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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato al seguente
SENTENZA nella causa civile r.g. n. 3105/2023 promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in grado di appello
DA
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in uno con il presente atto, dall'avv. Pietro Massarotto
(dello “Studio legale ass. Avvocati Mario Domenico Ciccarelli e Pietro CodiceFiscale_2
Massarotto”, C.F. e P.Iva ) del Foro di NO ed elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1
studio del predetto in NO, Via della Commenda n. 35 (fax 02/45496580), PEC
Email_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], domiciliati in NO, Via Due
[...] C.F._4
Giugno n. 14, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rappresentati e difesi dall'avvocato
Simona Catania (C.F. ) del Foro di NO, presso lo studio della quale in C.F._5
NO, via Bezzecca n. 1, sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riassunzione, contrariis reiectis, Parte_1
così giudicare: richiamate integralmente le conclusioni già rassegnate nel giudizio di Cassazione, rigettare tutte le domande avverse -svolte nei vari gradi del giudizio-, anche istruttorie, perché ultronee, inammissibili, non provate e/o non fondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
→ confermare la sentenza resa dal Tribunale di NO, Sezione QUARTA CIVILE, n. 11565/2018, pubblicata il 19/11/2018,
→ nonché, dunque, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello e che qui di seguito mutatis mutandis si ripropongono: - dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di NO
– Sez. Quarta Civ. n. 11565/2018, confermando detta sentenza di primo grado e, in particolare, la dichiarata risoluzione del contratto di compravendita immobiliare del 5.8.2009 rep. n. 85774 racc. n.
14266 Notaio (trascritto nei RR.II. di NO 1 ai n.ri reg. gen. 51705 - reg. part. Persona_1
34237), così condannando i Signori e in solido, alla restituzione al CP_1 Controparte_2
Signor del prezzo di € 121.500,00 oltre agli interessi legali dal 28.11.2013 al saldo, Parte_1
condannando i medesimi, in solido, al risarcimento del danno liquidato in favore del in Pt_1 complessivi € 4.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata dalla data delle fatture notarili -per la compravendita e per il correlato mutuo di finanziamento- fino all'attualità e ai successivi interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché, con riferimento alla restituzione dell'immobile de quo, disponendo che dalle somme testé sopra indicate venga detratto il prezzo di € 40.000,00 di cui al rogito in data 22/7/2020 in applicazione del principio secondo cui all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, con rimborso forfettario del 15%, di tutti i gradi di giudizio, e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario dei compensi per il grado di
Cassazione e per il corrente appello in riassunzione”.
Per e “NEL MERITO: in parziale riforma della CP_1 Controparte_2
sentenza n. 11565/2018 del Tribunale di NO, quarta sezione civile, dottoressa Antonella Cozzi, accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il signor ha accettato Parte_1
l'immobile acquistato dai signori e nonostante la presenza degli CP_1 Controparte_2
asseriti vizi, DICHIARI IMPROCEDIBILI la domanda di risoluzione e la connessa domanda
pagina 2 di 10 risarcitoria, proposte dal signor e comunque RIGETTI ogni domanda dallo stesso avanzata in Pt_1
ogni grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie 15%, IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) AUTORIZZI la produzione del certificato di residenza del signor Parte_1
2) ORDINI al signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di locazione Parte_1
o del contratto di comodato relativo all'immobile per cui è causa e/o dei contratti relativi alle utenze domestiche (luce, acqua, gas) di tale immobile”.
*************
IN FATTO
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio nei Parte_1
confronti di e in seguito alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. II, CP_1 Controparte_2
n. 18998/2023 la quale, accogliendo il primo motivo di ricorso proposto dallo stesso avverso la Sent. n.
2515/2021 della Corte d'Appello di NO, aveva cassato la predetta pronuncia, con rinvio alla medesima sezione in diversa composizione, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Quanto ai fatti di causa, come si legge nella sentenza della Cassazione: “ evocava Parte_1
e avanti il Tribunale di NO, chiedendo l'accertamento dei gravi CP_1 Controparte_2 vizi e difetti, mancanza di abitabilità e irregolarità urbanistiche dell'appartamento che aveva acquistato da questi ultimi con atto notarile del 5 agosto del 2009. Nella resistenza delle controparti, il giudice adito dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita e condannava i convenuti alla restituzione del prezzo di €121.500,00 nonché al risarcimento del danno per complessivi € 4.600,00. Su gravame di e con sentenza n. 2515, depositata il 5 agosto 2021, la CP_1 Controparte_2
Corte d'Appello di NO, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava “improcedibili la domanda di risoluzione e la connessa domanda risarcitoria, proposte dall'odierno appellato Pt_1
. Il giudice di secondo grado sosteneva che l'azione di risoluzione sarebbe stata preclusa
[...] dall'oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosa viziata, legata alla volontà dell'acquirente di accettare la res nonostante la presenza del vizio, avendo l'acquirente deciso di far definitivamente propri gli effetti della vendita, rivendendo il bene a terzi. Il principio, seppure riferito ad ipotesi di responsabilità ex art. 1492 c.c., avrebbe comunque avuto rilevanza generale, applicabile ad ogni ipotesi di domanda di risoluzione del contratto”.
