TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3479/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. CELIN Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 41 INT.7 35131 PADOVA presso il difensore avv. CELIN MASSIMILIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. RONDELLO FRANCESCO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE N. 6 35131 PADOVA presso il difensore avv. RONDELLO FRANCESCO
Appellato
Conclusioni DEle parti
Conclusioni per parte appellante : Parte_1
come da note di trattazione depositate in data 23.6.2025 ai sensi DEl'art 127ter c.p.c
“L'on. Tribunale di Padova, contrariis rejectis, in riforma DEl'impugnata sentenza DE Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Dott.ssa Nazzarena Zanini, n. 879/2024 depositata in data 24.04.2024 VOGLIA Accogliere tutte le domande formulate dalla sig.ra in primo grado e qui Parte_1 riproposte, e per l'effetto
pagina 1 di 8 Accertato e dichiarato che la sig.ra ha versato alla società “ ”, Parte_1 CP_1 corrente in (36061) SS DE GR (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 62,09 (Sessantadue/09), accertato inoltre che tale somma non è dovuta per i motivi di cui alle premesse, condannare la società
[...]
(C.F. – in persona DE legale rappresentante pro tempore – corrente in CP_1 P.IVA_1
(36061) SS DE GR (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a restituire alla medesima sig.ra
la detta somma oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione Parte_1 dei pagamenti al saldo effettivo. Condannare la società – in persona DE legale rappresentante pro tempore –, per CP_1
i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore DEla sig.ra DEla somma Parte_1 equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche DE giudizio di primo grado”.
Conclusioni per parte appellata : CP_1 come da note di trattazione depositate in data 19.6.2025 ai sensi DEl'art 127ter c.p.c
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: rigettarsi integralmente l'Appellodi parte avversa, confermando la Sentenza di primo grado n. 879/2024, emessa dal Giudice di Pace di Padova;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Concisa esposizione DEle ragioni DEla decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, citava in giudizio davanti al Giudice di Parte_1
Pace di Padova la società gestore DE servizio rifiuti per il comune di Vigonza, CP_1 chiedendo la restituzione DEle somme da questa riscosse a titolo di Iva sulla tariffa rifiuti negli anni 2013 - 2019. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto DEla domanda in quanto nel comune CP_1 interessato, nel periodo oggetto di causa, era stata adottata la c.d. TIA2 e comunque un corretto sistema di misurazione dei rifiuti, con conseguente applicazione DEl'IVA. Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n.879/2024 rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte appellante, in quanto a) nel comune interessato operava un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti;
b) per ottenere la restituzione DEl'IVA era necessario l'annullamento DEl'intera fattura;
c) la restituzione DEl'IVA non avrebbe necessariamente riequilibrato gli interessi di parte attrice asseritamente lesi in mancanza di prove concrete circa la sua effettiva produzione di rifiuti. Il Giudice di primo grado rigettava, altresì, la richiesta di parte attrice di condanna di ai CP_1 sensi DEl'art 96 comma terzo c.p.c e compensava le spese di lite tra le parti, stante la complessità DEla materia oggetto DE contendere.
pagina 2 di 8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'errata Parte_1 valutazione DE fatto da parte DE Giudice di Pace, laddove egli ha ritenuto che, nel periodo considerato, vi fosse, presso il Comune di Vigonza, un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. In particolare, a fronte DEla riconosciuta volontà DE di adottare coi CP_2 propri regolamenti una tariffa-corrispettivo, soltanto a partire dal 2019 avrebbe iniziato CP_1
a svolgere un'effettiva misurazione puntuale dei rifiuti conferiti tramite il sistema dei microchip apposti sui bidoni “per il secco” (doc. 4 di parte appellante). L'appellante ha poi censurato l'assunto per cui non sarebbe giuridicamente sostenibile la richiesta di restituzione DEl'iva da parte di un soggetto che rende un servizio soggetto ad IVA senza procedere ad annullare tutta la relativa fattura, anche per violazione DEl'art 112 c.p.c. Ha infine riproposto la domanda di risarcimento ai sensi DEl'art 96 comma terzo c.p.c.
si è costituita in giudizio ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo la CP_1 conferma DEla sentenza appellata. Con ordinanza DE 4.12.2024, all'esito DE deposito di note di udienza ex art 127ter c.p.c, sono stati assegnati i termini di cui all'art 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza DE 3.7.2025 tenuta ai sensi DEl'art 127ter c.p.c.
2. Come già statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, a cui si intende aderire in questa sede, va in primo luogo ribadita la natura di tributo DEla TIA 1, mera variante DEla TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 238/2009 e ordinanza 64/2010) e dalla Corte di Cassazione, anche con sentenza a Sezioni Unite (cfr sentenze n. 453/2018, 16332/2018, 4273/2015, nonché Sezioni Unite n. 8631/2020 pagg. 15 e 16). Dalla natura di tributo DEla TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, imposta che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all'art. 3 DE d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo DE servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015). Diversamente, la TIA 2, introdotta con il d.lgs 152/2006, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, DE d.P.R. n. 633 DE 1972 (cfr. Cass. SS.UU. 8631/2020). L'applicazione DEla TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo DEla tariffa anche in mancanza DE regolamento di cui DEl'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012 (cfr sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti normativi e DEla disciplina transitoria il punto 6.2 DEla sentenza SU 8631/2020:«come detto, il D.Lgs. n. 152 DE 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione DEla T.I.A.1 (di cui al D.Lgs. n. 22 DE 1997, art. 49), sostituendola con la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione DEl'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione DEle componenti dei costi
pagina 3 di 8 DEla tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11). Nelle more DEl'adozione DEl'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n. 208 DE 2008, art. 5,comma 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater DElo stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 DE 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 DE 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 DE 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 DE 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base DEle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 DE 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 DE 1999). Per effetto di tali slittamenti e DEl'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza DE D.L. n. 201 DE 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 DE 2011), DE c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione DEla T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo DEla tariffa anche in mancanza DE regolamento di cui DEl'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012».). Per il periodo successivo, l'art. 14 DE d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la istituita con il d.lgs. 22/1997 e la CP_3
TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 29 DE medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale DEla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo DE tributo. L'art. 14 DE d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 704, DEla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva DEl'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché DE tributo per i servizi indivisibili (TASI), e DEla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi DE servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico DEl'utilizzatore. Il comma 668 DEl'articolo 1 DEla legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale DEla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo DEla TARI. Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, va quindi rilevato che il presupposto fondamentale che differenzia, in primo luogo, la TIA2 dalla TIA1 è la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente: mentre, infatti, la TIA2 è
pagina 4 di 8 «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie» (cfr. art. 238 DE d.lgs. n. 152 DE 2006), la si fonda soltanto sull'utilizzo di CP_3 superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e sulla potenziale fruibilità DE servizio rifiuti, e quindi su indici presuntivi. Elemento fondamentale, pertanto, per poter individuare la natura corrispettiva DEla tariffa, e quindi l'applicazione DEl'IVA, è l'implementazione, da parte DE soggetto riscossore, di un sistema di misurazione puntuale DEla quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. E ciò tanto per l'ipotesi di TIA2, quanto per la tariffa di natura corrispettiva prevista in sostituzione DEla TARES, prima, e DEla TARI, dopo. Fatta questa breve ricostruzione normativa, nel caso di specie oggetto DEla domanda di ripetizione di indebito da parte DEl'appellante sono le annualità 2013 – 2019. Alla luce DEla giurisprudenza sopra citata, in detto periodo non trova applicazione la c.d TIA 2, con conseguente infondatezza DEle difese svolte sul punto da , ma eventualmente le CP_1 tariffe corrispettive previste prima dal comma 29 DE medesimo d.l. 201/2011 e poi dal comma 668 DEl'articolo 1 DEla legge 147/2013 ove effettivamente previste da parte DEl'ente locale (in sostituzione prima DEla TARES e poi DEla TARI).
3. Ciò chiarito in merito al quadro normativo di riferimento, relativamente al primo motivo di impugnazione va compreso quale tipo di obbligazione – se tributo/tassa ovvero tariffa corrispettivo – sia stata concretamente pretesa da nel nel periodo CP_1 Controparte_4 considerato, posto che la stessa appellante ha riconosciuto che una qualche forma di misurazione è stata realizzata dall'ente locale a partire dal 2019. Sul punto, va in questo senso richiamato, ai sensi DEl'art 118 disp. att c.p.c, quanto già statuito in caso perfettamente sovrapponibile al presente da questo Tribunale (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024): “a tal riguardo, il Tribunale ritiene che non possa essere condivisa la lettura DEl'ordinanza DEle Sezioni Unite n. 11290 DE 2021 svolta dal Giudice di prime cure, per cui la Suprema Corte avrebbe ritenuto sufficiente, per considerare dimostrata l'applicazione DEla “tariffa-corrispettivo” all'interno di un determinato Comune le dichiarazioni e cioè gli impegni che l'Ente stesso aveva assunto con la mera approvazione DE Regolamento di misurazione puntuale dei rifiuti. Il precedente citato, infatti, prende le mosse da un regolamento di giurisdizione e si limita a riconoscere la giurisdizione DE giudice ordinario valorizzando la presenza, nel Comune in questione, di Regolamenti idonei ad applicare la tariffa-corrispettivo, così evidenziando la scelta DEl'Ente di applicare la tariffa alternativa alla TARI;
non risolve però nel merito la differente questione DEl'applicazione concreta di tale tariffa nel Comune in parola, anche ai fini DEl'eventuale imposizione DEl'IVA. 15. Per tali ragioni, si rende necessaria una disamina concreta circa la presenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Vigonza nel periodo cui la domanda di ripetizione è riferita”.
pagina 5 di 8 Ebbene, a differenza di quanto statuito dal Giudice di Pace nel provvedimento oggetto di gravame, anche nell'odierna controversia può dirsi accertato che, tra il 2013 e il 2018, nel non è stato concretamente adottato da un sistema di rilevazione Controparte_4 CP_1 puntuale dei rifiuti conferiti, tale da giustificare l'applicazione di corrispettivi sinallagmatici soggetti a IVA. È pacifico, infatti, che le fatture pagate dall'appellante (cfr doc. 1 DE fascicolo di primo grado) fanno riferimento soltanto a fattori presuntivi, quali la superficie DEl'immobile e i componenti DE nucleo familiare, senza che sia possibile ricavarne un collegamento proporzionale tra la quantità di rifiuti conferiti e il dovuto. E ciò analogamente a quanto già avveniva per la c.d TIA1. È assente, infatti, il riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dal singolo utente e, così, al meccanismo di commisurazione richiesto dalla TIA 2 (e poi dalla tariffa corrispettiva in sostituzione DEla TARES e DEla TARI). Non è dunque condivisibile la valutazione DE Giudice di prime cure per cui tali indici sarebbero sufficienti a dirsi applicata una tariffa-corrispettivo avente natura sinallagmatica. Né si condividono le difese svolte da , secondo la quale il sistema così adottato CP_1 introdurrebbe un sistema di misurazione presuntiva da ritenersi equivalente a quello c.d puntuale. Ad avviso DE Tribunale, infatti, il richiamo agli indici DE d.p.r 158/1999 da parte DEl'art 1 comma 668 DEla legge n. 147/2013, non sta ad indicare l'equivalenza tra un sistema di misurazione presuntivo e uno puntuale. L'utilizzo, infatti, dei criteri presuntivi stabili da detta normativa deve accompagnarsi comunque ad una forma di misurazione effettiva DEla quantità di rifiuti prodotti: altrimenti, basarsi solo su quelli, significa mantenere un sistema DE tutto sganciato dal rapporto tra quantità di rifiuti prodotti e il quantum dovuto, sistema proprio DEla e DEle successive CP_3 voci con natura di tributo. Quanto all'annualità 2019 va rilevato quanto segue. Secondo la richiesta di restituzione per detta annualità sarebbe infondata, in quanto CP_1 fattura successiva all'adozione da parte DE di un sistema di misurazione puntuale. CP_2
Dalla documentazione in atti si evince che la convenuta ha comunicato ai residenti che
“dall'1.1.2019, la parte variabile DEla tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al numero dei componenti DE nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto DE numero di svuotamenti DE contenitore DE secco residuo” (cfr doc. 4 di parte attrice). Posto che la fattura per cui è causa è stata emessa in data 6.8.2019, la stessa non può far riferimento all'intero anno 2019 e quindi al nuovo sistema di misurazione introdotto da parte DEla convenuta. Né quest'ultima, su cui gravava il relativo onere stante l'eccezione formulata, ha provato l'effettuazione di tale misurazione mediante il calcolo DE numero di svuotamenti, considerato anche che la fattura riporta unicamente, come quelle degli anni precedenti, il riferimento agli indici presuntivi DEla metratura DEl'immobile e DE numero dei componenti familiari.
pagina 6 di 8 Ad avviso DE Tribunale, inoltre, non è corretta la distinzione tra IVA applicata sulla quota fissa (secondo ETRA sempre ammissibile) e IVA applicata sulla quota variabile. Infatti, la tariffa, pur se formata da due voci, deve essere considerata nel suo complesso: la natura di corrispettivo è unica e riferita all'intero importo applicato, senza una distinzione in quote. Pertanto, ove detta natura non può essere ravvisata, l'IVA deve ritenersi non dovuta sull'intero. Per tali ragioni ed in conclusione sul punto, il primo motivo d'appello è fondato con conseguente riforma DEla sentenza di primo grado. Quanto al secondo motivo di appello, non sussiste una violazione DEl'art 112 c.p.c, posto che il primo giudice ha in realtà svolto mere considerazioni in diritto diverse da quelle prospettate da parte attrice. In ogni caso, la motivazione resa non risulta pertinente. Come già statuito da questo tribunale quale giudice di appello, infatti, “ circa il merito DEla questione, le considerazioni in ordine da un lato al rapporto contrattuale e fiscale tra e CP_1 il , dall'altro alla problematica in ordine all'annullamento o meno DEle Controparte_4 fatture emesse, non può in ogni caso essere di ostacolo al riconoscimento DE diritto DE cittadino-utente alla ripetizione DEle somme IVA versate, una volta accertata in giudizio la sussistenza dei presupposti DEl'indebito. Se così non fosse, ne deriverebbe per l'utente un'ingiustificata compressione dei propri diritti di azione e difesa, garantiti dagli articoli 24 e 113 DEla Costituzione” (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024). Va invece respinta la domanda di condanna di controparte ai sensi DEl'art 96 comma terzo c.p.c. È sufficiente rilevare, in proposito, che la non univocità degli orientamenti di questo Tribunale esclude la sussistenza DEla mala fede o colpa grave.
4. In conclusione, l'appello proposto avverso la sentenza DE Giudice di Pace di Padova n.879/2024 è fondato e va accolto, sicchè, in riforma DEla sentenza impugnata deve CP_1 essere condannata alla restituzione in favore di DEl'importo di €62,09 oltre Parte_2 interessi legali dai singoli pagamenti fino al 16.2.2024 (data DEla domanda giudiziale di primo grado) ai sensi DEl'art. 1284/I c.c., e da detta data fino al saldo effettivo ai sensi DEl'art 1284 comma 4 c.c. (cfr Cass. n. 61/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione DEle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto DE gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua DEl'esito complessivo DEla lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma DEla sentenza DE primo giudice determina la caducazione DE capo DEla pronuncia che ha statuito sulle spese”), e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto DE valore pagina 7 di 8 DEla controversia (scaglione sino ad € 1100), DEla trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al dm 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale attesa la riproposizione DEle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in riforma DEla sentenza DE Giudice di pace di Padova n. 879/2024; CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante a CP_1 Parte_3 titolo di restituzione DEl'IVA pagata, DEl'importo di € 62,09 oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante, DEle spese di lite che CP_1 liquida in € 43 per spese ed € 207 per compensi oltre spese generali nella misura DE 15%, IVA e CPA come per legge per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed in € 64,50 per spese ed € 362 per compensi, oltre spese generali nella misura DE 15%, IVA e CPA come per legge, per quanto riguarda il secondo grado;
RIGETTA la domanda ex art 96 comma terzo c.p.c di parte appellante.
Padova 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3479/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. CELIN Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 41 INT.7 35131 PADOVA presso il difensore avv. CELIN MASSIMILIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. RONDELLO FRANCESCO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE N. 6 35131 PADOVA presso il difensore avv. RONDELLO FRANCESCO
Appellato
Conclusioni DEle parti
Conclusioni per parte appellante : Parte_1
come da note di trattazione depositate in data 23.6.2025 ai sensi DEl'art 127ter c.p.c
“L'on. Tribunale di Padova, contrariis rejectis, in riforma DEl'impugnata sentenza DE Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Dott.ssa Nazzarena Zanini, n. 879/2024 depositata in data 24.04.2024 VOGLIA Accogliere tutte le domande formulate dalla sig.ra in primo grado e qui Parte_1 riproposte, e per l'effetto
pagina 1 di 8 Accertato e dichiarato che la sig.ra ha versato alla società “ ”, Parte_1 CP_1 corrente in (36061) SS DE GR (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma complessiva di Euro 62,09 (Sessantadue/09), accertato inoltre che tale somma non è dovuta per i motivi di cui alle premesse, condannare la società
[...]
(C.F. – in persona DE legale rappresentante pro tempore – corrente in CP_1 P.IVA_1
(36061) SS DE GR (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a restituire alla medesima sig.ra
la detta somma oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione Parte_1 dei pagamenti al saldo effettivo. Condannare la società – in persona DE legale rappresentante pro tempore –, per CP_1
i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore DEla sig.ra DEla somma Parte_1 equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche DE giudizio di primo grado”.
Conclusioni per parte appellata : CP_1 come da note di trattazione depositate in data 19.6.2025 ai sensi DEl'art 127ter c.p.c
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: rigettarsi integralmente l'Appellodi parte avversa, confermando la Sentenza di primo grado n. 879/2024, emessa dal Giudice di Pace di Padova;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”
Concisa esposizione DEle ragioni DEla decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, citava in giudizio davanti al Giudice di Parte_1
Pace di Padova la società gestore DE servizio rifiuti per il comune di Vigonza, CP_1 chiedendo la restituzione DEle somme da questa riscosse a titolo di Iva sulla tariffa rifiuti negli anni 2013 - 2019. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto DEla domanda in quanto nel comune CP_1 interessato, nel periodo oggetto di causa, era stata adottata la c.d. TIA2 e comunque un corretto sistema di misurazione dei rifiuti, con conseguente applicazione DEl'IVA. Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n.879/2024 rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte appellante, in quanto a) nel comune interessato operava un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti;
b) per ottenere la restituzione DEl'IVA era necessario l'annullamento DEl'intera fattura;
c) la restituzione DEl'IVA non avrebbe necessariamente riequilibrato gli interessi di parte attrice asseritamente lesi in mancanza di prove concrete circa la sua effettiva produzione di rifiuti. Il Giudice di primo grado rigettava, altresì, la richiesta di parte attrice di condanna di ai CP_1 sensi DEl'art 96 comma terzo c.p.c e compensava le spese di lite tra le parti, stante la complessità DEla materia oggetto DE contendere.
pagina 2 di 8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'errata Parte_1 valutazione DE fatto da parte DE Giudice di Pace, laddove egli ha ritenuto che, nel periodo considerato, vi fosse, presso il Comune di Vigonza, un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. In particolare, a fronte DEla riconosciuta volontà DE di adottare coi CP_2 propri regolamenti una tariffa-corrispettivo, soltanto a partire dal 2019 avrebbe iniziato CP_1
a svolgere un'effettiva misurazione puntuale dei rifiuti conferiti tramite il sistema dei microchip apposti sui bidoni “per il secco” (doc. 4 di parte appellante). L'appellante ha poi censurato l'assunto per cui non sarebbe giuridicamente sostenibile la richiesta di restituzione DEl'iva da parte di un soggetto che rende un servizio soggetto ad IVA senza procedere ad annullare tutta la relativa fattura, anche per violazione DEl'art 112 c.p.c. Ha infine riproposto la domanda di risarcimento ai sensi DEl'art 96 comma terzo c.p.c.
si è costituita in giudizio ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo la CP_1 conferma DEla sentenza appellata. Con ordinanza DE 4.12.2024, all'esito DE deposito di note di udienza ex art 127ter c.p.c, sono stati assegnati i termini di cui all'art 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza DE 3.7.2025 tenuta ai sensi DEl'art 127ter c.p.c.
