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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 382/2016 R.G.C.A.
da
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in via
Libertà n.174, è elettivamente domiciliato
Appellante
Contro nato a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_1
via F. Paladini, 256, C.F.: ; C.F._1
nato a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_2
via Colaianni, 224, C.F.: ; C.F._2
, nata a [...] il [...]8 e ivi residente in [...]
Strada, E/7, C.F.: , quale erede del Sig. , nato a C.F._3 Persona_1
Gela, il 09.08.1947 e deceduto in data 09.08.2005;
, nata a [...] il [...] e ivi Parte_2
residente in [...], C.F.: ; C.F._4
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Caduti in Guerra, 73, C.F.: C.F._5
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_4
(EN) in via G. Leopardi, 38, C.F.: C.F._6
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_5
Gela (CL), in via G. Meli, 3, C.F: ; C.F._7
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele D'Anca, presso il cui studio sito in
Palermo, Via Libertà n. 35 hanno eletto domicilio;
Appellati
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa
domanda, istanza od eccezione:
- In via preliminare, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere nei
2 confronti del solo Per gli altri, accogliere le conclusioni Controparte_1
rassegnate nell'atto di citazione in appello;
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal in Parte_1
persona del suo Ministro in carica p.t. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis
c.p.c.;
- nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dal per tutte le Parte_1
causali di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare sempre in toto la sentenza
resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta n. 679/2015;
- condannare il convenuto, in persona del suo Ministro in carica p.t. alla Parte_1
refusione degli onorari di causa anche del presente giudizio con distrazione di essi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 679/2015 pubblicata l' 1.12.2015, il Tribunale di Caltanissetta
accoglieva la domanda proposta dagli odierni appellanti, nei confronti del
[...]
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni biologici, alla vita relazionale, Parte_1
esistenziali e morali, patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio sia iure
successionis, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dagli stessi - o, in alcuni casi dai loro congiunti - subiti.
Il Tribunale nisseno, preso atto dell'accertata responsabilità del per le Parte_1
infezioni contratte e poste a fondamento della domanda di ristoro, giusta sentenza n.
17906/2006 dal Tribunale di Roma, già passata in giudicato, condannava il
[...]
[..
[...] al risarcimento dei danni non patrimoniali, nella misura corrispondente alla CP_4
quantificazione operata dal nominato CTU, rigettando le ulteriori domande.
Rigettava, poi, la domanda del volta a detrarre dalle somme riconosciute a Parte_1
titolo di risarcimento quelle percepite dagli attori (odierni appellati) a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992, sia in virtù della diversa natura giuridica dei due crediti, sia per la mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine all'avvenuta corresponsione delle suddette somme.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale condannava il , in Parte_1
persona del Ministro pro tempore, al risarcimento in favore degli attori delle somme di seguito specificate:
- € 74.232,36 in favore di Controparte_1
- € 25.495,15 in favore di;
Parte_4
- € 279.631,86 in favore di Parte_2
- € 508.820,13 in favore di , n.q. di erede di;
Controparte_3 Persona_1
- € 115.505,52 in favore di;
Parte_6
- € 73.304,41 in favore di Controparte_2
- € 78.407,49 in favore di;
Parte_5
oltre interessi, al tasso legale, dalla pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , affidando le proprie Parte_1
doglianze ad un unico motivo di censura concernente il rigetto della domanda di compensazione dell'obbligo risarcitorio con quanto già corrisposto a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992.
4 Eccepiva, in proposito, l'Amministrazione appellante la violazione degli artt. 1241 e
1243 c.c. atteso che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex l. 210/1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento non ostava a che l'indennizzo corrisposto venisse interamente scomputato.
Contestava altresì l'asserita mancanza di prova in ordine all'avvenuta erogazione dell'indennizzo, trattandosi di circostanza avverso la quale non era stata sollevata alcuna contestazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2016, si costituivano gli appellati come descritti in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 7.6.2023, sebbene il giudizio risultasse già posto in decisione, vista la mancata trasmissione del fascicolo di primo grado, pure a fronte delle plurime richieste da parte della competente Cancelleria della Sezione Unica Civile di questa
Corte, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e contestualmente autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado.
Con note di trattazione scritta del 2.11.2023, il appellante riportandosi ad Parte_1
una pregressa nota di deposito del 21.10.2020, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di in virtù di “Atto di Controparte_1
accettazione di equa riparazione e rinuncia ad azione risarcitoria” del 12.06.2018 (doc.
del 2.10.2020).
Con successive note di trattazione scritte del 30.11.2023, gli appellati avanzavano
5 analoga richiesta rispetto ai sigg.ri , Controparte_2 Parte_6 [...]
e , i quali avevano accettato l' “equa Controparte_5 Parte_5
riparazione” proposta dal;
invariata rimaneva invece la posizione Parte_1
di quale erede del sig. e Controparte_3 Persona_1 Parte_2
La Corte, all'udienza del 30.11.2023, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre tener conto, così come invocato dal appellante, Parte_1
che in virtù dell'atto, sopra citato, di “accettazione di equa Controparte_1
riparazione e rinuncia ad azione risarcitoria” del 12.06.2018 ha rinunciato “al giudizio
instaurato per ottenere il risarcimento del danno da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti […] nonché a porre in esecuzione eventuali
titoli esecutivi già esistenti” (cfr. nota di deposito del 21.10.2020).
Sulla scorta delle superiori determinazioni, il , con successivo ordine di Parte_1
pagamento n. 40 del 26.02.2020, ha provveduto a liquidare al la somma CP_1
pattuita, pari ad euro 100.000,00 (cfr. nota di deposito cit.).
Come noto, in conformità al granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti danno reciproco atto, determina il venir meno della ragion d'essere della lite,
realizzando la cessazione della materia del contendere (Cfr. Cass. civ. n. 21757/2021).
Nel caso di specie, l'intervenuta accettazione, da parte del di una somma CP_1
6 onnicomprensiva, nonché la contestuale rinuncia al giudizio risarcitorio e a porre in esecuzione titoli esecutivi già esistenti, elimina in nuce ogni ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, inteso quale interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 2567 del 6.2.2007).
Ne consegue che, nei confronti di dovrà dichiararsi Controparte_1
cessata la materia del contendere rispetto all'accertamento, che risulterebbe ormai inutiliter dato, circa la sussistenza dei presupposti per procedere all'invocata compensazione delle somme liquidate a titolo di indennizzo, in relazione al complessivo credito risarcitorio riconosciuto in primo grado.
Analoga declaratoria non potrà invece pronunciarsi rispetto agli appellati
[...]
, e Controparte_2 Parte_6 Controparte_5 Parte_5
, atteso che, a fronte dell'astratta allegazione degli stessi – contenuta nelle note
[...]
di trattazione scritta del 30.11.2023 – il , nella successiva Parte_1
comparsa conclusionale, ha continuato ad invocare la cessazione della materia del contendere rispetto al solo così impedendo potersi configurare una non CP_1
contestazione dell'assunto avverso.
Ed invero, gli appellati non hanno offerto alcun riscontro documentale rispetto alla superiore deduzione, di talché il vaglio nel merito del motivo di impugnazione dovrà
svolgersi nei confronti di tutti gli appellati fatta eccezione per il CP_1
Venendo all'esame dell'unica censura avanzata dal avverso la sentenza Parte_1
impugnata, concernente il mancato riconoscimento della compensazione, deve,
7 preliminarmente, osservarsi in punto di diritto che “In tema di risarcimento del danno
da emotrasfusione (epatite), “la compensatio lucri cum damno” tra l'indennizzo
corrisposto al danneggiato e il risarcimento del per l'omessa adozione di Parte_1
misure di emovigilanza, integra un'eccezione rilevabile d'ufficio e proponibile per la
prima volta anche in appello, tuttavia, resta onere di chi la invoca dimostrarne il
fondamento” (cfr. Cass. civ., sez. III, n.22528/2019).
Ed invero, la compensatio lucri cum damno risponde ad un principio di diritto che pur in assenza di un'espressa previsione normativa, ripone il suo fondamento nella funzione compensativa del rimedio risarcitorio (art. 1223 c.c.) e nel divieto generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
Tale principio implica, infatti, che il risarcimento debba tenere conto, oltre che dei danni effettivamente subiti, anche degli effetti vantaggiosi derivanti dall'inadempimento, sì da operare una compensazione tra perdite e benefici.