La Suprema Corte accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dal rigettava il secondo, Pt_1
dichiarava assorbito il ricorso incidentale proposto da e e rinviava alla Corte d'Appello CP_1 CP_2
pagina 3 di 10 di NO, in diversa composizione che:” dovrà verificare se l'alienazione della res da parte del corrispondesse alla sua volontà di rinunciare alla richiesta di risoluzione del contratto di Pt_1
compravendita” e a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Col presente atto di citazione in sede di rinvio, il riproponeva sia la domanda di risoluzione del Pt_1
contratto, sia la domanda risarcitoria pari all'importo di €4.600,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi precisando con riferimento al diritto dei venditori di ottenere la restituzione dell'immobile che all'obbligo della restituzione specifica del bene si sostituiva quello della restituzione per equivalente avendo nel frattempo venduto l'immobile a terzi;
pertanto, dal prezzo di acquisto del
2009 (€ 121.500,00 oltre interessi legali dal 28.11.2013, interessi pari a € 3.832,74) doveva essere dedotto il prezzo della seconda vendita effettuata in data 22.07.2020 (€ 40.000); su tale importo differenziale (€ 85.332,74) andavano poi calcolati gli ulteriori interessi legali maturati, pari ad una somma di € 4.670,97.
Si costituivano ritualmente in giudizio con una unica comparsa e che CP_1 Controparte_2
insistevano sulla già eccepita improcedibilità della domanda di risoluzione (e conseguenzialmente della domanda risarcitoria) sostenendo che l'alienazione della res da parte del corrispondeva in Pt_1
concreto, alla sua effettiva volontà di rinunciare alla risoluzione medesima, sottolineando anche il fatto che il nonostante l'alienazione del bene, continuava ad abitare nell'immobile di Via II Giugno Pt_1
n. 16, come da certificato di residenza che producevano.
All'udienza di prima comparizione del 21.03.2024 il difensore del dichiarava che per quanto Pt_1
fosse a sua conoscenza, il suo assistito non occupava l'immobile oggetto della controversia e la Corte, ritenuta la causa matura per la decisone, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.09.2024. Alla predetta udienza che si svolgeva mediante trattazione scritta la Corte, dopo aver dato atto della rituale precisazione delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo stante la necessita di mutare la composizione del collegio decidente, e veniva fissata l'udienza del
16.01.2025 sempre con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. per precisare nuovamente le conclusioni, con invito alle parti alla rinuncia di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. Alla predetta udienza, la Corte preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti e della congiunta rinuncia a nuovi termini, tratteneva la causa in immediata decisione.
IN DIRITTO
Le domande tutte del sono da rigettare per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
Occorre premettere che il giudice in sede di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni pagina 4 di 10 da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di
Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Nel caso di specie, la Cassazione con la sentenza n. 18998/2023 ha affermato che: “…l'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente (Sez. 2, n. 2429 del 31 gennaio 2018; Sez. 2, n. 18202 del 29 luglio 2013).
Inoltre, ha altresì sottolineato come:”…la sentenza impugnata non ha motivato circa gli elementi, indiziari e logici, che avrebbero dovuto convincere della volontà del di accettare comunque la Pt_1
res, benché pacificamente appartenente ad un genere differente (aliud pro alio) da quello desiderato e riferito al contratto e non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore
Occorre, dunque, in questa sede di rinvio verificare se l'alienazione della res da parte del Pt_1
corrisponda alla sua effettiva volontà di rinunciare alla risoluzione del contratto (e quindi al risarcimento), fermo restando che si è formato il giudicato sul fatto che si è trattato di una vendita di aliud pro alio cioè di quella fattispecie in cui “la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 2313/2016).
In particolare, nel corso del primo grado di giudizio, il c.t.u. accertava che:
“[…] 2) L'appartamento di Parte Attrice all'epoca della vendita non presentava la conformità di regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, dunque i requisiti per poter ottenere l'agibilità.
pagina 5 di 10 3) L'appartamento di Parte Attrice, rispetto all'ultimo titolo abilitativo, presenta alcune irregolarità sotto il profilo edilizio ed igienico-sanitario (modifica della distribuzione interna dell'unità, modifica delle superficie utile all'alloggio, modifica delle superfici dei serramenti e dei rapporti aeroilluminati, assenza di indicazione del posizionamento degli apparecchi di combustione a fiamma libera e mancata realizzazione di opere per la protezione dell'umidità).
4) Le irregolarità edilizie ed igienico-sanitarie presenti nell'appartamento di Parte Attrice incidono sull'agibilità dell'immobile ma, al tempo stesso, sono sanabili, mediante la presentazione di una autorizzazione edilizia (Permesso di Costruire a Sanatoria) al Comune di NO e mediante la realizzazione delle opere necessarie al risanamento degli ambienti abitativi a alla conformità degli stessi alle normative vigenti” (cfr. Sentenza di primo grado, p. 7).