2. Come già statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, a cui si intende aderire in questa sede, va in primo luogo ribadita la natura di tributo DEla TIA 1, mera variante DEla TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 238/2009 e ordinanza 64/2010) e dalla Corte di Cassazione, anche con sentenza a Sezioni Unite (cfr sentenze n. 453/2018, 16332/2018, 4273/2015, nonché Sezioni Unite n. 8631/2020 pagg. 15 e 16). Dalla natura di tributo DEla TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, imposta che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all'art. 3 DE d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo DE servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015). Diversamente, la TIA 2, introdotta con il d.lgs 152/2006, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, DE d.P.R. n. 633 DE 1972 (cfr. Cass. SS.UU. 8631/2020). L'applicazione DEla TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo DEla tariffa anche in mancanza DE regolamento di cui DEl'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012 (cfr sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti normativi e DEla disciplina transitoria il punto 6.2 DEla sentenza SU 8631/2020:«come detto, il D.Lgs. n. 152 DE 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione DEla T.I.A.1 (di cui al D.Lgs. n. 22 DE 1997, art. 49), sostituendola con la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione DEl'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione DEle componenti dei costi
pagina 3 di 8 DEla tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11). Nelle more DEl'adozione DEl'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n. 208 DE 2008, art. 5,comma 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater DElo stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 DE 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 DE 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 DE 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 DE 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base DEle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 DE 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 DE 1999). Per effetto di tali slittamenti e DEl'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza DE D.L. n. 201 DE 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 DE 2011), DE c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione DEla T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo DEla tariffa anche in mancanza DE regolamento di cui DEl'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012».). Per il periodo successivo, l'art. 14 DE d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la istituita con il d.lgs. 22/1997 e la CP_3
TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 29 DE medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale DEla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo DE tributo. L'art. 14 DE d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 704, DEla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva DEl'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché DE tributo per i servizi indivisibili (TASI), e DEla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi DE servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico DEl'utilizzatore. Il comma 668 DEl'articolo 1 DEla legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale DEla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo DEla TARI. Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, va quindi rilevato che il presupposto fondamentale che differenzia, in primo luogo, la TIA2 dalla TIA1 è la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente: mentre, infatti, la TIA2 è
pagina 4 di 8 «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie» (cfr. art. 238 DE d.lgs. n. 152 DE 2006), la si fonda soltanto sull'utilizzo di CP_3 superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e sulla potenziale fruibilità DE servizio rifiuti, e quindi su indici presuntivi. Elemento fondamentale, pertanto, per poter individuare la natura corrispettiva DEla tariffa, e quindi l'applicazione DEl'IVA, è l'implementazione, da parte DE soggetto riscossore, di un sistema di misurazione puntuale DEla quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. E ciò tanto per l'ipotesi di TIA2, quanto per la tariffa di natura corrispettiva prevista in sostituzione DEla TARES, prima, e DEla TARI, dopo. Fatta questa breve ricostruzione normativa, nel caso di specie oggetto DEla domanda di ripetizione di indebito da parte DEl'appellante sono le annualità 2013 – 2019. Alla luce DEla giurisprudenza sopra citata, in detto periodo non trova applicazione la c.d TIA 2, con conseguente infondatezza DEle difese svolte sul punto da , ma eventualmente le CP_1 tariffe corrispettive previste prima dal comma 29 DE medesimo d.l. 201/2011 e poi dal comma 668 DEl'articolo 1 DEla legge 147/2013 ove effettivamente previste da parte DEl'ente locale (in sostituzione prima DEla TARES e poi DEla TARI).
3. Ciò chiarito in merito al quadro normativo di riferimento, relativamente al primo motivo di impugnazione va compreso quale tipo di obbligazione – se tributo/tassa ovvero tariffa corrispettivo – sia stata concretamente pretesa da nel nel periodo CP_1 Controparte_4 considerato, posto che la stessa appellante ha riconosciuto che una qualche forma di misurazione è stata realizzata dall'ente locale a partire dal 2019. Sul punto, va in questo senso richiamato, ai sensi DEl'art 118 disp. att c.p.c, quanto già statuito in caso perfettamente sovrapponibile al presente da questo Tribunale (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024): “a tal riguardo, il Tribunale ritiene che non possa essere condivisa la lettura DEl'ordinanza DEle Sezioni Unite n. 11290 DE 2021 svolta dal Giudice di prime cure, per cui la Suprema Corte avrebbe ritenuto sufficiente, per considerare dimostrata l'applicazione DEla “tariffa-corrispettivo” all'interno di un determinato Comune le dichiarazioni e cioè gli impegni che l'Ente stesso aveva assunto con la mera approvazione DE Regolamento di misurazione puntuale dei rifiuti. Il precedente citato, infatti, prende le mosse da un regolamento di giurisdizione e si limita a riconoscere la giurisdizione DE giudice ordinario valorizzando la presenza, nel Comune in questione, di Regolamenti idonei ad applicare la tariffa-corrispettivo, così evidenziando la scelta DEl'Ente di applicare la tariffa alternativa alla TARI;
non risolve però nel merito la differente questione DEl'applicazione concreta di tale tariffa nel Comune in parola, anche ai fini DEl'eventuale imposizione DEl'IVA. 15. Per tali ragioni, si rende necessaria una disamina concreta circa la presenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Vigonza nel periodo cui la domanda di ripetizione è riferita”.
pagina 5 di 8 Ebbene, a differenza di quanto statuito dal Giudice di Pace nel provvedimento oggetto di gravame, anche nell'odierna controversia può dirsi accertato che, tra il 2013 e il 2018, nel non è stato concretamente adottato da un sistema di rilevazione Controparte_4 CP_1 puntuale dei rifiuti conferiti, tale da giustificare l'applicazione di corrispettivi sinallagmatici soggetti a IVA. È pacifico, infatti, che le fatture pagate dall'appellante (cfr doc. 1 DE fascicolo di primo grado) fanno riferimento soltanto a fattori presuntivi, quali la superficie DEl'immobile e i componenti DE nucleo familiare, senza che sia possibile ricavarne un collegamento proporzionale tra la quantità di rifiuti conferiti e il dovuto. E ciò analogamente a quanto già avveniva per la c.d TIA1. È assente, infatti, il riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dal singolo utente e, così, al meccanismo di commisurazione richiesto dalla TIA 2 (e poi dalla tariffa corrispettiva in sostituzione DEla TARES e DEla TARI). Non è dunque condivisibile la valutazione DE Giudice di prime cure per cui tali indici sarebbero sufficienti a dirsi applicata una tariffa-corrispettivo avente natura sinallagmatica. Né si condividono le difese svolte da , secondo la quale il sistema così adottato CP_1 introdurrebbe un sistema di misurazione presuntiva da ritenersi equivalente a quello c.d puntuale. Ad avviso DE Tribunale, infatti, il richiamo agli indici DE d.p.r 158/1999 da parte DEl'art 1 comma 668 DEla legge n. 147/2013, non sta ad indicare l'equivalenza tra un sistema di misurazione presuntivo e uno puntuale. L'utilizzo, infatti, dei criteri presuntivi stabili da detta normativa deve accompagnarsi comunque ad una forma di misurazione effettiva DEla quantità di rifiuti prodotti: altrimenti, basarsi solo su quelli, significa mantenere un sistema DE tutto sganciato dal rapporto tra quantità di rifiuti prodotti e il quantum dovuto, sistema proprio DEla e DEle successive CP_3 voci con natura di tributo. Quanto all'annualità 2019 va rilevato quanto segue. Secondo la richiesta di restituzione per detta annualità sarebbe infondata, in quanto CP_1 fattura successiva all'adozione da parte DE di un sistema di misurazione puntuale. CP_2
Dalla documentazione in atti si evince che la convenuta ha comunicato ai residenti che
“dall'1.1.2019, la parte variabile DEla tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al numero dei componenti DE nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto DE numero di svuotamenti DE contenitore DE secco residuo” (cfr doc. 4 di parte attrice). Posto che la fattura per cui è causa è stata emessa in data 6.8.2019, la stessa non può far riferimento all'intero anno 2019 e quindi al nuovo sistema di misurazione introdotto da parte DEla convenuta. Né quest'ultima, su cui gravava il relativo onere stante l'eccezione formulata, ha provato l'effettuazione di tale misurazione mediante il calcolo DE numero di svuotamenti, considerato anche che la fattura riporta unicamente, come quelle degli anni precedenti, il riferimento agli indici presuntivi DEla metratura DEl'immobile e DE numero dei componenti familiari.
