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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02180202300001052 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha proposto ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativo a motociclo, nonché avverso due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto cautelare per TARSU anno 2013 e 2014 vantati dall'ente comunale.
La ricorrente deduceva articoli motivi con cui insisteva si dichiarasse la illegittimità del ricorso con vittoria e spese.
Si costituiva l'agente della riscossione con memoria.
La Corte rileva preliminarmente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Bolzano ha dedotto l'assoluta incompetenza territoriale della Commissione adita in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano essendo quella sede competente per la controversia che ci occupa.
In forza dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 «Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle Finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione...».
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.lgs. 24/9/2015, n. 156, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: «Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione...».
Sul punto anche la Corte di Cassazione ha già statuito che «Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 15829 del 29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv. 632866-01 e Cass., Sez. 5, sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
La Corte di Cassazione ritiene che l'orientamento debba essere confermato, in quanto la natura "recuperatoria" dell'impugnazione dell'atto dell'Agente della Riscossione volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3, ult. periodo, D.lgs. n. 546 del 1992) non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione e nel caso di specie si tratta di mancato pagamento tarsu relativi agli anni 2013 e 2014.
Per quanto sopra La Corte, assorbendo gli altri motivi, dichiara la propria incompetenza territoriale in ordine alla fattispecie occupata.
Atteso che le parti possono chiedere, a norma dell'art. 5 del Dlgs n. 546/1992 la riassunzione del processo davanti la Corte competente entro il termine di mesi 6, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il difetto di competenza territoriale e compensa le spese di giudizio, atteso che le parti possono chiedere a norma dell'art. 5 del Dlgs n. 546/1992 la riassunzione del processo davanti la Corte competente entro il termine di mesi 6.
Agrigento 22.12.2025.
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02180202300001052 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha proposto ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativo a motociclo, nonché avverso due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto cautelare per TARSU anno 2013 e 2014 vantati dall'ente comunale.
La ricorrente deduceva articoli motivi con cui insisteva si dichiarasse la illegittimità del ricorso con vittoria e spese.
Si costituiva l'agente della riscossione con memoria.
La Corte rileva preliminarmente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Bolzano ha dedotto l'assoluta incompetenza territoriale della Commissione adita in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano essendo quella sede competente per la controversia che ci occupa.
In forza dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992 «Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle Finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione...».
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.lgs. 24/9/2015, n. 156, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: «Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione...».
Sul punto anche la Corte di Cassazione ha già statuito che «Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 15829 del 29/07/2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, sentenza n. 20671 del 01/10/2014, Rv. 632866-01 e Cass., Sez. 5, sentenza n. 7635 del 24/3/2017).
La Corte di Cassazione ritiene che l'orientamento debba essere confermato, in quanto la natura "recuperatoria" dell'impugnazione dell'atto dell'Agente della Riscossione volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3, ult. periodo, D.lgs. n. 546 del 1992) non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione e nel caso di specie si tratta di mancato pagamento tarsu relativi agli anni 2013 e 2014.
Per quanto sopra La Corte, assorbendo gli altri motivi, dichiara la propria incompetenza territoriale in ordine alla fattispecie occupata.
Atteso che le parti possono chiedere, a norma dell'art. 5 del Dlgs n. 546/1992 la riassunzione del processo davanti la Corte competente entro il termine di mesi 6, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il difetto di competenza territoriale e compensa le spese di giudizio, atteso che le parti possono chiedere a norma dell'art. 5 del Dlgs n. 546/1992 la riassunzione del processo davanti la Corte competente entro il termine di mesi 6.
Agrigento 22.12.2025.
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo