Sentenza 15 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/09/2021, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01099/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2017, proposto da
Sia Engineering Construction S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Schiratti, con domicilio eletto presso lo studio SI AT in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti, 9;
contro
Comune di Mogliano Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
Emmepi di PE AS & C. S.a.s. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 30.12.16 - prot. n. 2016/0043470/GEN del Settore 2 Programmazione e Sviluppo Territorio - Servizio Sviluppo Economico del Comune di Mogliano Veneto;
- del provvedimento del 18.1.17 - prot. n. 2017/0001920/GEN del Settore 2 Programmazione e Sviluppo Territorio - Servizio Sviluppo Economico del Comune di Mogliano Veneto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2017, Sia Engineering Construction S.r.l. ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, di data 30.12.2016 e di data 18.1.2017 del Comune di Mogliano Veneto in relazione all’istanza dalla medesima presentata in data 29.11.2016 per opere consistenti in una nuova stazione di distribuzione carburanti lungo la bretella Nord di collegamento S.S. n. 13 "Pontebbana" e la S.P. n. 64 "Zermanesa", da realizzarsi su immobile ubicato in Mogliano Veneto.
In particolare, con il provvedimento del 30.12.2016, l’Amministrazione comunale, dopo aver richiamato la precedente comunicazione del 5.12.2016 di avvio del procedimento e sospensione del medesimo e precisato che la documentazione integrativa trasmessa risultava ancora carente di quanto in precedenza richiesto, ha comunicato che “ il procedimento rimane sospeso come da precedente comunicazione del 05/12/2016 a prot. n° 40438, in attesa che sia inoltrato quanto sopra descritto ”, specificando che le “ integrazioni, necessarie per avviare il procedimento di conferenza di servizi, devono essere depositate entro il termine stabilito per il giorno 10/01/2016 (rectius 10/01/2017) , decorso il quale la pratica verrà archiviata per carenza documentale “; con il successivo provvedimento del 18.1.2017, il Comune, richiamate le precedenti note del 5.12.2016 di avvio del procedimento e sospensione dello stesso per richiesta di documentazione integrativa e del 30.12.2016 di riconferma della sospensione del procedimento, ha rilevato che la documentazione richiesta non era ancora pervenuta nonostante la scadenza del termine perentorio di presentazione e ha dichiarato l’improcedibilità della istanza in questione.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver presentato in data 15.4.2016 al Servizio Edilizia Privata del Comune di Mogliano Veneto una richiesta di permesso di costruire una nuova stazione di servizio per la distribuzione di carburanti lungo la “bretella nord” di collegamento tra la strada statale 13 e la strada provinciale 64;
-con nota del 2.5.2016, il Sevizio Edilizia Privata del Comune di Mogliano Veneto richiedeva di presentare documentazione integrativa, tra cui il parere favorevole della Provincia di EV in merito all’intervento, agli accessi carrai e alla valutazione di impatto ambientale, precisando che la comunicazione avrebbe interrotto i termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, termini che avrebbero ripreso a decorrere dalla ricezione della documentazione;
-la Provincia di EV, espressamente interpellata, precisava di non poter rilasciare il parere di competenza dovendo attendere il collaudo di opere in corso di realizzazione e lo stesso Comune di Mogliano Veneto, con nota del 13.5.2016, dava atto che l’Amministrazione provinciale non avrebbe potuto esprimere parere preventivo di competenza in merito all’apertura degli accessi carrai al servizio dell’impianto di distribuzione carburanti prima dell’emissione del collaudo tecnico - amministrativo relativo alla realizzazione della c.d. ”tangenziale nord di Mogliano Veneto” ma, tuttavia, confermava il termine 30 giorni decorrenti dall’avvenuta ricezione della nota di interruzione del procedimento per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- la ricorrente contestava la nota comunale, chiedendo all’Amministrazione di riesaminare la pratica e di poter inviare la documentazione integrativa richiesta una volta divenuta disponibile, ferma restando fino a tale momento la sospensione del procedimento, ma il Comune, con nota dell’11.7.2016, respingeva l’istanza di riesame, evidenziando la necessità di concludere il procedimento entro termini certi e, comunque, l’impossibilità di pronunciarsi in mancanza della documentazione richiesta;
-seguiva un ulteriore scambio di corrispondenza tra la ricorrente e l’Amministrazione comunale, la quale con nota del 9.8.2016 comunicava che l’istanza edilizia veniva archiviata in quanto a quella data non risultava inoltrata tutta la documentazione integrativa richiesta e, in particolare, il parere favorevole della Provincia di EV, ferma restando la possibilità di riproporre l’istanza;
-avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ex art. 8 d.P.R. n. 1199/71, notificato anche ad una società terza che risultava aver presentato un’istanza edilizia concorrente, la quale chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale;
-in data 25.11.16, peraltro, la Provincia di EV rilasciava il parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti e la ricorrente richiedeva al Comune la revoca del provvedimento di archiviazione ovvero la possibilità di ripresentare la domanda, ove, nel frattempo, non fossero state presentate altre istanze edilizie;
-confermata dal Comune la mancata presentazione di altre istanze, con domanda del 29.11.2016, la ricorrente presentava quindi una nuova istanza edilizia;
-con nota del 5.12.2016, l’Amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento e la necessità di indire la prescritta conferenza di servizi ex art. 14 della legge n. 241/1990, e informava che il procedimento era sospeso in attesa che fossero inoltrati “ gli elaborati grafici di progetto da inoltrare agli enti competenti: Asl, VVF, IT (scarico acque assimilate alle domestiche), Provincia di EV (per la istanza AUA e per il parere prescritto ai sensi del Codice della strada), Consorzio di Bonifica acque risorgive, (valutazione di incidenza idraulica – scarico acque qualora non recapitino in fognatura pubblica) ”, individuando il termine di 30 giorni per trasmettere le integrazioni richieste;
-la ricorrente depositava in data 22.12.2016 gli elaborati grafici di progetto richiesti, ma, con nota del 30.12.2016, l’Amministrazione comunale comunicava che l’integrazione doveva ritenersi ancora carente rispetto a quanto in precedenza richiesto, indicava la documentazione richiesta e precisava che tale documentazione avrebbe dovuto essere prodotta entro il 10.1.2017, pena l’archiviazione della pratica;
-dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, l’Amministrazione comunale, con provvedimento del 18.1.2017, dichiarava improcedibile l’istanza e ne disponeva l’archiviazione.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto non corrisponderebbe al vero che la documentazione richiesta con la nota del 5.12.2016 (esclusivamente elaborati grafici) non era stata trasmessa tempestivamente al Comune resistente; contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, con la comunicazioni del 30.12.2016 sarebbe stata chiesta documentazione diversa da quella indicata nella nota del 5.12.2016; 2) eccesso di potere per contraddittorietà tra la richiesta del 5.12.2016 e quella del 30.12.2016; 3) l’impugnato provvedimento di archiviazione si fonda sul mancato rispetto del termine del 10.1.2017 assegnato per integrare la documentazione ma, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, né la nota del 5.12.2016 né quella del 30.12.2016 farebbero menzione di un termine perentorio; 4) al caso in esame non sarebbe applicabile l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 –come affermato dall’Amministrazione –ma l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, che non contempla alcun termine massimo di sospensione del procedimento; 5) sarebbe violato l’art. 152 c.p.c. in base al quale i termini sono ordinatori salvo che la legge non preveda la loro perentorietà; 6) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irragionevolezza per aver assegnato un termine di integrazione documentale di soli 11 giorni; 7) violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che, ove fossero stati necessari altri atti di assenso di altre Amministrazioni, il Comune avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi, ma non avrebbe potuto richiedere alla ricorrente di acquisire tali documenti direttamente presso le suddette Amministrazioni; 8) con la nota del 30.12.2016 si sarebbe violato l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto, richiedendosi documenti diversi da quelli in precedenza richiesti, si sarebbe in realtà interrotto una seconda volta il procedimento, con assegnazione di un nuovo termine, possibilità non ammessa dalla suddetta disposizione; 9) violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 perché la domanda edilizia non avrebbe potuto essere definita con declaratoria di improcedibilità e/o di archiviazione, ma semmai di rigetto con esplicitazione delle motivazioni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mogliano Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 10 giugno 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
La questione centrale del presente ricorso è trattata nei primi due motivi, che essendo connessi sotto il profilo logico giuridico possono essere trattati congiuntamente e risultano fondati per le ragioni di seguito esposte.
Giova evidenziare che, in relazione alla domanda presentata dalla ditta ricorrente in data 29.11.2016, con nota del 5.12.2016 l’Amministrazione comunale, dopo aver premesso che ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990 avrebbe dovuto essere indetta la prescritta conferenza di servizi, precisava che “ al portale sono pervenuti alcuni pareri degli Enti competenti: UlSS, VVF, non corredati dagli elaborati grafici di progetto ad essi allegati, non consentendo in tal modo di contestualizzarli al progetto di cui alla presente istanza ”, per poi aggiungere che “ S'informa che, ai sensi della L.241/90 e smi, il procedimento è sospeso in attesa che siano inoltrati gli elaborati grafici di progetto da inoltrare agli enti competenti: Asl, VVF, IT (scarico acque assimilate alle domestiche), Provincia di EV (per la istanza AUA e per il parere prescritto ai sensi del Codice della strada), Consorzio di Bonifica acque risorgive, (valutazione di incidenza idraulica – scarico acque qualora non recapitino in fognatura pubblica) ”.
Orbene, dal tenore letterale della suddetta richiesta di integrazione documentale, emerge chiaramente che la richiesta dell’Amministrazione aveva ad oggetto unicamente “ elaborati grafici di progetto ” da trasmettere alle amministrazioni competenti ivi indicate.
La società ricorrente ha precisato, fornendo la relativa prova (cfr. sub doc. n. 21 fascicolo parte ricorrente) di aver prodotto in data 22.12.2016 gli elaborati di progetto richiesti (circostanza, peraltro, non specificatamente contestata dall’Amministrazione, anche ai fini dell’art. 64, comma 2, CPA).
Diversamente, con la successiva nota del 30.12.2016, il Comune resistente, pur richiamando la precedente nota del 5.12.2016, precisava di ritenere la documentazione trasmessa il 2.11.2016 ancora carente per mancanza di :” 1) richiesta e documentazione necessarie ai fini della definizione della istanza A.U.A. (autorizzazione dello scarico delle acque industriali e di quelle assimilate alle domestiche, e nulla-osta acustico) da trasmettere agli enti competenti; 2) richiesta e documentazione necessarie ai fini della definizione della istanza per la incidenza idraulica (verifica di compatibilità idraulica) da trasmettere agli enti competenti ”.
Appare, dunque, evidente che –come lamentato in ricorso – con la nota del 30.12.2016 l’Amministrazione ha, in realtà, richiesto documentazione ulteriore rispetto a quella originariamente richiesta con la nota del 5.12.2016, con la conseguenza che non avrebbe potuto poi disporre l’archiviazione della domanda edilizia per la mancata produzione di documentazione richiesta per la prima volta solo in data 30.12.2016, oltre tutto con assegnazione di un termine per adempiere (fissato al 10.1.2017) brevissimo e del tutto inadeguato.
Sotto tale assorbente profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte, potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate in ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento di archiviazione del 18.1.2017, così come della presupposta nota del 30.12.2016, e restando salvo ogni altro e ulteriore provvedimento che l’Amministrazione comunale riterrà di adottare in merito alla vicenda in questione.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’affetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO