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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 9822/2023 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio dell'avv. BEDON FRANCESCO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 18/06/2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 9822/2023 R. G.
promosso da:
, nata il [...] in [...], Brasile, Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...], Brasile, , nato il Parte_2 Parte_3
12/11/1960 in San Paolo, Brasile, , nata il [...] in [...], Parte_4
Brasile, , nata il [...] in [...], Brasile, Parte_5 Parte_6
, nato il [...] in [...], Brasile, e , nato
[...] Parte_7 il 02/08/1998 in San Paolo, Brasile,
rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Bedon, Cristina Cambiaghi e Elisabetta Chiesi (p. e. c.:
Email_1
Email_2 Email_3
ricorrenti nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto in data 12.10.24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i sopranominati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 per far accertare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis.
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A sostegno della propria domanda, precisavano di esser discendenti diretti di un cittadino italiano per nascita:
GN , nato il [...] a [...], padre di Persona_1 Parte_6
(classe 1926) che coniugatosi nel 1954 diveniva genitore di:
- (a sua volta madre di ), Parte_1 Parte_5
- (da coniugata il nome è , Controparte_2 Parte_2 indicato in ricorso),
- (padre di e ) e Parte_3 Parte_6 Parte_7
- , Parte_4
tutti odierni ricorrenti.
Trattandosi di discendenza per linea paterna (e per alcuni materna ma post 1948), quanto all'interesse ad agire evidenziano che il Consolato generale d'Italia a San Paolo prevedeva, dal 20 Marzo 2023, il servizio di prenotazione “PRENOT@MI” che risultava tuttavia mal funzionante, “non risultandone possibile l'individuazione di posti liberi per l'iscrizione alle liste….I ricorrenti hanno quindi effettuato, complessivamente, 105 tentativi risultati vani.”
Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale e Controparte_1 contestata la sussistenza di interesse ad agire così conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: previo vaglio dell'ammissibilità del ricorso, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti (come identificati nell'albero genealogico ex adverso prodotto) ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Brasile di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
a valle, valutare la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Il PM è intervenuto depositando atto di costituzione e così conclude: “CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
La causa rinviata al 18 giugno 2025, viste le note, veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si dà atto che la ricorrente insiste e contesta l'eccezione preliminare depositando ulteriore documentazione.
La resistente invece evidenzia che la materia è stata novellata per effetto dell'emanazione del d.l. n. 36/25 (convertito con legge) che ritiene “applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale «Nelle
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controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».”
Eccepisce quindi che “competerà a controparte, …., allegare e dimostrare…., che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.”
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente, in conformità all'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 che a far data dal 22.6.22, per quanto di interesse prevede, infatti, «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano poi competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune Ligure sopra indicato, e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato, deve procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile
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immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa; tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in 730 giorni (art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. n. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
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Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici è pari a 730 giorni. Parte_8
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano, sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), la competenza è dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
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Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deveevidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire (sollevata dalla controparte) è comunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ciò precisato, è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
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3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è l'ipotesi per la quale i continuano a negare il riconoscimento della Parte_9 cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge n. 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa, né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
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4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_9
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze, Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Una simile conclusione non è, tuttavia, condivisibile nella sua assolutezza, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi alla valutazione dell'interesse ad agire relativo al caso de quo.
Qui si verte nell'ipotesi sub 4) di trasmissione avvenuta per via esclusivamente paterna o anche materna, ma successivamente al primo gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), con la conseguenza che una domanda fondata e documentalmente completa
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sarebbe stata positivamente esitata, prima del 28.3.2025 (Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito con legge 23.5.2025 n. 74, vds. infra), dall'Autorità amministrativa competente (il Consolato o Ambasciata territorialmente competente).
In questo caso, dunque, aver escluso la sussistenza di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa non implica l'automatica sussistenza dell'interesse ad agire che deve, pertanto – come anche sollecitato da parte resistente – essere preliminarmente valutata.
Sul punto la Giurisprudenza non è univoca, dovendosi valutare, caso per caso, il perché il ricorrente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, non abbia coltivato (o continuato a coltivare) la domanda amministrativa.
Come detto, però, è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo.
