Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 623 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
, Cod. Fisc.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso sia unitamente che disgiuntamente degli Avv.ti Giovanni Salvaggio e Giuseppe
Giardina, presso il cui studio in Canicattì in Corso Umberto I° n. 100, è elettivamente domiciliato, come per procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
Cod. Fisc..: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
11/01/1981, residente in [...] in C/DA Giarratana Cooperativa Torre di
Altariva, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 [...]
e , nata ad [...] il [...], C.F.: C.F._3 Controparte_2 [...]
Torre di Altariva, tutti nella qualità di eredi di Persona_2
Convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli CP_3
e , tutti nella qualità di eredi di , al fine di sentire Per_1 Controparte_2 Persona_2
dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 15.01.2019 con l'anzidetto . Esponeva che con il preliminare in oggetto Persona_2
le parti si erano impegnate rispettivamente a vendere ed acquistare i “-terreni siti in territorio
di Riesi alla contrada “Bannuto” “ ” della superficie complessiva di Ha Per_3
9.91.74”, catastalmente indicati in atti, per complessivo importo di £ 350.000.000. Il
preliminare prevedeva la dilazione del pagamento e fissava le scadenze del 28.02.01 per il primo acconto e del 31.12.03 per il saldo. Altresì, l'attore riferiva che il Persona_2
aveva corrisposto la somma di £. 91.912,00, quale caparra confirmatoria, e che il possesso era stato trasferito contestualmente alla stipula del preliminare. Rilevava
ancora che in data 22.04.04 le parti avevano stipulato rogito notarile relativamente al terreno sito in c/da precisando che l'acquirente aveva versato l'ulteriore Per_3
somma di € 20.658,00 e che successivamente, in data 09.12.2012, il signor Persona_4
era venuto a mancare. Pertanto, rimaste le richieste di adempimento del
[...]
preliminare e di pagamento del saldo rivolte agli eredi, si vedeva costretto ad agire giudizialmente. Ciò premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “PIACCIA
AL TRIBUNALE Dichiarata, se del caso, la contumacia della convenuta. Disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa Ritenere e dichiarare il grave inadempimenti dei convenuti
e conseguentemente ritenere e dichiarare risolto ad ogni effetto di legge il contratto preliminare del 15/01/2001 stipulato in Sommatino fra l'odierno attore ed il sig. Persona_2
, nato a [...] il [...] e deceduto a Riesi in data 9/1/2012, e per esso dai
[...]
suoi eredi per grave inadempimento dei resistenti, per i motivi meglio dedotti in narrativa.
Ritenere e dichiarare che il sig. è nel pieno diritto ad ottenere la restituzione dei Parte_1
terreni siti in C/Da Bannuto dei quali è l'esclusivo proprietario, indi condannare i convenuti a
restituire immediatamente all'attore i terreni di cui al contratto preliminare del 15/01/2001
stipulato in Sommatino, togliendo i terreni già venduti in C/da ” esteso circa ha Per_3
2,00 è stato stipulato in data 22/04/2004 tramite rogito notarile;
Ritenere e dichiarare che gli
odierni convenuti detengono i terreni di cui sopra sine titulo e che pertanto l'attore ha diritto
al risarcimento dei danni tutti collegati da tale comportamento negligente dei convenuti;
Ritenere e dichiarare che l'odierno attore risulta essere il legittimo proprietario dei terreni in
forza del rogito notarile del 29/04/1991 registrato a Caltanissetta al n.1414 mod. 71M il
20/05/1991, del rogito notarile del 29/12/1991 registrato a Caltanissetta il 15/01/1992 al
n.300; Ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno da parte
dei convenuti oltre interessi legali a far data dal possesso illegittimo degli immobili sulla
somma devalutata di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino all'effettivo soddisfo.
Indi condannare i convenuti i al pagamento delle superiori somme anche a titolo di mala gestio.
Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per
legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori;
”
Parte convenuta non si costituiva.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione.
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti,
che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di in proprio e nella qualità, CP_1
che nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione non si è costituita in giudizio.
Nel merito, vanno disattese tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della parte convenuta, in difetto di prova in ordine alla legittimazione passiva dei Sigg. CP_1 [...]
e Persona_1 Controparte_2
In primo luogo, si osserva come non risulti certificata in atti l'esistenza e la natura del rapporto intercorrente tra , da una parte, e Persona_4 CP_1 Controparte_4
dall'altra.
[...]
Nell'indice della produzione di parte attrice non compare alcun documento dal quale sia possibile desumere che i soggetti summenzionati siano eredi del Sig. , nè Persona_2
alcuna dichiarazione di successione che, comunque, avrebbe finalità meramente fiscali (Cass.
Civ. n. 4414/1999).
Invero, è pacifico come la delazione a seguito dell'apertura della successione non sia di per sé
sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria anche l'accettazione tacita o espressa ed è onere di chi agisce in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede
(Cass. Civ. n. 10525/2010 e Cass. civ. n. 21436/2018).
Altresì, non è provato che la abbai ricevuto le lettere di diffida datate CP_1
rispettivamente 18.01.2016 e 15.05.16 (doc. 5 e dic.9) stante l'assenza dei relativi avvisi di ricevimento. Ed inoltre, nel verbale negativo di mediazione del 09.05.17 (doc 8), lo stesso mediatore rileva non esservi prova della ricezione della convocazione spedita in data 12.04.17. Può dunque, ritenersi che nessuno documento offerto in produzione sia riconducibile ai convenuti.
Allo stesso modo, l'attore, sebbene onerato ai sensi dell'art.2697 c.c., non ha provato la circostanza per la quale e abbiano CP_1 Persona_1 Controparte_2
occupato o occupino a qualsiasi titolo i terreni oggetto del contratto preliminare de quo.
Per completezza, si rileva che “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non
attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa,
con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere
della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116,
primo comma, cod. proc. civ. per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (Cass.
civ. n. 14860/2013).
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate le domande attoree non possono che essere rigettate e nulla viene disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Caltanissetta il 24 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì