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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 844 del 2024 V.G.;
letta la domanda con cui (Cod. Fisc. e (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del C.F._2 matrimonio concordatario celebrato in Ottana il 26.10.1997, come da atto trascritto al n. 12, parte II°, serie A, anno 1997 del Comune di Ottana, dal quale sono nati, nel 1998 e nel 1999, i figli Per_1
ed , alle seguenti
[...] CP_1
CONDIZIONI
“1. I due figli maggiorenni e ancora economicamente non Persona_2 Persona_3 autosufficienti continueranno ad abitare presso la madre signora Parte_1
2. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Persona_2 Persona_3
con versamento di euro 100,00 (cento/00) mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese
[...] scolastiche, ludiche, e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale importo da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dovrà essere corrisposto dal signor
1 entro il giorno 5(cinque) di ogni mese alla signora mediante bonifico alle Parte_2 Parte_1 seguenti coordinate IBAN: [...].
3. I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni questione patrimoniale e per l'effetto dichiarano che nulla è dato a pretendere a nessun titolo l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
4. I coniugi confermano il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
5. I ricorrenti dichiarano di confermare integralmente il contenuto del presente Ricorso e dichiarano di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi all'Ill.mo Giudice alla fissanda udienza Presidenziale, e contestualmente dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emandanda
Sentenza conforme alle condizioni concordate qui dichiarando di non averne interesse
6. Spese compensate”.
IL TRIBUNALE
sentiti i coniugi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
valutata la rispondenza delle condizioni stabilite all'interesse dei figli;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Ottana il 26.10.1997 tra e , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Parte_1 Parte_2
Ottana al n. 12, parte II°, serie A, anno 1997, alle condizioni sopra indicate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottana di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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