Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9735/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA ENRICO TOTI 38, 73048 NARDO' presso il difensore avv. PALUMBO ANTONIO
ATTORE/I
contro
Controparte_1
, (C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. CARIELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIALE PIETRAMELLARA 1/2, 40121
presso il difensore avv. CARIELLO SALVATORE CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011 impugnava l'Ordinanza- Parte_1
ingiunzione n° ADM.DGU0065.REGISTRO UFFICIALE. 0028005.27-05-2024-U emessa in data 27
maggio 2024 da Controparte_2
pagina 1 di 6
2024 con la quale al ricorrente veniva ingiunto di pagare la somma di € =600,00=, oltre le spese di notifica, per aver violato l'art. 1, co.
7-bis, del d.l. n° 35/2005, introdotto dall'art. 22, co. 1, della l. n°
80/2021 per aver “introdotto nel territorio dello Stato cose a marchio contraffatto, in violazione della proprietà
industriale”, nonché per aver “introdotto nel territorio della UE, cose con false/fallace indicazione di origine/provenienza”. Tale violazione veniva contestata col verbale n° Prot. 30999 del 11 luglio 2023 a seguito di un accertamento compiuto presso la SOT Aeroporto Gugliemo Marconi in data 9 giugno
2023 (doc. 1 fasc. ADM).
Preliminarmente, l'opponente rilevava che incombeva alla pubblica amministrazione dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della violazione.
L'opponente contestava quindi la nullità del provvedimento per eccesso di potere conseguente ad una carenza di motivazione, per aver omesso di convocare il ricorrente e, infine, la sussistenza dell'esimente della buona fede previsto dall'art. 3 della l. n° 689/1981 riferendo la propria assoluta estraneità come dimostrato “ictu oculi dall'indirizzo di spedizione indicato nel plico intercettato dall'
[...]
che reca una destinazione totalmente diversa da quella nella quale risiede effettivamente il CP_1
ricorrente”. In particolare, il ricorrente rilevava che “il plico, infatti, aveva come destinazione tale
[...]
residente a [...] e non, invece, la reale residenza dello stesso sita in Parte_1
Marino (RM) alla Via Pietro Calvi n° 2/A”.
Si costituiva l'amministrazione convenuta contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Le contestazioni sulla formalità dell'atto, carenza di motivazione e mancata convocazione del ricorrente, devono ritenersi infondate.
Quanto all'eccepita carenza di motivazione per giurisprudenza consolidata “il provvedimento sanzionatorio con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (così, Cass. SU 1786/2010, Cass.
2959/2016 e 12503/2018)” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 28407/2024; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n°
10212/2024 in Giustizia Civile Massimario 2024). Ciò in quanto “il contenuto dell'obbligo imposto pagina 2 di 6 dall'art. 18, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è
ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione,
atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è
espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge” (Cass. civ., sez.
lav., sent. n° 20189/2008 in Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1193; C. App. Milano, sez. lav., sent. n°
154/2023 in Redazione Giuffrè 2023; Trib. Roma, sez. lav., sent. n° 8201/2023 in Redazione Giuffrè
2024). Ora, al presente giudicante sfugge completamente a cosa il ricorrente si riferisca.
Nell'ordinanza-ingiunzione la pubblica amministrazione dava infatti atto sia delle norme violate con riferimento alla condotta illecita commessa, alla merce oggetto di sequestro e contemporaneamente e,
infine, per una maggiore chiarezza e precisione, rinviava al verbale di accertamento in cui al ricorrente era stata contestata la violazione ed in cui è presente in modo analitico la descrizione della condotta illecita.
Nell'ordinanza ingiunzione è scritto chiaramente che i funzionari avevano contestato all'
[...]
“il divieto per l'acquirente finale di introdurre negli spazi doganali cose che recano una Parte_1
falsa/fallace indicazione di origine/provenienza o cose che, per le loro qualità, o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale” indicando poi i prodotti sequestrati e rinviando quindi al verbale di accertamento.
Il riferimento alle procedure motivazionali di cui alla l. n° 241/1990 è poi manifestamente privo di fondamento. Si è infatti affermato che la l. n° 241/1990 è una normativa di carattere generale in quanto si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi mentre la l. n° 689/1981 si riferisce ai procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative. È pertanto in questo rapporto di specialità in cui si pone la l. n° 689/1981 che rende incompatibile l'applicabilità
della l. n° 241/1990 ai procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative in quanto pagina 3 di 6 “le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 9591/2006; in rapporto all'obbligo motivazionale si veda di recente Cass. civ., sez. II, ord.
n° 1574/2025; Cons. Stato, sez. VI, sent. n° 2658/2012 in Foro amm. CDS 2012, 5, 1293).
È infondata anche la contestazione riguardante la mancata audizione del ricorrente. La
giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che alla mancata audizione del trasgressore ai sensi dell'art. 18 della l. n° 689/1981 non consegue l'illegittimità del provvedimento. La Suprema Corte ha infatti avuto occasione di affermare che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992 n.
285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass.
civ., Sez. Un., sent. n° 1786/2010 in Giust. civ. Mass. 2010, 1, 113; per la giur. di merito: Trib.
Agrigento, sez. I, sent. n° 1271/2023 in Redazione Giuffrè 2024).
Venendo al merito, deve rilevarsi, quanto all'onere probatorio, come sia principio consolidato che
“nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., sez. VI, 24/01/2019, n. 1921)” (Cass. civ., sez. II, ord. n°
7841/2022, ord. n° 21502/2020 e ord. n° 20878/2020) “con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione
può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. civ., sez. VI, ord. n°
4424/2018 in Diritto & Giustizia 2018, 26 febbraio;
Cass. civ., sez. II, ord. n° 21502/2020; così anche
Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 20930/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1377). Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito la quale ha affermato che “nel giudizio di opposizione pagina 4 di 6 a sanzioni amministrative, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Trib. Pavia, sez. III, sent. n°
81/2022 in Redazione Giuffrè 2022; così anche Trib. Taranto, sez. I, sent. n° 146/2022; C. App.
Perugia, sez. lav., sent. n° 581/2021; C. App. Bari, sez. lav., sent. n° 1306/2021).
Pertanto, l'amministrazione con la produzione del verbale n° 30999 del 11/07/2023 ha dato prova che la spedizione (allegato 1) – con bolletta doganale MRN N° C.F._2
del 08/06/2023 (allegato 2) relativo a n. 1 collo del peso lordo dichiarato di kg CodiceFiscale_3
3,5, merce dichiarata come “PLASTIC FRAME” nella fattura N. 2023052901301 del 03/06/23 (allegato 3) del valore di USD 33 di provenienza Hong Kong e destinata a ll'indirizzo di Parte_2
via della Marina 38 – 61032 FANO (PS)”. In detto verbale risultano i dati corretti dell'odierno ricorrente onde per cui era onere del ricorrente dimostrare che il destinatario della merce era un'altra persona, onere non assolto.
Il ricorrente vorrebbe dimostrare che la propria estraneità “deriva ictu oculi dall'indirizzo di spedizione indicato nel plico intercettato dall' che reca una destinazione totalmente diversa Controparte_1
da quella nella quale risiede effettivamente il ricorrente”. In particolare, evidenzia il ricorrente, “il plico,
infatti, aveva come destinazione tale residente a [...]
38 e non, invece, la reale residenza dello stesso sita in Marino (RM) alla Via Pietro Calvi n° 2/A”.
Per quanto riguarda la presenza della propria carta d'identità il ricorrente riferiva che “nel luglio
2022 è rimasto vittima di una truffa, denunciata il successivo mese di febbraio 2023” onde per cui “appare non peregrino immaginare, pertanto, che l'acquisizione furtiva del documento d'identità dell' finalizzato a Pt_1
stipulare il fittizio contratto di polizza R.C.A. possa essere stato utilizzato per l'effettuazione dell'ordine contenente i prodotti asseritamente contraffatti”. Infine, il ricorrente rilevava che “vivendo l' in Pt_1
provincia di Roma, laddove la spedizione fosse stata direttamente commissionata dallo stesso sarebbe certamente arrivata all'aeroporto di Roma Fiumicino e non, invece, a quello di . CP_1
Come correttamente ha evidenziato l'amministrazione l'indirizzo di destinazione non è un elemento idoneo a dimostrare che il destinatario della merce era l'odierno ricorrente. In ogni caso,
volendosi anche dare atto che il differente indirizzo di destinazione possa essere sufficiente a pagina 5 di 6 dimostrare che il soggetto destinatario non era l'odierno ricorrente, non può non rilevarsi come, e tale circostanza appare del tutto assorbente e idonea a rendere infondata la difesa attorea è la presenza nella fattura dell'utenza telefonica di cui è titolare l'odierno ricorrente come emerge dal tabulato di
Contr IN (all. 5 fasc. ).
In particolare, nella fattura n° 2023052901301 viene indicata l'utenza telefonica n° “329/2727574”
di cui risulta intestatario il sig. , residente in “VIA PIETRO CALVI, 2 A Parte_1
00047 MARINO RM IT – ROMA”. Tale utenza è stata attivata in data 25 maggio 2023, quindi successivamente alla truffa subita dal ricorrente nel 2022, onde per cui il detto telefonico non poteva essere in possesso del soggetto che lo ha truffato, e precedentemente all'accertamento avvenuto in data 9 giugno 2023. In conclusione, il ricorrente non ha dimostrato che il destinatario della merce fosse lui con la conseguenza che risulta del tutto infondata l'asserita violazione dell'art. 3 della l. n°
689/1981. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Nulla per le spese in quanto l'amministrazione si è difesa con l'ausilio di un funzionario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 9735/2024 R.G., così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
1. CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n° ADM.DGU0065. REGISTRO UFFICIALE. 0028005.27-
emessa in data 27 maggio 2024 da CP_4 [...]
Controparte_5
e notificata in data 6 giugno 2024;
[...]
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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