Nonostante ciò, il decideva ugualmente di alienare l'immobile ad un soggetto terzo, in data Pt_1
22.07.2020, per un importo pari a €40.000 (doc. n. 2 ricorrente in riassunzione, fascicolo di secondo grado).
Ebbene, dovendo nuovamente”...verificare se l'alienazione della res da parte del Pt_1
corrispondesse alla sua volontà di rinunciare alla richiesta di risoluzione del contratto di compravendita...” ritiene questa Corte che sussistano plurimi elementi indiziari e logici di segno univoco che, analizzati contestualmente, dimostrano che dalla alienazione del bene (e dall'uso che il ne ha fatto) corrisponda la volontà dello stesso di rinunciare alla richiesta di risoluzione e, Pt_1
quindi, di accettare il bene stesso.
Un primo elemento indiziario è dato dall'arco temporale di utilizzo del bene da parte del (dal Pt_1
2009 sino alla data della successiva vendita 2020) e dal fatto che non ha mai dato posto in esecuzione la pronuncia di primo grado (la sent. n. 11565/2018 resa dal Tribunale di NO) che aveva accolto la sua domanda di risoluzione del contratto e di condanna dei venditori a restituirgli l'importo di €
121.500,00 di risarcimento del danno con la conseguente regressione del diritto di proprietà dell'immobile in capo agli stessi. Pare evidente, attesa la consecuzione temporale degli eventi, come la mancata esecutività della sentenza (per volontà propria del sia stata un atto prodromico alla Pt_1
successiva alienazione: il non essersi avvalso del mezzo caducatorio del contratto (la risoluzione), nonostante, fosse diritto del Ricorrente farlo, è indice della volontà di far propri gli effetti traslativi del negozio in modo da poter disporre del bene in modo pieno ed esclusivo ex art. 832 c.c. (alienazione che consiste proprio in un atto di disposizione), rinunciando, quindi, alla risoluzione medesima. Non è, ovviamente, meritevole di considerazione l'affermazione della difesa del per cui la vendita Pt_1 dell'immobile sarebbe avvenuta non per rinuncia alla risoluzione, ma per mere esigenze economiche
“sia in ragione della pandemia da covid-19 sia per il mancato pagamento di quanto disposto nella
pagina 6 di 10 sentenza di prime cure (si trattava della restituzione del prezzo a rogito di € 121.500,00, oltre interessi, del risarcimento del danno di € 4.600,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi); il si è Pt_1
dunque trovato nelle condizioni necessitate di dover vendere a un terzo soggetto l'u.i. per cui è causa, naturalmente ottenendo un prezzo molto basso in ragione dello stato non a norma dell'immobile stesso” (cfr. atto di citazione in riassunzione, p. 6). Tale asserzione, infatti, risulta manifestamente illogica: prima di tutto tali asserite problematiche economiche vengono solo richiamate in modo del tutto generico non essendo né allegate, né documentate (né tantomeno provate), ma soprattutto per ovviare a delle esigenze di carattere pecuniario, il avrebbe ben potuto avvalersi della pronuncia Pt_1
di primo grado in modo da dar attuazione ai relativi obblighi restitutori derivanti dal fenomeno risolutorio e incamerare, quindi, una somma pari a €121.500 (maggiorata di € 4.600 a titolo risarcitorio), cioè una somma ammontante a più del triplo rispetto a quella ricavata dalla vendita al soggetto terzo (€ 40.000). Inoltre, appare contradditorio sostenere di aver avuto problematiche di carattere economico non solo a causa della pandemia da covid-19 ma anche per il “mancato pagamento di quanto disposto dal giudice di prime cure” in quanto, come suindicato, la mancata restituzione del prezzo del rogito di € 121.500 (più € 4.600 a titolo di risarcimento) è dipesa esclusivamente dalla volontà del stesso. Pt_1
A tal proposito occorre, infatti, sottolineare che il interveniva nella procedura esecutiva Pt_1
promossa da terzi creditori (la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) nei confronti dei venditori chiedendo di partecipare al ricavato della vendita sino alla concorrenza dell'importo di
€132.947,31 solo in data 13.01.2021 dopo, cioè avere già venduto il bene al Pt_2
Il secondo elemento indiziario, da cui è logicamente desumibile la rinuncia alla richiesta di risoluzione,
