattura che si evidenzia col cedimento delle trabecole interne, non visibile nell'immediato. Il riposo a letto e la rivalutazione a distanza di quindici giorni era, pertanto, la terapia corretta. La frattura vertebrale, inoltre, avrebbe inciso su una colonna già pregiudicata, affetta da osteoporosi, patologia pregressa che avrebbe imposto al l'uso del busto ortopedico. CP_1
A tali osservazioni il CTU non avrebbe replicato. Difatti, dagli esami strumentali erano emerse patologie pregresse non considerate dall'ausiliario e che avrebbero aggravato le patologie dell'allora attore. Part Per tali ragioni, l' invoca l'espletamento di una nuova CTU o, quantomeno, la convocazione del Consulente del primo grado per chiarimenti.
L'appello, sul punto, presenta profili di inammissibilità per la genericità delle censure ed è, in ogni caso, infondato.
Il ctu ha chiarito che il referto dell'esame strumentale effettuato in pronto soccorso fu di assenza di lesioni al bacino, riportando che “…non si evidenziano definiti disallineamenti e/o riduzioni in altezza del soma esplorato, segni marcati di spondiloartrosi. Multiple cuneizzazioni dei soma del tratto medio- dorsale ed avvallamento delle limitanti a livello lombare. Rarefazione della trabecolatura ossea della spongiosa somatica”. Sulla scorta del referto, il consulente ortopedico ritenne presenti “...marcati segni di spondiloartrosi e
(illeggibile) multiple vertebrali. Assenza di lesioni traumatiche in atto”, consigliando “...riposo a letto per 15 gg. e successivo controllo ortopedico ambulatoriale per prescrizione (illeggibile) con rx rachide dorsolombare. Si consiglia analgesici su parere del curante”.
Il ctu, visionando l'esame radiografico ha, invece, rilevato che “... si può affermare che l'aspetto delle limitanti dei somi delle vertebre da D11 a L5 appaiono regolari e uniformi ad eccezione della limitante superiore di L2 ove è presente un evidente dismorfismo che poteva essere riferito ad un evento traumatico che in considerazione del dato anamnesico era da definirsi recente”. Part In sostanza, la lesione era già visibile e non fu rilevata e sul punto il ctp dell' i
7 è limitato ad affermare che il sarebbe stato affetto da osteoporosi, che CP_1
“...la diagnosi di frattura vertebrale è di norma successiva di alcuni giorni al trauma ...” nonché che non fosse dimostrato che “... non indossasse già CP_1 il busto per sue precedenti problematiche...”.
Il CTU ha dato compiuta risposta alle osservazioni del consulente di parte rilevando che “...i Sanitari del P.O. Loreto Nuovo che eseguirono le indagini radiografiche idonee e pertinenti al trauma subito dal paziente, identificarono delle lesioni alla colonna vertebrale che essi tuttavia refertarono come
“cuneizzazioni dei soma del tratto medio-dorsale ed avvallamento delle limitanti
a livello lombare”. Pertanto, un dato strumentale di frattura era evidente ma fu considerato non recente”.
L'ausiliario ha, altresì, precisato che non vi erano motivi per “... inquadrare come osteoporotico e quindi non traumatico e quindi pregresso il dato di alterazione della forma della vertebra L2 già evidenziato all'esame radiografico, visto che non esisteva un dato anamnesico e quindi un precedente dimostrato o almeno solo riferito dal paziente e soprattutto considerando che la causa per cui il paziente si era recato in P.S. fu un trauma valido alla colonna vertebrale”.
In riferimento alla dedotta affezione da osteoporosi, la quale avrebbe indicato la necessità pregressa di uso di un busto ortopedico, il ctu ha specificato che la documentazione clinica in atti, con riguardo anche alle indagini radiografiche successive, non mostrava lesioni osteoporotiche e/o fratturative ad altre vertebre e, quindi, la frattura di L2 fu isolata e traumatica.
Come ben si vede, pertanto, tutte le osservazioni del consulente di parte hanno trovato riscontro da parte del consulente del Tribunale e, in ogni caso, le predette critiche appaiono del tutto generiche, così come le argomentazioni a sostegno della doglianza, non trovando riscontri né sostegno nella documentazione clinica, attentamente valutata dall'ausiliario, come dato atto dal primo giudice in sentenza.
Il motivo va, dunque, respinto.
Prima di affrontare il secondo motivo di impugnazione principale, va esaminato l'appello incidentale proposto da , per ragioni di Controparte_1 priorità logica.
L'appellante incidentale formula due motivi di gravame rubricati:
8 “1) Violazione di legge ed errata liquidazione del danno iatrogeno;
2) Omessa liquidazione del danno da sofferenza soggettiva interiore/danno morale per erronea applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano”.
Con primo motivo di censura la difesa di lamenta che il primo giudice CP_1 avrebbe erroneamente liquidato il danno in violazione dei criteri di cui all'art. 139, comma II, DLgs, dettati per il danno alla persona di lieve entità e applicabili al caso di specie ai sensi della L. 24/2017, dei quali invoca l'applicazione.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha correttamente applicato i consolidati principi nella specifica materia del danno iatrogeno, monetizzando la percentuale di invalidità complessiva residuata a carico del paziente, il 12%, e sottraendovi l'equivalente monetario della percentuale di invalidità, il 6%, che sarebbe in ogni caso residuata a carico del paziente ove tempestivamente diagnosticato e correttamente trattato.
