Versione
24 aprile 1979
24 aprile 1979
Art. 13.
Nei procedimenti di cui all' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.
Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile , le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.
Nessun compenso particolare puo' essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi.
Nei procedimenti di cui all' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.
Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile , le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.
Nessun compenso particolare puo' essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi.
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile n. 1121/1997https://www.brocardi.it/ · 13.526997
[…] ai sensi del primo comma dell'art. 354 c.p.c., di rimettere gli atti al primo giudice (nella fattispecie, l'Amministrazione finanziaria, avvalsasi della facoltà ex art. 13 della legge n. 103 del 1979, di farsi rappresentare da un suo funzionario, delegato allo scopo, ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare ex art. 101 l. fall., […]
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Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 16649Provvedimento: […] Ne deriva che ha errato la Corte d'appello nell'affermare che il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della domanda, posto che il giudizio era stato ritualmente instaurato dall'Amministrazione rappresentata dal funzionario investito di ius postulandi per la prima fase del giudizio ai sensi dell'art. 13 legge 103/1979. […]Leggi di più...
- omessa costituzione anche del curatore·
- fondamento·
- dichiarazione tardiva di credito a mezzo di funzionario·
- esclusione·
- successiva fase istruttoria·
- fallimento del debitore·
- insinuazione tardiva al passivo proposta dal funzionario·
- mancata ammissione del credito da parte del giudice delegato·
- omissione·
- costituzione in giudizio dell'avvocatura dello stato·
- amministrazione finanziaria·
- fattispecie·
- inammissibilità della domanda·
- difesa dell'amministrazione·
- mancata costituzione in giudizio dell'avvocatura dello stato