Logico corollario di tale assunto è che la compensatio operi solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (cfr.
Cass., sez. III, sent. n. 12248/2013).
Si rammenta, ancora, il consolidato orientamento alla cui stregua “il diritto al
risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di
emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione
indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio
promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, Parte_1
8 l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente
scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio
lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato
arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto [il ] due Parte_1
diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.» (cfr. Cass. SU.
n. 12564/2018).
In applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, la diversa natura giuridica dei crediti non osta, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado,
all'applicazione della compensazione.
E però, pur escluso il carattere alternativo dell'indennizzo e ammessa la necessità di operare una decurtazione in sede di liquidazione del ristoro per i danni subiti, degli importi già percepiti a titolo indennitario, deve rilevarsi come la compensatio lucri cum
damno non possa comunque operare qualora l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992 non risulti determinato - o, quanto meno, determinabile - nel suo preciso ammontare sulla base agli atti di causa, posto che "... l'astratta spettanza di una somma
suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia
riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per
individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente
di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum",
il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento" (cfr. Cass. civ. n.
14932/2013).
E ciò in quanto, nel giudizio promosso nei confronti del per il Parte_1
9 risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno effettuando la compensatio lucri cum
damno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia, ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché
riconosciute e dunque liquidate o determinabili” (cfr. Cass. n. 8866/2021).
Traslando il superiore principio alla fattispecie per cui è causa, deve osservarsi come l'Amministrazione convenuta non abbia in alcun modo fornito prova né della determinazione (o agevole determinabilità) dell'indennizzo, né dei relativi ordini di pagamento.
Ne consegue che, in difetto di qualsiasi riscontro in ordine all'effettiva corresponsione delle somme a titolo indennitario, la compensazione invocata dal appellante Parte_1
non può operare.
Invero, l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi adeguati ad individuarne l'esatto ammontare.
Né potrebbe soccorrere, a tal fine, il carattere predeterminato delle tabelle indicate nella legge di riferimento per quantificare, in mancanza di dati specifici della cui prova
è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da decurtare (cfr. Cass. sez. III, n.
20909/2018).
10 Ed infatti, nel caso in esame, dal compendio documentale in atti così come dalle stesse allegazioni difensive del non è possibile scorgere se l'indennizzo sia stato Parte_1
effettivamente corrisposto né, se del caso, in che misura né in favore di quali soggetti,
tenuto conto che gli appellati sono diversi e che dal vaglio degli atti è emerso, in senso del tutto antitetico, che il , con nota del 28.5.2001, ha comunicato Parte_1
a (rappresentato in giudizio dall'erede che Persona_1 Controparte_3
l'indennizzo ex l. 210/1992 non sarebbe stato liquidato per insussistenza dei requisiti temporali previsti dall'art. 3 della medesima legge (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado appellati).
Il mancato accoglimento del motivo principale di merito assorbe il vaglio dell'invocata modifica del capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite, la cui riforma è stata invocata solo sulla base dell'asserita fondatezza dell'appello.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse devono compensarsi rispetto alla posizione di in virtù della declaratoria di cessata materia Controparte_1
del contendere, mentre rispetto alle altre parti seguono il criterio della soccombenza, di talché le stesse - liquidate, ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod., in complessivi €
6.077,75, (applicato lo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile,
così come dichiarato in seno all'atto di appello, ritenuta la media complessità, esclusa la fase istruttoria e disposto un aumento del 15% per ogni soggetto oltre il primo ex art. 4 co. 2 DM 55/2014) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge –
devono porsi a carico del appellante. Parte_1
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente statuendo nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 382/2016 R.G.:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra il Parte_1
e rispetto all'oggetto del presente giudizio di
[...] Controparte_1
appello;
- conferma la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda di compensazione avanzata dal e nel capo relativo alle spese;
Controparte_6
- condanna il , in persona del pro-tempore, alla Parte_1 CP_7
rifusione, in favore degli appellati , , Controparte_3 Controparte_5
e Controparte_2 Parte_2 Parte_6 [...]
, delle spese di lite del presente grado pari complessivamente ad € Parte_5
6.077,75, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra ed il Controparte_1 [...]
. Parte_1
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 4.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
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