La sentenza, pertanto, sul punto va confermata.
Con secondo motivo di impugnazione la difesa di censura la sentenza CP_1 nella parte in cui il Tribunale non ha liquidato il danno da sofferenza soggettiva, ritenendo che non fossero state dedotte specifiche circostanze a sostegno della domanda.
L'originario attore, invece, aveva chiaramente dedotto che, precedentemente all'evento lesivo, egli era ancora attivo lavorativamente e totalmente autosufficiente, specificando che, a seguito dell'errato trattamento sanitario egli si era visto ridotto in una condizione di invalidità lesiva della sua dignità non solo per l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita ma anche percepibile socialmente per la vistosa rigidità dei movimenti, espressamente chiedendo la liquidazione del danno all'integrità morale oltre che quello alla salute.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto riconoscere la voce di danno, puntualmente allegata, mediante ricorso a presunzione semplici, attribuendo valore indiziario anche ai dati emergenti dall'espletata ctu, oltre al ricorso alle massime di comune esperienza.
La doglianza è fondata.
ha, infatti, allegato ai punti p) e q) dell'atto introduttivo di Controparte_1 primo grado le circostanze in fatto richiamate nel gravame, le quali hanno trovato
9 anche riscontro nell'esame obiettivo del periziando, avendo il ctu rilevato che i movimenti in flessoestensione della colonna lombare erano, di fatto, bloccati.
Vi erano, pertanto, sufficienti elementi per riconoscere anche la componente di danno da sofferenza soggettiva, puntualmente allegata e da ritenersi provata sulla scorta degli elementi medico-legali acquisiti al giudizio nonché mediante ricorso a presunzioni semplici, soprattutto nel caso di specie nel quale l'evento dannoso configura il reato di lesioni colpose.
In applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, da ultimo nel 2024, il danno da sofferenza soggettiva liquidabile in favore di
, secondo i criteri sopra richiamati per la liquidazione del danno Controparte_1 iatrogeno, è pari a complessivi € 4.528,00 all'attualità, calcolati con riguardo alla percentuale di invalidità del 12% (€ 6.468,00) e sottratto il corrispondente monetario del 6% di invalidità (€ 1.940,00).
Sulla somma, devalutata alla data dell'evento lesivo e, via via, anno per anno rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal 15 maggio 2007 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, liquidati in € 1.042,00, per un totale di €
5.570,00. Da tale data, sulla somma così complessivamente determinata, sono dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Occorre, ora esaminare il secondo e ultimo motivo di appello principale Part formulato dall' col quale questa lamenta l'omessa declaratoria di nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione, con conseguente rigetto della domanda di manleva ma, prima ancora, l'eccezione di inammissibilità della doglianza sollevata dalla compagnia di Assicurazione per difetto di interesse ad impugnare.
Amtrust argomenta che il contratto di assicurazione prevede una franchigia fissa per sinistro pari a € 50.000,00 e una franchigia aggregata annua pari a €
1.000.000, ragione per la quale, anche ove il motivo di gravame fosse fondato, la domanda di garanzia non potrebbe, in ogni caso, trovare accoglimento giacché la franchigia per sinistro è di gran lunga più alta della somma liquidata a titolo Part risarcitorio, con conseguente impossibilità da parte dell' i conseguire l'utilità giuridica concreta perseguita.
L'eccezione è fondata.
Non è contestato tra le parti che il contratto preveda una franchigia fissa per
10 Par sinistro, indicata dalla stessa nel gravame in € 50.000,00 (pag. 17 appello), come chiaramente risulta dall'appendice al contratto ITO 0008, sottoscritta il 23 settembre 2011, prodotta da entrambe le parti.
La somma liquidata in favore di , anche tenuto conto del Controparte_1 parziale accoglimento del gravame incidentale e degli interessi dovuti, non è superiore a € 30.000,00, pertanto nulla sarebbe, in ogni caso, tenuta a CP_2 pagare - a prescindere dalla eccepita nullità della clausola claims made - il che comporterebbe, necessariamente, il rigetto della domanda di manleva.
L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass,
16457/2024), interesse che, per le ragioni esposte, è nel caso concreto insussistente, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello sul punto.
In conclusione, dunque, l'appello principale va rigettato nonché dichiarato parzialmente inammissibile e l'appello incidentale può trovare accoglimento limitatamente a quanto in motivazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, nonché, in favore del solo € 355,50 a titolo di esborsi. CP_1
Al rigetto totale e alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 2715 pubblicata il 17 marzo 2022, proposto da
[...]
[...]
[...] nonché sull'appello incidentale proposto da , Parte_4 Controparte_1 così provvede:
1) rigetta e dichiara parzialmente inammissibile l'appello principale;
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna , in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Controparte_1
l'ulteriore somma di € 5.570,00, sulla quale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale;
conferma nel resto;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.906,00 per onorari, per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, nonché, in favore di , € 355,50 per esborsi;
Controparte_1
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, TU Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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