Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 186 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 aro P.IVA_2 presso ncesco SC LI e SI RI, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott.
in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, raccolta n. 7131 Persona_1 appellante
E
, cod. fisc.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Girifalco (Catanzaro), in vico I Milano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Vitaliano, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, sezione lavoro/previdenza, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza del Giudice del lavoro di Catanzaro n. 103/2024 del 01.02.2024, resa nel procedimento di RG n. 1083/2023: rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente di primo grado in quanto inammissibili e/o improponibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni in epigrafe;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”…>>; per l'appellata: <<…Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermi la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado emessa, in funzione del Giudice del Lavoro,
1
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
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1. Con ricorso depositato in data 18/05/2023, ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il provvedimento ata Pt_1
10/03/2023 con il quale era stata richiesta la restituzione della somma di euro 13.656,96 per indebito pagamento sulla pensione cat. VOS n. 45009609 per il periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2023. A supporto dell'opposizione, la ricorrente ha invocato l'art. 52 della legge n. 88/1989 e l'art. 13 della legge n. 412/1991 (di interpretazione autentica del citato art. 52), evidenziando che non sussistono i presupposti previsti dalla legge per la ripetizione dell'indebito, poiché le somme erogate erroneamente sono state percepite dalla ricorrente senza che vi fosse da parte sua la conoscenza di ricevere somme non dovute e, quindi, in assenza di dolo o colpa grave, ma soltanto in buona fede.
1.1. La ricorrente ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme predette, con restituzione di quelle eventualmente trattenute dall'ente previdenziale.
2. Si è costituito l che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato Pt_1 improponibile e/ mmissibile, improcedibile e, comunque, rigettato nel merito>>,
§3 Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, “dichiara la irripetibilità della somma di euro 13.656,96 richiesta alla ricorrente con la nota Controparte_1 Pt_1 del 10/03/2023; - condanna l alla restituzione di quanto eventualmente Pt_1 trattenuto ai fini del recupero somma predetta sulla pensione corrisposta alla ricorrente;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dello Pt_1
Stato ai sensi dell'art. 133 d R. n. 115/2002 che si liquidano nella somma di euro 3.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre accessori (se dovuti per legge) ed eventuali spese prenotate a debito”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
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4. Come chiarito dall l'indebito oggetto della presente controversia trae Pt_1 origine dal fatto che l' a ricorrente è titolare di pensione in convenzione estera n. 45009609 Cat. VOS con decorrenza giugno 2006. A seguito di rateo di pensione corrisposto alla stessa ricorrente da parte di organismo assicuratore estero (avente sede in Svizzera), i trattamenti pensionistici cumulati (rateo estero e rateo italiano) hanno superato i limiti di legge per il diritto all'integrazione al minimo goduta sul trattamento di pensione sopra indicato, con conseguente riduzione / esclusione dell'integrazione al minimo. Il trattamento di pensione di cui è titolare l'odierna ricorrente era quindi stato integrato al minimo in quanto
2 determinato sulla scorta dei dati del rateo estero in convenzione inizialmente comunicati dalla stessa ricorrente e mai aggiornati. Senonché - prosegue l - Pt_1 con domanda di ricostituzione n. 2040858500031 del 03/07/2020, avanzat a ricorrente per la quattordicesima, la rettificava la precedente CP_1 dichiarazione, dichiarando, per gli anni 2019 e 2020, un importo per quota Svizzera di euro 2.160,00 annui per pensione diretta ed euro 2.160,00 per pensione ai superstiti (si veda il doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva). Successivamente, l inoltrava richiesta all'Istituzione svizzera in relazione Pt_1 all'ammontare degli importi di “quota” estera corrisposti. L'istituzione svizzera riscontrava la richiesta certificando l'importo della pensione di vecchiaia corrisposta alla ricorrente. La certificazione da parte dell'Istituzione estera di un maggior trattamento di pensione erogato dalla Istituzione svizzera rispetto al dato già in possesso dell'Istituto (per come dichiarato dalla ricorrente inizialmente e poi in sede di domanda di ricostituzione) ha comportato - precisa l - una riduzione e/o l'eliminazione del diritto all'integrazione al minimo già Pt_1
c osta (ex art. 6 legge n. 638/1983) sul trattamento di pensione n. 45009609, con conseguente indebito. Pertanto, a seguito della certificazione dei dati di pensione svizzera in Convenzione di cui alla mail del 07/03/2023 (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva), con la citata nota del 10/03/2023 (ricevuta, con raccomandata a.r., il 13/04/2023 – doc. n.
2.1 allegato alla memoria difensiva), nel pieno rispetto quindi dei termini indicati dall'art. 13 legge n. 412/1991, Pers l ha riliquidato il trattamento di pensione n. 45009609 Cat. Pt_1 ndo i dati di pensione estera ai nuovi importi certificati dall'Istitu svizzera. Dalla riliquidazione è quindi scaturito un indebito determinato in euro 13.656,96 (si veda il doc. n. 3 allegato alla memoria difensiva). L ha dedotto, Pt_1 infine, che il meccanismo automatico di adeguamento dell'importo italiano è attualmente in regolare funzionamento con alcuni Paesi dell'Unione Europea, ma non anche per la Svizzera. Pertanto, in presenza di pensione erogata dall'Istituzione svizzera, per l'adeguamento del trattamento di pensione italiana è necessario che l'aggiornamento del trattamento di pensione svizzero sia comunicato all'Istituto di previdenza italiano.
5. Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte invocata dall in ordine alla Pt_1 non applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'a della legge n. 88/1989 (e, soprattutto, seppur implicitamente, alla inesistenza di un obbligo, a carico dell di richiedere informazioni presso l'Istituto previdenziale estero) Pt_1 riguarda f ecie antecedenti alle modiche apportate all'art. 8 della legge n. 153/1969 dall'art. 3, comma 14, della legge n. 335/1995. 6. In particolare, l'art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 153/1969, nella versione vigente, applicabile ratione temporis (trattandosi di indebiti maturati successivamente al 1° gennaio 1996), prevede che «I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non
3 inferiore a dieci anni. Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155 […] Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro» (si veda, sul punto, il D.M. n. 515/1997, Regolamento recante norme di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri e del tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi). L'art. 11 della legge n. 155/1981 (rubricato “Pensioni in regime internazionale”) stabilisce, poi, che «L nazionale Pt_1 [...]
può effettuare recuperi in deroga ai cui all'artico Parte_1 le 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale».
7. La Suprema Corte ha quindi affermato che «la ripetibilità delle quote di integrazione della pensione al minimo che risultino non dovute, a favore di lavoratori migranti fruenti in Italia di pensione liquidata sulla base del cumulo anche dei periodi lavorativi esteri, a seguito della liquidazione all'estero del relativo “pro-rata” (“complemento” secondo la terminologia del regolamento comunitario n. 1408/1971) - ripetibilità che ha carattere di specialità anche perché l'assicurato viene espressamente avvertito, a norma dell'art. 45, quarto comma, del regolamento comunitario d'attuazione n. 574/1972, della provvisorietà della liquidazione, e che è disciplinata non solo dall'art. 8 della legge n. 153 del 1969, ma anche dall'art. 11 della legge n. 155 del 1981, abilitante l Pt_1
a effettuare recuperi oltre il limite del quinto di cui all'art. 69 della legge n
“anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale” - viene meno, in armonia con i principi enunciati da Corte Cost. n. 166 del 1996 in relazione a materia analoga, solo a partire dal momento in cui l venga a conoscenza Pt_1 dell'erogazione della pensione estera (e del decorso n ulteriore termine commisurato ai tempi tecnici necessari per l'utilizzazione contabile del dato), senza che, tenendo presenti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, si possa ritenere l in grado di venire a conoscenza della Pt_1 erogazione ulteriore, in difetto unicazione al riguardo dell'ente estero, oppure tenuto a rivolgere richieste di informazione alle istituzioni straniere entro un termine determinato o con una determinata periodicità, prima che l'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (modificativo dell'art. 8 della legge n. 153 del 1969) prevedesse, per le pensioni di tale tipo, il ricalcolo annuale dei
4 trattamenti minimi in funzione delle variazioni di importo dei trattamenti esteri, riservando ad un decreto ministeriale le modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri» (Cass. n. 9709/1996). In particolare, la Suprema Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha precisato che «si può quindi concludere che nel contesto normativo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa [si trattava di somme indebite maturate fino al 31/01/1989, ben prima, dunque, del 1996, n.d.e.] nessuna norma né comunitaria né nazionale imponeva all in caso di Pt_1 liquidazione di pensioni di vecchiaia con la totalizzazione di p assicurativi stranieri, di richiedere informazioni agli enti assicurativi esteri sulla esistenza e la misura della prestazione a loro carico. Ed infatti un tale obbligo è stato introdotto dall'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335, il quale dispone che il terzo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153 è sostituito dal seguente: […] Pertanto, solo con detta norma è stato imposto l'obbligo del ricalcolo annuale dell'integrazione in funzione dei mutamenti del trattamento estero e si prevede l'emanazione di un regolamento per stabilire le modalità di accertamento dei trattamenti esteri: ciò comprova che in precedenza non era contemplato né un obbligo di ricalcolo periodico a seconda delle variazioni dei trattamenti esteri né un obbligo di accertamento periodico presso l'istituzione straniera».
8. Ciò premesso, dalla memoria difensiva emerge inequivocabilmente che l Pt_1 fosse a perfetta conoscenza dell'esistenza del trattamento pensionistico este dal momento della erogazione della pensione di sua competenza (risalente al giugno 2006: si veda pag. 2 della memoria difensiva). Nella memoria difensiva si legge, inoltre, che «il trattamento di pensione di cui è titolare l'odierna ricorrente, era integrato al minimo in quanto determinato sulla scorta dei dati del rateo estero in convenzione inizialmente comunicati dalla stessa ricorrente e mai aggiornati» (pag. 3 della memoria). Ne consegue che l pur essendo a Pt_1 conoscenza dell'esistenza di un trattamento pensionistico o, ha erogato i ratei della pensione italiana, integrata al minimo, senza mai procedere (per circa 17 anni) al ricalcolo annuale ora imposto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 153/1969, come sostituito dall'art. 3, comma 14, della legge n. 335/1995 (applicabile ratione temporis), previo accertamento della variazione dell'importo pensionistico estero.
8.1. Peraltro, pur avendo la ricorrente comunicato la percezione della pensione estera (con relativo importo) in sede di domanda di “ricostituzione reddituale per quattordicesima” in data 03/07/2020, l si attivava per chiedere informazioni Pt_1 all'ente previdenziale svizzero solo in d /03/2023 (si veda la mail – doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva), così protraendo l'inerzia per altri due anni e mezzo, rispetto a tale comunicazione, ben oltre il termine ritenuto tollerabile secondo la Suprema Corte. La Suprema Corte ha infatti osservato che all'interno delle varie speciali ipotesi di indebito previdenziale, tra le quali rientra la presente, «è possibile distinguere tra indebiti “fisiologici” e indebiti “patologici”, ravvisabili questi ultimi quando l'erogazione delle somme non dovute avrebbe potuto essere evitata perché l , già al momento del pagamento dei singoli Pt_1 ratei, era perfettamente a nza - o avrebbe potuto esserlo - della insussistenza del diritto del pensionato alla prestazione, risolvendosi in tal caso la
5 negligenza dell'ente in errore in senso lato ed obiettivo, idoneo a ricondurre la fattispecie nell'alveo della normale irripetibilità (salvo il dolo del pensionato) dal centoventesimo giorno (spatium deliberandi ex art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533) successivo al momento della conoscenza o possibilità di conoscenza del loro verificarsi» (Cass. n. 11331/1996).