è lo stato dell'immobile: come sopra ricordato, la presente compravendita immobiliare oggetto del giudizio di rinvio è stata qualificata, sulla base della presenza di molteplici vizi, quale vendita aliud pro alio. Tuttavia, come proprio riportato dal c.t.u., si tratta comunque di vizi “sanabili”, tant'è che, in astratto, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, si sarebbe potuta anche non configurare una consegna aliud pro alio: infatti “la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23604/2023). Ma a prescindere dalla qualificazione giuridica della fattispecie, ciò che rileva in questa sede è che il Pt_1 sapesse di aver acquistato un immobile affetto da vizi, per l'appunto, sanabili Tutto ciò è avvalorato dalla circostanza che il ricorrente non solo ha abitato stabilmente nell'immobile oggetto della controversia dal 2009 (anno dell'acquisto dell'immobile) fino al 22.07.2020 (anno della alienazione al pagina 7 di 10 terzo), ma vi ha abitato anche dopo la vendita e ci abita tutt'oggi: fermo restando l'inammissibilità dei documenti prodotti dai resistenti, con i quali si vorrebbe dimostrare l'attuale residenza del (cfr. Pt_1 docc. n. 1 e 4 resistenti, fascicolo del giudizio di rinvio), in quanto “nel giudizio di rinvio è ammessa la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. Civ., Sez. III, Ord. N. 21401/2018), tuttavia, è comunque pacifico che il Pt_1 occupi tutt'ora l'immobile stante il suo attuale indirizzo di residenza in Via II Giugno n. 16 (come si evince chiaramente dalla procura alle liti depositata in giudizio). E ancora: nonostante nel rogito della vendita del 2020 sia stato espressamente che “parte venditrice si impegna a consegnare l'immobile in oggetto, libero e sgombero da persone e cose, entro e non oltre il 31 (trentuno) agosto 2020
(duemilaventi)” (cfr. doc. n. 2 resistente, fascicolo di secondo grado), non è stato prodotto, però, dalla parte nessun titolo che giustifichi l'odierna “occupazione” dell'immobile stesso (ad esempio un contratto di locazione o al più un contratto di comodato). Ciò significa che, in base agli elementi a disposizione di questa Corte, nonostante, l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, in ossequio al principio consensualistico ex art. 1376 c.c., in capo al (l'acquirente della vendita del 2020), non Pt_2 ci sia stata però neppure la consegna dell'immobile da parte del (art. 1476 c.c.) stante, per Pt_1
l'appunto, la sua precisa volontà di abitarvici. D'altra parte, risulta alquanto singolare ritenere di essere in possesso di un mero “magazzino” (espressione utilizzata dallo stesso ricorrente, cfr. atto di citazione in riassunzione, p. 30) per poi decidere di abitarvici per quindici anni (dal 2009 fino ad oggi).
Quindi, il fatto che il abbia fatto un uso protratto dell'immobile anche dopo la pronuncia di Pt_1
primo grado resa dal Tribunale di NO (la quale costituiva valido titolo esecutivo per riottenere la somma di €121.500) a cui, poco dopo, è conseguita l'alienazione del bene (mettendo in essere evidentemente un atto di disposizione della res) ed il fatto di essere consapevole circa la sanabilità dei vizi dell'immobile, uniti alla circostanza di star abitando tutt'oggi nell'immobile medesimo, sono tutti chiari e precisi elementi che, da un punto di vista logico, non possono che comportare la concreta ed effettiva volontà del ricorrente di rinunciare alla domanda di risoluzione ed alla correlata domanda risarcitoria.
Per tutte le ragioni sopra espresse, sia la domanda di risoluzione, sia la domanda risarcitoria del Pt_1
devono essere dichiarate improcedibili.
Quanto alle spese di lite, la Suprema Corte, cassando la precedente sentenza d'Appello n. 2515/2021 ha rinviato in questa sede anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere pagina 8 di 10 spese processuali di tutte le fasi, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass.
12063/2007) ritiene che sussistano i presupposti per una parziale compensazione tra le parti ex art. 92
c.p.c. in ragione del 50% stante l'accertato inadempimento dei venditori cha ha integrato un'ipotesi di vendita di aliud pro alio dovendo, comunque, porsi il restante 50% a carico del siccome Pt_1
maggiormente soccombente.
Alla liquidazione si provvede secondo i criteri stabiliti dal D.M. 147/2022 e dal suo art. 6 a mente del quale, non diversamente da quanto previsto dall'art. 41 del D.M. n. 140/2012 e 28 D.M. n. 55/2014,
“Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, (cfr. anche Cass. ord. n. 31884/2018 e Cass. n.
30529/2017, secondo la quale “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del
2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio.”.).
