Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 2
In base all'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 il rapporto di lavoro del direttore generale delle unità sanitarie locali è regolato da un contratto di diritto privato e si deve, pertanto, qualificare come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che per regola generale le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatta eccezione soltanto per quelle che riguardano la nomina e la mancata conferma nell'incarico di direttore generale, a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali ottenuti, prevista dall'art. del D.L. n. 512 del 1994, convertito nella legge n. 590 del 1994, i procedimenti relativi alle quali non hanno luogo su un piano paritetico, ma comportano una valutazione discrezionale, riguardo alla quale l'interessato è titolare solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Alla stregua di tali principi, la controversia sulla decadenza dall'incarico del direttore generale per gravi motivi, per violazione di legge e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché il relativo procedimento, afferendo a specifiche inadempienze del rapporto di lavoro come sopra qualificato, si svolge su un piano paritetico, senza la possibilità di alcun apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti e, quindi, coinvolge posizioni di diritto soggettivo.
La pronuncia, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza di sospensione (nella specie accogliendola) sia stata delibata la questione di giurisdizione con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/02/1999, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da:
NI IG, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGE
- ricorrente -
contro
DI ER NZ, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA PAISIELLO 5
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/1 uditi gli Avvocati Luigi CECINATO, per il ricorrente, Felice Eugenio udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alb SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18 settembre 1997 il dott. Vincenzo Di Venere ha Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Puglia, sia il dott. Lu Il Dott. Nilo propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdiz Il dott. Di Venere propone controricorso, anch'esso illustrato con me MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso propo Difatti il primo comma dell'art. 41 del codice di procedura civile di Nel caso in esame non risulta che il Tribunale Amministrativo Regiona D'altra parte non rileva che il Tribunale, pur non pronunciando nel m Difatti, come ha già affermato questa Corte, lo stato di sospensione Per quanto riguarda la giurisdizione, va osservato che, in base all'a Nel caso in esame la controversia non riguarda la nomina o la mancata Deve dunque essere dichiarata nella presente controversia la giurisdi Si ritiene equo dichiarare compensate tra le parti le spese dell'inte
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice e compensa le spese. Così deciso il 17 dicembre 1998.
Depositato in cancelleria il 24 febbraio 1999.