8.2. Nel caso di specie, si verte manifestamente in ipotesi di indebito “patologico” in quanto evitabile se l si fosse tempestivamente attivato per chiedere le Pt_1 dovute informazioni all' o pensionistico svizzero (così non consentendo un accumulo di somme indebite relative a ben un decennio). Se infatti l si fosse Pt_1 annualmente attivato per verificare la misura della pensione estera edendo informazioni all'Istituto svizzero), l'indebito che si sarebbe accumulato sarebbe stato del tutto “fisiologico” e, pertanto, senz'altro ripetibile.
8.3. A diverse conclusioni si sarebbe dovuto giungere, invece, laddove l fosse Pt_1 stato del tutto all'oscuro dell'esistenza del trattamento pensionistico e Tale circostanza avrebbe, ovviamente, impedito di effettuare qualsiasi verifica sulle relative variazioni pensionistiche (si veda Cass. n. 31994/2019, relativa ad un caso in cui l venne a conoscenza della definitiva liquidazione della pensione estera Pt_1 soltant l'anno 2005, sicché, in tale ipotesi, non poteva invocarsi l'onere di verifica annuale imposto dalla legge).
9. Per converso (proprio in ragione dell'obbligo di informazione incombente sull non sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali in capo al Pt_1 pensionato, essendo inconferente il richiamo, operato dall all'art. 34 della Pt_1 legge n. 177/1976, che ha modificato l'art. 197 del d.P.R. 2/1973, il quale disciplina il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (settore pensionistico, peraltro, estraneo alla presente controversia).
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo risultando la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall che lamenta “errata valutazione degli Pt_1 elementi probatori di causa, segnatamente del contegno tenuto dalla ricorrente e degli obblighi di comunicazione sulla stessa gravanti” come tale “in contrasto con le vigenti disposizioni in tema di ripetibilità dell'indebito di causa (art. all'art. 52 della l. 88/89, per come interpretato dall'art. 13 della l. 412/91; art. 6 della legge 638/1983; l'art. 8 della l. 153/1969) e di obbligo di comunicazione di dati influenti sul trattamento di pensione non in disponibilità dell'Ente previdenziale”:
<<…Atteso che la pensionata ha in godimento un trattamento di pensione integrato al minimo, il cui ammontare è quindi direttamente dipendente dall'ammontare del trattamento estero percepito, sulla stessa grava l'obbligo di comunicare all i dati del trattamento estero influenti ai fini dell'integrazione Pt_1 al minimo god etto obbligo deriva, in primo luogo, dalle disposizioni in tema di diritto all'integrazione al minimo di cui all'art. 6 della legge 638/1983, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 35 D.l. n. 207/08, conv. in L.n. 14/09, per come modificato dal D.l. 78/10 conv. in L.n. 112/10. Ed ancora, più in generale, l'art. 13 della l. 412/1991, siccome uniformemente interpretato dalla giurisprudenza, impone al pensionato un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione
6 di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (per tutte, Cass. n. 1919 del 2018 e n. 8731 del 2019). Di talché, diversamente da come affermato dal giudicante di prime cure, vi era l'obbligo della ricorrente di comunicare all l'importo del trattamento estero in godimento, trattandosi di Pt_1 dati non in d ibilità dell'Istituto previdenziale, tanto che poi sono stati accertati d'Ufficio a seguito di richiesta diretta all'Istituzione estera (v. all. 6 fasc. di primo grado). Né si può utilmente argomentare circa l'onere dell di Pt_1 Pt_1 ollare le “variazioni degli importi pensionistici esteri secondo le m tà stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro”. Il decreto ministeriale di che trattasi dispone, in sintesi: le competenti istituzioni italiane, nell'ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e internazionale di sicurezza sociale, acquisiscono, ove possibile in via telematica, dalle istituzioni competenti straniere gli importi delle prestazioni da esse dovute, ivi incluse le variazioni intervenute, al 1° gennaio di ogni anno. Nel caso di difficoltà di attuazione di tali procedure, le