pagina 6 di 8 Ad avviso DE Tribunale, inoltre, non è corretta la distinzione tra IVA applicata sulla quota fissa (secondo ETRA sempre ammissibile) e IVA applicata sulla quota variabile. Infatti, la tariffa, pur se formata da due voci, deve essere considerata nel suo complesso: la natura di corrispettivo è unica e riferita all'intero importo applicato, senza una distinzione in quote. Pertanto, ove detta natura non può essere ravvisata, l'IVA deve ritenersi non dovuta sull'intero. Per tali ragioni ed in conclusione sul punto, il primo motivo d'appello è fondato con conseguente riforma DEla sentenza di primo grado. Quanto al secondo motivo di appello, non sussiste una violazione DEl'art 112 c.p.c, posto che il primo giudice ha in realtà svolto mere considerazioni in diritto diverse da quelle prospettate da parte attrice. In ogni caso, la motivazione resa non risulta pertinente. Come già statuito da questo tribunale quale giudice di appello, infatti, “ circa il merito DEla questione, le considerazioni in ordine da un lato al rapporto contrattuale e fiscale tra e CP_1 il , dall'altro alla problematica in ordine all'annullamento o meno DEle Controparte_4 fatture emesse, non può in ogni caso essere di ostacolo al riconoscimento DE diritto DE cittadino-utente alla ripetizione DEle somme IVA versate, una volta accertata in giudizio la sussistenza dei presupposti DEl'indebito. Se così non fosse, ne deriverebbe per l'utente un'ingiustificata compressione dei propri diritti di azione e difesa, garantiti dagli articoli 24 e 113 DEla Costituzione” (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024). Va invece respinta la domanda di condanna di controparte ai sensi DEl'art 96 comma terzo c.p.c. È sufficiente rilevare, in proposito, che la non univocità degli orientamenti di questo Tribunale esclude la sussistenza DEla mala fede o colpa grave.
4. In conclusione, l'appello proposto avverso la sentenza DE Giudice di Pace di Padova n.879/2024 è fondato e va accolto, sicchè, in riforma DEla sentenza impugnata deve CP_1 essere condannata alla restituzione in favore di DEl'importo di €62,09 oltre Parte_2 interessi legali dai singoli pagamenti fino al 16.2.2024 (data DEla domanda giudiziale di primo grado) ai sensi DEl'art. 1284/I c.c., e da detta data fino al saldo effettivo ai sensi DEl'art 1284 comma 4 c.c. (cfr Cass. n. 61/2023). Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione DEle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto DE gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua DEl'esito complessivo DEla lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma DEla sentenza DE primo giudice determina la caducazione DE capo DEla pronuncia che ha statuito sulle spese”), e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto DE valore pagina 7 di 8 DEla controversia (scaglione sino ad € 1100), DEla trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al dm 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale attesa la riproposizione DEle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in riforma DEla sentenza DE Giudice di pace di Padova n. 879/2024; CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante a CP_1 Parte_3 titolo di restituzione DEl'IVA pagata, DEl'importo di € 62,09 oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di parte appellante, DEle spese di lite che CP_1 liquida in € 43 per spese ed € 207 per compensi oltre spese generali nella misura DE 15%, IVA e CPA come per legge per quanto riguarda il giudizio di primo grado, ed in € 64,50 per spese ed € 362 per compensi, oltre spese generali nella misura DE 15%, IVA e CPA come per legge, per quanto riguarda il secondo grado;
RIGETTA la domanda ex art 96 comma terzo c.p.c di parte appellante.
Padova 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 8 di 8