Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3006 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Francesca Spanu e Antongiulio
Granata, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ND Cecinelli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto degli Parte_1 CP_1
accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e, pertanto, nessun assegno verrà disposto a carico dei coniugi reciprocamente.
2. La figlia , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 presso il domicilio di entrambi i quali continuerà ad essere collocato, come di seguito verrà specificato.
Dovrà, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulla figlia ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la stessa, concordando le scelte educative e scolastiche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
Pag. 2 di 4 3. Il figlio ND, maggiorenne, continuerà ad abitare con entrambi i genitori alternando il suo collocamento come la minore che trascorrerà, Per_1 secondo il principio del collocamento paritario, reso possibile anche dalla brevissima distanza tra le abitazioni dei genitori, lo stesso tempo con il padre - che attualmente è domiciliato a Quartu Sant'Elena nella via Roma n. 14 - e con la madre, a settimane alterne dal venerdì al venerdì successivo.
trascorrerà le festività principali (Santo Natale, San Silvestro e Per_1
Pasqua) con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza (24 dicembre con la madre e 25 dicembre col padre;
il 31 dicembre con la madre il 1° gennaio col padre;
Pasqua con la madre e Pasquetta col padre o viceversa), così come il giorno del proprio compleanno salva la possibilità, su accordo delle parti, di trascorrere metà giornata con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore.
Durante il periodo estivo, potrà trascorrere con ciascuno dei genitori Per_1 un periodo di dieci giorni consecutivi, da concordarsi secondo i rispettivi impegni lavorativi.
4. Considerato il collocamento paritario dei figli e considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, ciascuno provvederà direttamente alle spese per il mantenimento ordinario dei figli.
Le spese relative all'abbigliamento, quella per la ricarica cellulare, per il carburante, per i trattamenti estetici e medicinali da banco verranno invece sostenute al 50% tra i coniugi.
Suddette spese come quelle straordinarie dovranno essere preventivamente concordate nelle modalità stabilite al seguente punto 5.
5. Le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere preventivamente concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al coniuge che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro dieci giorni dalla presentazione delle relative ricevute, le quali potranno essere trasmesse dal genitore che le avesse corrisposte in anticipazione all'altro genitore anche a mezzo email e/o pec e/o altro mezzo idoneo e/o consegnate a mani previa sottoscrizione in calce per ricevuta.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo e-mail e/o pec e/o o altro mezzo idoneo), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (a mezzo e-mail e/o pec e/o altro mezzo idoneo) massimo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Si specifica che si considerano tali il corredo scolastico di inizio anno, le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento).
Pag. 3 di 4 In ogni caso i coniugi dichiarano che, per quanto concerne l'individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017, di cui hanno espressamente preso visione.
6. I ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli ND e verrà Per_1 richiesto e percepito per intero, quindi nella misura del 100%, dalla GN
, che dovrà utilizzare la quota del 50% del sig. per le CP_1 Parte_1 esigenze dei figli, quali, a titolo esemplificativo, uscite, compleanni etc.
7. I separandi dichiarano quindi di aver compiutamente definito ogni rapporto di natura economica, salva la suddivisione di beni e suppellettili per la quale si rimandano prima di iniziare la procedura di divorzio, e dichiarano di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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