Articolo 5 della Legge 26 aprile 1982, n. 215
Articolo 4
Versione
21 maggio 1982
Art. 5.


L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in L. 4.319.220.000 in ragione di anno.
Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982 valutata, rispettivamente, in L. 1.439.740.000 e L. 4.319.220.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Entrata in vigore il 21 maggio 1982