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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/12/2024, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 238/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucitti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott.ssa Ginevra Chinè ___________ Consigliere
all'udienza celebrata il 19.12.2024 nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1463/2021 pubbl. il 04/11/2021 dal
Tribunale- GL di Palmi e vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Parte_1
Pizzuto PEC. e Antonio Mario Labate (PEC Email_1
fax 0965/897107) Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Fumagalli e Roberta
Russo, che chiedono di ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi
PEC: ecavvocat Email_3 Emai_4 Email_5
i.it
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda del accertando l'obbligo contrattuale della Pt_1 Controparte_1
di provvedere al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale
[...]
forniti e condannandola al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
640,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva;
rigettava nel resto e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite..
Con il gravame il lavoratore ha chiesto la determinazione di un maggiore importo a titolo di risarcimento con il favore delle spese del doppio grado.
Ha resistito dopo alcuni rinvii su richiesta di Controparte_1 entrambe le parti per l'esistenza di trattative di definizione bonaria, la causa è stata trattata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc all'udienza del 19.12.2024 e, verificato il deposito di note di trattazione scritta, decisa nella camera di consiglio telematica del 20.12.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note di trattazione è stato fatto presente che le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della vertenza, depositando contestualmente il verbale di conciliazione del 27.11.2024 ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione, disponendo per l'effetto la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con spese compensate.
Preso atto della definizione transattiva della vertenza che ha riguardato anche le spese legali, in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione, si dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da nei confronti della Parte_1
e avverso la sentenza n. 1463/2021 pubbl. il Controparte_1
04/11/2021 dal Tribunale- GL di Palmi :
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucitti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott.ssa Ginevra Chinè ___________ Consigliere
all'udienza celebrata il 19.12.2024 nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1463/2021 pubbl. il 04/11/2021 dal
Tribunale- GL di Palmi e vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Parte_1
Pizzuto PEC. e Antonio Mario Labate (PEC Email_1
fax 0965/897107) Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Fumagalli e Roberta
Russo, che chiedono di ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi
PEC: ecavvocat Email_3 Emai_4 Email_5
i.it
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda del accertando l'obbligo contrattuale della Pt_1 Controparte_1
di provvedere al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale
[...]
forniti e condannandola al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
640,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva;
rigettava nel resto e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite..
Con il gravame il lavoratore ha chiesto la determinazione di un maggiore importo a titolo di risarcimento con il favore delle spese del doppio grado.
Ha resistito dopo alcuni rinvii su richiesta di Controparte_1 entrambe le parti per l'esistenza di trattative di definizione bonaria, la causa è stata trattata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc all'udienza del 19.12.2024 e, verificato il deposito di note di trattazione scritta, decisa nella camera di consiglio telematica del 20.12.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note di trattazione è stato fatto presente che le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della vertenza, depositando contestualmente il verbale di conciliazione del 27.11.2024 ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione, disponendo per l'effetto la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con spese compensate.
Preso atto della definizione transattiva della vertenza che ha riguardato anche le spese legali, in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione, si dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da nei confronti della Parte_1
e avverso la sentenza n. 1463/2021 pubbl. il Controparte_1
04/11/2021 dal Tribunale- GL di Palmi :
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Marialuisa Crucitti)