istituzioni competenti italiane acquisiscono direttamente dai pensionati apposite dichiarazioni di responsabilità, fatte salve le verifiche che si ritenessero necessarie da parte delle istituzioni medesime (cit. DM 515/1997 in allegato). Ora, già in primo grado si era allegato, senza contestazione di controparte, che il meccanismo automatico di adeguamento dell'importo italiano è attualmente in regolare funzionamento con alcuni paesi dell'Unione Europea, ma non anche per la Svizzera. Pertanto, in presenza di pensione erogata dall'Istituzione Svizzera, per l'adeguamento del trattamento di pensione italiana, era necessario che l'aggiornamento del trattamento di pensione svizzero fosse comunicato all'Istituto di previdenza italiano da parte della pensionata e/o dell'Istituzione svizzera. Aggiornamento, nel caso di specie, non avvenuto se non con la comunicazione da parte dell'odierna appellata del 03/07/2020, rivelatasi poi alle successive verifiche non corretta. Del resto, è stato ormai chiarito che non può essere esigibile nei confronti dell il Pt_1 controllo della posizione reddituale “influente” di tutti i pensionati sen a collaborazione da parte di questi ultimi: “… in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi, per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, Cass. n. 27096 del 2018, Cass. sent n. 10337/2023)…. nel caso che ci occupa, circostanza completamente pretermessa dal giudicante di primo grado, non solo non vi è stata comunicazione all dell'importo di Pt_1 pensione estera percepito, ma l'appellata ha comuni all un Pt_1 ammontare di pensione estera nettamente inferiore a quello eff ente percepito. Ed invero, si ribadisce, il trattamento di pensione VOS di causa era integrato al minimo in quanto determinato sulla scorta dei dati del rateo estero in convenzione inizialmente comunicato dall'odierna appellata e mai aggiornato sino al 03/07/2020 (v. all. 5 fasc. parte , quando la stessa dichiarava per gli Pt_1
7 anni 2019 e 2020 un importo per quota Svizzera di € 2.160,00 annuo di molto inferiore a quello successivamente accertato. Il comportamento tenuto dall'appellata integra certamente il dolo di cui all'art. 13 della l. 412/91, con conseguente ripetibilità dell'indebito di causa. Ed invero, è radicalmente escluso che vi sia stato un errore imputabile all – presupposto per l'operare del citato Pt_1 art. 13 - nella liquidazione del trattam pensionistico alla ricorrente di primo grado. Si ribadisce, infatti, che la liquidazione del trattamento di integrazione al minimo è stata effettuata dall sulla scorta dei dati reddituali in possesso Pt_1 siccome inizialmente comunicati dalla ricorrente di primo grado. In conseguenza, nessun errore di prima liquidazione vi è stato, né tantomeno l'eventuale errore è imputabile all Diversamente, è stata l'odierna appellata a non dichiarare il Pt_1 corretto rate pensione estera e, successivamente, ad omettere la dovuta comunicazione annuale dei redditi percepiti da pensione estera, pur essendovi obbligata per legge trattandosi di dati incidenti sulla misura della prestazione in godimento e, da ultimo, a comunicare un dato inferiore a quello reale. Orbene, il comportamento tenuto dall'odierna appellata esclude in ogni caso la dedotta irripetibilità per comprovato “dolo” dell'accipiens (v. Cass. 3/2/2004 n. 1978) o, quantomeno, per colposa mancanza di collaborazione con l che è stato Pt_1 certamente indotto in errore dal comportamento del beneficiari restazione…. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 13 della l. 412/1991 invocato dalla ricorrente, vi è il diritto dell di recuperare gli importi indebitamente erogati, in quanto Pt_1 detta disposizione espressamente prevede il diritto al recupero nei casi come quelli di specie in cui l'indebito è sorto per “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Ed ancora, si evidenzia la tempestività della ricostituzione operata dall l'Istituto, infatti, appresi in data 07/03/2023 i Pt_1 corretti dati di pensione Convenzione della ricorrente (v. all. 6), si è prontamente attivato nei termini di cui all'art. 13 L. 412/91 (v. all. 2 e 3 fasc. Pt_1 di primo grado)….>>.