Ebbene, l'interesse ad agire - la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio - per parte della giurisprudenza, deve esistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione, e per altra parte della giurisprudenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
In considerazione del fatto che, come visto, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile si ritiene di poter aderire a detta ultima, più favorevole, interpretazione, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve valutarsi l'impatto dello ius superveniens di cui al Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025 (con. L. n. 74/2025) che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Detta norma, innovando radicalmente la materia, prevede, tra l'altro che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, da genealogicamente illimitata, diventa limitata solo a due gradi di parentela diretta.
La scelta legislativa - certamente legittima, non comportando alcuna forma di discriminazione e nemmeno introducendo un criterio che favorisca i casi di apolidia ovvero che svilisca il necessario reale collegamento tra il richiedente la cittadinanza e lo Stato concedente – incide, certamente, nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, non rientrano nelle due categorie di discendenza (figlio o nipote) per le quali persiste (ancora) il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana: il capostipite invocato è, infatti, un ascendete diretto di grado superiore al secondo (nonno).
In considerazione di detta importante ed impattante novella normativa, appare evidente che l'interesse ad agire - che prima della riforma sarebbe stato da vagliare con attenzione tenendo conto dei documenti prodotti a supporto dal ricorrente - possa, dopo la conversione in legge del decreto (avvenuta come detto con legge n. 74/25), considerarsi sussistente (quantomeno nell'ipotesi più favorevole della sua sopravvenienza in limine decisionis), in quanto il riconoscimento della cittadinanza, sia per via amministrativa (che anche giudiziaria), per le istanze presentate dopo le ore 23.59 del 27.3.2025 (per come statuito riformato art. 3 bis, primo comma, lett. b) della L. 91/1992) non è più conseguibile.
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E' dunque evidente che l'unica via in concreto perseguibile dagli odierni ricorrenti, è quella del presente giudizio, essendo lo stesso stato intrapreso, con il deposito del ricorso, prima delle ore 23.59 del 27.3.2025.
L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale è dunque sussistente, dal momento che, definito il presente giudizio, ogni altra strada, risulta normativamente e definitivamente preclusa.
Si rigetta dunque l'eccezione del . CP_1
Il ricorso può dunque essere esaminato nel merito.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Parte ricorrente chiede – nel merito - il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , in causa C-135/08, in Per_2 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, in causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217, ed infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione iure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
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Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al Regno CP_3 di Sardegna, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora Regno di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_3 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_3 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_3 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_3
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_3
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
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L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Trattandosi nel caso di specie di discendenza per linea maschile (e femminile post 1948) non è necessario riportare le pronunce della Corte Costituzionale. Sarà sufficiente richiamare la rilevante normativa.
Va poi evidenziato che nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva
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solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, infatti:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dall'avo nato in [...]
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza (per linea maschile) e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta. È stato tuttavia chiesto un approfondimento istruttorio (come si desume dalle sopra riportate conclusioni, cui si rinvia).
Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana.
L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
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L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) presuppongono quindi non solamente l'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero (o il servizio militare), ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che non sia sufficiente documentare, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario), ma debba anche essere comprovata, anche l'inottemperanza all'intimazione eventualmente emessa dal Governo Italiano.
E' dunque evidente che se possa anche non essere immediato e agevole, per la parte resistente pubblica (il ) documentare l'eventuale professione degli avi, non così deve Controparte_1 affermarsi per la possibilità di acquisire e produrre le eventuali intimazioni governative ove sussistenti.
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Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova
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avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
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Sotto altro profilo come rilevato sopra, nelle ultime memorie ex art. 127 ter c.p.c., la resistente ha invocato altresì l'applicabilità della novella legislativa secondo cui sarebbe onere del ricorrente dimostrare “l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Con specifico riferimento a tale richiesta giova evidenziare in primo luogo che il presente procedimento è comunque sempre regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile che impone alle parti costituite di contestare i fatti e/o i documenti dedotti, nel rispetto dell'art. 115 c.p.c..
Per quanto possa occorrere si dà comunque atto che dalla documentazione (non contestata) si evince che l'avo al momento del matrimonio risultava esser un “impiegato del commercio”, mentre il figlio è indicato svolgere la professione di ingegnere. Parte_6
Si rigetta quindi anche tale ultima eccezione.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono tutti cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 18 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 9822/2023 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio dell'avv. BEDON FRANCESCO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 18/06/2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 9822/2023 R. G.
promosso da:
, nata il [...] in [...], Brasile, Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...], Brasile, , nato il Parte_2 Parte_3
12/11/1960 in San Paolo, Brasile, , nata il [...] in [...], Parte_4
Brasile, , nata il [...] in [...], Brasile, Parte_5 Parte_6
, nato il [...] in [...], Brasile, e , nato
[...] Parte_7 il 02/08/1998 in San Paolo, Brasile,
rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Bedon, Cristina Cambiaghi e Elisabetta Chiesi (p. e. c.:
Email_1
Email_2 Email_3
ricorrenti nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto in data 12.10.24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i sopranominati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 per far accertare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis.
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A sostegno della propria domanda, precisavano di esser discendenti diretti di un cittadino italiano per nascita:
GN , nato il [...] a [...], padre di Persona_1 Parte_6
(classe 1926) che coniugatosi nel 1954 diveniva genitore di:
- (a sua volta madre di ), Parte_1 Parte_5
- (da coniugata il nome è , Controparte_2 Parte_2 indicato in ricorso),
- (padre di e ) e Parte_3 Parte_6 Parte_7
- , Parte_4
tutti odierni ricorrenti.
Trattandosi di discendenza per linea paterna (e per alcuni materna ma post 1948), quanto all'interesse ad agire evidenziano che il Consolato generale d'Italia a San Paolo prevedeva, dal 20 Marzo 2023, il servizio di prenotazione “PRENOT@MI” che risultava tuttavia mal funzionante, “non risultandone possibile l'individuazione di posti liberi per l'iscrizione alle liste….I ricorrenti hanno quindi effettuato, complessivamente, 105 tentativi risultati vani.”
Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale e Controparte_1 contestata la sussistenza di interesse ad agire così conclude: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: previo vaglio dell'ammissibilità del ricorso, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti (come identificati nell'albero genealogico ex adverso prodotto) ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla Repubblica del Brasile di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
a valle, valutare la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Il PM è intervenuto depositando atto di costituzione e così conclude: “CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
La causa rinviata al 18 giugno 2025, viste le note, veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si dà atto che la ricorrente insiste e contesta l'eccezione preliminare depositando ulteriore documentazione.
La resistente invece evidenzia che la materia è stata novellata per effetto dell'emanazione del d.l. n. 36/25 (convertito con legge) che ritiene “applicabile nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011 introducendovi un comma 2 ter a mente del quale «Nelle
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controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».”
Eccepisce quindi che “competerà a controparte, …., allegare e dimostrare…., che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni e assunto occupazioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912; e così depositare essi stessi estratti di leva militare (rectius, di matricola) e estratti contributivi, o documenti equipollenti nello Stato estero da cui, cogliendosi quali attività abbiano svolto nella vita vissuta nello Stato estero di appartenenza, possa escludersi abbiano assunto ruoli apicali, ovvero funzioni militari tali da imporre la perdita della cittadinanza italiana, ove ancora posseduta.”
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente, in conformità all'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 che a far data dal 22.6.22, per quanto di interesse prevede, infatti, «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano poi competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune Ligure sopra indicato, e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
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L'interesse ad agire
Ciò precisato, deve procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che
“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile
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immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa; tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in 730 giorni (art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. n. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
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Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici è pari a 730 giorni. Parte_8
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano, sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), la competenza è dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
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Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
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Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deveevidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire (sollevata dalla controparte) è comunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ciò precisato, è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
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3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è l'ipotesi per la quale i continuano a negare il riconoscimento della Parte_9 cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge n. 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa, né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
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4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_9
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze, Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Una simile conclusione non è, tuttavia, condivisibile nella sua assolutezza, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi alla valutazione dell'interesse ad agire relativo al caso de quo.
Qui si verte nell'ipotesi sub 4) di trasmissione avvenuta per via esclusivamente paterna o anche materna, ma successivamente al primo gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), con la conseguenza che una domanda fondata e documentalmente completa
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sarebbe stata positivamente esitata, prima del 28.3.2025 (Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito con legge 23.5.2025 n. 74, vds. infra), dall'Autorità amministrativa competente (il Consolato o Ambasciata territorialmente competente).
In questo caso, dunque, aver escluso la sussistenza di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa non implica l'automatica sussistenza dell'interesse ad agire che deve, pertanto – come anche sollecitato da parte resistente – essere preliminarmente valutata.
Sul punto la Giurisprudenza non è univoca, dovendosi valutare, caso per caso, il perché il ricorrente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, non abbia coltivato (o continuato a coltivare) la domanda amministrativa.
Come detto, però, è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo.
Ebbene, l'interesse ad agire - la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio - per parte della giurisprudenza, deve esistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione, e per altra parte della giurisprudenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
In considerazione del fatto che, come visto, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile si ritiene di poter aderire a detta ultima, più favorevole, interpretazione, con la conseguenza che, nel caso in esame, deve valutarsi l'impatto dello ius superveniens di cui al Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025 (con. L. n. 74/2025) che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Detta norma, innovando radicalmente la materia, prevede, tra l'altro che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, da genealogicamente illimitata, diventa limitata solo a due gradi di parentela diretta.
La scelta legislativa - certamente legittima, non comportando alcuna forma di discriminazione e nemmeno introducendo un criterio che favorisca i casi di apolidia ovvero che svilisca il necessario reale collegamento tra il richiedente la cittadinanza e lo Stato concedente – incide, certamente, nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, non rientrano nelle due categorie di discendenza (figlio o nipote) per le quali persiste (ancora) il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana: il capostipite invocato è, infatti, un ascendete diretto di grado superiore al secondo (nonno).
In considerazione di detta importante ed impattante novella normativa, appare evidente che l'interesse ad agire - che prima della riforma sarebbe stato da vagliare con attenzione tenendo conto dei documenti prodotti a supporto dal ricorrente - possa, dopo la conversione in legge del decreto (avvenuta come detto con legge n. 74/25), considerarsi sussistente (quantomeno nell'ipotesi più favorevole della sua sopravvenienza in limine decisionis), in quanto il riconoscimento della cittadinanza, sia per via amministrativa (che anche giudiziaria), per le istanze presentate dopo le ore 23.59 del 27.3.2025 (per come statuito riformato art. 3 bis, primo comma, lett. b) della L. 91/1992) non è più conseguibile.
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E' dunque evidente che l'unica via in concreto perseguibile dagli odierni ricorrenti, è quella del presente giudizio, essendo lo stesso stato intrapreso, con il deposito del ricorso, prima delle ore 23.59 del 27.3.2025.
L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale è dunque sussistente, dal momento che, definito il presente giudizio, ogni altra strada, risulta normativamente e definitivamente preclusa.
Si rigetta dunque l'eccezione del . CP_1
Il ricorso può dunque essere esaminato nel merito.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Parte ricorrente chiede – nel merito - il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , in causa C-135/08, in Per_2 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, in causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866.
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217, ed infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione iure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
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Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al Regno CP_3 di Sardegna, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora Regno di Sardegna, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_3 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_3 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_3 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_3
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_3
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
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L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Trattandosi nel caso di specie di discendenza per linea maschile (e femminile post 1948) non è necessario riportare le pronunce della Corte Costituzionale. Sarà sufficiente richiamare la rilevante normativa.
Va poi evidenziato che nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva
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solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, infatti:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dall'avo nato in [...]
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza (per linea maschile) e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
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Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta. È stato tuttavia chiesto un approfondimento istruttorio (come si desume dalle sopra riportate conclusioni, cui si rinvia).
Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana.
L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
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L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) presuppongono quindi non solamente l'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero (o il servizio militare), ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che non sia sufficiente documentare, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario), ma debba anche essere comprovata, anche l'inottemperanza all'intimazione eventualmente emessa dal Governo Italiano.
E' dunque evidente che se possa anche non essere immediato e agevole, per la parte resistente pubblica (il ) documentare l'eventuale professione degli avi, non così deve Controparte_1 affermarsi per la possibilità di acquisire e produrre le eventuali intimazioni governative ove sussistenti.
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Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova
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avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
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Sotto altro profilo come rilevato sopra, nelle ultime memorie ex art. 127 ter c.p.c., la resistente ha invocato altresì l'applicabilità della novella legislativa secondo cui sarebbe onere del ricorrente dimostrare “l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Con specifico riferimento a tale richiesta giova evidenziare in primo luogo che il presente procedimento è comunque sempre regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile che impone alle parti costituite di contestare i fatti e/o i documenti dedotti, nel rispetto dell'art. 115 c.p.c..
Per quanto possa occorrere si dà comunque atto che dalla documentazione (non contestata) si evince che l'avo al momento del matrimonio risultava esser un “impiegato del commercio”, mentre il figlio è indicato svolgere la professione di ingegnere. Parte_6
Si rigetta quindi anche tale ultima eccezione.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono tutti cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 18 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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