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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/05/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 641 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/05/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO il quale chiede la decisione con vittoria di spese da distrarre e per l'avv. ANNA CHIARA ESPOSITO in sostituzione dell'avv. CP_1
BARONE CARMINE il quale si riporta alla memoria dell' . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO 67100 L' AQUILA con l'avv. Controparte_2 Org_1
BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO : esenzione ticket sanitario
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' e la chiedendo di accertare lo stato di CP_1 Controparte_3
invalida civile ai fini del riconoscimento del suo diritto a beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario
- 2 - Contr L' e la costituitosi in giudizio, eccepivano entrambi la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva chiedendo inoltre il rigetto del ricorso.
Acquisita una CTU all'odierna udienza le parti discutevano la causa che, indi, veniva decisa come segue.
Per quanto riguarda le eccezioni preliminari dei resistenti si deve rilevare che la Contr legittimazione passiva della discende dal fatto che è l'azienda il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di esenzione dal ticket sanitario mentre quella dell' discende dall'applicazione del DPCM 30.3.07 che, in esecuzione CP_1
della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all' delle funzioni in CP_1
materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del . Organizzazione_2
Le eccezioni preliminari devono quindi essere respinte.
Nel merito il ctu ha stabilito che la “la Sig.ra è affetta da: Parte_1
OBESITÀ GRAVE CON COMPLICANZE ARTROSICHE, SINDROME ANSIOSO
DEPRESSIVA, IPERTENSIONE ARTERIOSA, ANOSMIA, LINFEDEMA ARTI
INFERIORI, DISTURBI DEL SONNO”
Lo stesso CTU ha inoltre concluso ritenendo che “la perizianda Parte_1
possa essere considerata invalida in misura superiore al 67% e pari all'80%
[...]
(OTTANTA PER CENTO) ed è palese il diritto della istante al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario dalla data della domanda essendo sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla Legge 118/1971 e succ, mod ed integrazion .
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti. Gli enti convenuti, da parte loro, non hanno sollevato consistenti obiezioni tali da determinare un diverso convincimento.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dal ticket sanitaria
Le spese di lite., atteso che oggetto del presente giudizio è la valutazione effettuata dalla Commissione Medica , sono compensate nei confronti della CP_1 [...]
[...] e sono liquidate nei confronti dell' come in Parte_3 CP_1
dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
- dichiara che la ricorrente è invalida nella misura del 80% e ha diritto ad ottenere l'esenzione dal ticket sanitario;
- condanna l al pagamento, in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_3
;
[...]
- pone spese di ctu a carico dell' CP_1
Avezzano 17.5.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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