§4.1 Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18/24 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto. Occorre premettere che non è in contestazione tra le parti che l' fosse a Pt_1 conoscenza della circostanza della fruizione della pensione este a parte dell'odierna appellata, fin da quando ella ha iniziato a goderne (giugno 2006); ciò di cui si discute, invero, sono le variazioni dell'ammontare del trattamento suddetto, intervenute nel tempo, tali da incidere sulla misura dell'integrazione al minimo.
8 Orbene, secondo l l'ente non è tenuto ad acquisire di propria iniziativa Pt_1 informazioni conc ti l'ammontare del trattamento pensionistico estero, ai fini della determinazione del trattamento di integrazione al minimo, gravando piuttosto un onere di informazione a carico dell'ente previdenziale estero e/o dello stesso assistibile. Il tribunale, invece, fa discendere l'obbligo di verifica in capo all' dall'art. 3 Pt_1 comma 14^ della legge 335/95, che ha sostituito l'art. 8 le 53/1969, rendendo necessario il ricalcolo annuale in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1^ gennaio di ciascun anno, che in precedenza non era previsto: Articolo 3 comma 14 legge 335/95: il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro". Il giudicante trae conferma di tale impostazione dai principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 9709 del 06/11/1996, che, dopo avere fatto distinzione tra importi erogati a titolo di integrazione al minimo prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 legge 335/95, chiarisce che la norma ha reso obbligatoria, nel secondo caso, in capo all'ente previdenziale, la richiesta di informazione, siccome implicitamente sancita da detta novella normativa: <la ripetibilit delle quote di integrazione della pensione al minimo che risultino non dovute a favore lavoratori migranti fruenti in italia liquidata sulla base del cumulo anche dei periodi lavorativi esteri seguito liquidazione all relativo rata secondo la terminologia regolamento comunitario ha carattere specialit perch l viene espressamente avvertito norma dell quarto comma d n. provvisoriet e disciplinata solo dall legge ma abilitante effettuare recuperi oltre il limite quinto cui pt_1>9 all'art. 69 della legge n. 153 "anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale" -, viene meno, in armonia con i principi enunciati da Corte Cost. n. 166 del 1996 in relazione a materia analoga, solo a partire dal momento in cui l venga a Pt_1 conoscenza dell'erogazione della pensione estera (e del decorso di un ulteriore termine commisurato ai tempi tecnici necessari per l'utilizzazione contabile del dato), senza che, tenendo presenti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, si possa ritenere l in grado di venire a conoscenza Pt_1 della erogazione ulteriore, in difetto di comunicazione al riguardo dell'ente estero, oppure tenuto a rivolgere richieste di informazione alle istituzioni straniere entro un termine determinato o con una determinata periodicità, prima che l'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (modificativo dell'art. 8 della legge n. 153 del 1969) prevedesse, per le pensioni di tale tipo, il ricalcolo annuale dei trattamenti minimi in funzione delle variazioni di importo dei trattamenti esteri, riservando ad un decreto ministeriale le modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri>>. Tale condivisibile impostazione in diritto, suffragata dall'interpretazione letterale e sistematica del compendio normativo sotteso, quale confermata dall'arresto giurisprudenziale sopra richiamato, peraltro neppure è censurata dall che si limita a ribadire l'obbligo di informativa a carico dell'assistibile Pt_1
e/o l'ente previdenziale estero, senza prendere posizione sulle argomentazioni in diritto del Tribunale.
§6 L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 23 febbraio 2024, avverso la sentenza del Tri e di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 104/2024, resa in data 1^ febbraio 2024, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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