La liquidazione viene fatta in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con applicazione dei paramenti medi previsti per le cause di valore tra
€ 52.001 e € 260.000 con esclusione della fase di istruttoria e/o di trattazione per il precedente grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio. Quanto alla presente fase occorre poi sottolineare che e sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello CP_1 CP_2
Stato per cui la condanna al pagamento delle spese relativo al giudizio di rinvio per deve essere disposta direttamente a favore dell'Erario. Alla liquidazione del compenso del loro difensore avv.to
Simone Catania si procede con separato decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, Sez. IV, quale giudice di rinvio, in forza della sentenza della Corte di
Cassazione n. 18998/2023, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e da e così provvede: CP_1 Parte_3
pagina 9 di 10 1. Dichiara improcedibili la domanda di risoluzione e la connessa domanda risarcitoria proposte da contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2
2. Condanna a rifondere il 50% delle spese di lite a favore di e Parte_1 CP_1
che vengono liquidata già in tale misura: Controparte_2
-quanto al primo grado di giudizio in complessivi €7.050,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 %;
-quanto al precedente grado di appello in complessivi €5.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 %;
-quanto al giudizio di legittimità in complessivi €3.827,50 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 %;
-quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi €5.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 % se dovuti, che il deve pagare direttamente all'Erario. Pt_1
Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Vullo Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato al seguente
SENTENZA nella causa civile r.g. n. 3105/2023 promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in grado di appello
DA
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in uno con il presente atto, dall'avv. Pietro Massarotto
(dello “Studio legale ass. Avvocati Mario Domenico Ciccarelli e Pietro CodiceFiscale_2
Massarotto”, C.F. e P.Iva ) del Foro di NO ed elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1
studio del predetto in NO, Via della Commenda n. 35 (fax 02/45496580), PEC
Email_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], domiciliati in NO, Via Due
[...] C.F._4
Giugno n. 14, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rappresentati e difesi dall'avvocato
Simona Catania (C.F. ) del Foro di NO, presso lo studio della quale in C.F._5
NO, via Bezzecca n. 1, sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riassunzione, contrariis reiectis, Parte_1
così giudicare: richiamate integralmente le conclusioni già rassegnate nel giudizio di Cassazione, rigettare tutte le domande avverse -svolte nei vari gradi del giudizio-, anche istruttorie, perché ultronee, inammissibili, non provate e/o non fondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
→ confermare la sentenza resa dal Tribunale di NO, Sezione QUARTA CIVILE, n. 11565/2018, pubblicata il 19/11/2018,
→ nonché, dunque, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello e che qui di seguito mutatis mutandis si ripropongono: - dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di NO
– Sez. Quarta Civ. n. 11565/2018, confermando detta sentenza di primo grado e, in particolare, la dichiarata risoluzione del contratto di compravendita immobiliare del 5.8.2009 rep. n. 85774 racc. n.
14266 Notaio (trascritto nei RR.II. di NO 1 ai n.ri reg. gen. 51705 - reg. part. Persona_1
34237), così condannando i Signori e in solido, alla restituzione al CP_1 Controparte_2
Signor del prezzo di € 121.500,00 oltre agli interessi legali dal 28.11.2013 al saldo, Parte_1
condannando i medesimi, in solido, al risarcimento del danno liquidato in favore del in Pt_1 complessivi € 4.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata dalla data delle fatture notarili -per la compravendita e per il correlato mutuo di finanziamento- fino all'attualità e ai successivi interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché, con riferimento alla restituzione dell'immobile de quo, disponendo che dalle somme testé sopra indicate venga detratto il prezzo di € 40.000,00 di cui al rogito in data 22/7/2020 in applicazione del principio secondo cui all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, con rimborso forfettario del 15%, di tutti i gradi di giudizio, e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario dei compensi per il grado di
Cassazione e per il corrente appello in riassunzione”.
Per e “NEL MERITO: in parziale riforma della CP_1 Controparte_2
sentenza n. 11565/2018 del Tribunale di NO, quarta sezione civile, dottoressa Antonella Cozzi, accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il signor ha accettato Parte_1
l'immobile acquistato dai signori e nonostante la presenza degli CP_1 Controparte_2
asseriti vizi, DICHIARI IMPROCEDIBILI la domanda di risoluzione e la connessa domanda
pagina 2 di 10 risarcitoria, proposte dal signor e comunque RIGETTI ogni domanda dallo stesso avanzata in Pt_1
ogni grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie 15%, IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) AUTORIZZI la produzione del certificato di residenza del signor Parte_1
2) ORDINI al signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di locazione Parte_1
o del contratto di comodato relativo all'immobile per cui è causa e/o dei contratti relativi alle utenze domestiche (luce, acqua, gas) di tale immobile”.
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IN FATTO
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio nei Parte_1
confronti di e in seguito alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. II, CP_1 Controparte_2
n. 18998/2023 la quale, accogliendo il primo motivo di ricorso proposto dallo stesso avverso la Sent. n.
2515/2021 della Corte d'Appello di NO, aveva cassato la predetta pronuncia, con rinvio alla medesima sezione in diversa composizione, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Quanto ai fatti di causa, come si legge nella sentenza della Cassazione: “ evocava Parte_1
e avanti il Tribunale di NO, chiedendo l'accertamento dei gravi CP_1 Controparte_2 vizi e difetti, mancanza di abitabilità e irregolarità urbanistiche dell'appartamento che aveva acquistato da questi ultimi con atto notarile del 5 agosto del 2009. Nella resistenza delle controparti, il giudice adito dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita e condannava i convenuti alla restituzione del prezzo di €121.500,00 nonché al risarcimento del danno per complessivi € 4.600,00. Su gravame di e con sentenza n. 2515, depositata il 5 agosto 2021, la CP_1 Controparte_2
Corte d'Appello di NO, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava “improcedibili la domanda di risoluzione e la connessa domanda risarcitoria, proposte dall'odierno appellato Pt_1
. Il giudice di secondo grado sosteneva che l'azione di risoluzione sarebbe stata preclusa
[...] dall'oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosa viziata, legata alla volontà dell'acquirente di accettare la res nonostante la presenza del vizio, avendo l'acquirente deciso di far definitivamente propri gli effetti della vendita, rivendendo il bene a terzi. Il principio, seppure riferito ad ipotesi di responsabilità ex art. 1492 c.c., avrebbe comunque avuto rilevanza generale, applicabile ad ogni ipotesi di domanda di risoluzione del contratto”.
La Suprema Corte accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dal rigettava il secondo, Pt_1
dichiarava assorbito il ricorso incidentale proposto da e e rinviava alla Corte d'Appello CP_1 CP_2
pagina 3 di 10 di NO, in diversa composizione che:” dovrà verificare se l'alienazione della res da parte del corrispondesse alla sua volontà di rinunciare alla richiesta di risoluzione del contratto di Pt_1
compravendita” e a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Col presente atto di citazione in sede di rinvio, il riproponeva sia la domanda di risoluzione del Pt_1
contratto, sia la domanda risarcitoria pari all'importo di €4.600,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi precisando con riferimento al diritto dei venditori di ottenere la restituzione dell'immobile che all'obbligo della restituzione specifica del bene si sostituiva quello della restituzione per equivalente avendo nel frattempo venduto l'immobile a terzi;
pertanto, dal prezzo di acquisto del
2009 (€ 121.500,00 oltre interessi legali dal 28.11.2013, interessi pari a € 3.832,74) doveva essere dedotto il prezzo della seconda vendita effettuata in data 22.07.2020 (€ 40.000); su tale importo differenziale (€ 85.332,74) andavano poi calcolati gli ulteriori interessi legali maturati, pari ad una somma di € 4.670,97.
Si costituivano ritualmente in giudizio con una unica comparsa e che CP_1 Controparte_2
insistevano sulla già eccepita improcedibilità della domanda di risoluzione (e conseguenzialmente della domanda risarcitoria) sostenendo che l'alienazione della res da parte del corrispondeva in Pt_1
concreto, alla sua effettiva volontà di rinunciare alla risoluzione medesima, sottolineando anche il fatto che il nonostante l'alienazione del bene, continuava ad abitare nell'immobile di Via II Giugno Pt_1
n. 16, come da certificato di residenza che producevano.
All'udienza di prima comparizione del 21.03.2024 il difensore del dichiarava che per quanto Pt_1
fosse a sua conoscenza, il suo assistito non occupava l'immobile oggetto della controversia e la Corte, ritenuta la causa matura per la decisone, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.09.2024. Alla predetta udienza che si svolgeva mediante trattazione scritta la Corte, dopo aver dato atto della rituale precisazione delle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo stante la necessita di mutare la composizione del collegio decidente, e veniva fissata l'udienza del
16.01.2025 sempre con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. per precisare nuovamente le conclusioni, con invito alle parti alla rinuncia di nuovi termini ex art. 190 c.p.c. Alla predetta udienza, la Corte preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti e della congiunta rinuncia a nuovi termini, tratteneva la causa in immediata decisione.
IN DIRITTO
Le domande tutte del sono da rigettare per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
Occorre premettere che il giudice in sede di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni pagina 4 di 10 da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di
Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Nel caso di specie, la Cassazione con la sentenza n. 18998/2023 ha affermato che: “…l'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente (Sez. 2, n. 2429 del 31 gennaio 2018; Sez. 2, n. 18202 del 29 luglio 2013).
Inoltre, ha altresì sottolineato come:”…la sentenza impugnata non ha motivato circa gli elementi, indiziari e logici, che avrebbero dovuto convincere della volontà del di accettare comunque la Pt_1
res, benché pacificamente appartenente ad un genere differente (aliud pro alio) da quello desiderato e riferito al contratto e non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore
Occorre, dunque, in questa sede di rinvio verificare se l'alienazione della res da parte del Pt_1
corrisponda alla sua effettiva volontà di rinunciare alla risoluzione del contratto (e quindi al risarcimento), fermo restando che si è formato il giudicato sul fatto che si è trattato di una vendita di aliud pro alio cioè di quella fattispecie in cui “la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 2313/2016).
In particolare, nel corso del primo grado di giudizio, il c.t.u. accertava che:
“[…] 2) L'appartamento di Parte Attrice all'epoca della vendita non presentava la conformità di regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, dunque i requisiti per poter ottenere l'agibilità.
pagina 5 di 10 3) L'appartamento di Parte Attrice, rispetto all'ultimo titolo abilitativo, presenta alcune irregolarità sotto il profilo edilizio ed igienico-sanitario (modifica della distribuzione interna dell'unità, modifica delle superficie utile all'alloggio, modifica delle superfici dei serramenti e dei rapporti aeroilluminati, assenza di indicazione del posizionamento degli apparecchi di combustione a fiamma libera e mancata realizzazione di opere per la protezione dell'umidità).
4) Le irregolarità edilizie ed igienico-sanitarie presenti nell'appartamento di Parte Attrice incidono sull'agibilità dell'immobile ma, al tempo stesso, sono sanabili, mediante la presentazione di una autorizzazione edilizia (Permesso di Costruire a Sanatoria) al Comune di NO e mediante la realizzazione delle opere necessarie al risanamento degli ambienti abitativi a alla conformità degli stessi alle normative vigenti” (cfr. Sentenza di primo grado, p. 7).
Nonostante ciò, il decideva ugualmente di alienare l'immobile ad un soggetto terzo, in data Pt_1
22.07.2020, per un importo pari a €40.000 (doc. n. 2 ricorrente in riassunzione, fascicolo di secondo grado).
Ebbene, dovendo nuovamente”...verificare se l'alienazione della res da parte del Pt_1
corrispondesse alla sua volontà di rinunciare alla richiesta di risoluzione del contratto di compravendita...” ritiene questa Corte che sussistano plurimi elementi indiziari e logici di segno univoco che, analizzati contestualmente, dimostrano che dalla alienazione del bene (e dall'uso che il ne ha fatto) corrisponda la volontà dello stesso di rinunciare alla richiesta di risoluzione e, Pt_1
quindi, di accettare il bene stesso.
Un primo elemento indiziario è dato dall'arco temporale di utilizzo del bene da parte del (dal Pt_1
2009 sino alla data della successiva vendita 2020) e dal fatto che non ha mai dato posto in esecuzione la pronuncia di primo grado (la sent. n. 11565/2018 resa dal Tribunale di NO) che aveva accolto la sua domanda di risoluzione del contratto e di condanna dei venditori a restituirgli l'importo di €
121.500,00 di risarcimento del danno con la conseguente regressione del diritto di proprietà dell'immobile in capo agli stessi. Pare evidente, attesa la consecuzione temporale degli eventi, come la mancata esecutività della sentenza (per volontà propria del sia stata un atto prodromico alla Pt_1
successiva alienazione: il non essersi avvalso del mezzo caducatorio del contratto (la risoluzione), nonostante, fosse diritto del Ricorrente farlo, è indice della volontà di far propri gli effetti traslativi del negozio in modo da poter disporre del bene in modo pieno ed esclusivo ex art. 832 c.c. (alienazione che consiste proprio in un atto di disposizione), rinunciando, quindi, alla risoluzione medesima. Non è, ovviamente, meritevole di considerazione l'affermazione della difesa del per cui la vendita Pt_1 dell'immobile sarebbe avvenuta non per rinuncia alla risoluzione, ma per mere esigenze economiche
“sia in ragione della pandemia da covid-19 sia per il mancato pagamento di quanto disposto nella
pagina 6 di 10 sentenza di prime cure (si trattava della restituzione del prezzo a rogito di € 121.500,00, oltre interessi, del risarcimento del danno di € 4.600,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi); il si è Pt_1
dunque trovato nelle condizioni necessitate di dover vendere a un terzo soggetto l'u.i. per cui è causa, naturalmente ottenendo un prezzo molto basso in ragione dello stato non a norma dell'immobile stesso” (cfr. atto di citazione in riassunzione, p. 6). Tale asserzione, infatti, risulta manifestamente illogica: prima di tutto tali asserite problematiche economiche vengono solo richiamate in modo del tutto generico non essendo né allegate, né documentate (né tantomeno provate), ma soprattutto per ovviare a delle esigenze di carattere pecuniario, il avrebbe ben potuto avvalersi della pronuncia Pt_1
di primo grado in modo da dar attuazione ai relativi obblighi restitutori derivanti dal fenomeno risolutorio e incamerare, quindi, una somma pari a €121.500 (maggiorata di € 4.600 a titolo risarcitorio), cioè una somma ammontante a più del triplo rispetto a quella ricavata dalla vendita al soggetto terzo (€ 40.000). Inoltre, appare contradditorio sostenere di aver avuto problematiche di carattere economico non solo a causa della pandemia da covid-19 ma anche per il “mancato pagamento di quanto disposto dal giudice di prime cure” in quanto, come suindicato, la mancata restituzione del prezzo del rogito di € 121.500 (più € 4.600 a titolo di risarcimento) è dipesa esclusivamente dalla volontà del stesso. Pt_1
A tal proposito occorre, infatti, sottolineare che il interveniva nella procedura esecutiva Pt_1
promossa da terzi creditori (la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) nei confronti dei venditori chiedendo di partecipare al ricavato della vendita sino alla concorrenza dell'importo di
€132.947,31 solo in data 13.01.2021 dopo, cioè avere già venduto il bene al Pt_2
Il secondo elemento indiziario, da cui è logicamente desumibile la rinuncia alla richiesta di risoluzione,
è lo stato dell'immobile: come sopra ricordato, la presente compravendita immobiliare oggetto del giudizio di rinvio è stata qualificata, sulla base della presenza di molteplici vizi, quale vendita aliud pro alio. Tuttavia, come proprio riportato dal c.t.u., si tratta comunque di vizi “sanabili”, tant'è che, in astratto, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, si sarebbe potuta anche non configurare una consegna aliud pro alio: infatti “la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili” (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23604/2023). Ma a prescindere dalla qualificazione giuridica della fattispecie, ciò che rileva in questa sede è che il Pt_1 sapesse di aver acquistato un immobile affetto da vizi, per l'appunto, sanabili Tutto ciò è avvalorato dalla circostanza che il ricorrente non solo ha abitato stabilmente nell'immobile oggetto della controversia dal 2009 (anno dell'acquisto dell'immobile) fino al 22.07.2020 (anno della alienazione al pagina 7 di 10 terzo), ma vi ha abitato anche dopo la vendita e ci abita tutt'oggi: fermo restando l'inammissibilità dei documenti prodotti dai resistenti, con i quali si vorrebbe dimostrare l'attuale residenza del (cfr. Pt_1 docc. n. 1 e 4 resistenti, fascicolo del giudizio di rinvio), in quanto “nel giudizio di rinvio è ammessa la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. Civ., Sez. III, Ord. N. 21401/2018), tuttavia, è comunque pacifico che il Pt_1 occupi tutt'ora l'immobile stante il suo attuale indirizzo di residenza in Via II Giugno n. 16 (come si evince chiaramente dalla procura alle liti depositata in giudizio). E ancora: nonostante nel rogito della vendita del 2020 sia stato espressamente che “parte venditrice si impegna a consegnare l'immobile in oggetto, libero e sgombero da persone e cose, entro e non oltre il 31 (trentuno) agosto 2020
(duemilaventi)” (cfr. doc. n. 2 resistente, fascicolo di secondo grado), non è stato prodotto, però, dalla parte nessun titolo che giustifichi l'odierna “occupazione” dell'immobile stesso (ad esempio un contratto di locazione o al più un contratto di comodato). Ciò significa che, in base agli elementi a disposizione di questa Corte, nonostante, l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, in ossequio al principio consensualistico ex art. 1376 c.c., in capo al (l'acquirente della vendita del 2020), non Pt_2 ci sia stata però neppure la consegna dell'immobile da parte del (art. 1476 c.c.) stante, per Pt_1
l'appunto, la sua precisa volontà di abitarvici. D'altra parte, risulta alquanto singolare ritenere di essere in possesso di un mero “magazzino” (espressione utilizzata dallo stesso ricorrente, cfr. atto di citazione in riassunzione, p. 30) per poi decidere di abitarvici per quindici anni (dal 2009 fino ad oggi).
Quindi, il fatto che il abbia fatto un uso protratto dell'immobile anche dopo la pronuncia di Pt_1
primo grado resa dal Tribunale di NO (la quale costituiva valido titolo esecutivo per riottenere la somma di €121.500) a cui, poco dopo, è conseguita l'alienazione del bene (mettendo in essere evidentemente un atto di disposizione della res) ed il fatto di essere consapevole circa la sanabilità dei vizi dell'immobile, uniti alla circostanza di star abitando tutt'oggi nell'immobile medesimo, sono tutti chiari e precisi elementi che, da un punto di vista logico, non possono che comportare la concreta ed effettiva volontà del ricorrente di rinunciare alla domanda di risoluzione ed alla correlata domanda risarcitoria.
Per tutte le ragioni sopra espresse, sia la domanda di risoluzione, sia la domanda risarcitoria del Pt_1
devono essere dichiarate improcedibili.
Quanto alle spese di lite, la Suprema Corte, cassando la precedente sentenza d'Appello n. 2515/2021 ha rinviato in questa sede anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere pagina 8 di 10 spese processuali di tutte le fasi, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass.
12063/2007) ritiene che sussistano i presupposti per una parziale compensazione tra le parti ex art. 92
c.p.c. in ragione del 50% stante l'accertato inadempimento dei venditori cha ha integrato un'ipotesi di vendita di aliud pro alio dovendo, comunque, porsi il restante 50% a carico del siccome Pt_1
maggiormente soccombente.
Alla liquidazione si provvede secondo i criteri stabiliti dal D.M. 147/2022 e dal suo art. 6 a mente del quale, non diversamente da quanto previsto dall'art. 41 del D.M. n. 140/2012 e 28 D.M. n. 55/2014,
“Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, (cfr. anche Cass. ord. n. 31884/2018 e Cass. n.
30529/2017, secondo la quale “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del
2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio.”.).
La liquidazione viene fatta in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con applicazione dei paramenti medi previsti per le cause di valore tra
€ 52.001 e € 260.000 con esclusione della fase di istruttoria e/o di trattazione per il precedente grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio. Quanto alla presente fase occorre poi sottolineare che e sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello CP_1 CP_2
Stato per cui la condanna al pagamento delle spese relativo al giudizio di rinvio per deve essere disposta direttamente a favore dell'Erario. Alla liquidazione del compenso del loro difensore avv.to
Simone Catania si procede con separato decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, Sez. IV, quale giudice di rinvio, in forza della sentenza della Corte di
Cassazione n. 18998/2023, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e da e così provvede: CP_1 Parte_3
pagina 9 di 10 1. Dichiara improcedibili la domanda di risoluzione e la connessa domanda risarcitoria proposte da contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2
2. Condanna a rifondere il 50% delle spese di lite a favore di e Parte_1 CP_1
che vengono liquidata già in tale misura: Controparte_2
-quanto al primo grado di giudizio in complessivi €7.050,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 %;
-quanto al precedente grado di appello in complessivi €5.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 %;
-quanto al giudizio di legittimità in complessivi €3.827,50 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 %;
-quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi €5.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario al 15 % se dovuti, che il deve pagare direttamente all'Erario. Pt_1
Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Presidente est.
Maria Teresa Brena
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