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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 182/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 182/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6091/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 6682/2019
R.G., datata 23/12/2024, pubblicata in data 23/12/2024, avente ad oggetto
“Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato presso il di Parte_1 lui studio sito in Eboli (SA) alla via Don Minzoni n. 12;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria De Vendittis e Controparte_1 dall'avv. Maximo Russo, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Cava de'
Tirreni (SA) alla via G. Pellegrino n. 7;
APPELLATA
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di
1 trattazione scritta in relazione all'udienza del 2/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8/2/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 6091/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
6682/2019 R.G., datata 23/12/2024, pubblicata in data 23/12/2024, nei confronti di Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «Conclusioni»: «in riforma della sentenza n.
6091/2024 emessa e depositata il 23/12/2024 del Tribunale di Salerno, Prima
Sezione Civile in Camera di Consiglio, nelle persone dott.ssa RI Bianchi –
Presidente, dott.ssa Caterina Costabile – Giudice e dott.ssa Valentina Chiosi -
Giudice rel. pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 6682/2019 promossa da e per l'effetto: a. accogliere in toto per fondatezza il Controparte_1 ricorso depositato e riformare la sentenza impugnata la domanda di addebito avanzata dal resistente;
b. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni ordinarie, con collocazione prevalente presso il padre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a la somma di € 150,00, oltre rivalutazione Controparte_2 secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla presente pronuncia;
d. pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…, che si dovessero rendere necessarie per la figlia da concordare
(a parte quelle necessario e urgenti) e documentare nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di e. Controparte_1 Parte_1 accoglie la domanda di mantenimento per sé avanzata dal resistente confermandone l'obbligo a carico di di corrisponderlo Controparte_1 ad nella misura di € 500,00, per il suo mantenimento con Parte_1 decorrenza dalla presente pronuncia;
f. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal resistente;
g. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa
2 RI NC' In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, esaminati ed accertati i fatti e gli atti di causa, rigettare in toto l'appello, perché manifestamente infondato e confermare in toto la sentenza di primo grado, con ulteriori statuizioni sulle spese e competenze di causa, attesi i due gradi di giudizio. In via istruttoria, si offrono in comunicazione i documenti, così come da foliario di parte e qui di seguito elencati:- atto di appello; - procura speciale; certificazione reddituale afferente la resistente Controparte_1
(Unico 2023, 2024 e 2025, nonché n. 3 Cedolini relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025); - commissione per il fido; - movimentazione bancaria afferente la resistente (Estratti conto anni 2023, 2024 e comprensiva dei due trimestri dell'anno 2025 in corso); - contratto colf; - contratto di mutuo per acquisto casa;
contratto di finanziamento per ristrutturazione;
- finanziamento
Findomestic Banca Spa;
- spese utenze domestiche sostenute dalla resistente;
- spese mediche e varie afferenti la figlia minore, ; - prestito Persona_2 infruttifero tra familiari ( ed )». Pt_1 Pt_2 Pt_1
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 2/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
»: «Il
Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
b. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di
3 permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 [...] la somma di € 250,00, oltre rivalutazione secondo gli indici CP_2
ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla presente pronuncia;
d. pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…, che si dovessero rendere necessarie per la figlia da concordare (a parte quelle necessario e urgenti) e documentare;
e. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata dal resistente con conseguente revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 200,00, per il suo mantenimento con decorrenza dalla
[...] presente pronuncia;
f. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal resistente;
g. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite».
In precedenza in Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione fra i coniugi e con sentenza Controparte_1 Parte_1 non definitiva n. 3540/2021 datata 29/11/2021.
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: l'impugnata sentenza recita: ''Infine, per ciò che concerne l'eccepita nullità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.
(articolazione di mezzi istruttori autonomi e non già prova contraria), la stessa è parimenti infondata considerato che i profili evidenziati riguardano valutazioni che non inficiano in alcun modo il procedimento ma possono determinare al più una pronuncia di inammissibilità delle prove richieste da parte del G.I''; la violazione del sistema di preclusioni di cui all'art.183 c.p.c.
è rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive e istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti;
essendo nulla la memoria, non vi è stata contestazione dei fatti e dei motivi e delle produzioni documentali a fondamento della condotta della
[...]
oltre che dei mezzi istruttori articolati nelle memorie 183 cpc del CP_1 resistente, e quindi di fatto le stesse vanno date per non opposte ne contestate,
4 e quindi di fatto accettate;
in ordine alla domanda di addebito, si osserva che parte resistente ha rilevato che la crisi coniugale è stata determinata unicamente dal comportamento della moglie che avrebbe abbandonato la casa familiare, portando con sé la figlia minore, senza una valida giustificazione, gli avrebbe nascosto l'acquisto di un immobile dove attualmente convive con il nuovo compagno, conosciuto in costanza di matrimonio, e avrebbe altresì trascurato la famiglia nel corso del matrimonio per dedicarsi ai propri interessi e alla propria attività professionale;
il principio vigente è quello secondo cui l'allontanamento dalla casa coniugale, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza e in tal caso il richiedente l'addebito è tenuto in ogni caso a provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza;
nel caso di specie il
Tribunale osserva che parte resistente non ha fornito alcuna prova sul rapporto di causalità; i mezzi istruttori articolati, richiesti e reiterati sempre dall'odierno ricorrente era invece più che idonei a provare che l'abbandono del tetto coniugale dopo l'acquisto dell'immobile celatamente dal marito, era anche finalizzato alla convivenza con il nuovo compagno;
in ordine all'affidamento della figlia minore si impugna l'orientamento del Per_1
Collegio di primo grado nella motivazione addotta nella parte relativa al punto in cui la residenza della minore resti alla madre;
l'appellante ha sempre richiesto la collocazione presso il padre dal momento che il predetto ha sempre e con costanza partecipato alla cura della stessa, con ampia possibilità di poter seguire meglio la piccola, modulando orari di lavoro e con l'ausilio dei nonni paterni residenti a [...] che hanno con la piccola un ottimo rapporto e questo in modo da favorire la crescita psico-fisica della stessa ed è in grado di assicurare un'adeguata e migliore educazione del figlio rispetto alla madre;
con riguardo ai tempi di permanenza presso il padre, si impugna l'orientamento del Collegio di primo grado in quanto nella motivazione addotta nella parte relativa al punto in cui non si è modificato il provvedimento adottato in udienza presidenziale pur avendo il predetto sempre richiesto di modificarlo e ha sempre dato la disponibilità ed avanzato istanze in tal senso affinché si potesse addivenire ad un calendario ove sia disposto che la figlia minore (undicenne ad oggi) con il padre tre Per_1 pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 22,00 con
5 pernottamento di almeno un giorno a settimana fisso oltre i week end alternati dalle ore 10,00 del sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il tempo trascorso attualmente è molto poco in quanto la minore frequenta la scuola con corsi anche pomeridiani;
aggiungendo maggior tempo al calendario di incontri attuali vi è la possibilità di agevolare anche l'appellante che avrebbe pacifica la possibilità di vedersi ridurre dall'On.le
Collegio giudicante l'ammontare del contributo al mantenimento della figlia proprio in virtù del trascorrere più tempo con la stessa e aumentando il diritto di visita e ridotto, di conseguenza, il contributo al mantenimento versato con il mantenimento diretto della figlia nel periodo di competenza;
con riguardo al mantenimento della figlia minore, il Collegio di primo grado erra nell'importo computato per il mantenimento della minore in quanto non tiene in considerazione la situazione economica e reddituale che il ricorrente attuale vive;
le stesse indagini promosse dal GI a mezzo Agenzia Entrate e
Guardia di Finanza fotografano un quadro ove emerge profondo disequilibrio fra i redditi dei due coniugi, evidenziando che il padre non ha la stessa certezza di redditi cospicui che invece ha assicurato la Controparte_1 essendo il primo un libero professionista in tempo di crisi economica comprovata che ha coinvolto anche la professione forense;
l'appellante libero professionista ha contribuito nel corso della vita matrimoniale alla cura della famiglia e della casa;
andava anche considerata la quota spettante per le spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc), che, visto lo squilibrio reddituale a netto svantaggio dell'odierno appellante, andavano assegnate nella misura del 25-30% per il Parte_1
con riguardo al mantenimento del coniuge, nell'impugnata sentenza
[...] vi è l'errore di non aver considerato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche;
la differenza c'è ed era stata correttamente valutata nel febbraio 2023 con il riconoscimento del mantenimento all'odierno appellante, perché la ha un Controparte_1
6 posto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato con oltre 70.000,00 annui, che non è soggetta ai rischi dell'incertezza di un lavoro da libero professionista, visti i tempi attuali peggiori che in passato;
fra l'altro la convive con un collega anch'egli medico con pari Controparte_1 stipendio.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
I profili procedurali.
Quanto alle questioni procedurali sollevate in via preliminare dall'appellante, va rilevato che il giudice di primo grado ha compiutamente motivato sul punto nei seguenti termini nella sentenza impugnata: «In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di nullità della procura alle liti e di tutti gli altri atti indicati per la mancanza delle attestazioni di conformità avanzata dal resistente considerato che la stessa è stata sollevata soltanto nel corso del giudizio e che, comunque, attiene a profili di mera irregolarità formale e non già ad un motivo di nullità degli atti. Deve altresì disattendersi l'eccezione di nullità della memoria integrativa della ricorrente atteso che la costituzione del convenuto sana i vizi rilevati in merito all'identificazione delle parti e che la procura allegata al ricorso introduttivo è efficace per tutto il procedimento di separazione;
inoltre, la mancata indicazione dei provvedimenti presidenziali e dei mezzi di prova (che la parte ha facoltà di richiedere) non determina alcuna nullità. Infine, per ciò che concerne l'eccepita nullità della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. (articolazione di mezzi istruttori autonomi e non già prova contraria), la stessa e parimenti infondata considerato che i profili evidenziati riguardano valutazioni che non inficiano in alcun modo il procedimento ma possono determinare al più una pronuncia di inammissibilità delle prove richieste da parte del G.I». Questa motivazione è corretta e va integralmente condivisa.
La ha sempre esposto argomentazioni contrarie rispetto CP_1 alle prospettazioni del . Non sussiste la non contestazione dedotta Pt_1 dall'appellante. Alla luce delle risultanze degli atti, sussiste una complessiva prospettazione della incompatibile con la prospettazione del CP_1
. Non sussiste, quindi, la dedotta non contestazione. Pt_1
7 La domanda di addebito della separazione proposta da . Parte_1
In ordine alla domanda di addebito proposta dall'appellante, va osservato quanto segue. Il tribunale ha rigettato questa domanda. La statuizione in questione va confermata.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, va evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del
27/6/2006].
La cassazione ha, poi, precisato che, in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 20866 del 21/7/2021], e che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
[cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 16691 del 5/8/2020].
Nel caso qui esaminato gli elementi di fatto addotti da parte ora appellante in ordine alla domanda di addebito sono stati attentamente esaminati e valutati dal giudice di primo grado. Il tribunale ha, in particolare, affermato quanto segue: «La domanda di addebito avanzata dal resistente deve essere rigettata. Al riguardo, si osserva che parte resistente ha rilevato che la crisi coniugale è stata determinata unicamente dal comportamento
8 della moglie che avrebbe abbandonato la casa familiare, portando con sé la figlia minore, senza una valida giustificazione, gli avrebbe nascosto l'acquisto di un immobile dove attualmente convive con il nuovo compagno, conosciuto in costanza di matrimonio, e avrebbe altresì trascurato la famiglia nel corso del matrimonio per dedicarsi ai propri interessi e alla propria attività professionale. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza,
l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Inoltre, in merito al caso di specie, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha più volte affermato che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per» sé
«sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. ex multiis ordinanza n. 1785/2021). In merito all'onere della prova, deve rilevarsi che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per la violazione dell'obbligo coniugale di convivenza,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione. In definitiva, il principio vigente è quello secondo cui l'allontanamento dalla casa coniugale, se non assistito da
9 una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza e in tal caso il richiedente l'addebito è tenuto in ogni caso a provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza;
invece, l'altra parte dovrà provare la giusta causa dell'allontanamento, dovuta ad un comportamento negativo dell'altro coniuge, oppure ad un accordo tra i coniugi destinato a dar vita ad una separazione di fatto, in attesa di successiva formalizzazione Nel caso di specie, il Tribunale osserva che parte resistente non ha fornito alcuna prova sul suddetto rapporto di causalità e, soprattutto, si evidenzia che sia l'allegato allontanamento dalla casa sia l'acquisto dell'immobile sono avvenuti nel luglio 2019 e, dunque, successivamente al deposito del ricorso (26.06.2019). In definitiva, la domanda deve essere rigettata non avendo il resistente assolto al rispettivo onere probatorio secondo i principi in precedenza enunciati in merito ai fatti dedotti e in merito alla reale causa che ha determinato la crisi matrimoniale;
in particolare, deve confermarsi la pronuncia di inammissibilità del G.I. delle prove testimoniali richieste considerata soprattutto la loro inidoneità a fornire un sicuro riscontro probatorio sul suddetto nesso causale anche in ragione delle reciproche allegazioni rispetto alle quali deve presumersi un'incompatibilità caratteriale e reciproche incomprensioni risalenti nel tempo».
Questa motivazione va condivisa. Quanto ai mezzi di prova richiesti dal in primo grado e nuovamente indicati in secondo grado, va Pt_1 osservato che il primo giudice ha esposto quanto segue nell'ordinanza del
2/11/2023: «rilevato che sono inammissibili l'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale richieste dal resistente nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. in quanto irrilevanti ai fini della decisione e inidonee a fornire la prova del nesso causale rispetto alla fine della crisi coniugale». Con tale ordinanza il G.I. ha quindi, rigettato «le richieste di prove orali avanzate dal resistente».
Questa motivazione va senz'altro condivisa. Dalla disamina dei capi di prova specificati in secondo grado dal emerge che tali capi di Pt_1 prova sono generici e, in ogni caso, anche in caso di esito della prova nel senso sperato dal richiedente, non emergerebbe una idonea prova a sostegno delle ragioni addotte dalla stessa. Anche l'interrogatorio formale CP_3 richiesto non risulta utilmente espletabile ai fini della decisione.
10 Dalle complessive allegazioni delle parti emerge, invece, che la crisi coniugale era già in atto quando la ha acquistato casa e non CP_1 emergono elementi idonei per affermare che il rapporto con il nuovo compagno abbia costituito la causa della crisi coniugale. Anche un esito della prova nel senso sperato dal non potrebbe condurre all'accoglimento Pt_1 della domanda di addebito. La crisi della coppia appare iniziata già da tempo.
Questa crisi appare costituire la possibile causa della separazione. Non emergono, comunque, elementi dai quali possa desumersi in maniera certa che la separazione sia effettivamente dovuta a specifiche condotte della
CP_1
Nel caso di specie, non vi è certezza in merito all'esatta collocazione temporale della instaurazione da parte della di una CP_1 relazione con altro uomo, a ciò conseguendo la mancata prova del nesso di causalità tra tale relazione e la crisi coniugale. Non sussiste alcuna ragionevole certezza in merito al rapporto causale tra la nuova relazione della con altro uomo e la crisi coniugale che ben potrebbe essere sorta in CP_1 precedenza. Anche l'acquisto della casa da parte della appare CP_1 piuttosto frutto di una crisi già in atto.
La motivazione del primo giudice va senz'altro condivisa quanto al rigetto della domanda di addebito della separazione alla La CP_1 sentenza impugnata va, pertanto, sicuramente confermata con riguardo al rigetto di tale domanda.
La forma dell'affidamento della minore e le modalità di Per_1 frequentazione della minore da parte del padre, genitore non collocatario.
Il Tribunale, quanto all'affidamento della figlia minorenne Per_1
(nata il [...]), ha disposto l'affido condiviso a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. Questa statuizione risulta corretta e va confermata. Il Tribunale ha, in particolare, disposto quanto segue: «dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva». Im motivazione, poi, quanto alle modalità di frequentazione della minore da parte del padre, il
11 Tribunale ha esposto quanto segue: «Tempi di permanenza presso il padre In merito a tale aspetto, considerato quanto in precedenza evidenziato, il
Tribunale ritiene opportuno confermare quanto statuito nell'ordinanza presidenziale e disporre che salvo diverso accordo nell'interesse della figlia minore, trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana (in Per_1 mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, nonché i week end alternati dalle ore 10,00 del sabato fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
durante le festività natalizie trascorrerà in maniera Per_1 alternata con ciascun genitore il 24 e il 25 dicembre nonché il 31 dicembre e il 1° gennaio;
durante le festività pasquali trascorrerà con il padre Per_1 la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 15 giugno di ogni anno.».
L'affidamento condiviso non costituisce oggetto di contesa fra le parti. Quanto alla collocazione della minore presso la madre, il tribunale ha motivato questa scelta al fine di “garantire alla stessa il mantenimento delle acquisite abitudini, no potendo essere pregiudicata dalla vicenda separativa dei genitori». Va, sul punto, osservato che la minore ha sempre vissuto con la madre e vive attualmente con la madre. La minore, inoltre, è in una fase della crescita che consiglia senz'altro una presenza adeguata della figura materna.
Risulta, quindi, opportuno che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, sia per non costringere la minore a cambiare le sue abitudini, sia per assicurare alla stessa una stabile presenza della figura materna nell'attuale fase di crescita della piccola Quanto ai tempi di frequentazione della Per_1 minore da parte del padre, va evidenziato che le modalità e i tempi determinati dal tribunale risultano senz'altro congrui ad assicurare una adeguata presenza della figura paterna. Risulta, peraltro, opportuno assicurare alla minore una certa stabilità delle abitudini che non la costringano a continui spostamenti da un domicilio all'altro. L'interesse della minore a condurre una vita caratterizzata da idonea stabilità va sicuramente ritenuto prevalente rispetto ad altre esigenze.
L'appello va, quindi, rigettato, in relazione ai profili concernenti la
12 forma dell'affidamento della minore e le modalità di frequentazione Per_1 della minore da parte del padre, genitore non collocatario. Vanno, sul punto, integralmente confermate le disposizioni resa dal Tribunale.
L'assegno di mantenimento per la figlia minorenne a carico del padre.
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia minorenne il Tribunale ha così motivato: «Mantenimento della figlia minore In Per_1 merito alle richieste a contenuto economico, occorre rilevare che, negli atti introduttivi del giudizio, parte ricorrente ha richiesto la previsione della somma di almeno € 300,00 per il mantenimento di cui il resistente si Per_1
è opposto anche in ragione della domanda di residenza prevalente della figlia presso di se. Al riguardo, quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito medio mensile di circa € 3.200,00, mentre parte resistente, di professione avvocato, ha prodotto documentazione reddituale da cui risulta un reddito annuo lordo pari a circa € 6.000,00 nell'anno 2016, a circa € 4.100,00 nell'anno 2017 e a circa € 4.800,00 nell'anno 2018. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza, risulta altresì che la ricorrente ha percepito un reddito lordo pari a € 12.657,00 nell'anno di imposta 2017, pari a € 21.485,06 nell'anno di imposta 2018, pari a €
64.640,45 nell'anno di imposta 2019, pari a € 64.193,07 nell'anno di imposta
2020, pari a € 64.169,91 nell'anno di imposta 2021 e di circa € 64.400,00 nell'anno 2022, mentre il resistente ha dichiarato un reddito lordo pari a €
5.848,66 nell'anno 2017, pari a € 1.653,28 nell'anno di imposta 2018, pari a
€1.560,50 nell'anno di imposta 2019, pari a € 5.144,28 nell'anno di imposta
2020 e pari a € 8.225,28 nell'anno di imposta 2021, e non ha depositato alcuna documentazione relativa all'anno 2022, nonostante la richiesta del
G.I., e, il conto corrente della presenta un saldo di € Controparte_4
16.249,99 a marzo 2024 e il conto Bancoposta di circa € 22.600,00 ad aprile
2024 (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre tenere in debita considerazione le accertate situazioni economiche delle parti e le accresciute esigenze della figlia minore che non richiedono una prova specifica in quanto naturalmente collegate alla sua crescita e alla sua età tenuto del notevole lasso di tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali
(21.12.2020). Al riguardo, deve precisarsi che, nella successiva
13 determinazione del mantenimento a favore dei figli, non possono trascurarsi le accresciute e diverse esigenze degli stessi legate all'età e alla necessità che sia garantito loro un apporto ulteriore e maggiormente incisivo atteso che queste condizioni (di studio, di svago o di vestiario) possono integrare la sopravvenienza di «giustificati motivi» idonei a modificare le condizioni di separazione o divorzio (cfr. Cass. 6 novembre 2009, n. 23630 <<(...) Del resto, le “esigenze attuali del figlio”, cui l'art. 155 c.c. novellato attribuisce comunque sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto, l'alloggio e le spese correnti;
attinenti ad esse è indubbiamente
l'acquisto di beni durevoli (indumenti, libri, ecc.), che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie;
più in generale, le esigenze del minore, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione>>). In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio non richiede una specifica dimostrazione (cfr. Cass. 3 agosto 2007, n. 17055 delle esigenze economiche del figlio non ha bisogno di specifica dimostrazione, essendo notoriamente legato alla crescita >>) e legittima, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso (cfr. Cass. 30 ottobre 2008, n.
26123; Cass. 13 gennaio 2010, n. 400). Orbene, alla luce dell'istruttoria compiuta e delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a la somma di € 250,00, oltre rivalutazione Controparte_2 secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e
14 documentate».
Le statuizioni sul punto rese dal tribunale vanno condivise e conferma. Il risulta titolare di reddito, anche se di molto inferiore Pt_1 all'attuale reddito della Il esercita, peraltro, la professione CP_1 Pt_1 di avvocato da diversi anni. Risulta congruo che egli debba corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minorenne anche in ragione Per_1 del collocamento in via prevalente presso la madre, la quale mette anche a disposizione la sua abitazione perché la figlia possa vivervi insieme a Per_1 lei. La somma determinata dal tribunale in € 250,00 mensili, oltre rivalutazione, risulta sicuramente congrua alla luce delle complessive risultanze processuali, tenuto anche conto delle presumibili esigenze di vita della minore. Per gli stessi motivi risulta adeguata la statuizione concernente le spese, per le quali il tribunale ha così disposto: «d. pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie, mediche non coperte dal
SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…, che si dovessero rendere necessarie per la figlia da concordare (a parte quelle necessario e urgenti) e documentare». Ogni statuizione sul punto resa dal primo giudice va, quindi, confermata.
L'assegno di mantenimento in favore del marito a Parte_1 carico della moglie Controparte_1
Quanto al mantenimento del marito, va osservato quanto segue. Il
esercita la professione di avvocato. Dalla documentazione fiscale Pt_1 prodotta e dagli accertamenti disposti dal tribunale emerge, peraltro, che il ha un reddito alquanto contenuto, come emerge anche dai dati più Pt_1 sopra riportati.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge, ad esempio, che per l'anno di imposta 2021 il ha percepito un ammontare lordo Pt_1 di €. 8.225,28. Dalla dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2022 emerge per il un reddito lordo di € 1.939,00 (LM34 Reddito lordo). Pt_1
La invece, vanta un reddito di circa € 3.000,00 mensili. CP_1
Dal cedolino relativo al mese di luglio del 2025, ad esempio, emerge una retribuzione mensile netta di € 3.064,72. La peraltro, risulta CP_1 gravata dal pagamento di rate di mutuo per acquisto e ristrutturazione di immobile;
ella, inoltre, sostiene tutte le spese relative alla abitazione nella
15 quale vive con la figlia casa che la stessa mette a Per_1 CP_1 disposizione per abitarvi con la figlia.
In ragione dello squilibrio reddituale fra i due coniugi, quindi, risulta opportuno disporre che la moglie corrisponda al marito un assegno di mantenimento e determina in € 150,00 l'assegno mensile che
[...] corrisponderà a nel domicilio di lui, o CP_1 Parte_1 eventualmente mediante bonifico bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 stesso, con rivalutazione di tale somma su base annua (da effettuarsi
[...] alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza dalla data della domanda proposta in secondo grado. Questa somma risulta congrua alla luce delle attuali complessive risultanze processuali.
L'appello va, quindi, parzialmente accolto nella misura qui sopra specificata, in relazione ai profili concernenti l'assegno di mantenimento posto a carico della moglie per il mantenimento del marito, con corrispondente riforma della sentenza impugnata.
Le ulteriori domande.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal . Su questo punto non risulta proposto idoneo appello. Pt_1
Nulla va, quindi, statuito sul punto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Alla luce di tutto quanto più sopra esposto tutte le istanza di carattere istruttorio vanno disattese, in quanto, fra l'altro, il loro eventuale espletamento non risulterebbe utile ai fini della decisione. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, che l'appello merita accoglimento limitatamente al rigetto della domanda di mantenimento proposta dal , nei termini più sopra specificati, con corrispondente Pt_1 riforma della sentenza impugnata e con riconoscimento al di un Pt_1
16 assegno per il mantenimento del stesso. Per il resto la sentenza va Pt_1 senz'altro confermata.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle ragioni della decisione e della natura della controversia. Questa statuizione merita conferma, anche in ragione del fatto che sul punto non sussistono adeguati motivi di contestazione provenienti dalle parti;
sul punto non incide, pertanto, la parziale riforma in appello della sentenza, nell'ambito di una complessiva valutazione delle contrapposte posizioni, tenuto conto anche della natura della controversia e degli interessi coinvolti.
Per quel che concerne le spese di giudizio del secondo grado, poi, risulta opportuno disporre la parziale compensazione delle spese di giudizio, in ragione del parziale accoglimento in appello delle domande proposte dal
. Risulta, pertanto, opportuno disporre la parziale compensazione Pt_1
(nella misura di tre quarti) di tali spese (di secondo grado), in ragione del parziale accoglimento in appello delle domande proposte dal , e, Pt_1 quindi, della parziale soccombenza della la parte residua delle CP_1 spese (del secondo grado) va, poi, posta a carico della in ragione CP_1 della soccombenza, sia pur parziale, in appello. Le predette spese vanno quantificate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio.
Per quel che concerne le spese del secondo grado di giudizio, va osservato quanto segue. Le predette spese vanno quantificate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 (tenuto conto della misura dell'accoglimento in appello delle domande del , con riguardo all'art. Pt_1
13 c.p.c.), con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 6091/2024, emessa dal
17 Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 6682/2019 R.G., datata 23/12/2024, pubblicata in data 23/12/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in corrispondente parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone: determina in € 150,00
l'assegno mensile che corrisponderà a Controparte_1 Parte_1 nel domicilio di lei, o eventualmente mediante bonifico
[...] bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso con Parte_1 rivalutazione di tale somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza dalla data della domanda proposta in secondo grado;
2. rigetta tutti gli ulteriori motivi di impugnazione e tutte le ulteriori domande proposte dalla parti in secondo grado;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza, con riguardo alle ulteriori disposizioni contenute in tale sentenza, ivi comprese le disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio, con rigetto dei relativi ulteriori motivi di impugnazione;
4. dispone la compensazione, nella misura di tre quarti, fra le parti, delle spese del secondo grado di giudizio;
5. in ordine alle spese del secondo grado di giudizio, condanna la parte ora appellata al pagamento, in favore della parte Controparte_1 ora appellante del residuo quarto delle spese di Parte_1 giudizio e, già detratti i tre quarti compensati, liquida tali spese nella somma di € 15,00,00 per esborsi, ed € 364,38 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura di legge sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile.
Salerno, 21/10/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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