Articolo 13 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 aprile 1979
Art. 13.
Nei procedimenti di cui all' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.
Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile , le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.
Nessun compenso particolare puo' essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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