CASS
Sentenza 28 febbraio 2023
Sentenza 28 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro MA GILIOLA;
-intimata- avverso la sentenza n.4972/13/17 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 novembre 2017; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa RT UC;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Tributi- Processo- Inammissibilità ricorso per cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 6034 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 28/02/2023 2 uditi, per la ricorrente, gli Avv. ti Maria Francesca Saveri e Angelo De Curtis. Fatti di causa. Da indagini esperite dalla Guardia di finanza risultò che IL TT aveva sottoscritto una polizza assicurativa con istituto bancario svizzero del Gruppo Credit Suisse. La contribuente, su richiesta dell’Ufficio, consegnò documentazione dalla quale emerse la detenzione in Svizzera di investimenti e attività finanziarie non dichiarati;
da qui, la contestazione della violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del d. l. n. 197 del 1990, per gli anni dal 2004 al 2012, non avendo la contribuente compilato, negli anni oggetto di controllo, il quadro RW delle dichiarazioni dei redditi. L’atto di irrogazione delle sanzioni venne impugnato dalla contribuente con ricorso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, ritenuta assorbente ogni altra eccezione, sia di diritto che di merito, rideterminò la misura delle sanzioni applicando alla sanzione più grave l’aumento del 50% previsto dall’art.12, comma quinto, del d.lgs. n.472 del 1997 e l’aumento del 25% di cui al primo comma dello stesso art.12. La decisione, appellata dalla contribuente, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di contestazione. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la norma di cui all’art.12, comma 2 ter del d.l. n. 78 del 2009, avendo natura sostanziale e non procedurale, dovesse essere applicata dalla data di decorrenza (30 dicembre 2009) e non retroattivamente, come preteso dall’Ufficio. 3 Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo. IL TT non ha svolto attività difensiva. La Sesta sezione civile- sottosezione tributaria, all’esito della camera di consiglio del 13 luglio 2021, rilevato che sulla questione della natura procedimentale dei termini previsti dall’art.12, comma 2 bis e comma 2 ter del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 si erano delineati orientamenti difformi nella giurisprudenza di questa Corte, rimetteva la causa a questa Sezione ordinaria. La causa è stata, quindi, rimessa per la discussione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.La controversia trova soluzione per ragioni di rito rilevabili d’ufficio. 1.1 Il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito per la notificazione, ex art. 149 cod. proc. civ., dall’Ufficiale giudiziario ma, allo stesso non risulta allegato, ovvero depositato in atti, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato. IL TT, come detto, non ha svolto attività difensiva, non risultando in atti controricorso o altro scritto difensivo. Solo dopo lo svolgimento della pubblica udienza, tenutasi il 25 gennaio e, in particolare, dopo la relazione svolta dal consigliere relatore e la discussione della causa, ovvero alle ore 14.10 dello stesso giorno 25, l’Avvocatura generale dello Stato ha effettuato il deposito telematico dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. 4 1.2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in adesione al principio, già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 627 del 14/01/2008) e, costantemente, ribadito (v., tra le altre, Cass. n. 18361 del 12/07/2018; Cass. n. 26108 del 30/12/2015), secondo cui <<la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia ricorso per cassazione spedita notificazione a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità cui all'art. 140 è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione prova perfezionamento procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione contraddittorio. ne consegue che l'avviso non allegato e depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza discussione 379 ma prima abbia inizio relazione prevista dal primo comma citata disposizione, ovvero all'adunanza corte camera consiglio 380-bis anche se notificato mediante elenco alle altre parti 372, secondo comma, civ.. caso, però, mancata ricevimento, ed assenza attività difensiva da parte dell'intimato, il inammissibile, essendo consentita concessione un termine deposito ricorrendo i presupposti rinnovazione 291 civ.>>. Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 25 gennaio 2023. 5 Il Consigliere est. Il Presidente (RT UC) (OR RI)
– ricorrente – contro MA GILIOLA;
-intimata- avverso la sentenza n.4972/13/17 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 novembre 2017; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa RT UC;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Tributi- Processo- Inammissibilità ricorso per cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 6034 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 28/02/2023 2 uditi, per la ricorrente, gli Avv. ti Maria Francesca Saveri e Angelo De Curtis. Fatti di causa. Da indagini esperite dalla Guardia di finanza risultò che IL TT aveva sottoscritto una polizza assicurativa con istituto bancario svizzero del Gruppo Credit Suisse. La contribuente, su richiesta dell’Ufficio, consegnò documentazione dalla quale emerse la detenzione in Svizzera di investimenti e attività finanziarie non dichiarati;
da qui, la contestazione della violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del d. l. n. 197 del 1990, per gli anni dal 2004 al 2012, non avendo la contribuente compilato, negli anni oggetto di controllo, il quadro RW delle dichiarazioni dei redditi. L’atto di irrogazione delle sanzioni venne impugnato dalla contribuente con ricorso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, ritenuta assorbente ogni altra eccezione, sia di diritto che di merito, rideterminò la misura delle sanzioni applicando alla sanzione più grave l’aumento del 50% previsto dall’art.12, comma quinto, del d.lgs. n.472 del 1997 e l’aumento del 25% di cui al primo comma dello stesso art.12. La decisione, appellata dalla contribuente, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di contestazione. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la norma di cui all’art.12, comma 2 ter del d.l. n. 78 del 2009, avendo natura sostanziale e non procedurale, dovesse essere applicata dalla data di decorrenza (30 dicembre 2009) e non retroattivamente, come preteso dall’Ufficio. 3 Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo. IL TT non ha svolto attività difensiva. La Sesta sezione civile- sottosezione tributaria, all’esito della camera di consiglio del 13 luglio 2021, rilevato che sulla questione della natura procedimentale dei termini previsti dall’art.12, comma 2 bis e comma 2 ter del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 si erano delineati orientamenti difformi nella giurisprudenza di questa Corte, rimetteva la causa a questa Sezione ordinaria. La causa è stata, quindi, rimessa per la discussione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.La controversia trova soluzione per ragioni di rito rilevabili d’ufficio. 1.1 Il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito per la notificazione, ex art. 149 cod. proc. civ., dall’Ufficiale giudiziario ma, allo stesso non risulta allegato, ovvero depositato in atti, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato. IL TT, come detto, non ha svolto attività difensiva, non risultando in atti controricorso o altro scritto difensivo. Solo dopo lo svolgimento della pubblica udienza, tenutasi il 25 gennaio e, in particolare, dopo la relazione svolta dal consigliere relatore e la discussione della causa, ovvero alle ore 14.10 dello stesso giorno 25, l’Avvocatura generale dello Stato ha effettuato il deposito telematico dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. 4 1.2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in adesione al principio, già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 627 del 14/01/2008) e, costantemente, ribadito (v., tra le altre, Cass. n. 18361 del 12/07/2018; Cass. n. 26108 del 30/12/2015), secondo cui <<la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia ricorso per cassazione spedita notificazione a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità cui all'art. 140 è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione prova perfezionamento procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione contraddittorio. ne consegue che l'avviso non allegato e depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza discussione 379 ma prima abbia inizio relazione prevista dal primo comma citata disposizione, ovvero all'adunanza corte camera consiglio 380-bis anche se notificato mediante elenco alle altre parti 372, secondo comma, civ.. caso, però, mancata ricevimento, ed assenza attività difensiva da parte dell'intimato, il inammissibile, essendo consentita concessione un termine deposito ricorrendo i presupposti rinnovazione 291 civ.>>. Non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 25 gennaio 2023. 5 Il Consigliere est. Il Presidente (RT UC) (OR RI)