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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5330/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: domanda cumulata di separazione giudiziale e divorzio ex art. 473 bis 14 e
49 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIOTOLA GENNARO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAZZOCCHI CARMINE presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 28.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12/03/2024 la sig.ra - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Napoli il 30.10.1976 con il sig. e che dall'unione tra i Controparte_1
predetti sono nati due figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti – esponeva che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis. Chiedeva pronunciarsi la separazione e prevedere a carico del marito un assegno per il suo mantenimento.
All'esito e decorsi i termini di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 10.10.2024 si costituiva il sig. il quale non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma chiedeva rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 12.11.2024 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14
c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, invitava le parti ad intavolare un accordo finalizzato al bonario componimento della lite.
Alla successiva udienza cartolare del 28.01.2025 i coniugi facevano pervenire note scritte con cui rappresentavano la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
1. il sig. rimarrà ad abitare nella casa coniugale sita in Napoli alla Via Controparte_1
Cassano nr. 147 ove già risiedeva in via esclusiva, acquistato in costanza di matrimonio, godendo ovviamente di tutto quanto in esso presente.
2. il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 100,00 entro il 27 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese a titolo di mantenimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla predetta o vaglia circolare”.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorso 1 anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; CP_1
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 498, parte
II, s. Sez. X , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976 ).
d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
e) Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler